Articolo 81 ter del Codice della proprietà industriale
Articolo 81 bisArticolo 81 quater
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16 settembre 2010
Art. 81-ter. (( (Definizioni) )) (( 1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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