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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO DD Presidente
Dott. IO RO Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNEI Parte_2 C.F._2
MICHELE con elezione di domicilio in VIA RIVAROLA 68/5 16043 CHIAVARI, presso e nello studio dell'avv. NANNEI MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALLEGRINI GIORGIO CP_1 C.F._3
con elezione di domicilio in VIA F. SFORZA, 23 C/O CANC. GDP MILANO 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ALLEGRINI GIORGIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NANNEI EBE con CP_2 C.F._4
elezione di domicilio in VIA BARTOLOMO PANIZZA N. 10 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. NANNEI EBE
APPELLATO pagina 1 di 10 OGGETTO: Proprietà
Le parti chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per E Parte_1 Parte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, preso atto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
Numero registro generale 30904/2019, Numero sezionale 1164/2024, Numero di raccolta generale
12702/2024, pubblicata in data 9.5.2024, in riforma della sentenza n. 1228/2016, emessa dal Tribunale di Pavia in data 01.09.2016, pubblicata il giorno 06.09.2016 (proc.to R.G. n. 4627/2013) ogni contraria e diversa domanda disattesa e reietta
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi svolti nel presente atto, accertare e dichiarare che l'immobile (Catasto
Fabbricati del Comune di Bressana Bottarone, Foglio 3, Particella 338, sub. 4) di proprietà del Sig.
è stato realizzato senza rispettare le distanze prescritte dal Codice Civile e dalle norme CP_1
integrative di questo (Regolamento Edilizio del Comune di Bressana Bottarone) in materia di distanze fra le costruzioni e di distanze fra le costruzioni ed i confini dell'altrui proprietà immobiliare, condannando pertanto il Sig. ad arretrare il predetto edificio a distanza legale;
CP_1
- vinte le spese e i compensi del presente grado di Giudizio e degli anteposti gradi di Giudizio
(Tribunale Pavia;
Corte d'Appello Milano;
Corte di Cassazione) oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Per : CP_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
✓ Nel merito rigettare le domande tutte come formulate da e stante Parte_3 Parte_4
l'infondatezza delle medesime sia in fatto che per le motivazioni come meglio esposte in premessa;
✓ In via subordinata, previo accertamento della presenza di intercapedine fra le strutture immobiliari di cui trattasi avente lunghezza di cm 176 e profondità di cm.20, ordinare ad onere della parte ritenuta responsabile ovvero in via solidale fra le stesse, l'esecuzione degli interventi idonei all'eliminazione della rilevata intercapedine previa autorizzazione, nel caso l'obbligo coinvolgesse e gravasse il sig.
[...]
, all'accesso sul fondo confinante limitatamente a quanto di necessità per il perfezionamento CP_1 delle opere ferma la disponibilità di quest'ultimo all'esecuzione delle lavorazioni a propria cura e spese;
pagina 2 di 10 ✓ Con vittoria delle spese tutte di causa e, in eventuale subordine, procedere alla compensazione delle stesse ivi comprese quelle dei precedenti giudizi e quelle derivanti dal procedimento avanti la Suprema
Corte di Cassazione
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. relativamente alla CP_2
domanda afferente il rispetto delle distanze fra proprietà.
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore del Sig. della CP_1 CP_2
quota di 1/6 delle spese legali gravanti sul defunto Dott. nei precedenti gradi di Parte_2
giudizio, come quantificate in atto, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario;
- porre le spese del presente giudizio, relative alla posizione del Sig. a CP_2 carico della parte soccombente, Sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al CP_1
pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario.
In via subordinata:
- dato atto dell'adesione del Sig. alle conclusioni formulate dagli appellanti Sig.ra CP_2
e Sig. in ipotesi di ritenuta legittimazione del Sig. Parte_1 Parte_4 CP_2 accogliere l'appello proposto dagli stessi, accertando e dichiarando che l'immobile (Catasto Fabbricati del Comune di Bressana Bottarone, Foglio 3, Particella 338, sub. 4) di proprietà del Sig. CP_1
è stato realizzato senza rispettare le distanze prescritte dal Codice Civile e dalle norme integrative di
[...]
