Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 391 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 25/09/1985, ivi residente in [...], n. 185 e SI. Parte_2
- CF - nato in LAMEZIA TERME ed in data 12/01/1989, ivi residente in [...]C.F._2
NAZIONI, n. 11, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZOFREA ROSELLA - CF - C.F._3 elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 9 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/05/2025 - che i ricorrenti, in data 23/08/2015, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in AM TE (CZ), trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AM
TE Atto N. 71 parte 2 serie A - anno 2015 - Comune di AM TE (CZ) Ufficio 1;
- che dal matrimonio è nato un figlio, a nome nato a [...] il [...], Persona_1
C.F residente in [...]; C.F._4
- che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- che fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale;
la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza. Per tale ragione i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente ed hanno raggiunto un accordo alle seguenti
Il SI si è già allontanato dalla casa familiare (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti). Pt_2
Tutto ciò premesso, gli stessi chiedevano che il Presidente del Tribunale volesse deSInare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimettesse la causa in decisione affinché il Collegio - con sentenza - accogliesse le seguenti e concordate conclusioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di AM TE (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
2. il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con domiciliazione presso la madre. Compatibilmente con le eSIenze lavorative, tenuto conto dell'età dello stesso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che lo vorrà. Le festività Natalizie e Pasquali e il periodo feriale verranno concordate di volta in volta dai genitori compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi. L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente); I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. La casa familiare sita in AM TE (CZ) Via Conforti, 185 con quanto in essa contenuto rimane assegnata alla IG . Il Signor se ne è già allontanato ed ha Parte_1 Parte_2 reperito un nuovo alloggio.
4. Tutte le utenze (luce, gas, TARI, internet, acqua, condominio) dell'immobile assegnato alla SI.ra restano a carico della moglie. Parte_1
5. L'assegno unico ex D.lgs n.230 del 29/12/2021 rimane integralmente di spettanza della SI.ra che già lo percepisce. Parte_1
6. L'autovettura tipo Fj567je Peugeot Anno Immatricolazione 2008 intestata alla moglie, rimane in uso al SI . Pt_2
7. il SI verserà alla SI.r , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Pt_2 Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento) a cadenza mensile e a mezzo accredito su cc intestato alla madre, 3
mediante bonifico bancario – IBAN: [...], la somma così concordata sarà versata dal SI anticipatamente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a decorrere dal mese Pt_2 di maggio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e rivista e quantificata al variare delle condizioni reddituali dei genitori. Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
I coniugi – in rito - dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza Presidenziale con il deposito di note scritte e dunque dichiaravano espressamente di non volersi riconciliare e si esoneravano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ricordata. 4
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 391 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra
[...]
- CF - e SI. - CF - entrambi Parte_1 C.F._5 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. ZOFREA ROSELLA - CF , giusta procura in atti e di cui al C.F._3 citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 16 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 10/06/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che e parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
9 giugno 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. 5
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM TE, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 391 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/09/1985, ivi residente in [...], n. 185 e SI. - CF - Parte_2 C.F._2 nato in LAMEZIA TERME ed in data 12/01/1989, ivi residente in [...], n. 11, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZOFREA ROSELLA - CF - elettivamente domiciliati presso C.F._3 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI.ra - Parte_1
CF - nata a [...], in data [...], ivi residente in [...]C.F._1
n. 185 e SI. - CF – anche lui nato a [...], [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZOFREA ROSELLA
- CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate C.F._3 condizioni:
1. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
2. il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con domiciliazione presso la madre. Compatibilmente con le eSIenze lavorative, tenuto conto dell'età dello stesso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che lo vorrà. Le festività Natalizie e Pasquali e il periodo feriale verranno concordate di volta in volta dai genitori compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi. L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi (per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata disgiuntamente); I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. 6
3. La casa familiare sita in AM TE (CZ) Via Conforti, 185 con quanto in essa contenuto rimane assegnata alla IG . Il Signor se ne è già allontanato ed ha Parte_1 Parte_2 reperito un nuovo alloggio.
4. Tutte le utenze (luce, gas, TARI, internet, acqua, condominio) dell'immobile assegnato alla SI.ra restano a carico della moglie. Parte_1
5. L'assegno unico ex D.lgs n.230 del 29/12/2021 rimane integralmente di spettanza della SI.ra che già lo percepisce. Parte_1
6. L'autovettura tipo Fj567je Peugeot Anno Immatricolazione 2008 intestata alla moglie, rimane in uso al SI . Pt_2
7. il SI verserà alla SI.r a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2 Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento) a cadenza mensile e a mezzo accredito su cc intestato alla madre, mediante bonifico bancario – IBAN: [...], la somma così concordata sarà versata dal SI anticipatamente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a decorrere dal mese Pt_2 di maggio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e rivista e quantificata al variare delle condizioni reddituali dei genitori. Ciascun coniuge terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di 7
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM TE (CZ) – atto n. 71, parte II, serie A, uff. 1, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in AM TE, nella camera di conSIlio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)