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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5055/2019, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato Sergio Locoratolo c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_1
Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 38 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO già c.f. e p.i. , in persona del suo procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Bocchini c.f. , CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Napoli, alla via G. Filangieri n. 21 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 927/2019 depositata in data 24 aprile 2019 e non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti a causa di una lesione al condotto fognario.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con citazione in appello notificata il 14 novembre 2019 e iscritta a ruolo il 20 novembre
2019, la ha impugnato la sentenza n. 927/2019 depositata in data 24 aprile 2019, Parte_1
con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento da essa proposta nei confronti della perché questa fosse condannata al pagamento di € Controparte_2
15.487,69 quale ristoro del danno cagionato alla sua fogna nonché allo spostamento dei cavidotti presenti nel condotto in Marigliano, al Corso Vittorio Emanuele III.
Ha invero deplorato la decisione che ha ordinato a solamente di Controparte_2
rimuovere i cavidotti posti nel condotto fognario, compensando le spese di lite tra le parti per il 30% e condannando la convenuta al corrisponderle la differenza del 70% liquidata in
€ 180,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali 15% come per legge, con distrazione al suo difensore anticipatario, gravando la soccombente dei costi dell'espletata C.T.U..
1.1. Con la decisione impugnata il Tribunale ha qualificato le domande attoree ai sensi del disposto normativo dell'art. 2043 c.c., condividendo le risultanze scaturite dall'espletata
C.T.U. tecnica effettuata dall'ing. , le cui considerazioni non sarebbero state Persona_1
affatto contestate dai consulenti tecnici nominati dalle parti. Nondimeno il Tribunale bruniano, reso l'ordine a di rimuovere i cavidotti dall'interno del condotto fognario CP_2
nelle disponibilità di ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo la documentazione Pt_1
offerta dall'attrice carente e inidonea perché insufficiente per accoglierla. A opinione del primo giudice la documentazione allegata agli atti dall'attrice e l'espletata consulenza non dimostrerebbero i lavori di intervento che avrebbe eseguito parte attrice, né l'esborso economico a tal fine sostenuto. Sarebbe anche carente la prova del nesso causale tra i presunti lavori di intervento eseguiti dalla società attrice e la condotta tenuta da parte convenuta. Le spese sono state regolate in considerazione della soccombenza parziale dell'attrice e del rigetto della domanda risarcitoria.
1.2. Nel suo atto d'appello, non distinto in specifici e separati motivi, a impugnato la Pt_1
parte della sentenza di rigetto della domanda di condanna di al risarcimento danni CP_2
e la conseguente distribuzione delle spese, segnalando l'errore materiale compiuto quanto alla posizione dei costi di consulenza tecnica, di cui ha chiesto gravare . CP_2
1.3. All'esito ha chiesto alla Corte distrettuale di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, di condannare CP_2
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Italia al pagamento di € 15.487,69 oltre interessi ed IVA, con spese di consulenza interamente a carico dell'appellata, come anche le spese del giudizio per l'intero. In via istruttoria, ha chiesto la riconvocazione del C.T.U. per un'integrazione dell'elaborato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13 luglio 2020, si è costituita in giudizio la società già , la quale ha chiesto CP_1 Controparte_2
di rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto a suo parere inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Non è stato posposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio. Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 16 aprile 2025 la causa
è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2010 la in persona del Parte_1 procuratore speciale, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Nola la
[...]
per sentirla condannare al pagamento di € 15.487,69 a titolo di ristoro per la CP_2
compromessa stabilità strutturale della fogna provocata dalla convenuta con l'impiego per il passaggio delle canaline porta cavi dello speco fognario cui sarebbero stati demoliti alcuni piedritti della volta, nonché allo spostamento dei cavidotti posti nel condotto fognario sito in Marigliano, al Corso Vittorio Emanuele III, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
All'uopo ha riferito che il 5 gennaio 2010 il le ha comunicato, quale Controparte_3 gestore del s.i.i. del territorio dell'intero agro nocerino-sarnese cui spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete idrica e fognaria del suo tenimento assunta in concessione d'uso, atto di diffida e costituzione in mora dalla per il preteso CP_2 danneggiamento del cavo in tubazione da 1600 coppie ad opera di un suo escavatore, episodio avvenuto il 22 (meljus 15) settembre 2009 al corso Umberto, angolo corso Vittorio
Emanuele III.
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Ha negato che l'allagamento del OZ in quel sito le sia imputabile, CP_2
richiamando l'esito di un sopralluogo seguito dalla redazione di una relazione tecnica sulla scorretta esecuzione del ridetto OZ che sfrutta impropriamente parte del suo collettore come parete di chiusura, aggiungendo che canaline porta-cavi di attraversano CP_2
trasversalmente lo speco fognario, interferendo con il deflusso ordinato delle acque riducendo la sezione del collettore.
Ha poi dichiarato che la posa in opera delle canaline ha implicato la demolizione dei piedritti della volta dello speco che, a sua volta, ha compromesso la continuità strutturale della fogna, lesionandola con verosimile fuoriuscita d'acqua. Ha allegato d'avere sostenuto la spesa di € 15.487,69 oltre IVA per i ripristini.
Ha infine dichiarato che i cavidotti sono stati posati da senza alcuna sua preventiva CP_2 autorizzazione, opinando che essi compromettono la tenuta idraulica dell'impianto, concludendo perché ne sia ordinata quindi la rimozione.
4.2. Costituendosi in giudizio ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164 CP_2
c.p.c. e l'infondatezza delle domande avversarie, ritenendo la ricostruzione della vicenda allegata da controparte non conforme alla realtà dei fatti storici accaduti.
Ulteriormente, ha evidenziato l'assenza della prova a conforto della CP_2
domanda, negando sia il fatto storico come riferito dalla sua avversaria, sia il nesso di causa tra la condotta della medesima convenuta e le presunte lesioni da cui potrebbe fuoriuscire acqua, nonché la misura del ristoro richiesto, equiparato ai costi per il ripristino delle strutture fognarie e l'aggrottamento dei reflui dei vari pozzetti.
Ha piuttosto dichiarato di avere subito le infiltrazioni dalla vetusta struttura fognaria, intasata da numerosi detriti fognari, reclamando la presenza dei cavi nello speco da oltre trent'anni.
Ha così concluso per il rigetto delle domande con vittoria di spese da distrarre al procuratore antistatario.
4.3. Il giudizio è stato istruito con una C.T.U. tecnica finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi di causa e accertare le varie responsabilità anche quali concause dell'evento dedotto.
Acquisita la relazione peritale dall'ing. , la causa è stata rinviata per Persona_1
conclusioni senza ammissione dei restanti mezzi di prova richiesti dalle parti.
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5. Con la sentenza oggetto d'odierna impugnazione (di cui si è sinteticamente detto al § 1.1.) il Tribunale ha qualificato la domanda attorea ai sensi dell'art. 2043 c.c. e riferito il regime distributivo delle prove.
5.1. Indi ha recepito dalla disposta consulenza - non contestata dalle parti in causa che l'avrebbero anzi condivisa senza alcuna ragione per discostarsene - la circostanza che
è intervenuta in modo invasivo sulla condotta di on le perforazioni della sua CP_2 Pt_1
parte sommitale per la posa in opera e il successivo passaggio dei suoi cavi. Ha infatti rilevato che le prefate perforazioni hanno ridotto parzialmente la sezione idrica fognaria, già in origine sottodimensionata rispetto alle portate idriche accresciute negli ultimi decenni per l'incremento abitativo registratosi, e vetusta. Dalla relazione peritale ha acquisito la prova che l'assenza di un'adeguata sigillatura delle perforazioni ha comportato che i due sottoservizi siano tra loro comunicanti, la qual cosa genera, in occasione dell'innalzamento del livello idrico nella condotta di il deflusso di liquidi fognari nella cameretta di Pt_1
. CP_2
Il primo giudice ha quindi ritenuto le perforazioni e l'intervento di causa della CP_2
riduzione della sezione idrica fognaria, da ripristinare con ordine alla convenuta di rimuovere i cavidotti presenti nel condotto fognario sito in Marigliano, al Corso Vittorio
Emanuele III.
5.2. Quanto alla domanda di ristoro dei danni, il Tribunale ha evidenziato che in citazione si sia limitata a chiederlo deducendo lesioni alla fogna mentre il documento affoliato Pt_1
sub 5 fa riferimento a lavori “per il ripristino delle strutture fognarie e l'aggrottamento dei reflui dei vari pozzetti” al costo di € 15.487,69 oltre IVA e il documento sub 6 elenca le presunte spese sostenute dall'attrice, con una serie di ordini di lavoro e formulari di rifiuti. Ha però evidenziato che il proprio ausiliare tecnico non abbia mai attestato l'esistenza di detti lavori che nulla dimostra siano stati realmente eseguiti, meno che mai per i costi pretesi, né che essi si siano resi necessari per effetto della condotta di , danneggiata dalla sua stessa CP_2
azione di riduzione della sezione idrica, avendo l'ing. accertato esclusivamente la Per_1 presenza di liquidi d'origine fognaria nella cameretta . CP_2
Con questa motivazione il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da parte attrice avente ad oggetto il risarcimento danni.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.3. Infine, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite per il 30% ed ha condannato la alla differenza, liquidando € 180,00 per spese e € 3.000,00 per compensi, CP_2
oltre accessori, con distrazione.
I costi della consulenza sono stati posti in motivazione a carico di e in dispositivo CP_2
a carico del soccombente fallimento.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito.
6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 14 novembre 2019 all'appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore: Avvocato Roberto Bocchini L'appellata è stata convenuta a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza del giorno 16 aprile
2020. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 20 novembre 2019.
L'impugnazione è dunque tempestiva perché introdotta dall'atto di citazione notificato il 14 novembre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mai notificata, avvenuta il 24 aprile 2019.
6.2. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata che ha stigmatizzato la mancata formulazione in specifici motivi che attingano altrettante parti della sentenza di cui si chiede, per circostanziate censure, la rivisitazione, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico
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argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
7. Insorgendo contro la statuizione e ha eccepito l'erroneità. Pt_1
Riprendendo quanto già anticipato al § 1.2. parte appellante, dopo avere trascritto le parole della parte della sentenza che non ha condiviso, ha evidenziato come al C.T.U. non sia stato mai posto il quesito di accertare i lavori eseguiti e il nesso causale tra la condotta illecita di e i danni che ha dedotto d'avere patito, giungendo a sollecitare la riconvocazione CP_2
dell'ing. perché la Corte distrettuale gli chieda di fornire i chiarimenti e, Per_1
precisamente, di accertare l'esistenza dei lavori eseguiti da nel condotto fognario e il Pt_1 nesso causale tra i danni allo speco fognario e le perforazioni eseguite dall'appellata. In subordine ha chiesto nuovamente di ammettere la prova con i testimoni indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 23 settembre 2010 su cui il primo giudice non si è espresso e che le motivazioni della sentenza dimostrano essere determinanti. Infine, ha evidenziato che la documentazione prodotta in atti - relazione tecnica e, schede dei lavori eseguiti con indicazione delle singole voci e relativi costi, corredate dall'indicazione delle maestranze impegnate, dagli ordini di lavoro e dalle foto – assolva alla prova.
7.1. L'appello è infondato.
La censura al ragionamento che ha ritenuto non assolta la prova da parte attrice - a carico della quale essa grava, applicando l'art. 2043 c.c. - si limita a osservare come l'evidenziata carenza istruttoria sulla tipologia d'interventi attuati da sui loro costi, sulla necessità Pt_1
di eseguirli per ovviare agli inconvenienti le cui conseguenze le ha patite la medesima danneggiante, possano essere ovviate in appello, tramite chiarimenti al C.T.U. o tramite l'accesso alla prova testimoniale formulata in primo grado ma non ammessa e neanche sollecitata più dopo la chiusura dell'istruttoria tecnica e la fissazione dell'udienza di conclusioni.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dopo il provvedimento che ha ridotto l'attività istruttoria all'ammissione della consulenza tecnica, invero, la richiesta di escutere i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, formulata con le memorie depositate a settembre 2010, non è stata più Testimone_3 coltivata. Essa, anzi, consta implicitamente rinunciata con la richiesta al giudice, dopo il deposito della relazione peritale, di fissare udienza di conclusioni verbalizzata dal difensore presente in sostituzione dell'Avvocato Locoratolo all'udienza del 5 febbraio 2015, riproposta a tutte quelle successive fino all'assunzione in decisione.
Ad ogni modo, i capi di domande per costoro formulati si limitano a ripetere circostanze
(quelle da 1 a 4) ampiamente emerse dalla C.T.U. mentre prospettano genericamente il danno al solo capo 5) così formulato: “vero è che tale opera ha determinato lesioni nella parete fognante e attraverso tale lesione vi è stata la fuoriuscita di acqua”, senza null'altro domandare quanto alle conseguenze lesive e ai costi dei ripristini per ovviarle.
Si tratta proprio della carenza probatoria stigmatizzata dal Tribunale cui dunque la critica dell'appellante non eleva valide obiezioni.
Nulla d'ausilio alla tesi attorea quanto all'esistenza di danni risarcibili in diretta conseguenzialità con quanto riferibile a si desume dalla consulenza tecnica redatta CP_2 dall'ing. , autore di un'accurata descrizione dell'impianto, incluse le sue inefficienze. Per_1
Alla pagina 10 della sua relazione è infatti scritto che l'intervento dell'appellata ha si comportato “una parziale e limitata riduzione della sezione idrica fognaria”, salvo aggiungere immediatamente dopo che questa risultava già “per le sue caratteristiche e vetustà sottodimensionata alle portate idriche aumentate negli ultimi decenni proporzionalmente all'incremento abitativo registratosi”. Il consulente ha anche verificato che l'assenza di sigillatura adeguata tra i due sottoservizi ha fatto si che all'innalzamento del livello idrico nella condotta di liquidi fognari possano essere tracimati nella cameretta di Pt_1 CP_2 che imputet sibi il danno che ha denunciato al CP_3
Non potrebbe quindi giammai scrivere ad una insufficiente formulazione dei quesiti Pt_1 dal giudice al proprio ausiliare tecnico il fallimento della prova il cui onere appartiene interamente a carico di chi agisce, secondo il retto ragionamento contenuto in sentenza.
Neanche i documenti prodotti in atti dalla in dal primo grado del giudizio consentono Pt_1 alla Corte distrettuale di pervenire a diverse conclusioni rispetto al Tribunale.
Dalla relazione tecnica di affoliata sub 4 alla sua produzione di parte del primo grado Pt_1
emerge che la fognatura di tipo misto e realizzata in muratura di tufo a volta, d'antica 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fattura, recepisce tra l'altro le portate di versante del , con cospicui valori della CP_4
gittata meteorica defluente, per cui il collettore è particolarmente gravato. Adiacente ad esso insiste il OZ , interessato dall'allagamento che la società appellata, già CP_2 convenuta, ha denunciato al che ha quindi diffidato all'azione la sua Controparte_3
concessionaria Secondo la prospettazione attorea il prefato OZ utilizzerebbe Pt_1
impropriamente la parete del medesimo collettore come sua chiusura. Dalla stessa relazione
è poi risultata la presenza trasversalmente allo speco delle canaline di , oggetto della CP_2
condanna alla rimozione che, in quanto non impugnata è divenuta definitiva.
La tesi attorea prende le mosse dal fatto che le canaline contenenti i cavi telefonici, riducendo la sezione dello speco, impediscano il corretto deflusso delle acque quando la portata meteorica sia considerevole e siano dunque queste opere la causa del danno risarcibile.
Il danno è stato dal relatore dell'elaborato tecnico individuato nella compromessa ritenuta idraulica laddove la parete è stata tagliata senza essere giuntata ad arte, ipotizzando che dalle discontinuità così procurate sia possibile un flusso d'acqua in uscita dalla fogna.
Nel declinare ogni sua responsabilità per quanto occorso e denunciatole tramite il
[...]
, a ipotizzato la soluzione di allontanare il OZ dallo speco fognario CP_3 Pt_1
e la rimozione delle canaline dal collettore per ripristinarne la sezione idraulica, addebitandone gli oneri a . CP_2
L'ordine contenuto nel primo capo del dispositivo della sentenza impugnata, ancorché limitato alle canaline, sembra abbia soddisfatto questa pretesa che l'appellante infatti non ha impugnato.
L'odierna rimostranza riguarda piuttosto il risarcimento del danno per equivalente economico di un costo di cui nulla è detto nella commentata relazione tecnica e di cui nulla
è stato detto neanche dal C.T.U..
Si tratta della somma di € 15.487,69 oltre IVA che a metà settembre 2019 avrebbe Pt_1
corrisposto alla ditta per ovviare alle infiltrazioni ai pozzetti di cui al CP_5 CP_2 consuntivo e agli ordini di lavorazioni allegati alla missiva datata 26 gennaio 2010 che il responsabile del bacino nord della a indirizzato a tale LES. Pt_1
Sennonché esaminando con cura i secondi, si osserva che il tipo di intervento prestato è in gran parte per pulizia della rete fognaria e distruzione fogna, per cui è occorso avviare a
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda smaltimento il quantitativo di rifiuti, per lo più sabbia, la cui presenza nell'impianto non si dimostra d'immediata responsabilità di . Lo stesso dicasi anche volendo valorizzare CP_2
il fatto che i lavori di pulizia della rete fognaria possano essere connessi funzionalmente alla riparazione della adiacente cameretta di in quanto l'intervento così descritto CP_2
sarebbe stato eseguito tra le ore 16,00 e le ore 17,30 del giorno 22 aprile 2009, ossia alcuni mesi prima dell'evento denunciato dal quale latore delle pretese di . CP_3 CP_2
A ben considerare, allora, la voce di danno di cui insiste nel domandare la condanna Pt_1
al pagamento di a titolo risarcitorio non è affatto dimostrato essere causa CP_2 immediata e diretta della presenza dei cavidotti nello speco fognario né che a causa loro sia stata denunciata la fuoriuscita di liquami, rilevati proprio nella cameretta della società appellata. L'ipotesi che il taglio dei piedritti possa avere creato discontinuità nella muratura di tufo e fuoriuscita di liquidi fognari ipotizzata in citazione è rimasta a livello soltanto teorico.
Nulla quindi induce il Collegio a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
8. Nell'appello a segnalato l'errore nel dispositivo che ha posto a carico del fallimento Pt_1
i costi di consulenza, invece dalla motivazione fatti gravare sulla soccombente . CP_2
8.1. Si tratta di un palese errore materiale del solo dispositivo, che per mero lapsus calami, contiene il riferimento ad un non meglio indicato fallimento che non è stato mai parte del giudizio.
Dalla motivazione si comprende chiara la decisione di gravare i costi di consulenza tecnica a carico di che non è insorta contro la pronuncia. Si rende quindi la decisione, priva CP_2
di natura francamente contenziosa e dunque indifferente quanto alla sorte dell'impugnazione e al governo delle spese di questa, di emenda.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Esse vanno distratte in favore del legale che se ne è dichiarato anticipatario. La liquidazione è effettuata considerando l'attività svolta che non contempla la fase istruttoria, infatti mancata in appello, applicando il III scaglione in ragione del valore della lite e il D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Nola n. 927/2019 Parte_1
pubblicata il 24 aprile 2019 e non notificata;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in €
3.900,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato Roberto Bocchino che se ne è dichiarato antistatario;
− corregge l'errore materiale contenuto nel IV capo del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Nola n. 927/2019 pubblicata il 24 aprile 2019 laddove i costi di consulenza tecnica sono stati posti a carico del fallimento disponendo che in luogo di esso si legga mandando la Cancelleria della relativa annotazione;
Controparte_2
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 5055/2019, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato Sergio Locoratolo c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_1
Napoli, alla via Andrea d'Isernia n. 38 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO già c.f. e p.i. , in persona del suo procuratore CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Bocchini c.f. , CodiceFiscale_2 presso il cui studio in Napoli, alla via G. Filangieri n. 21 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 927/2019 depositata in data 24 aprile 2019 e non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti a causa di una lesione al condotto fognario.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con citazione in appello notificata il 14 novembre 2019 e iscritta a ruolo il 20 novembre
2019, la ha impugnato la sentenza n. 927/2019 depositata in data 24 aprile 2019, Parte_1
con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento da essa proposta nei confronti della perché questa fosse condannata al pagamento di € Controparte_2
15.487,69 quale ristoro del danno cagionato alla sua fogna nonché allo spostamento dei cavidotti presenti nel condotto in Marigliano, al Corso Vittorio Emanuele III.