questo (Regolamento Edilizio del Comune di Bressana Bottarone) in materia di distanze fra le costruzioni e di distanze fra le costruzioni ed i confini dell'altrui proprietà immobiliare, condannando pertanto il Sig. ad arretrare il predetto edificio a distanza legale;
CP_1
- condannare il Sig. al pagamento, in favore del Sig. della quota di 1/6 CP_1 CP_2
delle spese legali sostenute dal defunto Dott. nei precedenti gradi di giudizio, come Parte_2 quantificate nell'atto di riassunzione, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario;
- porre le spese del presente giudizio, relative alla posizione del Sig. a carico della parte CP_2 soccombente, Sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1
lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe
Nannei, legale antistatario. pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con atto di citazione notificato nel
2007 evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Pavia, sezione Parte_2 CP_1 distaccata di Voghera, per sentirlo condannare all'arretramento del fabbricato eretto a pochi centimetri dal confine tra le proprietà delle parti. Il convenuto, costituendosi, invocava in via riconvenzionale la condanna dell'attore ad eliminare l'intercapedine venutasi a creare tra gli immobili delle parti. Con sentenza n. 470/2011 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale.
Con sentenza n. 2868/2013 la Corte di Appello di Milano dichiarava la nullità di detta decisione, per mancata evocazione in giudizio della litisconsorte necessaria , comproprietaria Parte_1 dell'immobile di proprietà dell'originario attore, rimettendo la causa in primo grado. Con atto di riassunzione notificato il 12.11.2013 riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di CP_1
Pavia, il quale, con sentenza n. 1228/2016, rigettava tutte le domande, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 3092/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava gli appelli principale della ed incidentale del avverso la decisione di prime cure, confermandola. Pt_1 CP_2
Co Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la affidandosi a cinque motivi. Il Del Pt_1
ha depositato il 14.4.2022 solo “un atto di costituzione nel giudizio” per la partecipazione all'eventuale udienza di discussione. non ha svolto attività difensiva nel presente Parte_2 giudizio di legittimità. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte resistente ha depositato memoria.”.
La Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 12702/24 pubblicata in data 06/09/2016 con il seguente dispositivo:
“la Corte accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti. la sentenza CP_3
impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. ”
e provvedevano a riassumere il giudizio con Parte_1 Parte_4
citazione notificata il 5.9.2024 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate. Si costituivano chiedendo il rigetto delle domande ed chiedendo la CP_1 CP_2
declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, aderendo alla domande di merito degli attori in riassunzione. Alla prima udienza del 25.3.2025 le parti chiedevano breve rinvio per valutare ipotesi transattive. All'udienza del 13 maggio 2025, fallite le trattative, il Consigliere
Istruttore, vista la materia del contendere, visti gli artt.350 bis e 127 ter cpc, invitava le parti a precisare pagina 4 di 10 le proprie conclusioni e fissava per la discussione l'udienza del 10 giugno 2025, dando termine alle parti per note difensive sino al 30.5.2025 e per note sostitutive d'udienza cinque giorni prima dell'udienza fissata. Al 10.6.2025 la Corte, nella composizione d'udienza, decideva la causa in camera di consiglio.
Preliminarmente deve rilevarsi che nell'atto di citazione e riassunzione, a pagina 15, si legge “In data
28.8.2022, decedeva ab intestato il Sig. (prod. C) lasciando quali suoi eredi la moglie, Persona_1
Signora e i figli, Signori e Con provvedimento del Giudice Parte_1 CP_2 Parte_4
Tutelare del Tribunale di Pavia Dott.ssa Claudia Venturini in data 6.3.2023 RG. VG. n. 5147/2022 veniva nominato quale amministratore di sostegno del Sig. l'Avv. Alessandro Menini CP_2
del Foro di Pavia. Con atto a Rogito Notaio Repertorio N. 17528 del 30.4.2024 Persona_2
(prod. D) i Signori e i figli e procedevano alla donazione e Parte_1 CP_2 Parte_4 alla divisione del patrimonio dei Signori e all'esito del quale, per quanto qui di CP_2 Pt_1
interesse, gli immobili in Bressana Bottarone, Via Vietti 8, gravati da diritto di abitazione in capo alla
Sig.ra , sono stati assegnati al Sig. . Pt_1 Parte_4
Si è costituito nel presente giudizio anche in proprio e non quale erede di CP_2 Persona_1
citato dagli attori in riassunzione quale coerede del defunto eccependo la
[...] Persona_1
propria carenza di legittimazione passiva, per non essere più titolare di alcun diritto sui bene oggetto di causa a seguito degli atti posti in essere successivamente al decesso del padre, ed in via subordinata aderendo alle domande proposte dalla madre e dal fratello Parte_1 Parte_4
Rileva questo Collegio che la citazione di da parte degli attori in riassunzione è stata CP_2
effettuata ai soli fini della integrità del contraddittorio per vicende successive alla pronuncia della
Suprema Corte, ma che la causa, ex art 111 cpc, prosegue fra le parti originarie.
Può quindi solo darsi atto della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva di che CP_2
tuttavia non ha alcuna conseguenza, nemmeno sotto il profilo delle spese processuali, per quanto oltre si dirà.
La Suprema Corte ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso inerenti il rigetto della domanda di accertamento della natura di atto emulativo posto in essere da in relazione CP_1
all'edificazione del box, statuizione che pertanto è passata in giudicato.
Ha invece accolto il secondo ed il quarto motivo, così riassunti “Passando al secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 3 5, c.p.c., perché la
Corte milanese avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, affermando che, una volta ultimato, il manufatto eretto dal sorgerebbe esattamente sul confine tra le due proprietà, con CP_1
pagina 5 di 10 conseguente esclusione di profili di violazione delle norme in tema di distanze, posto che la distanza di metri tre prevista dalle N.T.A. del locale P.R.G. si applicherebbe solo ai manufatti non realizzati sulla linea di confine.
Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 873,
875 e 877 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la contrarietà del manufatto eretto dal alla normativa in tema di CP_1
distanze, pur avendo acclarato che lo stesso, era stato realizzato a circa 10 cm dal confine e ad una distanza di 20 cm da quello della , distanza idonea a creare una intercapedine, per una Pt_1
lunghezza di 176 cm.”
Questa Corte è chiamata, al fine di dare attuazione alla pronuncia della Suprema Corte ad applicare correttamente la normativa locale e il principio di diritto in materia di prevenzione, ribadito nella sentenza remittente.
Giova pertanto riportare la motivazione con cui sono stati accolti i due motivi di ricorso sopra esposti
“La Corte di Appello ha accertato che tra i manufatti realizzati dalle parti residua una intercapedine della larghezza di 20 cm. (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) e ciò è sufficiente per escludere l'applicabilità dell'art. 877 c.c., non configurandosi una ipotesi di costruzione in aderenza. Di conseguenza, la norma da applicare è quella prevista dall'art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra le costruzioni, ove non derogata dalle normative regolamentari locali e salvo il principio della prevenzione stabilito dall'art. 875 c.c. La Corte di seconda istanza ha altresì accertato che la costruzione box dei era stata realizzata 19 anni prima di quella del ad una Parte_5 CP_1 distanza “… tra i dieci e i venti centimetri dal confine” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).
L'art.
7.2 delle N.T.A del Comune di Bressana Bottarone (trascritto a pag. 11 del ricorso) prevede che si possano elevare sul confine tra due fondi “… pareti non finestrate di locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici (box e simili) a condizione che abbiano altezza del punto più alto della copertura non superiore a m. 3,00. Questi stessi locali accessori possono essere posti a distanza dal confine non inferiore da m. 3,00”. Il box edificato dai prevenienti , dunque, si trova ad una distanza Parte_6 dal confine minore della metà di quella stabilita dal regolamento locale, e poiché quest'ultimo non prevede un distacco assoluto dal confine, opera il criterio della prevenzione. Va, sul punto, data continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui “Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul
pagina 6 di 10 confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 10318 del 19/05/2016, Rv. 639677; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019,
Rv. 654186). In applicazione del principio sopra richiamato, il (secondo costruttore) aveva la CP_1
scelta tra edificare il suo manufatto rispettando la distanza dalla costruzione dei prevenienti oppure avanzare nel rispetto dell'art. 875, ma non lo ha fatto. Il infatti ha eretto il suo box con modalità CP_1
tali da creare una intercapedine di 20 cm. dal fabbricato della , con conseguente violazione Pt_1 della norma di cui all'art. 875 c.c., la cui finalità ultima è proprio quella di evitare la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici”.
Si richiamano in questa sede le risultanze degli accertamenti tecnici esposti nei precedenti gradi di giudizio e riportati dalla Suprema Corte.
Questo Collegio non può che rilevare che il convenuto in riassunzione continua ad CP_1
insistere nel rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, argomentando in ordine al risultanza della formulata in primo grado nonché al principio di prevenzione diversamente da quanto ha affermato la Suprema Corte nella sentenza remittente, che, come noto, vincola questa Corte a dare esecuzione alle sue statuizioni.
Costituisce circostanza pacifica che il box dei signori odierni attori riassunzione, è stato Parte_5
edificato in data antecedente a quello del convenuto in riassunzione che non ha chiesto la CP_4
comunione forzosa del muro del fabbricato ex art 875 c.c., e deve quindi rispettare la Parte_5
distanza legale di 3 m dalla costruzione dei prevenienti, prevista dal regolamento locale.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulata in primo grado nel giudizio RG 4267/2013 innanzi al Tribunale di Pavia sub n.1) dai signori e di accertamento Parte_1 Persona_1
della violazione delle distanze legali e Regolamentari del Comune di Bressana Bottarone del box censito in NCEU del Comune di Bessana Bottarone al foglio 3, mappale 338 sub 4 , edificato da sul suo terreno, con condanna del medesimo ad arretrare il manufatto sino alla distanza di 3 CP_1
m dalla costruzione Parte_5
Questa Corte deve quindi provvedere non solo sulle spese del giudizio di Cassazione, ma anche su quelle dei precedenti gradi di giudizio.
Infatti, in ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (v, da ultimo, Sez. U - ,
Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
pagina 7 di 10 Inoltre costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n.
15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma
1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n. 11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, gli attori in riassunzione Parte_1
e risultano sostanzialmente e prevalentemente vittoriosi nei confronti del Parte_4
convenuto . CP_5
Tale parte deve quindi essere condannata a rimborsare a e Parte_1 Pt_4
le spese di lite sostenute per tutte le fasi di giudizio ( primo grado, appello, legittimità e
[...]
presente giudizio di rinvio).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre
2022 e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della controversia come dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato
(valore compreso nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00-indeterminato basso), senza l'aumento per la difesa di più parti, considerata l'unitarietà della posizione e della difesa.
pagina 8 di 10 Osserva la Corte che non sono quantificate ne provate le somme eventualmente percepite dalla parte per spese processuali in esecuzione della sentenza di appello prima fase, conseguentemente CP_4
alcuna statuizione può essere assunta in ordine alla loro restituzione.
Quanto alle spese della parte richiamando quanto già sopra affermato, si rileva che CP_2 si e' costituito in questa fase, in proprio e non quale erede di chiedendo CP_2 Persona_1
la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, perché non ha più diritti sui beni in questo comune,
e la liquidazione delle spese in suo favore per la sua quota di 1/6 delle spese legali sostenute dal defunto Dott. nei precedenti gradi di giudizio. Parte_2
Reputa la Corte che la liquidazione delle spese processuali in favore della parte per tutti Parte_7
i precedenti gradi di giudizio debba essere unitaria e non scorporata per quote, dal momento che non si è costituito quale erede di deceduto nelle more del giudizio di CP_2 Persona_1
Cassazione.
Per le spese di questa fase di riassunzione, invece, sussistono i presupposti per la compensazione con la parte soccombente , dal momento che la citazione di è stata effettuata ai soli fini CP_4 CP_2
di litis denuntiatio in una causa che comunque prosegue fra le parti originarie ex ar 111 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro ed così
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
provvede:
1. In accoglimento della domanda formulata in primo grado nel giudizio RG 4267/2013 innanzi al
Tribunale di Pavia sub n.1) dai signori e accerta e dichiara la Parte_1 Persona_1
violazione delle distanze legali e Regolamentari del Comune di Bressana Bottarone del box censito in NCEU del Comune di Bessana Bottarone al foglio 3, mappale 338 sub 4 , edificato da sul suo terreno, con condanna del medesimo ad arretrare il manufatto sino alla CP_1
distanza di 3 m dalla costruzione Parte_5
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore CP_5
della parte Parte_5
-per il giudizio di primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva,
€ 1.806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il giudizio di appello prima fase, in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 9 di 10 -per il giudizio di legittimità in € 2.336,00 per fase di studio, €1.969,00 per fase introduttiva ed
€ 1. 218,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il presente giudizio di rinvio €2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. compensa fra le parti e le spese della fase di riassunzione;
CP_4 CP_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RO LO DD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO DD Presidente
Dott. IO RO Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNEI Parte_2 C.F._2
MICHELE con elezione di domicilio in VIA RIVAROLA 68/5 16043 CHIAVARI, presso e nello studio dell'avv. NANNEI MICHELE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ALLEGRINI GIORGIO CP_1 C.F._3
con elezione di domicilio in VIA F. SFORZA, 23 C/O CANC. GDP MILANO 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ALLEGRINI GIORGIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NANNEI EBE con CP_2 C.F._4
elezione di domicilio in VIA BARTOLOMO PANIZZA N. 10 20144 MILANO presso e nello studio dell'avv. NANNEI EBE
APPELLATO pagina 1 di 10 OGGETTO: Proprietà
Le parti chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per E Parte_1 Parte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, preso atto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
Numero registro generale 30904/2019, Numero sezionale 1164/2024, Numero di raccolta generale
12702/2024, pubblicata in data 9.5.2024, in riforma della sentenza n. 1228/2016, emessa dal Tribunale di Pavia in data 01.09.2016, pubblicata il giorno 06.09.2016 (proc.to R.G. n. 4627/2013) ogni contraria e diversa domanda disattesa e reietta
Nel merito:
- in accoglimento dei motivi svolti nel presente atto, accertare e dichiarare che l'immobile (Catasto
Fabbricati del Comune di Bressana Bottarone, Foglio 3, Particella 338, sub. 4) di proprietà del Sig.
è stato realizzato senza rispettare le distanze prescritte dal Codice Civile e dalle norme CP_1
integrative di questo (Regolamento Edilizio del Comune di Bressana Bottarone) in materia di distanze fra le costruzioni e di distanze fra le costruzioni ed i confini dell'altrui proprietà immobiliare, condannando pertanto il Sig. ad arretrare il predetto edificio a distanza legale;
CP_1
- vinte le spese e i compensi del presente grado di Giudizio e degli anteposti gradi di Giudizio
(Tribunale Pavia;
Corte d'Appello Milano;
Corte di Cassazione) oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Per : CP_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
✓ Nel merito rigettare le domande tutte come formulate da e stante Parte_3 Parte_4
l'infondatezza delle medesime sia in fatto che per le motivazioni come meglio esposte in premessa;
✓ In via subordinata, previo accertamento della presenza di intercapedine fra le strutture immobiliari di cui trattasi avente lunghezza di cm 176 e profondità di cm.20, ordinare ad onere della parte ritenuta responsabile ovvero in via solidale fra le stesse, l'esecuzione degli interventi idonei all'eliminazione della rilevata intercapedine previa autorizzazione, nel caso l'obbligo coinvolgesse e gravasse il sig.
[...]
, all'accesso sul fondo confinante limitatamente a quanto di necessità per il perfezionamento CP_1 delle opere ferma la disponibilità di quest'ultimo all'esecuzione delle lavorazioni a propria cura e spese;
pagina 2 di 10 ✓ Con vittoria delle spese tutte di causa e, in eventuale subordine, procedere alla compensazione delle stesse ivi comprese quelle dei precedenti giudizi e quelle derivanti dal procedimento avanti la Suprema
Corte di Cassazione
Per CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. relativamente alla CP_2
domanda afferente il rispetto delle distanze fra proprietà.
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore del Sig. della CP_1 CP_2
quota di 1/6 delle spese legali gravanti sul defunto Dott. nei precedenti gradi di Parte_2
giudizio, come quantificate in atto, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario;
- porre le spese del presente giudizio, relative alla posizione del Sig. a CP_2 carico della parte soccombente, Sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al CP_1
pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario.
In via subordinata:
- dato atto dell'adesione del Sig. alle conclusioni formulate dagli appellanti Sig.ra CP_2
e Sig. in ipotesi di ritenuta legittimazione del Sig. Parte_1 Parte_4 CP_2 accogliere l'appello proposto dagli stessi, accertando e dichiarando che l'immobile (Catasto Fabbricati del Comune di Bressana Bottarone, Foglio 3, Particella 338, sub. 4) di proprietà del Sig. CP_1
è stato realizzato senza rispettare le distanze prescritte dal Codice Civile e dalle norme integrative di
[...]
questo (Regolamento Edilizio del Comune di Bressana Bottarone) in materia di distanze fra le costruzioni e di distanze fra le costruzioni ed i confini dell'altrui proprietà immobiliare, condannando pertanto il Sig. ad arretrare il predetto edificio a distanza legale;
CP_1
- condannare il Sig. al pagamento, in favore del Sig. della quota di 1/6 CP_1 CP_2
delle spese legali sostenute dal defunto Dott. nei precedenti gradi di giudizio, come Parte_2 quantificate nell'atto di riassunzione, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe Nannei, legale antistatario;
- porre le spese del presente giudizio, relative alla posizione del Sig. a carico della parte CP_2 soccombente, Sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di CP_1
lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta Avv. Ebe
Nannei, legale antistatario. pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ Con atto di citazione notificato nel
2007 evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Pavia, sezione Parte_2 CP_1 distaccata di Voghera, per sentirlo condannare all'arretramento del fabbricato eretto a pochi centimetri dal confine tra le proprietà delle parti. Il convenuto, costituendosi, invocava in via riconvenzionale la condanna dell'attore ad eliminare l'intercapedine venutasi a creare tra gli immobili delle parti. Con sentenza n. 470/2011 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale.
Con sentenza n. 2868/2013 la Corte di Appello di Milano dichiarava la nullità di detta decisione, per mancata evocazione in giudizio della litisconsorte necessaria , comproprietaria Parte_1 dell'immobile di proprietà dell'originario attore, rimettendo la causa in primo grado. Con atto di riassunzione notificato il 12.11.2013 riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di CP_1
Pavia, il quale, con sentenza n. 1228/2016, rigettava tutte le domande, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 3092/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava gli appelli principale della ed incidentale del avverso la decisione di prime cure, confermandola. Pt_1 CP_2
Co Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la affidandosi a cinque motivi. Il Del Pt_1
ha depositato il 14.4.2022 solo “un atto di costituzione nel giudizio” per la partecipazione all'eventuale udienza di discussione. non ha svolto attività difensiva nel presente Parte_2 giudizio di legittimità. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte resistente ha depositato memoria.”.
La Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 12702/24 pubblicata in data 06/09/2016 con il seguente dispositivo:
“la Corte accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti. la sentenza CP_3
impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. ”
e provvedevano a riassumere il giudizio con Parte_1 Parte_4
citazione notificata il 5.9.2024 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate. Si costituivano chiedendo il rigetto delle domande ed chiedendo la CP_1 CP_2
declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, aderendo alla domande di merito degli attori in riassunzione. Alla prima udienza del 25.3.2025 le parti chiedevano breve rinvio per valutare ipotesi transattive. All'udienza del 13 maggio 2025, fallite le trattative, il Consigliere
Istruttore, vista la materia del contendere, visti gli artt.350 bis e 127 ter cpc, invitava le parti a precisare pagina 4 di 10 le proprie conclusioni e fissava per la discussione l'udienza del 10 giugno 2025, dando termine alle parti per note difensive sino al 30.5.2025 e per note sostitutive d'udienza cinque giorni prima dell'udienza fissata. Al 10.6.2025 la Corte, nella composizione d'udienza, decideva la causa in camera di consiglio.
Preliminarmente deve rilevarsi che nell'atto di citazione e riassunzione, a pagina 15, si legge “In data
28.8.2022, decedeva ab intestato il Sig. (prod. C) lasciando quali suoi eredi la moglie, Persona_1
Signora e i figli, Signori e Con provvedimento del Giudice Parte_1 CP_2 Parte_4
Tutelare del Tribunale di Pavia Dott.ssa Claudia Venturini in data 6.3.2023 RG. VG. n. 5147/2022 veniva nominato quale amministratore di sostegno del Sig. l'Avv. Alessandro Menini CP_2
del Foro di Pavia. Con atto a Rogito Notaio Repertorio N. 17528 del 30.4.2024 Persona_2
(prod. D) i Signori e i figli e procedevano alla donazione e Parte_1 CP_2 Parte_4 alla divisione del patrimonio dei Signori e all'esito del quale, per quanto qui di CP_2 Pt_1
interesse, gli immobili in Bressana Bottarone, Via Vietti 8, gravati da diritto di abitazione in capo alla
Sig.ra , sono stati assegnati al Sig. . Pt_1 Parte_4
Si è costituito nel presente giudizio anche in proprio e non quale erede di CP_2 Persona_1
citato dagli attori in riassunzione quale coerede del defunto eccependo la
[...] Persona_1
propria carenza di legittimazione passiva, per non essere più titolare di alcun diritto sui bene oggetto di causa a seguito degli atti posti in essere successivamente al decesso del padre, ed in via subordinata aderendo alle domande proposte dalla madre e dal fratello Parte_1 Parte_4
Rileva questo Collegio che la citazione di da parte degli attori in riassunzione è stata CP_2
effettuata ai soli fini della integrità del contraddittorio per vicende successive alla pronuncia della
Suprema Corte, ma che la causa, ex art 111 cpc, prosegue fra le parti originarie.
Può quindi solo darsi atto della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva di che CP_2
tuttavia non ha alcuna conseguenza, nemmeno sotto il profilo delle spese processuali, per quanto oltre si dirà.
La Suprema Corte ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso inerenti il rigetto della domanda di accertamento della natura di atto emulativo posto in essere da in relazione CP_1
all'edificazione del box, statuizione che pertanto è passata in giudicato.
Ha invece accolto il secondo ed il quarto motivo, così riassunti “Passando al secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 3 5, c.p.c., perché la
Corte milanese avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, affermando che, una volta ultimato, il manufatto eretto dal sorgerebbe esattamente sul confine tra le due proprietà, con CP_1
pagina 5 di 10 conseguente esclusione di profili di violazione delle norme in tema di distanze, posto che la distanza di metri tre prevista dalle N.T.A. del locale P.R.G. si applicherebbe solo ai manufatti non realizzati sulla linea di confine.
Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 873,
875 e 877 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la contrarietà del manufatto eretto dal alla normativa in tema di CP_1
distanze, pur avendo acclarato che lo stesso, era stato realizzato a circa 10 cm dal confine e ad una distanza di 20 cm da quello della , distanza idonea a creare una intercapedine, per una Pt_1
lunghezza di 176 cm.”
Questa Corte è chiamata, al fine di dare attuazione alla pronuncia della Suprema Corte ad applicare correttamente la normativa locale e il principio di diritto in materia di prevenzione, ribadito nella sentenza remittente.
Giova pertanto riportare la motivazione con cui sono stati accolti i due motivi di ricorso sopra esposti
“La Corte di Appello ha accertato che tra i manufatti realizzati dalle parti residua una intercapedine della larghezza di 20 cm. (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) e ciò è sufficiente per escludere l'applicabilità dell'art. 877 c.c., non configurandosi una ipotesi di costruzione in aderenza. Di conseguenza, la norma da applicare è quella prevista dall'art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra le costruzioni, ove non derogata dalle normative regolamentari locali e salvo il principio della prevenzione stabilito dall'art. 875 c.c. La Corte di seconda istanza ha altresì accertato che la costruzione box dei era stata realizzata 19 anni prima di quella del ad una Parte_5 CP_1 distanza “… tra i dieci e i venti centimetri dal confine” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).
L'art.
7.2 delle N.T.A del Comune di Bressana Bottarone (trascritto a pag. 11 del ricorso) prevede che si possano elevare sul confine tra due fondi “… pareti non finestrate di locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici (box e simili) a condizione che abbiano altezza del punto più alto della copertura non superiore a m. 3,00. Questi stessi locali accessori possono essere posti a distanza dal confine non inferiore da m. 3,00”. Il box edificato dai prevenienti , dunque, si trova ad una distanza Parte_6 dal confine minore della metà di quella stabilita dal regolamento locale, e poiché quest'ultimo non prevede un distacco assoluto dal confine, opera il criterio della prevenzione. Va, sul punto, data continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui “Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul
pagina 6 di 10 confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 10318 del 19/05/2016, Rv. 639677; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019,
Rv. 654186). In applicazione del principio sopra richiamato, il (secondo costruttore) aveva la CP_1
scelta tra edificare il suo manufatto rispettando la distanza dalla costruzione dei prevenienti oppure avanzare nel rispetto dell'art. 875, ma non lo ha fatto. Il infatti ha eretto il suo box con modalità CP_1
tali da creare una intercapedine di 20 cm. dal fabbricato della , con conseguente violazione Pt_1 della norma di cui all'art. 875 c.c., la cui finalità ultima è proprio quella di evitare la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici”.
Si richiamano in questa sede le risultanze degli accertamenti tecnici esposti nei precedenti gradi di giudizio e riportati dalla Suprema Corte.
Questo Collegio non può che rilevare che il convenuto in riassunzione continua ad CP_1
insistere nel rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, argomentando in ordine al risultanza della formulata in primo grado nonché al principio di prevenzione diversamente da quanto ha affermato la Suprema Corte nella sentenza remittente, che, come noto, vincola questa Corte a dare esecuzione alle sue statuizioni.
Costituisce circostanza pacifica che il box dei signori odierni attori riassunzione, è stato Parte_5
edificato in data antecedente a quello del convenuto in riassunzione che non ha chiesto la CP_4
comunione forzosa del muro del fabbricato ex art 875 c.c., e deve quindi rispettare la Parte_5
distanza legale di 3 m dalla costruzione dei prevenienti, prevista dal regolamento locale.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda formulata in primo grado nel giudizio RG 4267/2013 innanzi al Tribunale di Pavia sub n.1) dai signori e di accertamento Parte_1 Persona_1
della violazione delle distanze legali e Regolamentari del Comune di Bressana Bottarone del box censito in NCEU del Comune di Bessana Bottarone al foglio 3, mappale 338 sub 4 , edificato da sul suo terreno, con condanna del medesimo ad arretrare il manufatto sino alla distanza di 3 CP_1
m dalla costruzione Parte_5
Questa Corte deve quindi provvedere non solo sulle spese del giudizio di Cassazione, ma anche su quelle dei precedenti gradi di giudizio.
Infatti, in ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (v, da ultimo, Sez. U - ,
Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
pagina 7 di 10 Inoltre costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n.
15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma
1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n. 11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, gli attori in riassunzione Parte_1
e risultano sostanzialmente e prevalentemente vittoriosi nei confronti del Parte_4
convenuto . CP_5
Tale parte deve quindi essere condannata a rimborsare a e Parte_1 Pt_4
le spese di lite sostenute per tutte le fasi di giudizio ( primo grado, appello, legittimità e
[...]
presente giudizio di rinvio).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre
2022 e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della controversia come dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato
(valore compreso nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00-indeterminato basso), senza l'aumento per la difesa di più parti, considerata l'unitarietà della posizione e della difesa.
pagina 8 di 10 Osserva la Corte che non sono quantificate ne provate le somme eventualmente percepite dalla parte per spese processuali in esecuzione della sentenza di appello prima fase, conseguentemente CP_4
alcuna statuizione può essere assunta in ordine alla loro restituzione.
Quanto alle spese della parte richiamando quanto già sopra affermato, si rileva che CP_2 si e' costituito in questa fase, in proprio e non quale erede di chiedendo CP_2 Persona_1
la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, perché non ha più diritti sui beni in questo comune,
e la liquidazione delle spese in suo favore per la sua quota di 1/6 delle spese legali sostenute dal defunto Dott. nei precedenti gradi di giudizio. Parte_2
Reputa la Corte che la liquidazione delle spese processuali in favore della parte per tutti Parte_7
i precedenti gradi di giudizio debba essere unitaria e non scorporata per quote, dal momento che non si è costituito quale erede di deceduto nelle more del giudizio di CP_2 Persona_1
Cassazione.
Per le spese di questa fase di riassunzione, invece, sussistono i presupposti per la compensazione con la parte soccombente , dal momento che la citazione di è stata effettuata ai soli fini CP_4 CP_2
di litis denuntiatio in una causa che comunque prosegue fra le parti originarie ex ar 111 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro ed così
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
provvede:
1. In accoglimento della domanda formulata in primo grado nel giudizio RG 4267/2013 innanzi al
Tribunale di Pavia sub n.1) dai signori e accerta e dichiara la Parte_1 Persona_1
violazione delle distanze legali e Regolamentari del Comune di Bressana Bottarone del box censito in NCEU del Comune di Bessana Bottarone al foglio 3, mappale 338 sub 4 , edificato da sul suo terreno, con condanna del medesimo ad arretrare il manufatto sino alla CP_1
distanza di 3 m dalla costruzione Parte_5
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore CP_5
della parte Parte_5
-per il giudizio di primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva,
€ 1.806,00 per fase di trattazione ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il giudizio di appello prima fase, in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 9 di 10 -per il giudizio di legittimità in € 2.336,00 per fase di studio, €1.969,00 per fase introduttiva ed
€ 1. 218,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il presente giudizio di rinvio €2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. compensa fra le parti e le spese della fase di riassunzione;
CP_4 CP_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RO LO DD
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