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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15946 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Nrg 15934/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stat o disposto lo svolgimento dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15934 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Ippoliti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Largo Generale Gonzaga del Vodice n 4 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
AL giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale
CONCLUSIONI
2 Come da verbale
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
4907/2024/8/1/1 del 5 marzo 2024 notificata il 19 marzo 2024 con la quale
[...]
ha ingiunto il pagamento di euro 3.628,50. CP_1
L' atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 277/2019
con cui la Asl contesta al ricorrente la violazione dell' art.6 comma 5 DLGS Pt_2
109/92.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della determinazione opposta per intervenuto pagamento della sanzione nei termini indicati nel verbale allegando all'uopo copia del bonifico
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1
della determina opposta chiedendo la cessata materia del contendere.
Il ricorrente ha preso atto dell'annullamento della determina dirigenziale opposta in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale.
Per l'effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza
3 virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n.
4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto , che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente CP_1
giudizio deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare al ricorrente, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare al ricorrente in favore dell'avv CP_1
costituito dichiaratosi antistatario le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 650,00 di cui €. 50.00 per spese oltre I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
NA IL
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stat o disposto lo svolgimento dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15934 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Ippoliti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Largo Generale Gonzaga del Vodice n 4 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
AL giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale
CONCLUSIONI
2 Come da verbale
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
4907/2024/8/1/1 del 5 marzo 2024 notificata il 19 marzo 2024 con la quale
[...]
ha ingiunto il pagamento di euro 3.628,50. CP_1
L' atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 277/2019
con cui la Asl contesta al ricorrente la violazione dell' art.6 comma 5 DLGS Pt_2
109/92.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della determinazione opposta per intervenuto pagamento della sanzione nei termini indicati nel verbale allegando all'uopo copia del bonifico
Si costituiva dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela CP_1
della determina opposta chiedendo la cessata materia del contendere.
Il ricorrente ha preso atto dell'annullamento della determina dirigenziale opposta in data successiva all'introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale.
Per l'effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla statuizione delle spese, sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza
3 virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n.
4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto , che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente CP_1
giudizio deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare al ricorrente, virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna a rimborsare al ricorrente in favore dell'avv CP_1
costituito dichiaratosi antistatario le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 650,00 di cui €. 50.00 per spese oltre I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice
NA IL
4