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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/10/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 9281/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Marianna Delvecchio, presso il cui studio in Barletta, alla via Potenza n. 25, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 7.12.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa della ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella presente fase.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente e nei successivi trenta giorni è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito.
3. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
4. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se
2 favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
5. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Com'è noto, quest'ultima, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
6. Ciò posto, nel caso in esame, la CTU nominata nella presente fase, dott.ssa
, specializzata in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento e che non risultano essere state oggetto di contestazione nel termine concesso in sede di operazioni peritali con decorrenza dall'invio della bozza dell'elaborato peritale, ha ritenuto che la ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, versi nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dal 23.07.2024, data del piano terapeutico con prescrizione di deambulatore, dalla quale ha fatto decorrere il peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente.
Più specificamente, la consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Turbe della deambulazione in spondilo-lombo-artrosi con discopatie L1-
L2, L4-L5. Scoliosi lombare convessa. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico non complicata. Gozzo multinodulare con fasi di ipertiroidismo.
Epatosteatosi lieve. Stato di colecistectomia. Micronefrolitiasi renale bilaterlae. Cisti renali bilaterali”, ha dichiarato la ricorrente medesima “non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, con deambulazione non autonoma e pertanto
3 necessitante di un'assistenza continua dal 23.07.2024, data che corrisponde ad un piano terapeutico con prescrizione di deambulatore”.
Con specifico riferimento alla decorrenza della condizione sanitaria come ricostruita, la difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha sollevato una serie di contestazioni – che non risulta siano state inviate alla consulente d'ufficio in sede di trasmissione della bozza dell'elaborato peritale -, evidenziando che, sostanzialmente il quadro clinico della ricorrente sarebbe sovrapponibile a quello esistente al momento della domanda amministrativa, in particolare per quanto concerne la importante limitazione alla capacità di autonoma deambulazione.
Sul punto, deve osservarsi che, pur emergendo dalla documentazione richiamata dalla parte ricorrente un quadro clinico deficitario sul piano deambulatorio, la scelta della consulente d'ufficio di ricondurre la sussistenza del requisito sanitario alla prescrizione ufficiale/formale del deambulatore appare condivisibile, perché è evidente che tale certificazione consente di riferire a tale momento, con un sufficiente grado di certezza, la perdita dell'autonomia e la limitazione rilevante sulla capacità di deambulazione della ricorrente che giustifica il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
Né è possibile retrodatare, anche d'ufficio, ulteriormente tale momento se si considera che a ciò è di ostacolo quanto indicato nel verbale della visita della commissione medica, che evidenzia una condizione non sovrapponibile a quella che è invece puntualmente ricostruita nella certificazione richiamata.
Sul punto, inoltre, deve osservarsi che l'operazione di datazione della decorrenza di un requisito sanitario presenta, per natura, in quanto tesa a individuare nel tempo un momento preciso in cui può ritenersi sussistente la condizione della parte che giustifica il riconoscimento del requisito sanitario richiesto, un margine di controvertibilità e opinabilità perché implica una valutazione ex post di un quadro clinico che può mutare, ad esempio, per un improvviso aggravamento, anche da un giorno all'altro; da qui la necessità di ancorare tale datazione a certificazioni e elementi documentali, per così dire certi e, qualora ciò non sia possibile, di farla decorrere dalla visita peritale in cui è il consulente tecnico d'ufficio stesso che riscontra ictu oculi una determinata condizione.
4 Nel caso di specie la consulente d'ufficio ha correttamente motivato tale datazione facendo riferimento, come evidenziato, a un dato documentale certo dal quale può desumersi, in virtù della prescrizione del deambulatore, un momento a partire dal quale, con un sufficiente grado di certezza, la ricorrente non era in condizione di deambulare in autonomia;
cosa che, invece, non è possibile fare, con altrettanta certezza, rispetto a un momento antecedente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 23.07.2024, data dalla quale l'ha fatto decorrere il c.t.u. sulla scorta dell'aggravamento del quadro clinico.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva anche rispetto alla visita della commissione medica, e sulla base di documentazione di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto, sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Così sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 5422/2025 del 01.03.2025, con specifico riferimento all'ipotesi di riconoscimento con decorrenza differita del requisito sanitario e alla possibilità di disporre compensazione delle spese processuali, che ha specificamente affermato che “Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non
è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé
(quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (così Cass., sentenza n.
16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione).
5 Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 9281/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento nonché Parte_1 dal 23.07.2024;
2. compensa le spese del giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 01.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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