Articolo 29 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 28Articolo 32
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5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
Art. 29. Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010