Ha invero deplorato la decisione che ha ordinato a solamente di Controparte_2
rimuovere i cavidotti posti nel condotto fognario, compensando le spese di lite tra le parti per il 30% e condannando la convenuta al corrisponderle la differenza del 70% liquidata in
€ 180,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali 15% come per legge, con distrazione al suo difensore anticipatario, gravando la soccombente dei costi dell'espletata C.T.U..
1.1. Con la decisione impugnata il Tribunale ha qualificato le domande attoree ai sensi del disposto normativo dell'art. 2043 c.c., condividendo le risultanze scaturite dall'espletata
C.T.U. tecnica effettuata dall'ing. , le cui considerazioni non sarebbero state Persona_1
affatto contestate dai consulenti tecnici nominati dalle parti. Nondimeno il Tribunale bruniano, reso l'ordine a di rimuovere i cavidotti dall'interno del condotto fognario CP_2
nelle disponibilità di ha respinto la domanda risarcitoria ritenendo la documentazione Pt_1
offerta dall'attrice carente e inidonea perché insufficiente per accoglierla. A opinione del primo giudice la documentazione allegata agli atti dall'attrice e l'espletata consulenza non dimostrerebbero i lavori di intervento che avrebbe eseguito parte attrice, né l'esborso economico a tal fine sostenuto. Sarebbe anche carente la prova del nesso causale tra i presunti lavori di intervento eseguiti dalla società attrice e la condotta tenuta da parte convenuta. Le spese sono state regolate in considerazione della soccombenza parziale dell'attrice e del rigetto della domanda risarcitoria.
1.2. Nel suo atto d'appello, non distinto in specifici e separati motivi, a impugnato la Pt_1
parte della sentenza di rigetto della domanda di condanna di al risarcimento danni CP_2
e la conseguente distribuzione delle spese, segnalando l'errore materiale compiuto quanto alla posizione dei costi di consulenza tecnica, di cui ha chiesto gravare . CP_2
1.3. All'esito ha chiesto alla Corte distrettuale di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, di condannare CP_2
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Italia al pagamento di € 15.487,69 oltre interessi ed IVA, con spese di consulenza interamente a carico dell'appellata, come anche le spese del giudizio per l'intero. In via istruttoria, ha chiesto la riconvocazione del C.T.U. per un'integrazione dell'elaborato.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13 luglio 2020, si è costituita in giudizio la società già , la quale ha chiesto CP_1 Controparte_2
di rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto a suo parere inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Non è stato posposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio. Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 16 aprile 2025 la causa
è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2010 la in persona del Parte_1 procuratore speciale, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Nola la
[...]
per sentirla condannare al pagamento di € 15.487,69 a titolo di ristoro per la CP_2
compromessa stabilità strutturale della fogna provocata dalla convenuta con l'impiego per il passaggio delle canaline porta cavi dello speco fognario cui sarebbero stati demoliti alcuni piedritti della volta, nonché allo spostamento dei cavidotti posti nel condotto fognario sito in Marigliano, al Corso Vittorio Emanuele III, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
All'uopo ha riferito che il 5 gennaio 2010 il le ha comunicato, quale Controparte_3 gestore del s.i.i. del territorio dell'intero agro nocerino-sarnese cui spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete idrica e fognaria del suo tenimento assunta in concessione d'uso, atto di diffida e costituzione in mora dalla per il preteso CP_2 danneggiamento del cavo in tubazione da 1600 coppie ad opera di un suo escavatore, episodio avvenuto il 22 (meljus 15) settembre 2009 al corso Umberto, angolo corso Vittorio
Emanuele III.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha negato che l'allagamento del OZ in quel sito le sia imputabile, CP_2
richiamando l'esito di un sopralluogo seguito dalla redazione di una relazione tecnica sulla scorretta esecuzione del ridetto OZ che sfrutta impropriamente parte del suo collettore come parete di chiusura, aggiungendo che canaline porta-cavi di attraversano CP_2
trasversalmente lo speco fognario, interferendo con il deflusso ordinato delle acque riducendo la sezione del collettore.
Ha poi dichiarato che la posa in opera delle canaline ha implicato la demolizione dei piedritti della volta dello speco che, a sua volta, ha compromesso la continuità strutturale della fogna, lesionandola con verosimile fuoriuscita d'acqua. Ha allegato d'avere sostenuto la spesa di € 15.487,69 oltre IVA per i ripristini.
Ha infine dichiarato che i cavidotti sono stati posati da senza alcuna sua preventiva CP_2 autorizzazione, opinando che essi compromettono la tenuta idraulica dell'impianto, concludendo perché ne sia ordinata quindi la rimozione.
4.2. Costituendosi in giudizio ha eccepito la nullità della citazione ex art. 164 CP_2
c.p.c. e l'infondatezza delle domande avversarie, ritenendo la ricostruzione della vicenda allegata da controparte non conforme alla realtà dei fatti storici accaduti.
Ulteriormente, ha evidenziato l'assenza della prova a conforto della CP_2
domanda, negando sia il fatto storico come riferito dalla sua avversaria, sia il nesso di causa tra la condotta della medesima convenuta e le presunte lesioni da cui potrebbe fuoriuscire acqua, nonché la misura del ristoro richiesto, equiparato ai costi per il ripristino delle strutture fognarie e l'aggrottamento dei reflui dei vari pozzetti.
Ha piuttosto dichiarato di avere subito le infiltrazioni dalla vetusta struttura fognaria, intasata da numerosi detriti fognari, reclamando la presenza dei cavi nello speco da oltre trent'anni.
Ha così concluso per il rigetto delle domande con vittoria di spese da distrarre al procuratore antistatario.
4.3. Il giudizio è stato istruito con una C.T.U. tecnica finalizzata a descrivere lo stato dei luoghi di causa e accertare le varie responsabilità anche quali concause dell'evento dedotto.
Acquisita la relazione peritale dall'ing. , la causa è stata rinviata per Persona_1
conclusioni senza ammissione dei restanti mezzi di prova richiesti dalle parti.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Con la sentenza oggetto d'odierna impugnazione (di cui si è sinteticamente detto al § 1.1.) il Tribunale ha qualificato la domanda attorea ai sensi dell'art. 2043 c.c. e riferito il regime distributivo delle prove.
5.1. Indi ha recepito dalla disposta consulenza - non contestata dalle parti in causa che l'avrebbero anzi condivisa senza alcuna ragione per discostarsene - la circostanza che
è intervenuta in modo invasivo sulla condotta di on le perforazioni della sua CP_2 Pt_1
parte sommitale per la posa in opera e il successivo passaggio dei suoi cavi. Ha infatti rilevato che le prefate perforazioni hanno ridotto parzialmente la sezione idrica fognaria, già in origine sottodimensionata rispetto alle portate idriche accresciute negli ultimi decenni per l'incremento abitativo registratosi, e vetusta. Dalla relazione peritale ha acquisito la prova che l'assenza di un'adeguata sigillatura delle perforazioni ha comportato che i due sottoservizi siano tra loro comunicanti, la qual cosa genera, in occasione dell'innalzamento del livello idrico nella condotta di il deflusso di liquidi fognari nella cameretta di Pt_1
. CP_2
Il primo giudice ha quindi ritenuto le perforazioni e l'intervento di causa della CP_2
riduzione della sezione idrica fognaria, da ripristinare con ordine alla convenuta di rimuovere i cavidotti presenti nel condotto fognario sito in Marigliano, al Corso Vittorio
Emanuele III.
5.2. Quanto alla domanda di ristoro dei danni, il Tribunale ha evidenziato che in citazione si sia limitata a chiederlo deducendo lesioni alla fogna mentre il documento affoliato Pt_1
sub 5 fa riferimento a lavori “per il ripristino delle strutture fognarie e l'aggrottamento dei reflui dei vari pozzetti” al costo di € 15.487,69 oltre IVA e il documento sub 6 elenca le presunte spese sostenute dall'attrice, con una serie di ordini di lavoro e formulari di rifiuti. Ha però evidenziato che il proprio ausiliare tecnico non abbia mai attestato l'esistenza di detti lavori che nulla dimostra siano stati realmente eseguiti, meno che mai per i costi pretesi, né che essi si siano resi necessari per effetto della condotta di , danneggiata dalla sua stessa CP_2
azione di riduzione della sezione idrica, avendo l'ing. accertato esclusivamente la Per_1 presenza di liquidi d'origine fognaria nella cameretta . CP_2
Con questa motivazione il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da parte attrice avente ad oggetto il risarcimento danni.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.3. Infine, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite per il 30% ed ha condannato la alla differenza, liquidando € 180,00 per spese e € 3.000,00 per compensi, CP_2
oltre accessori, con distrazione.
I costi della consulenza sono stati posti in motivazione a carico di e in dispositivo CP_2
a carico del soccombente fallimento.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito.
6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 14 novembre 2019 all'appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore: Avvocato Roberto Bocchini L'appellata è stata convenuta a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza del giorno 16 aprile
2020. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 20 novembre 2019.
L'impugnazione è dunque tempestiva perché introdotta dall'atto di citazione notificato il 14 novembre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mai notificata, avvenuta il 24 aprile 2019.
6.2. L'appello, ad onta delle obiezioni di parte appellata che ha stigmatizzato la mancata formulazione in specifici motivi che attingano altrettante parti della sentenza di cui si chiede, per circostanziate censure, la rivisitazione, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
7. Insorgendo contro la statuizione e ha eccepito l'erroneità. Pt_1
Riprendendo quanto già anticipato al § 1.2. parte appellante, dopo avere trascritto le parole della parte della sentenza che non ha condiviso, ha evidenziato come al C.T.U. non sia stato mai posto il quesito di accertare i lavori eseguiti e il nesso causale tra la condotta illecita di e i danni che ha dedotto d'avere patito, giungendo a sollecitare la riconvocazione CP_2
dell'ing. perché la Corte distrettuale gli chieda di fornire i chiarimenti e, Per_1
precisamente, di accertare l'esistenza dei lavori eseguiti da nel condotto fognario e il Pt_1 nesso causale tra i danni allo speco fognario e le perforazioni eseguite dall'appellata. In subordine ha chiesto nuovamente di ammettere la prova con i testimoni indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 23 settembre 2010 su cui il primo giudice non si è espresso e che le motivazioni della sentenza dimostrano essere determinanti. Infine, ha evidenziato che la documentazione prodotta in atti - relazione tecnica e, schede dei lavori eseguiti con indicazione delle singole voci e relativi costi, corredate dall'indicazione delle maestranze impegnate, dagli ordini di lavoro e dalle foto – assolva alla prova.
7.1. L'appello è infondato.
La censura al ragionamento che ha ritenuto non assolta la prova da parte attrice - a carico della quale essa grava, applicando l'art. 2043 c.c. - si limita a osservare come l'evidenziata carenza istruttoria sulla tipologia d'interventi attuati da sui loro costi, sulla necessità Pt_1
di eseguirli per ovviare agli inconvenienti le cui conseguenze le ha patite la medesima danneggiante, possano essere ovviate in appello, tramite chiarimenti al C.T.U. o tramite l'accesso alla prova testimoniale formulata in primo grado ma non ammessa e neanche sollecitata più dopo la chiusura dell'istruttoria tecnica e la fissazione dell'udienza di conclusioni.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dopo il provvedimento che ha ridotto l'attività istruttoria all'ammissione della consulenza tecnica, invero, la richiesta di escutere i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, formulata con le memorie depositate a settembre 2010, non è stata più Testimone_3 coltivata. Essa, anzi, consta implicitamente rinunciata con la richiesta al giudice, dopo il deposito della relazione peritale, di fissare udienza di conclusioni verbalizzata dal difensore presente in sostituzione dell'Avvocato Locoratolo all'udienza del 5 febbraio 2015, riproposta a tutte quelle successive fino all'assunzione in decisione.
Ad ogni modo, i capi di domande per costoro formulati si limitano a ripetere circostanze
(quelle da 1 a 4) ampiamente emerse dalla C.T.U. mentre prospettano genericamente il danno al solo capo 5) così formulato: “vero è che tale opera ha determinato lesioni nella parete fognante e attraverso tale lesione vi è stata la fuoriuscita di acqua”, senza null'altro domandare quanto alle conseguenze lesive e ai costi dei ripristini per ovviarle.
Si tratta proprio della carenza probatoria stigmatizzata dal Tribunale cui dunque la critica dell'appellante non eleva valide obiezioni.
Nulla d'ausilio alla tesi attorea quanto all'esistenza di danni risarcibili in diretta conseguenzialità con quanto riferibile a si desume dalla consulenza tecnica redatta CP_2 dall'ing. , autore di un'accurata descrizione dell'impianto, incluse le sue inefficienze. Per_1
Alla pagina 10 della sua relazione è infatti scritto che l'intervento dell'appellata ha si comportato “una parziale e limitata riduzione della sezione idrica fognaria”, salvo aggiungere immediatamente dopo che questa risultava già “per le sue caratteristiche e vetustà sottodimensionata alle portate idriche aumentate negli ultimi decenni proporzionalmente all'incremento abitativo registratosi”. Il consulente ha anche verificato che l'assenza di sigillatura adeguata tra i due sottoservizi ha fatto si che all'innalzamento del livello idrico nella condotta di liquidi fognari possano essere tracimati nella cameretta di Pt_1 CP_2 che imputet sibi il danno che ha denunciato al CP_3
Non potrebbe quindi giammai scrivere ad una insufficiente formulazione dei quesiti Pt_1 dal giudice al proprio ausiliare tecnico il fallimento della prova il cui onere appartiene interamente a carico di chi agisce, secondo il retto ragionamento contenuto in sentenza.
Neanche i documenti prodotti in atti dalla in dal primo grado del giudizio consentono Pt_1 alla Corte distrettuale di pervenire a diverse conclusioni rispetto al Tribunale.
Dalla relazione tecnica di affoliata sub 4 alla sua produzione di parte del primo grado Pt_1
emerge che la fognatura di tipo misto e realizzata in muratura di tufo a volta, d'antica 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda fattura, recepisce tra l'altro le portate di versante del , con cospicui valori della CP_4
gittata meteorica defluente, per cui il collettore è particolarmente gravato. Adiacente ad esso insiste il OZ , interessato dall'allagamento che la società appellata, già CP_2 convenuta, ha denunciato al che ha quindi diffidato all'azione la sua Controparte_3
concessionaria Secondo la prospettazione attorea il prefato OZ utilizzerebbe Pt_1
impropriamente la parete del medesimo collettore come sua chiusura. Dalla stessa relazione
è poi risultata la presenza trasversalmente allo speco delle canaline di , oggetto della CP_2
condanna alla rimozione che, in quanto non impugnata è divenuta definitiva.
La tesi attorea prende le mosse dal fatto che le canaline contenenti i cavi telefonici, riducendo la sezione dello speco, impediscano il corretto deflusso delle acque quando la portata meteorica sia considerevole e siano dunque queste opere la causa del danno risarcibile.
Il danno è stato dal relatore dell'elaborato tecnico individuato nella compromessa ritenuta idraulica laddove la parete è stata tagliata senza essere giuntata ad arte, ipotizzando che dalle discontinuità così procurate sia possibile un flusso d'acqua in uscita dalla fogna.
Nel declinare ogni sua responsabilità per quanto occorso e denunciatole tramite il
[...]
, a ipotizzato la soluzione di allontanare il OZ dallo speco fognario CP_3 Pt_1
e la rimozione delle canaline dal collettore per ripristinarne la sezione idraulica, addebitandone gli oneri a . CP_2
L'ordine contenuto nel primo capo del dispositivo della sentenza impugnata, ancorché limitato alle canaline, sembra abbia soddisfatto questa pretesa che l'appellante infatti non ha impugnato.
L'odierna rimostranza riguarda piuttosto il risarcimento del danno per equivalente economico di un costo di cui nulla è detto nella commentata relazione tecnica e di cui nulla
è stato detto neanche dal C.T.U..
Si tratta della somma di € 15.487,69 oltre IVA che a metà settembre 2019 avrebbe Pt_1
corrisposto alla ditta per ovviare alle infiltrazioni ai pozzetti di cui al CP_5 CP_2 consuntivo e agli ordini di lavorazioni allegati alla missiva datata 26 gennaio 2010 che il responsabile del bacino nord della a indirizzato a tale LES. Pt_1
Sennonché esaminando con cura i secondi, si osserva che il tipo di intervento prestato è in gran parte per pulizia della rete fognaria e distruzione fogna, per cui è occorso avviare a
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda smaltimento il quantitativo di rifiuti, per lo più sabbia, la cui presenza nell'impianto non si dimostra d'immediata responsabilità di . Lo stesso dicasi anche volendo valorizzare CP_2
il fatto che i lavori di pulizia della rete fognaria possano essere connessi funzionalmente alla riparazione della adiacente cameretta di in quanto l'intervento così descritto CP_2
sarebbe stato eseguito tra le ore 16,00 e le ore 17,30 del giorno 22 aprile 2009, ossia alcuni mesi prima dell'evento denunciato dal quale latore delle pretese di . CP_3 CP_2
A ben considerare, allora, la voce di danno di cui insiste nel domandare la condanna Pt_1
al pagamento di a titolo risarcitorio non è affatto dimostrato essere causa CP_2 immediata e diretta della presenza dei cavidotti nello speco fognario né che a causa loro sia stata denunciata la fuoriuscita di liquami, rilevati proprio nella cameretta della società appellata. L'ipotesi che il taglio dei piedritti possa avere creato discontinuità nella muratura di tufo e fuoriuscita di liquidi fognari ipotizzata in citazione è rimasta a livello soltanto teorico.
Nulla quindi induce il Collegio a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
8. Nell'appello a segnalato l'errore nel dispositivo che ha posto a carico del fallimento Pt_1
i costi di consulenza, invece dalla motivazione fatti gravare sulla soccombente . CP_2
8.1. Si tratta di un palese errore materiale del solo dispositivo, che per mero lapsus calami, contiene il riferimento ad un non meglio indicato fallimento che non è stato mai parte del giudizio.
Dalla motivazione si comprende chiara la decisione di gravare i costi di consulenza tecnica a carico di che non è insorta contro la pronuncia. Si rende quindi la decisione, priva CP_2
di natura francamente contenziosa e dunque indifferente quanto alla sorte dell'impugnazione e al governo delle spese di questa, di emenda.
9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Esse vanno distratte in favore del legale che se ne è dichiarato anticipatario. La liquidazione è effettuata considerando l'attività svolta che non contempla la fase istruttoria, infatti mancata in appello, applicando il III scaglione in ragione del valore della lite e il D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Nola n. 927/2019 Parte_1
pubblicata il 24 aprile 2019 e non notificata;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto dell'appellata che liquida in €
3.900,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato Roberto Bocchino che se ne è dichiarato antistatario;
− corregge l'errore materiale contenuto nel IV capo del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Nola n. 927/2019 pubblicata il 24 aprile 2019 laddove i costi di consulenza tecnica sono stati posti a carico del fallimento disponendo che in luogo di esso si legga mandando la Cancelleria della relativa annotazione;
Controparte_2
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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