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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/08/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7863/2023
TRA
p.iva , in persona del presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Actis, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale Email_1
OPPONENTE
E
nato ad [...] il [...], rappr.to e difeso, in virtù di procura generale Controparte_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Raffaele Iodice, presso cui elett.te dom. in Piedimonte Matese alla
Via A. S. Coppola n. 71
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2023, emesso da questo Tribunale nel procedimento recante R.G. n. 5634/2023, notificato in data 27.10.2023, con cui veniva ingiunto, all'Ente opponente, il pagamento in favore di della somma complessiva di euro 29.772,69 a titolo di Controparte_1
TFR maturato in virtù del rapporto lavorativo intercorso tra le parti oltre interessi e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 2697
e 2704 c.c in relazione agli artt. 634 e 641 c.p.c. In particolare, deduceva che le certificazioni uniche non hanno valore di prova legale vincolante per il giudice. Concludeva, pertanto, chiedendo revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Spese vinte.
Si costituiva in giudizio l'opposto lavoratore assumendo di aver offerto piena prova del credito, attraverso la produzione in giudizio di documenti di provenienza datoriale (CUD). Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi l'atto di opposizione con conferma del D.I. impugnato, con vittoria di spese del presente giudizio con attribuzione;
in subordine rigettarsi l'atto di opposizione e dichiararsi la quale datore di lavoro debitrice nei confronti di esso Parte_1 lavoratore, della somma di euro 29772,69 a titolo di TFR oltre accessori e contestualmente condannarsi la al pagamento della somma di euro 29.772,69 a Parte_1 titolo di TFR oltre interessi in favore di esso ricorrente. Vinte le spese con attribuzione.
Istruita documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza depositata in atti.
*************
L'opposizione è infondata e deve essere respinta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito
(Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav.,
17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Mutuando questi principi al caso di specie osserva la giudicante che parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del pagamento, essendo il TFR, un istituto di fonte legale. Nella specie l'opponente non solo non ha fornito la prova del pagamento ma ha genericamente contestato l'idoneità della CU, quale prova scritta fondante il credito. La deduzione è priva di pregio. Osserva la giudicante che la
CU è documentazione di provenienza datoriale e, nella specie, parte opponente non disconosce la provenienza e nemmeno contesta nello specifico l'importo indicandone un altro ma si limita esclusivamente a dedurre l'illegittimità della stessa a fondare la pretesa dell'opponente. Rileva la giudicante che, stante la certezza della provenienza della stessa e, in assenza di qualsivoglia prova contraria, circa il pagamento delle somme, il ricorso non può che essere respinto e il decreto ingiuntivo confermato.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, il ricorso in opposizione deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo n. 522/2023 deve essere confermato con conseguente diritto per l'opposta di ottenere il pagamento della somma di euro 29772,69 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.522/2023 già dichiarato esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 1800,00 di cui euro 1700,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 13 agosto 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7863/2023
TRA
p.iva , in persona del presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Actis, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale Email_1
OPPONENTE
E
nato ad [...] il [...], rappr.to e difeso, in virtù di procura generale Controparte_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Raffaele Iodice, presso cui elett.te dom. in Piedimonte Matese alla
Via A. S. Coppola n. 71
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2023, emesso da questo Tribunale nel procedimento recante R.G. n. 5634/2023, notificato in data 27.10.2023, con cui veniva ingiunto, all'Ente opponente, il pagamento in favore di della somma complessiva di euro 29.772,69 a titolo di Controparte_1
TFR maturato in virtù del rapporto lavorativo intercorso tra le parti oltre interessi e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 2697
e 2704 c.c in relazione agli artt. 634 e 641 c.p.c. In particolare, deduceva che le certificazioni uniche non hanno valore di prova legale vincolante per il giudice. Concludeva, pertanto, chiedendo revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo. Spese vinte.
Si costituiva in giudizio l'opposto lavoratore assumendo di aver offerto piena prova del credito, attraverso la produzione in giudizio di documenti di provenienza datoriale (CUD). Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi l'atto di opposizione con conferma del D.I. impugnato, con vittoria di spese del presente giudizio con attribuzione;
in subordine rigettarsi l'atto di opposizione e dichiararsi la quale datore di lavoro debitrice nei confronti di esso Parte_1 lavoratore, della somma di euro 29772,69 a titolo di TFR oltre accessori e contestualmente condannarsi la al pagamento della somma di euro 29.772,69 a Parte_1 titolo di TFR oltre interessi in favore di esso ricorrente. Vinte le spese con attribuzione.
Istruita documentalmente, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza depositata in atti.
*************
L'opposizione è infondata e deve essere respinta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito
(Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav.,
17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Mutuando questi principi al caso di specie osserva la giudicante che parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del pagamento, essendo il TFR, un istituto di fonte legale. Nella specie l'opponente non solo non ha fornito la prova del pagamento ma ha genericamente contestato l'idoneità della CU, quale prova scritta fondante il credito. La deduzione è priva di pregio. Osserva la giudicante che la
CU è documentazione di provenienza datoriale e, nella specie, parte opponente non disconosce la provenienza e nemmeno contesta nello specifico l'importo indicandone un altro ma si limita esclusivamente a dedurre l'illegittimità della stessa a fondare la pretesa dell'opponente. Rileva la giudicante che, stante la certezza della provenienza della stessa e, in assenza di qualsivoglia prova contraria, circa il pagamento delle somme, il ricorso non può che essere respinto e il decreto ingiuntivo confermato.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, il ricorso in opposizione deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo n. 522/2023 deve essere confermato con conseguente diritto per l'opposta di ottenere il pagamento della somma di euro 29772,69 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.522/2023 già dichiarato esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 1800,00 di cui euro 1700,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 13 agosto 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza