Art. 29. Comunicazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia))
Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia))