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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 3.11.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5559 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020 vertente
TRA
(CF: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...] - Pimonte (NA), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso con poteri congiunti e/o disgiunti dall'Avv. Daniela Maria Carrella e Avv.
Liberato Mazzola dello studio in Sorrento (NA) al Controparte_1
Corso Italia 261;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio Is. E\7, elett.te dom.ta in Sorrento (NA)
al Corso Italia n. 226 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Damiano dal quale è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti;
1 PEC: Email_3
Resistente
E
(CF: ) in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, giusta procura generale alle liti in atti, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Salerno al c.so
Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' di Salerno;
CP_3
PEC: Email_4
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2020 agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro nei confronti della e dell' al fine Controparte_2 CP_3
di vedere dichiarato il suo diritto a percepire gli importi di € 41.881,81 a titolo di differenze retributive non corrisposte ed € 3.111,60 per TFR, come da conteggi analitici allegati al ricorso, ovvero della diversa somma maggiore e/o minore ritenuta dovuta o accertata in corso di giudizio;
nonché per ottenere il riconoscimento della natura unitaria e a tempo pieno del rapporto di lavoro oggetto del giudizio, con il conseguente pagamento dell'indennità
risarcitoria nella misura massima e la condanna di parte datrice alla corresponsione all' CP_3
dei contributi dovuti, e, infine, per ottenere, previo accertamento della violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di sicurezza e protezione del dipendente, la condannare della resistente al risarcimento dei danni da usura psico fisica e di ogni danni di natura non patrimoniale, in misura equitativamente determinata.
Segnatamente, il ricorrente esponeva che:
- aveva prestato attività lavorativa a carattere subordinato per conto della
[...]
società che esercitava attività alberghiera sotto l'insegna “Hotel Controparte_2
2 Casangelina” in Praiano, sulla scorta di numerosi contratti a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale sin dall'anno 2014 e fino al 30.9.2019 allorquando cessava l'ultimo contratto a tempo determinato;
- il ricorrente aveva intrapreso tale attività lavorativa presso l'Hotel Casangelina sin dall'anno
2007 (addì 27.3.2007), allorquando la gestione societaria faceva capo ad altra società,
RE , vedendo riassunto ogni anno dal 2007, lavorando Controparte_4
complessivamente 12 anni presso l'Hotel Casangelina;
- veniva assunto con inquadramento di operaio e mansioni di inquadramento Parte_2
livello 5 CCNL Turismo per il periodo stagionale decorrente dal mese di marzo a quello di settembre con durata contrattualmente indicata in 6 giorni settimanali e 40 ore lavorative/sett.;
- solo a partire dall'anno 2017 e per le successive stagioni lavorative il ricorrente veniva assunto con inquadramento contrattuale di operaio livello 4 Chef De Rang CCNL Turismo
sempre con durata formale di lavoro di 6 giorni settimanali e 40 ore lavorative/sett.;
- per tutto il periodo lavorativo fino alla cessazione del rapporto, tuttavia, a dispetto dei prospetti paga e del formale inquadramento, il ricorrente aveva svolto la propria attività
lavorativa per 6 giorni a settimana nel periodo da marzo a metà maggio e per 7 giorni a settimana (senza riposo) per il periodo da metà maggio al 30 settembre, e per 6 giorni a settimana nel mese di ottobre;
- in tutti i periodi lavorati, il sig. aveva lavorato per oltre dieci ore al giorno senza Pt_1
previsione di spacco giornaliero con turni alternativi dalle 7.30 alle 18.00 (da marzo a maggio) e per il restante periodo (maggio/ottobre) alternativamente dalle ore 6.30 alle 16.00-
17.00, ovvero dalle 14.30 alle 01.00 a dispetto di quanto recato dalle buste paga, i cui importi e le cui indicazioni formali si contestavano formalmente;
- il ricorrente, a dispetto di quanto recato dai contratti di lavoro, svolgeva le mansioni presso la zona dell'albergo denominata UD (o 'La Gavitella' dalla denominazione della
3 spiaggia sottostante), una zona strutturalmente sottoposta rispetto al corpo centrale di fabbrica, distante circa 200 scalini (senza ascensore) e con accesso diretto dal mare,
comprendente n. 4 suites;
- le mansioni del ricorrente venivano organizzate dall'azienda attraverso due turni operativi cui erano addetti alternativamente e, per talune fasce orarie in co-presenza, il ricorrente e il di lui fratello, sig. , e consistevano in quelle di 'maggiordomi personali' Persona_1
(personal buttler) del villaggio pescatori Eaudeasea - la Gavitella, con disponibilità 24 ore su 24 per qualsivoglia necessità degli ospiti delle suites ivi allocate;
- in particolare il ricorrente doveva occuparsi di tutte le attività funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela luxury dell'hotel alloggiata nella zona UD, in particolare della manutenzione degli spazi esterni (es. pitturazioni, sistemazione lettini, ombrelloni,
tavolini, etc.), della loro predisposizione, del riassetto delle zone esterne ivi dislocate;
dell'approvvigionamento di utilità varie (lenzuola, cuscini, etc...); della verifica serale delle suites con cambio di biancheria dei bagni;
- il ricorrente, inoltre, preparava - a richiesta ospiti - pranzi, aperitivi e cene e a tal fine utilizzava la piccola stanza adiacente ai depositi, ove l'azienda aveva allocato piastre elettriche, frigorifero ed attrezzature funzionali per sopperire alle richieste dei clienti;
- per l'approvvigionamento di UD (La Gavitella), il ricorrente era tenuto a trasportare dal corpo principale dell'hotel materiali e pasti manualmente a spalla, nonché, a giorni alterni, anche le casse di bibite o acqua. Trasportava altresì verso la zona alta dell'hotel i rifiuti a cadenza quotidiana, e di conseguenza aveva lamentato in più circostanze durante gli ultimi anni di attività lavorativa dolori addominali e alla schiena;
- la zona di lavoro del ricorrente, nonostante le reiterate segnalazioni di necessità di messa in sicurezza indirizzate ai superiori, erano inadeguate rispetto alle normative di sicurezza,
essendo posta a ridosso del costone di roccia dal quale in più occasioni si erano verificati
4 distaccamenti di materiale franoso, con rischio e pericolo concreto per la salute dei dipendenti;
- nel luogo di lavoro del ricorrente erano assenti i servizi igienici dedicati ai dipendenti, posti unicamente nella zona alta dell'Hotel a 200 scalini di distanza in salita;
- il ricorrente era stato in più occasioni oggetto di atteggiamenti di discredito sfociati in episodi di violenza da parte del suo superiore gerarchico sig. , senza Controparte_5
che ciò fosse oggetto di tutela da parte del datore di lavoro;
- il ricorrente, dopo un alterco con il sig. in data 30.9.2019, si era recato al CP_5
nosocomio di Castellammare di Stabia (NA), ove era stato dimesso con prognosi di giorni
10 per “escoriazioni regione scapolare sx e regione collo, contusioni di sedi multiple –
abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione” ed era stato sottoposto ad un
Part ciclo di supporto terapeutico presso il dipartimento di salute mentale dell'
- aveva quindi sporto denunzia querela nei confronti del Direttore dell'hotel Casangelina,
sig. , in data 1.10.2019; Controparte_5
- il ricorrente era stato chiamato dalla resistente il giorno 8.10.2019 a sottoscrivere un verbale di definizione in sede sindacale relativamente alle spettanze anno 2019 e gli era stata preannunciata la mancata riassunzione per la stagione successiva;
- il procedimento penale, pur avendo ricostruito le condotte denunciate ed acclarato il clima di assenza di serenità sul lavoro, si era concluso con l'archiviazione;
- nel corso del rapporto la corresponsione della retribuzione era stata inadeguata rispetto alla durata giornaliera e complessiva del rapporto e rispetto all'inquadramento, ed era stato omesso il pagamento delle dovute somme a titolo di straordinario;
- per meri motivi di economia, con i conteggi allegati al ricorso era stato ricalcolato il quantum
dovuto al ricorrente con la qualifica attribuita dal datore di lavoro, sebbene il ricorrente avesse svolto da sempre mansioni superiori;
nella fattispecie, si era ritenuto l'inquadramento
5 dell'istante al livello 4 del CCNL Turismo così come da valutazione parametrica delle mansioni descritte in ricorso con i profili professionali ivi esposti;
- con lettera raccomandata a/r di contestazione e messa in mora inoltrata alla resistente società in data 24.9.2020, era stata contestata la debenza di quanto dovuto in occorrenza del lavoro svolto dal ricorrente;
- la società resistente non aveva mai riscontrato la comunicazione predetta.
In diritto, parte ricorrente esponeva in particolare:
- che il rapporto di lavoro fosse da qualificarsi come rapporto di natura lavorativa a carattere subordinato, e pertanto il ricorrente aveva diritto a tutte le garanzie previste per legge a tutela dei lavoratori dipendenti;
- che la condotta della parte datoriale, che non aveva rispettato l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e quelli specifici cui era sottoposto il dipendente in relazione alle mansioni espletate, costituiva violazione della normativa antinfortunistica, da cui conseguiva la responsabilità della società datrice di lavoro;
- che la datrice di lavoro non aveva eseguito la valutazione di idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni eseguite dal ricorrente e, pertanto, i contratti a termine erano assolutamente nulli;
- che il rapporto lavorativo del ricorrente doveva conseguentemente essere convertito in rapporto a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione e fino alla data del 30.9.2019,
ovvero dalle diverse date ritenute dal Giudice per l'inizio e la fine del rapporto, sicché andava ricostruita globalmente la posizione retributiva, contributiva e previdenziale del ricorrente;
- che al ricorrente andava riconosciuto lo straordinario non retribuito, avendo lavorato per oltre 10 ore al giorno a dispetto delle 40 previste contrattualmente;
- che andava altresì riconosciuta l'attribuzione patrimoniale, avente natura risarcitoria,
spettante al lavoratore per mancato godimento del riposo settimanale;
6 - che dovevano essere oggetto di risarcimento i danni non patrimoniali determinati dalle sofferenze e dai disagi complessivamente patiti dal lavoratore in violazione del bene protetto della dignità morale della persona, suscettibile di ristoro in presenza di un fatto astrattamente integrante gli estremi del reato;
- che nella fattispecie la condotta datoriale appariva integrare la fattispecie di straining, fonte di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., allorché il lavoratore subiva una modificazione negativa e permanente della propria situazione lavorativa, quale la conclusione definitiva del rapporto lavorativo dopo 12 anni di attività.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro di: <
1. ACCERTARE e DICHIARARE lo svolgimento da parte
del ricorrente di attività lavorativa a carattere subordinato con le mansioni indicate nel
presente atto ovvero le diverse ritenute ed accertate dal Giudicante adito alle dipendenze
della società alberghiera esercitata sotto insegna "Hotel Casa Angelina" con la decorrenza,
modalità, tempi ed orari indicati nel corpo del presente scritto difensivo per conto della
società resistente e, previa declaratoria ed accertamento del corretto l'inquadramento del
ricorrente nell'ambito del livello op. 4 del CCNL Turismo, ovvero del diverso ritenuto, in
ragione di tutto quanto dedotto in premessa e di quanto emergente documentalmente, e/o
accertando nel presente giudizio;
2. ACCERTARE e DICHIARARE che la resistente società è tenuta in favore del ricorrente
al pagamento di ogni somma dovuta in dipendenza del predetto rapporto di lavoro
subordinato per i periodi di lavoro effettivamente prestati, per le causali e i titoli di cui al
presente atto così come specificate nel conteggio analitico qui per reiterato ed integralmente
trascritto a formare parte integrante del presente atto, per un totale di differenze retributive
non corrisposte pari ad € 41.881,81 come da conteggi allegati ed € 3.111,60 per TFR;
ovvero della diversa somma maggiore e/o minore ritenuta dovuta o accertata in corso di
7 giudizio anche a mezzo eventuale consulenza tecnica d'ufficio, che sin da ora si richiede,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo e conseguentemente:
3. CONDANNARE la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle predette somme
ovvero, in subordine, alle diverse somme maggiori o minori che il Magistrato adito ritenga di
giustizia anche all'esito di consulenza tecnico contabile;
il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione sulle somme dovute dal giorno del diritto al soddisfo come per legge;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia ed
inopponibilità del termine apposto ai contratti di lavoro tra le parti e, per l'effetto:
5. ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro
subordinato full-time a tempo indeterminato a far data dal primo rapporto lavorativo o dalla
diversa data che sarà ritenuta di giustizia e con la decorrenza ritenuta dal Giudicante adito
ed ancora conseguentemente:
6. CONDANNARE la resistente in persona del legale rappresentante protempore, a
corrispondere al ricorrente quanto dovuto in ragione dell'accertamento di cui al precedente
punto, ovvero al pagamento di un'indennità risarcitoria da quantificarsi nella misura
massima prevista ex lege parametrata alla retribuzione globale di fatto, o pari alla diversa
somma ritenuta di Giustizia.
7. CONDANNARE, altresì, la resistente per quanto di ragione alla corresponsione nei
CP_ confronti dell' a beneficio del ricorrente, di tutti gli oneri contributivi di parte datoriale
parzialmente o totalmente omessi, comunque incongrui al netto di quanto già eventualmente
corrisposto al fine di procedere alla regolarizzazione completa degli aspetti previdenziali in
capo all'Istituto di previdenza comunque incidenti sulla posizione contributiva e
previdenziale del ricorrente e, per essa, l al versamento dei maggiori contributi CP_3
previdenziali per tutto il periodo lavorato ed alla ricostruzione della posizione previdenziale,
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo;
8
8. ACCERTARE e DICHIARARE la violazione dei doveri di sicurezza imposti a carico del
datore di lavoro e dei doveri di protezione del dipendente in ragione di tutte le circostanze
di fatto esposte nel corpo del presente scritto e per violazione riposi e, correlativamente, il
diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico fisica e di ogni danno di natura
non patrimoniale subito per effetto delle condotte descritte nel ricorso ed ascrivibili alla
responsabilità della ricorrente nella misura equitativamente ritenuta di Giustizia;
9. CONDANNARE, infine la resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario secondo il criterio della soccombenza
in rigida applicazione del criterio della soccombenza con maggiorazioni di onorari per la
redazione tecnica informatica dell'atto ex art. 4, comma 1-bis D.M. 8 marzo 2018, n. 37.>>
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il quale CP_3
evidenziava di avere diritto per legge alla percezione degli eventuali contributi previdenziali dovuti, così come il lavoratore aveva diritto all'adempimento da parte datoriale delle prescrizioni di legge in materia contributiva ed alla tutela giurisdizionale della propria posizione assicurativa.
Concludeva chiedendo: <<nel merito l non si oppone alla ricezione e pagamento delle cp_3>
somme – in favore dell'Istituto – che il Giudice riterrà di porre in capo alla convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., a titolo di contribuzione previdenziale per Controparte_2
l'intrattenuto rapporto di lavoro in premessa, e per il periodo di causa - giusta anche
domanda di condanna - in via principale - proposta in tale senso dalla parte ricorrente>>.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
3. Con memoria depositata il 21.6.2021 si costituiva la la quale Controparte_2
esponeva in fatto che:
- essa gestiva un albergo boutique sotto l'insegna “Casa Angelina”, con attività
esclusivamente stagionale da marzo/aprile a settembre/ottobre di ogni anno, alle cui
9 dipendenze vi era personale nella misura circa di 90 unità a pieno regime, e comunque sempre superiore a 15 unità nei periodi di lavoro indicati dal ricorrente;
- gestiva altresì una dislocata struttura di affittacamere in località “Gavitelle”, raggiungibile attraverso un percorso pedonale che partiva dall'ascensore dell'albergo, denominata dependance “UD”, composta da n. 4 suites, una zona comune, ed altra stanza utilizzata per spogliatoio, dotato di wc e di tutto il necessario per il personale;
- tutti i servizi presso la predetta struttura erano garantiti dal personale della struttura alberghiera c.d. centrale, che in particolare preparava le pietanze, le trasportava e le serviva direttamente nella sala comune, ovvero in camera del cliente, utilizzando all'occorrenza le piastre per riscaldare il cibo;
lo stesso valeva per il trasposto delle bevande, pur essendo i locali della struttura dotati di un piccolo deposito;
anche il rifornimento del deposito medesimo e delle camere era effettuato dal predetto personale, mediante l'utilizzazione di appositi zaini, adatti al trasporto di cibo e bevande, per un peso complessivo non superiore a 10 Kg;
- tutte le operazioni di gestione anche commerciali (accettazione, pagamenti per servizi e soggiorno) erano gestiti dal personale addetto alla reception;
- il personale godeva sempre di una giornata di riposo a settimana, e mai in modo simultaneo. In occasione della giornata di riposo, il personale veniva sostituito, normalmente nel turno c.d. serale, da altro addetto alla struttura centrale;
- la dependance “UD” era utilizzata per l'ospitalità dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno. Nel periodo precedente e successivo, il personale ivi addetto in pianta stabile era destinato alle operazioni propedeutiche alla sua apertura e chiusura. Se quest'ultima si realizzava in tempi minori rispetto alla scadenza del contratto, le prestazioni venivano utilizzate presso la struttura principale. In mancanza, il lavoratore riceveva il compenso,
regolarmente, fino alla fine del contratto, senza rendere prestazioni;
10 - il ricorrente era stato alle dipendenze della convenuta, con contratti stagionali, nei seguenti periodi:
-- dall'1.3.2014 al 28.10.2014 e dal 9.3.2015 al 31.10.2015, venendo inquadrato nel
V livello del CCNL del Turismo, con mansioni di “demi chef”, non avendo la responsabilità
del servizio espletato, in quanto dipendeva da un suo superiore gerarchico;
-- dal 14.6.2016 al 30.10.2016, dall'1.3.2017 al 31.10.2017, dal 16.3.2018 al
31.10.2018 e dal 18.3.2019 al 30.9.2019, venendo inquadrato nel IV livello del CCNL del
Turismo, con mansioni di “chef de rang”, con responsabilità del servizio, dando direttamente conto in questo caso al c.d. “fronthousemanager” ovvero al “fbmanager”;
- in questo periodo il ricorrente era addetto, in modo stabile, con il MA , presso Per_1
la dependance “UD”. Ai due GE AN era stata concessa gratuitamente una camera doppia di loro esclusiva disponibilità per tutto il periodo di lavoro, oltre che un posto per parcheggiare motociclo ed auto, sempre gratuitamente, come avveniva in genere per il personale non residente nelle vicinanze della struttura alberghiera;
- la presenza in servizio e l'orario di lavoro, costituendo la dependance un vero e proprio distaccamento dall'albergo, erano trasmesse dallo stesso ricorrente al responsabile amministrativo, sig. , il quale ne verificava la reale corrispondenza, Testimone_1
interloquendo con i responsabili dei servizi, e provvedendo a comunicare l'esito al consulente del lavoro, ai fini dell'emissione degli statini paga;
- normalmente l'orario di lavoro osservato dal personale, quando era operativa la struttura,
era distribuito per 6 giorni a settimana in due turni orari, dalle 07,30 alle 15,00, con 60 minuti per la pausa pranzo e dalle 15,00 alle 22,30, con pausa di un'ora per la cena, per il periodo di operatività delle dependance. In caso di non operatività, esclusivamente, dalle ore 7,30
alle 15,00;
11 - in caso di lavoro straordinario, esso veniva ricompensato in busta ovvero, all'occorrenza,
recuperato. I riposi, ove raramente non goduti, venivano recuperati nella settimana successiva;
- il lavoratore aveva ricevuto il compenso indicato negli statini paga per i titoli ivi riportati ed erogato con assegni e/o bonifico bancario, e che egli aveva sempre regolarmente sottoscritto senza elevare rivendicazioni;
- negli statini paga erano contabilizzati compensi a titolo di integrazione, una tantum erogati durante l'anno su richiesta del lavoratore e che si quantificavano in € 1.760,78 per il 2014;
€ 2.434,69 per il 2015; € 1.886,92 per il 2016; € 2.077,53 per il 2017; € 6.566,12 per il 2018;
€ 3.493,04 per il 2019;
- i predetti compensi avrebbero dovuto costituire anticipazioni sulla retribuzione, tuttavia non erano mai state ripetute dalla resistente anche per precisa richiesta del management aziendale. Tanto anche per il 2019;
- per l'anno 2019, il ricorrente aveva sottoscritto verbale di conciliazione sindacale in data
8.10.2019, ricevendo il compenso ivi riportato;
- nel 2016, la dependance aveva ricevuto danni, per la prima ed ultima volta, causati da infiltrazioni d'acqua, provenienti dal giardino del vicino ed originati dalla rottura dell'impianto di irrigazione;
- in occasione delle visite sanitarie (1.4.2017 e 18.3.2019), disposte al momento dell'assunzione da parte del ricorrente, il medico del lavoro aveva ritenuto lo stesso idoneo senza alcuna limitazione, né alcuna segnalazione di patologie veniva comunicata dal ricorrente;
- la società era venuta a conoscenza dell'alterco avvenuto in data 30.9.2019 tra il direttore ed il ricorrente attraverso comunicazione telefonica. All'esito di Controparte_5
indagini interne, la società aveva deciso di non procedere disciplinarmente nei confronti del detto personale, anche alla luce delle sommarie informazioni raccolte, nell'immediatezza del
12 fatto, dalla locale Stazione dei Carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di
Salerno, di cui aveva avuto conoscenza;
- successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, il sig.
[...]
aveva continuato a frequentare la località delle “Gavitelle”, nei periodi estivi, Pt_1
quale avventore dello stabilimento balneare “ONE FIRE”;
- il ricorrente lavorava presso l'albergo “Miramare” di Amalfi dal 2020, con qualifica di chef de rang;
- con messa in mora, notificata via pec in data 24.9.2020, il ricorrente aveva richiesto il pagamento di indennità e competenze derivanti dai dedotti rapporti di lavoro stagionale;
- si segnalava la pretestuosità del ricorso, considerato che il GIP del Tribunale di Salerno
aveva archiviato la denunzia ai danni del direttore della struttura alberghiera (R.G.N.R.
8895/2019 – R.G. GIP n. 951/2020), e che il lavoratore aveva sottoscritto una conciliazione in sede sindacale solo dopo pochi giorni dopo la presentazione della denunzia e la sua audizione a sommarie informazioni innanzi ai Carabinieri di Praiano.
In diritto la parte datrice rappresentava, quindi, che:
- per effetto dell'intervenuta conciliazione sindacale avvenuta in data 8.10.2019, il lavoratore aveva rinunciato a qualsiasi pretesa riguardante tutti i rapporti di lavoro intervenuti sino a quel momento;
- era intervenuta la rinuncia alla impugnativa del verbale medesimo, la cui efficacia non era stata contestata dal lavoratore che anzi, nella messa in mora di settembre 2020, ne riconosceva la validità ed efficacia;
- nulla era dovuto a titolo di anzianità, festività, ferie, riposo settimanale, permessi orari, per aver il lavoratore percepito tutto quanto dovuto, anche in via sostitutiva;
neppure era dovuto alcunché a titolo di TFR e di straordinario, ed era evidenziata la disomogeneità dei conteggi tra i vari anni e periodi allegati;
13 - la mancata indicazione del CCNL applicabile fino al 31.10.2018 e comunque l'omessa produzione in giudizio, traducendosi nella omissione di uno specifico fatto costitutivo della domanda, determinava la nullità del ricorso;
- l'inquadramento nel IV livello non era avvenuto nel 2017, come risultava invece dagli statini paga prodotti dallo stesso lavoratore;
- in merito alla nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro e riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativo risarcimento danni, la relativa domanda era inammissibile per omessa impugnativa del termine apposto all'ultimo contratto di lavoro, stipulato tra le parti,
e cessato il 30.9.2019;
- qualora anche fosse stata dichiarata la nullità del termine apposto all'ultimo contratto di lavoro stipulato tra le parti, si precisava che la sanzione applicabile sarebbe stata esclusivamente consistente in una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- il DVR era stato regolarmente adottato;
- per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, essa era inammissibile in quanto generica, nonché infondata in quanto l'onere della prova a carico del ricorrente volto a dimostrare l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro,
delle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, non era soddisfatto;
- in via gradata, si eccepiva la parziale prescrizione quinquennale dei crediti per tutte le somme eventualmente maturate alla data del 23.9.2015, termine calcolato dalla messa in mora ricevuta il giorno 24.9.2020 via pec, ove la stessa fosse idonea ad interrompere la decorrenza dei termini prescrizionali. Diversamente, risultavano prescritti tutti i crediti
14 eventualmente maturati fino alla data del 4.1.2016, per effetto della notifica della domanda introduttiva avvenuta, via pec, in data 5.1.2021.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro di: <in via preliminare:
1 – accertare e dichiarare, la inammissibilità del ricorso per effetto della rinuncia espressa
dal ricorrente in forza del verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale in data
08.10.2019, per i motivi tutti illustrati al capo B) della presente memoria difensiva;
in via subordinata, e sempre preliminarmente:
2 - accertare e dichiarare, in via principale, la nullità della domanda, con rigetto della stessa
nel merito, per totale indeterminatezza delle rivendicazioni economiche avanzate, oltre al
lavoro straordinario, nonché per la omessa indicazione e produzione del CCNL di settore
applicabile al rapporto per cui è causa fino al 31.10.2018, in violazione dell'art. 156, comma
2 c.p.c., costituente omissione di uno specifico fatto costitutivo della domanda, quale
imprescindibile momento della causa petendi, essendo stato dedotto anche lo svolgimento
di prestazioni diverse (superiori) a quelle di appartenenza, per i motivi tutti illustrati al capo
C/1 della presente memoria difensiva;
3 – accertare e dichiarare, in via gradata, la nullità della domanda per incertezza del petitum
conseguente al contrasto tra petitum ed elaborato contabile in ordine al lavoro straordinario
rivendicato, per tutti i motivi illustrati al capo C/3 della presente
memoria difensiva;
4 – accertare e dichiarare, in via ancor più gradata, la inammissibilità del ricorso per omessa
e/o tardiva impugnazione del termine apposto ad ogni singolo contratto di lavoro
subordinato, intercorso tra le parti ed, in particolare, all'ultimo contratto di lavoro, cessato in
data 30.09.2019, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 32 Legge n. 183/2010
e ss.mm.ii. e, comunque, per i motivi tutti illustrati al capo D) della presente memoria
difensiva;
15 nel merito:
5 - rigettare sempre ed in ogni caso tutte le domande avanzate dal ricorrente, perché
totalmente infondate, in fatto che in diritto, per i motivi innanzi illustrati;
6 – in particolare, rigettare la domanda di risarcimento danni da usura psicofisica e di ogni
altro danno di natura non patrimoniale, avanzate dal ricorrente, per insussistenza dei
presupposti di cui all'art. 2087 c.c. e di cui all'invocato D.Legs. n. 81/2008, anche sul piano
della dedotta fattispecie dello “straining” nel luogo di lavoro, per i motivi tutti illustrati al capo
E) della presente memoria difensiva, oltre che per evidente genericità della domanda
medesima;
7 – in ogni caso, accertare e dichiarare la parziale prescrizione quinquennale del diritto di
credito vantato dal ricorrente ex art. 2948 c.c. fino alla data del 23.09.2015, ovvero, in via
subordinata, fino alla diversa data del 04.01.2016, per i motivi innanzi illustrati.
Vittoria di spese ed onorari di causa, con attribuzione all'antistatario procuratore, per averne
fatto anticipazione>>.
4. Ammesse le istanze istruttorie delle parti, veniva disposto l'interrogatorio formale del ricorrente e venivano sentiti i testi Parte_1 Testimone_2 Tes_1
, , .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
Dopo alcuni rinvii in prosieguo prova dovuti all'assenza dei testi, preso atto dei ripetuti impedimenti addotti dal legale rappresentante della società resistente a rendere l'interrogatorio formale e a seguito, in definitiva, dell'intervenuta rinunzia della società
convenuta all'esame dell'ultimo teste, veniva ravvisata la necessità di espletare una C.T.U.
contabile per l'effettuazione di operazioni di conteggio del credito, sicché si procedeva al conferimento incarico di C.T.U. cui faceva seguito, in data 22.3.2025, il deposito della relativa relazione scritta.
16 Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 4.4.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza ed in esse parte ricorrente, senza osservazioni sul punto ad opera delle controparti,
dichiarava formalmente di rinunciare alle domande formulate ai punti 4., 5. e 6. delle conclusioni. Per il resto tutte le parti si riportavano integralmente alle argomentazioni e conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre, in primo luogo, prendere atto dell'intervenuta rinuncia ad opera del ricorrente alle domande di cui ai punti 4., 5. e 6. delle conclusioni, cioè alle domande volte ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto full-time a tempo indeterminato, in luogo dei plurimi rapporti a tempo determinato sottoscritti dalle parti negli anni, con la correlativa condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Attese le posizioni difensive assunte dalle altre parti al riguardo – di mera reiezione delle richieste dell'attore – detta rinuncia esime il giudicante dall'esaminare tali domande, al cui accoglimento parte attrice ha espressamente e formalmente dichiarato di non aver più
interesse.
2. Va, poi, in via preliminare, affermata la parziale fondatezza della deduzione della società
convenuta in merito alla sussistenza di un accordo conciliativo in sede sindacale ostativo alla riproposizione delle medesime questioni in sede giudiziale.
17 E, difatti, parte resistente ha dato dimostrazione dell'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale dal ricorrente in data 8.10.2019 nel quale le parti, con riguardo all'intera attività lavorativa prestata dal 18.3.2019 sino al 30.9.2019, hanno consensualmente definito le loro pendenze con particolare riguardo a tutte le rivendicazioni sia retributive che risarcitorie per gli straordinari prestati, per i mancati riposi, per 13^ e 14^
mensilità, per il livello di inquadramento, per le differenze sul TFR ed altro, con il pagamento da parte della società odierna convenuta della somma netta di € 3.315,33.
Ne deriva che obiettivamente detto atto transattivo, siglato con la partecipazione dei rispettivi rappresentanti sindacali delle parti, preclude in questa sede qualsiasi esame delle doglianze di parte ricorrente attinenti al periodo lavorativo dal 18.3.2019 sino al 30.9.2019,
cioè per l'intero contratto stagionale a TD siglato per l'anno 2019, non potendo essere effettuata una qualsiasi rivalutazione degli aspetti retributivi e mansionali del rapporto coperto dalla transazione.
E' da escludere, invece, che detto accordo, espressamente dichiarato dalle parti come valevole solo per il periodo lavorativo suddetto, possa ritenersi estensibile anche ai periodi antecedenti, in alcun modo evocati nell'intesa.
3. Sempre in via preliminare, poi, va reputata infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso in violazione delle prescrizioni dell'art. 414
c.p.c.
Ed, infatti, è agevolmente desumibile, dalla lettura complessiva del ricorso, quali siano le causali delle richieste pecuniarie e delle voci retributive delle quali il ricorrente chiede la remunerazione, nonché quale sia la base di calcolo sulla scorta della quale egli pervenga alla quantificazione degli importi richiesti;
elementi esplicati in modo tale da consentire a parte ricorrente di apprestare una avvertita e completa difesa in relazione a tutte le pretese del ricorrente.
18 In tal senso del resto la Suprema Corte ha chiarito che: <Nel rito del lavoro, per aversi
nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione
dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni
di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei
corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame
complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di
legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la
suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto
spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di
attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del
08/02/2011, Rv. 615981).
Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto appena richiamato, non vi è dubbio circa l'insussistenza della lamentata nullità dell'atto introduttivo.
4. Venendo, a questo punto, al merito delle postulazioni di parte ricorrente, appare utile, in primo luogo, ai fini di una migliore fruizione dell'iter motivazionale, riportare l'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio.
4.1. ha dichiarato di essere stato lavoratore dipendente della Testimone_2
società convenuta presso l'Hotel Casangelina nel periodo estivo del 2016, da maggio ad ottobre, con mansioni di addetto al ricevimento.
Nel periodo in cui aveva lavorato presso la reception dell'Hotel Casangelina, aveva osservato un orario di lavoro che prevedeva, nei mesi di minore afflusso turistico, l'impegno
19 su sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo variabile, articolato su due turni che cambiavano di volta in volta e che andavano specificamente o dalle 8:00 alle 16:00 oppure dalle 16,00 alle 24,00; poi nel mese di agosto, o comunque nei giorni di maggiore afflusso lavoravano sette giorni su sette sempre sulla base dei turni predetti.
La reception dell'Hotel Casangelina era ubicata presso la struttura principale, ma aveva conosciuto il sig. , che lavorava presso la dependance denominata La Parte_1
Gavitella, in quanto il sig. dopo il check-in dei clienti che avevano prenotato alla Tes_2
Gavitella, si recava ad accompagnarli presso le loro stanze, ubicate verso il mare e separate da una scala di circa 200 gradini, e talvolta anche in occasione del check-out aiutava anche i facchini a portare i bagagli presso la struttura centrale;
allorché giungeva presso la
Gavitella, trovava sempre ivi impegnati al lavoro o il sig. o il fratello Parte_1 [...]
Per_1
Capitava che il sig. scendesse presso la dependance la Gavitella, che Tes_2
comprendeva quattro stanze, circa tre o quattro volte alla settimana, in orari variabili, sia mattutini che pomeridiani, a seconda dell'orario di arrivo o di partenza dei clienti, anche perché molto spesso aiutava i facchini a portare i bagagli.
In particolare aveva visto con frequenza che essi si occupavano di attività di cucina e di servizio dei pasti ai clienti, posto che presso la dependance vi era un locale dove erano allocate le dotazioni di cucina e in cui i clienti consumavano anche i pasti. Se scendeva la mattina, vedeva o preparare la colazione e, se scendeva in altri orari, li vedeva Pt_1 Per_1
preparare il pranzo, gli aperitivi o la cena. Una volta, scendendo di mattina, aveva visto il sig. che provvedeva al cambio di lenzuola e alla pulizia di una stanza. La Parte_1
Gavitella disponeva di un piccolo menù a parte, dal quale i clienti potevano ordinare cibi e bevande e che permetteva loro di consumare i pasti in loco.
Il sig. ricordava, inoltre, che, per l'intera stagione di apertura della Gavitella, periodo Tes_2
più ristretto rispetto a quello di apertura dell'Hotel, i fratelli avevano lavorato Pt_1
20 presso la dependance tutti i giorni della settimana, alternandosi tra loro in due turni: l'orario mattutino dalle 6:30 alle 14:30-15:00, o il turno pomeridiano dalle 15:00 fino a quando ve ne fosse stata necessità, cioè quasi sempre dopo le 24:00. Poteva dirlo con certezza in quanto dormiva in un appartamento con sette posti letto che l'Hotel metteva a disposizione dei dipendenti e, quindi, coabitava con i fratelli e altri dipendenti, per cui sapeva Pt_1
quando questi uscivano e rientravano dal lavoro. I fratelli erano gli unici due Pt_1
addetti al servizio presso la Gavitella, insieme a un'addetta alle pulizie e al riordino delle camere.
Nel periodo del 2016 in cui la Gavitella era ancora chiusa e anche dopo la chiusura di tale struttura, i fratelli avevano comunque prestato servizio presso l'Hotel Pt_1
Casangelina come camerieri, ma non sapeva dire quale orario avessero osservato in quel periodo.
I fratelli erano impegnati per l'arco orario precedentemente descritto presso la Pt_1
Gavitella, in quanto svolgevano anche una mansione di concierge. Spiegava che, data la distanza tra la dependance e la struttura centrale, era necessario evitare che i clienti dovessero salire circa 200 scalini per colloquiare con la reception o per fruire dei servizi dell'albergo, come organizzare transfer con la barca o tour, tenendo conto del fatto che la
Gavitella, per il livello della struttura, era frequentata da clienti molto esigenti che richiedevano un servizio continuativo.
Ogni volta che scendeva e vedeva , questi era sempre impegnato in qualche Parte_1
attività, come sistemare i tavoli o riordinare i terrazzini. Aveva, inoltre, visto personalmente e suo fratello trasportare più volte al giorno, presso i locali della Gavitella, Parte_1
utilizzando zaini simili a quelli usati per le consegne a domicilio, le vivande necessarie per il servizio ai clienti e le bevande (acqua e bevande varie).
Aveva riscontrato che sui profili social dell'hotel veniva indicato che la struttura La Gavitella
disponeva di un servizio di maggiordomo dedicato h24, anche se in realtà la notte
21 operavano gli addetti della reception della struttura centrale. Ricordava che, nel corso dell'estate del 2016, si era verificato un distacco di pietre nella zona della dependance, che erano cadute proprio sulla terrazza della struttura. Di tale episodio si era parlato tra i dipendenti dell'hotel, ed egli stesso aveva riscontrato la presenza del materiale roccioso caduto dal costone. Era certo che anche il direttore dell'hotel fosse a conoscenza dell'accaduto, ma non ricordava se nel corso di quell'estate fossero stati eseguiti lavori di qualche genere.
Per quanto aveva potuto osservare nella zona propriamente riferibile alla struttura La
Gavitella non vi era un servizio igienico dedicato ai dipendenti o un locale spogliatoio a loro riservato, posto che la struttura si componeva solo di quattro appartamenti per gli ospiti e di una sala multifunzione, dove si trovavano il buffet, le dotazioni di cucina, una postazione di computer, e dove si consumavano anche i pasti.
Non sapeva se vi era un locale spogliatoio con servizio igienico fuori dalla zona della
Gavitella, verso la spiaggia, poiché non vi era mai andato;
ovviamente tali servizi erano presenti presso la struttura centrale.
Presso la Gavitella erano installate due telecamere a circuito interno che, per ragioni di sicurezza, inquadravano l'ingresso e la terrazza e le cui immagini erano visibili dalla reception, sicché era possibile vedere anche i movimenti che si svolgevano in quelle zone,
compresi quelli dei fratelli Pt_1
Per uscire dalla Gavitella, anche in caso di emergenza, era necessario percorrere le scale in direzione del mare o in direzione della struttura centrale dell'hotel. Non sapeva nulla in merito alla documentazione aziendale concernente il rispetto della normativa in tema di sicurezza.
Ricordava che, parlando con , quest'ultimo qualche volta si era lamentato Parte_1
di avere dolore alla schiena, anche perché per un cameriere, che stava in piedi spesso, era comune soffrire di questo tipo di problemi.
22 Nell'anno in cui aveva lavorato presso l'hotel, vi operavano complessivamente due o tre facchini che facevano dei turni.
L'appartamento dove dormivano i dipendenti si trovava fuori dall'hotel, a una distanza di circa 100 metri.
Le camere della Gavitella erano collegate via telefono con la reception, e il personale operante presso la Gavitella era dotato di un telefono cellulare per comunicare con la reception.
In merito ai pagamenti delle consumazioni effettuate presso la Gavitella, poteva riferire che i fratelli comunicavano alla reception il numero della stanza e l'importo della Pt_1
consumazione per addebitarla al conto al cliente. Talvolta, però, capitava che i clienti lasciassero l'albergo via mare;
in questi casi, la reception preparava il conto complessivo dei clienti e, insieme all'apparecchio POS, lo faceva portare giù alla Gavitella. Quello dei fratelli che era di turno provvedeva, dunque, all'operazione di ricezione del Pt_1
pagamento tramite POS e poi faceva riportare l'apparecchio e le ricevute alla reception.
4.2. ha affermato di essere stato lavoratore dipendente Testimone_3
della società convenuta dal 2010 e fino al 2022 con contratti stagionali, inizialmente (per circa tre o quattro anni) con mansioni di facchino ai piani e successivamente come facchino al ricevimento e, da ultimo, approssimativamente negli ultimi quattro anni, di portiere notturno.
Nel periodo in cui lavorava per la , aveva sempre lavorato presso la struttura CP_2
principale dell'hotel Casangelina ma, soprattutto nel periodo in cui operava come facchino,
si recava spesso presso la dependance denominata UD per portare i bagagli dei clienti e poi aveva continuato ad andarci anche allorché aveva lavorato come portiere di notte per un controllo serale delle apparecchiature.
Quando aveva lavorato come facchino, si era occupato come gli altri facchini di portare alla dependance i bagagli dei clienti e di riportarli sopra al momento della loro partenza, anche
23 se quando il personale della struttura centrale era impegnato comunque i sigg.ri e Pt_1
AN davano una mano, magari venendo incontro lungo le scale. Per_1
Del trasporto della biancheria e degli asciugamani si occupavano i facchini o le signore delle pulizie;
queste ultime, poi, provvedevano anche a portare giù la loro attrezzatura.
Per quanto riguardava, invece, l'approvvigionamento delle bibite e degli alimenti per la dependance, i facchini scendevano qualche volta a portare giù o una bottiglia di vino o qualche ordine effettuato dai clienti perché veniva loro chiesto dai responsabili. Non sapeva dire chi provvedesse ordinariamente a rifornire di bevande e alimenti la dependance,
sebbene avesse visto che i fratelli AN avevano in dotazione degli zaini simili a quelli dei rider con i quali aveva visto che portavano delle cose su e giù dalla dependance in occasione dell'inizio e della fine dei loro turni, ma non sapeva precisamente cosa contenessero.
Quando era facchino ai piani egli (il dichiarante) aveva il seguente orario su base settimanale: o dalle 7:00 alle 15:00 oppure dalle 15:00 alle 23:00 con un giorno di riposo e con una pausa pranzo o cena di mezz'ora circa;
quando era facchino al ricevimento, invece,
aveva il turno dalle 8:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 24:00, sempre con un giorno di riposo e con una pausa pranzo o cena di mezz'ora circa;
quando era portiere di notte lavorava dalle 24:00 alle 8:00 con un giorno di riposo e pausa cena.
Aveva incontrato il ricorrente sempre in tutti gli anni ed i periodi in cui aveva lavorato presso la;
egli (il dichiarante) iniziava a lavorare a febbraio di ogni anno e Controparte_2
terminava più o meno a metà novembre ed in tutto questo periodo vi era sempre al lavoro anche il sig. ; quando iniziava a lavorare a febbraio vi era sempre tra i Parte_1
dipendenti anche il sig. . Egli ed il fratello, poi, gli avevano detto più volte Parte_1
che nel corso dell'inverno si erano occupati anche di supervisionare il lavoro degli addetti alla manutenzione e di dare loro una mano, anche se non li aveva mai visti direttamente lavorare nei periodi in cui non c'era.
24 Nel corso della sua attività lavorativa aveva potuto constatare quali fossero gli orari di lavoro del sig. , il quale si alternava col fratello rispettando i seguenti turni: o la Parte_1
mattina dalle 7:00 alle 15:00 o il pomeriggio dalle 15:00 alle 23:00; non gli risultava che essi avessero un giorno di riposo, e comunque i fratelli si organizzavano in modo tale da far sì
che presso la dependance vi fosse sempre qualcuno.
Sebbene l'inizio del turno mattutino o pomeridiano fosse fissato rispettivamente alle 7:00 ed alle 15:00 in ogni caso il ricorrente ed il fratello di solito arrivavano una mezz'ora o 40 minuti prima, in quanto alle 7:00 ed alle 15:00 si dovevano trovare già giù, sicché ad esempio la mattina passavano per la cucina prima delle 7:00 per prendere le cose per preparare la colazione, e laddove i clienti restavassero in camera anche per il pranzo o la cena, anche per la preparazione di tali pasti o per gli aperitivi, in modo tale da essere pronti presso la dependance all'inizio del turno.
Per quanto riguardava le necessità dei clienti dopo le ore 23:00, di regola provvedevano i portieri di notte, sicché i fratelli dopo le 23:00 erano liberi. Aggiungeva, però, che Pt_1
diverse volte gli era capitato di incontrarli anche dopo la fine del turno serale, in quanto essi stavano aspettando dei clienti che tardavano a tornare dalla serata;
in questi casi non sapeva dire se ai fratelli AN fosse stato chiesto dai responsabili dell'hotel di restare anche in orario notturno o se lo facessero di loro iniziativa per una cortesia ai clienti.
Per quello che sapeva, il sig. , come anche il fratello, presso la dependance Parte_1
si occupava anche della preparazione di piatti semplici, come insalate, primi piatti di facile preparazione, toast ed altro, anche se gli era capitato di portare piatti già preparati dalla cucina della struttura centrale che non potevano essere realizzati presso la dependance;
questo lo sapeva con certezza in quanto i clienti della UD avevano un loro menù ed egli stesso talvolta era arrivato presso la dependance mentre loro mangiavano, sicché
necessariamente dovevano essere stati i a preparare i piatti. Pt_1
25 Il rifacimento delle stanze e la pulizia delle stesse era effettuato dalle signore a ciò addette,
mentre e BI AN avevano il ruolo di maggiordomo, essendo a disposizione Pt_1
dei clienti per ogni loro esigenza.
La dependance apriva, se non ricordava male, prima di Pasqua, normalmente nel mese di aprile, e chiudeva alla fine di settembre.
Nei periodi in cui la dependance era chiusa il sig. lavorava presso la struttura Pt_1
centrale come cameriere di sala o al bar;
in quei periodi osservava l'orario dei camerieri e fruiva del giorno di riposo come gli altri dipendenti della struttura centrale.
Per quel che ricordava presso la struttura UD c'erano quattro suite per i clienti e poi un ambiente nel quale vi era una zona comune con un tavolo e delle piccole attrezzature da cucina, come un fornello elettrico a due fuochi, un tostapane, un frigorifero etc., e due altri ambienti, uno con la lavastoviglie ed un lavabo ed un altro con un computer e le stoviglie;
sapeva che vi era un altro ambiente distinto da questo più in basso, sebbene non vi fosse mai stato, del quale gli risultava che i AN avessero le chiavi;
aggiungeva che le camere della dependance erano tutte occupate solo nei periodi di massimo afflusso, sicché
i fratelli AN gli dicevano che di solito potevano utilizzare anche una delle stanze libere per le loro esigenze quando non c'erano clienti.
Negli anni in cui aveva lavorato come facchino aveva dormito per quasi tutto il periodo presso un appartamento messo a disposizione dalla società datrice di lavoro, ubicato in prossimità della struttura centrale;
in esso vi dormiva anche il sig. Parte_1
L'appartamento era su due piani e comprendeva ambienti di diversa ampiezza, nei quali complessivamente dormivano circa quattordici persone;
egli e dormivano Parte_1
in un unico grande ambiente con sei o sette letti;
il AN posteggiava il suo scooter in uno spazio vicino alla scalinata posta all'ingresso dell'appartamento dove dormivano.
26 Non sapeva come AN facesse rilevare i suoi orari di ingresso ed uscita dal Pt_1
lavoro; sicuramente egli passava dalla reception per prendere le chiavi sicché gli addetti potevano constatare quando entrava e quando usciva.
Talvolta gli era capitato di svolgere qualche ora di lavoro straordinario, su richiesta della direzione e per esigenze particolari;
non sapeva dire se tali ore gli fossero state computate in busta paga perché non ci faceva caso e non sapeva leggere bene la busta paga;
per quanto riguarda i fratelli non aveva ulteriori informazioni. Pt_1
Non aveva mai assistito ad alcun alterco tra il ricorrente ed il direttore;
un giorno, nell'ultimo periodo in cui erano stati insieme nella stanza ove dormivano, il sig. , nel Parte_1
rientrare, gli aveva detto di essere stato all'ospedale per farsi refertare delle lesioni fisiche che a suo dire gli erano state cagionate dal sig. , anche se questa cosa gli sembrò CP_5
strana perché non faceva parte del modo di comportarsi del . CP_5
Dai social del sig. aveva riscontrato che egli nel 2020 era in servizio presso Parte_1
l'hotel Miramare di Amalfi, anche se non poteva dire esattamente con che mansione.
Per quello che aveva visto, i clienti effettuavano il check-out alla reception presso la struttura principale;
non sapeva se fosse capitato che qualche volta qualcuno avesse fatto le operazioni di pagamento direttamente presso la dependance.
Non ricordava episodi in cui si erano verificate frane importanti presso UD;
sapeva che talvolta erano caduti dei detriti, ma non di grandi dimensioni e principalmente nei periodi di chiusura. Prendeva atto delle foto allegate alla produzione di parte ricorrente, che gli venivano mostrate, e poteva dire che non era a conoscenza dei fatti mostrati dalle foto, dalla visione delle quali, peraltro, riscontrava che si trattava di scatti in prevalenza effettuati in periodo in cui la struttura era chiusa, come desumeva dallo stato dei luoghi.
4.3. ha riferito di essere stato lavoratore dipendente della società Testimone_4
convenuta nell'anno 2015 con contratto stagionale da marzo a settembre, con mansioni di commis di sala.
27 Nell'anno in cui aveva lavorato presso l'Hotel Casangelina, aveva riscontrato che vi lavorava anche il sig. , che già conosceva in quanto erano dello stesso paese e che Parte_1
era già assunto quando egli aveva cominciato a lavorare.
Di solito faceva il turno dalle 6,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alla chiusura della cena.
Il sig. si dedicava alla gestione della dependance denominata UD, Parte_1
la quale apriva nel mese di maggio, ma già da quando lui aveva cominciato a lavorare presso l'Hotel il sig. si dedicava alla preparazione della struttura, Parte_1
occupandosi della manutenzione e sistemazione della medesima. Non gli risultava che nel periodo in cui la UD era aperta il sig. svolgesse attività presso la struttura Pt_1
centrale, salvo che per due o tre volte in cui era venuto a dar loro una mano in sala.
Di solito, nel periodo in cui la dependance era aperta, gli capitava di incontrare il sig.
[...]
nelle occasioni in cui lui era di turno la mattina presso la dependance, tra le 6,00 Pt_1
e le 6,30 all'interno della cucina della struttura principale, dove caricava all'interno di uno zaino da rider bevande e alimenti occorrenti per la preparazione dei pasti presso la dependance. Talvolta era anche capitato che il sig. avesse fatto due viaggi Parte_1
per portare dette vettovaglie, quando la roba da trasportare era molta, come ad esempio quando vi erano da portare i cartoni da 12 bottiglie di acqua.
Lui e AN dormivano insieme, in uno ad altre cinque o sette persone, in una Pt_1
camerata posta all'interno di un appartamento messo a loro disposizione dalla direzione dell'hotel. Per tale ragione egli lo vedeva rientrare in casa dal turno mattutino verso le 17,30,
allorché si svegliava dal riposo pomeridiano. Verso le 13,00-13,30, poi, lo incontrava in cucina allorché egli stava per cominciare il turno pomeridiano e prendeva le cose occorrenti per il turno presso UD;
in quel momento stavano pranzando nell'ambiente posto tra la sala e la cucina.
In una circostanza, mentre era in servizio ad ora di pranzo, era stato mandato a consegnare una bottiglia di vino pregiato a dei clienti che stavano pranzando presso la dependance e in
28 quell'occasione aveva visto che si occupava di preparare le pietanze che Parte_1
avrebbe dovuto servire ai clienti presso UD.
Talvolta, nello spacco pomeridiano, si recava in spiaggia nei pressi della dependance,
sicché passando vedeva impegnato all'interno della UD. Parte_1
, quando svolgeva il turno pomeridiano, rientrava sempre dopo le 24,00, Parte_1
posto che, in primo luogo, doveva attendere, prima di allontanarsi, che i clienti fossero tutti rientrati nelle loro stanze;
inoltre egli si doveva occupare di riordinare gli ambienti comuni,
portando sopra le bottiglie vuote ed in generale la spazzatura.
Sapeva che la struttura garantiva ai clienti della UD un servizio h24, anche se non aveva mai visto uno dei fratelli AN che, dopo essere rientrato dal turno serale, fosse uscito dall'appartamento ove dormivano per recarsi di notte presso la dependance;
in ogni caso gli aveva raccontato che ciò qualche volta gli era accaduto. Pt_1
Alla dependance si giungeva percorrendo circa duecento scalini;
essa era composta da quattro camere e da un ambiente comune ove vi era il buffet, un cucinino per la preparazione dei piatti e due piccoli ambienti che comunicavano con l'ambiente più grande dove vi era un lavabo ed il deposito di vettovaglie. Per quel che gli risultava, nella zona della dependance o anche più giù non vi erano altri ambienti con bagno, servizi igienici o spogliatoio;
Pt_1
AN si recava per le proprie esigenze presso lo spogliatoio con bagno di altri dipendenti presso la struttura principale dell'hotel.
Quando lui (il dichiarante) aveva lavorato presso l'hotel, non si erano verificati episodi di distacco di materiale roccioso nei pressi della dependance e, tuttavia, poteva dire che essa era ubicata sotto un costone di roccia a picco che incombeva sulla struttura.
Del servizio presso UD si occupavano essenzialmente i fratelli e Pt_1 [...]
talvolta aveva visto i facchini che portavano giù o riportavano su i bagagli dei Per_1
clienti e gli addetti alla reception che accompagnavano i clienti per mostrare le stanze;
ciò
gli era capitato di vederlo affacciandosi mentre puliva i vetri o faceva altre attività in sala.
29 Quando la dependance era aperta, gli risultava che i fratelli non avessero giorni Pt_1
di riposo;
non sapeva se ne avesse nei periodi in cui la UD era chiusa. Lui invece aveva un giorno di riposo.
A volte aveva visto , nel momento in cui si accingeva a scendere per prendere servizio Pt_1
presso la UD, portare con sé un POS che supponeva fosse portato giù per ricevere il pagamento da parte dei clienti delle stanze e per permettere che facessero giù anche il check-out; talvolta era venuto in sala per addebitare ad una delle stanze della Pt_1
UD la cena ivi effettuata.
Non ricordava se nell'ambiente comune della dependance vi fosse un computer.
4.4. ha premesso di essere stato lavoratore dipendente della Tes_5 [...]
a far data dall'aprile 2018 e fino all'ottobre/novembre dello stesso anno con CP_2
mansioni di impiegato dell'ufficio prenotazioni e vendite. Aveva avuto in passato una controversia con la società convenuta che si era conclusa con una conciliazione in sede giudiziale.
In considerazione del suo ruolo in un ufficio di back-office a contatto con tutti i settori dell'hotel e di coordinamento tra essi, aveva conosciuto, nel corso della stagione estiva 2018
in cui aveva lavorato presso l'hotel Casangelina, il quale svolgeva, insieme Parte_1
a suo fratello , la mansione di maggiordomo presso la sede periferica della struttura Per_1
alberghiera denominata UD.
Egli osservava il seguente orario: dalle 9,00 alle 19,00 oppure dalle 11,00 alle 21,00,
alternandosi con il collega , con un giorno di riposo settimanale, di solito il Persona_2
sabato; spesso capitava che la sera si dovessero trattenere dopo le 21,00 se il lavoro era molto intenso.
Per quel che aveva riscontrato il servizio di maggiordomo presso UD era attivo dalle
7,00 del mattino e sino alle 23,00, o anche più tardi quando vi erano specifiche esigenze degli ospiti;
esso veniva svolto in via esclusiva dai fratelli i quali si alternavano in Pt_1
30 due turni quotidiani, uno mattutino, dalle 7,00 alle 14,30-15,00 circa ed uno pomeridiano/serale dalle 14,30-15,00 sino al termine del servizio di “butler”.
Da quel che ricordava il servizio in parola era stato garantito, per tutta la stagione in cui aveva lavorato lì, 7 giorni su 7, sempre a cura dei fratelli AN perché l'hotel aveva avuto un riempimento costante sino a quando le stanze UD erano state aperte, cioè
sino, se ricordava bene, alla metà di ottobre.
Successivamente a questa data il sig. aveva continuato a lavorare per l'hotel in Pt_1
lavori di manutenzione, sia della zona UD che del resto dell'albergo, nonché per il servizio in sala: relativamente a tale periodo non ricordava con precisione l'orario che osservava il ma poteva dire che esso era sostanzialmente coincidente con Pt_1
quello di loro altri dipendenti ed andava dalla mattina al pomeriggio verso le 18,00/20,00,
anche se non poteva dire con certezza a che ora cominciasse a lavorare il tutti i Pt_1
giorni.
Il servizio di maggiordomo presso UD si sostanziava nell'incarico di essere sempre a disposizione dei clienti per qualsiasi loro esigenza, a partire dall'allestimento del servizio di colazione, al servizio di somministrazione del pranzo e della cena, quando richiesto dai clienti, sino alla chiamata del servizio di boat-taxi o al servizio di somministrazione di bevande durante tutto l'arco della giornata;
inoltre essi svolgevano i lavori di piccola manutenzione che si rendevano necessari di volta in volta, preparavano il servizio per il mare e, comunque, erano a disposizione per venire incontro a qualsiasi richiesta dei clienti;
provvedevano, poi, anche a portare via i rifiuti e le stoviglie sporche.
Il servizio di pulizia e riassetto delle camere veniva svolto dagli addetti alle pulizie, e la preparazione dei pasti e delle pietanze più elaborate proveniva dalla cucina dell'hotel;
nondimeno i maggiordomi di UD avevano il compito di allestire per i pasti il locale ove essi venivano consumati dai clienti, di effettuare la preparazione di piatti espressi e di più
semplice preparazione (tipo insalate, insalate capresi, spaghetti al pomodoro e simili), di
31 provvedere, poi, alla pulizia degli ambienti ove erano stati consumati i pasti, di provvedere a mantenere puliti gli ambienti comuni esterni, e via discorrendo.
Capitava che i maggiordomi dovessero salire a prendere quanto occorrente presso la struttura centrale, come ad esempio nel caso in cui venisse ordinata una bottiglia di vino che non era presente presso UD;
per evitare, tuttavia, di dover continuamente salire i circa 200 scalini, i maggiordomi si erano organizzati nel senso di provvedere all'inizio del turno a portare giù quello che sarebbe stato necessario prevedibilmente nel corso della giornata, ricostituendo le scorte che si erano esaurite il giorno precedente;
i facchini davano loro una mano ma non in modo continuativo e soltanto compatibilmente con gli altri loro impegni.
Presso l'hotel Casangelina tutti i dipendenti erano tenuti a rendersi disponibili anche a svolgere all'occorrenza mansioni non appartenenti al proprio incarico abituale nel momento in cui vi erano esigenze sopravvenute;
anche lui stesso, quando ve ne era la necessità, si tratteneva in ufficio in occasione di eventi particolari oltre l'orario di servizio per verificare che le cose fluissero in modo regolare.
Il servizio di maggiordomo personale (“private butler”) presso UD era pubblicizzato nel sito dell'hotel e nella corrispondenza con le agenzie ed i clienti perché era un valore aggiunto rispetto alle camere in questione.
Il servizio non gli risultava che fosse h24, in quanto i ad un certo orario cessavano Pt_1
di essere presenti sul posto;
dopo le 23, finita la cena, i clienti si rivolgevano al personale ordinario di turno dell'hotel, anche se comunque talvolta i si trattenevano anche Pt_1
oltre le 23 se vi era qualche nuovo arrivo serale in ritardo.
Per quello che aveva riscontrato il personale dell'hotel era sottodimensionato e, quindi,
anche lui ed il collega spesso si dovevano trattenere oltre l'orario stabilito. Persona_2
Nulla sapeva dire in ordine al trattamento economico riservato al né se egli Pt_1
avesse o meno percepito tutto quanto gli spettava.
32 L'hotel per quel che ricordava aveva circa 40 o 50 camere presso la struttura centrale, e
UD era composta solo da quattro stanze ricavate da antiche case di pescatori e da un piccolo deposito ove era custodita l'hotellerie, le asciugamani, e quanto giornalmente necessario;
era presente anche una piastra e un microonde e lo strumentario occorrente per la preparazione dei pasti, che venivano serviti su un grande terrazzo innanzi alle stanze.
Non ricordava se vi fossero presenti dei servizi igienici in loco.
La struttura di UD era posta sotto un costone di roccia verticale, sicché ogni qual volta vi erano piogge più intense colava del terriccio o del pietrisco che veniva rimosso dagli stessi maggiordomi addetti alla struttura;
nel periodo in cui vi era stato lui, dopo un episodio atmosferico più intenso, che aveva generato un dilavamento più cospicuo, per qualche giorno la direzione fu in dubbio se tenere aperte o meno le stanze perché si aspettava di verificare che non vi fossero rischi per i fruitori della struttura.
La struttura aveva due unici accessi, uno dall'alto mediante le scale che provenivano dall'hotel Casangelina e un altro dal mare attraverso delle scale che provenivano dalla spiaggia della Gavitella.
Non poteva essere preciso circa le modalità di effettuazione della pausa pranzo da parte dei posto che lui non si recava a pranzo sempre allo stesso orario ma si Pt_1
alternava con il suo collega;
poteva dire che qualche volta aveva pranzato insieme a e qualche volta insieme al fratello , ma non poteva essere Parte_1 Persona_1
preciso relativamente agli orari;
in generale tutti loro dipendenti avevano diritto a 30 minuti di pausa pranzo.
Lui si occupava delle prenotazioni ed il suo ufficio era sul piano della reception a cui si accedeva da un corridoio che percorrevano tutti i dipendenti, compresi i AN, e su cui si affacciava anche lo spogliatoio;
dal suo ufficio non si vedeva la zona di UD. Se ben ricordava, ciascun dipendente aveva, nel corridoio, un armadietto con lucchetto, e riteneva
33 lo avesse anche;
poi all'interno dello spogliatoio erano presenti le panche Parte_1
per cambiarsi ed un bagno.
Spesso aveva incrociato i AN nei pressi della sua postazione di lavoro ma non ricordava precisamente in che orari e quante volte.
Normalmente gli ordini di servizio, anche diretti ai erano organizzati in Pt_1
precedenza e stampati e, quindi, erano già conosciuti dai vari operatori cui erano destinati;
ovviamente, però, capitava con una certa frequenza che vi fossero delle sopravvenienze non previste, sicché non di rado comunicava direttamente con i per fargli Pt_1
presente che vi erano cose da fare o preparare che non erano state riportate nell'ordine di servizio.
5. Orbene, sulla scorta delle acquisizioni documentali e delle testimonianze in precedenza sunteggiate è possibile fare le seguenti considerazioni circa gli elementi caratterizzanti dei rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la società convenuta e, specificamente, degli elementi oggetto di contrasto tra le parti.
5.1. In primo luogo, viepiù in considerazione della rinuncia ad opera di parte attrice alla domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'unitarietà del rapporto, va affermato che tra il ricorrente e la società sono intercorsi plurimi e distinti rapporti Controparte_2
stagionali di lavoro subordinato, la cui durata va correlata, anno per anno, a quanto risultante dai contratti scritti in atti e dalle buste paga emesse dalla società, posto che le prove testimoniali non hanno fatto emergere con precisione la data di inizio e di fine delle prestazioni lavorative per ciascun anno, sicché a tal proposito occorre attenersi alle risultanze documentali, anche di fonte datoriale.
Sul punto si rimanda a quanto esposto nella relazione di CTU e nei relativi allegati, laddove sono state debitamente computate le spettanze attenendosi alle risultanze delle buste paga in atti, con specifico riferimento alle date di inizio e di fine della prestazione annua emergenti dai contratti e dai correlati modelli Unilav.
34 Va ulteriormente specificato che, in ragione della limitazione oggettiva della domanda alle sole annualità a partire dal 2015 in poi e dell'inammissibilità della domanda attorea con riferimento al rapporto svoltosi nell'anno 2019 (per le ragioni in precedenza illustrate), i rapporti che saranno esaminati in questa sede sono circoscritti a quelli instaurati negli anni dal 2015 al 2018.
5.2. Relativamente al CCNL applicabile al rapporto, poi, va specificato che risulta con chiarezza dai contratti individuali prodotti in atti che il CCNL applicato al rapporto è sempre stato esclusivamente il CCNL Turismo 2010, cioè quello per le aziende dei Settori Alberghi,
Pubblici Esercizi, Camping, Stabilimenti Balneari, cui hanno fatto seguito la Ipotesi di
Accordo del 18 gennaio 2014, con validità fino al 31.12.2018, e il rinnovo definitivo nel 2016.
Di conseguenza risulta corretta la precisazione di parte convenuta, evidenziata anche dal
CTU in sede di relazione, secondo cui, diversamente da quanto si sarebbe potuto evincere dall'ellittica indicazione dello scrivente contenuta nel quesito, non possa ritenersi applicabile al rapporto il CCNL relativo ai lavoratori del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva
e Commerciale e Turismo Sottoscritto in data 8.2.2018, cioè quello prodotto in atti dal ricorrente, in quanto mai richiamato dalle parti nei contratti scritti tra di esse intercorsi e mai applicato in precedenza.
5.3. Passando al livello di inquadramento del ricorrente occorre, poi, specificare che certamente non è accoglibile la domanda del formulata per la prima volta nelle Pt_1
note depositate durante il giudizio, non contenuta nel ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'applicazione del 3^ livello della richiamata contrattazione collettiva.
Si tratta, invero, di deduzione nuova, non ricompresa nel perimetro originario della domanda delineato dagli atti introduttivi, e come tale del tutto inammissibile perché tardivamente proposta oltre la barriera decadenziale relativa alle preclusioni assertive.
35 Risulta, al contrario, fondata la deduzione con la quale il ricorrente rivendica il diritto ad ottenere l'inquadramento in seno al 4^ livello del CCNL suddetto relativamente a tutti i rapporti dedotti in giudizio.
Il ricorrente, difatti, risulta essere stato inquadrato nel 5^ livello del CCNL negli anni 2015 e
2016, mentre è stato sempre inquadrato nel 4^ livello negli anni successivi (2017, 2018 ed anche 2019).
A detto differente inquadramento, tuttavia, non è corrisposto, in base a quanto concordemente emerso dalle prove testimoniali acquisite, alcun effettivo mutamento delle mansioni espletate, giacché dalle dichiarazioni testimoniali si evince che nel corso di tutti gli anni in considerazioni l'attività resa dal ricorrente è restata essenzialmente la medesima,
con le medesime incombenze e responsabilità.
E' opportuno richiamare, in punto di diritto, il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tema di rivendicazioni di mansioni superiori, viene prescritta l'applicazione del criterio c.d. "trifasico" di verifica delle mansioni concretamente svolte, il quale è notoriamente composto <da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento
in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi
previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine
ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (cfr. Cass n. 20272 del
27/09/2010, Rv. 614765, Cass. n. 8589 del 28/04/2015, Rv. 635313, Cass. Sez. L., n. 752
del 15/01/2018, Rv. 646269). Più in particolare, la Suprema Corte ha specificato che: <Nel
giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio
"trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga
pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate
dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di
ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio,
36 concorrendo a stabilirne le conclusioni>> (v. Cass. Sez. L, n. 18943 del 27/09/2016, Rv.
641208 e, più di recente, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877,
secondo cui: <Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti
nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione
delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati
di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza
rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi
ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art.
360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego
contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001>>).
In base a detto insegnamento nel caso di specie è sufficiente rimarcare, per un verso, che,
come accennato, il ricorrente risulta aver sempre svolto le medesime mansioni nel corso degli anni, senza alcun mutamento qualitativo delle stesse.
Dette mansioni, come implicitamente ammesso dalla stessa parte datrice, la quale dal 2017
in poi ha applicato al ricorrente tale inquadramento, risultano ictu oculi riconducibili alla declaratoria del 4^ livello del CCNL suddetto, la quale prevede testualmente che: “Livello
quarto: Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva,
anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa,
tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso
di conoscenze specialistiche comunque acquisite”.
Esse, invece, risultano incompatibili con la declataroria del 5^ livello della contrattazione collettiva, la quale riguarda lavoratori che, in possesso di “qualificate conoscenze” e
“capacità tecnico-pratiche”, “svolgono compiti esecutivi” che richiedono semplicemente
“preparazione e pratica di lavoro”. Come è emerso dalle testimonianze, difatti, sia il ricorrente che il fratello operavano presso la dependance UD con ampia autonomia,
37 svolgendo mansioni variegate e in diretto rapporto con una clientela esigente e qualificata,
eseguendo compiti sicuramente non meramente esecutivi ed implicanti una conoscenza specialistica del lavoro.
5.4. Passando, a questo punto, alla determinazione dell'entità dell'impegno lavorativo prestato dal ricorrente, occorre dire che esso non risulta essere stato reso nella misura indicata nell'atto introduttivo, ma per un numero di ore minore.
In particolare è emerso dalle dichiarazioni testimoniali richiamate in precedenza che l'attività
lavorativa del ricorrente era differenziata a seconda se fosse stata o meno già aperta al pubblico la dependance “UD” alla quale il ricorrente ed il fratello erano Per_1
specificamente addetti.
E, invero, tutti i testimoni hanno, in modo sostanzialmente concorde, affermato che i due fratelli nel periodo di apertura della struttura “UD”, e cioè, essenzialmente Pt_1
dall'inizio di maggio alla fine di settembre di ciascun anno (anche se non è stato possibile collocare esattamente il giorno esatto in cui ogni anno vi è stata l'apertura e la chiusura della dependance), si alternavano per garantire la presenza in loco di un addetto a servizio dei clienti per tutto l'arco della giornata dalle 7,00 alle 23,00 – al fine di consentire la fruizione della colazione, il servizio di rassetto e cambio asciugamani sulla terrazza, l'eventuale servizio e, ove possibile, preparazione in loco del pranzo e della cena, e, complessivamente,
per venire incontro a tutte le necessità della clientela – facendo ciascuno, a settimane alterne, o un turno diurno (7,00 – 15,00) o un turno pomeridiano/serale (15,00-23,00). La
presenza del personale era assicurata dalle 7,00 alle 23,00, salvo specifiche – ma, per quanto è risultato, sporadiche e numericamente non determinabili – richieste dei clienti di essere attesi in caso di rientro in orario più tardo, e, tuttavia, i testimoni hanno riferito che il ricorrente provvedeva, circa mezz'ora prima di prendere servizio presso la dependance, sia in caso di turno mattutino che in caso di turno pomeridiano/serale, a recarsi presso la cucina per caricare in un apposito zaino da trasporto quanto necessario per effettuare il servizio
38 (bevande da riassortire, alimenti da servire, etc.), provvedendo, poi, a portare giù presso la dependance – come detto distante circa 200 gradini – ciò che aveva caricato in cucina. Di
conseguenza la sua prestazione lavorativa cominciava, in caso di turno mattutino, alle 6,30
e, in caso di turno pomeridiano, alle 14,30.
In definitiva, può dirsi acclarato che nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ciascuno degli anni suddetti, il ricorrente ha lavorato, a settimane alterne, dalle 6,30 alle 15,00 per sette giorni e la settimana successiva dalle 14,30 alle 23,00 (con una giornata di lavoro di n. 8 ore e mezza, per sette giorni settimanali); e ciò è avvenuto senza che il AN abbia fruito di riposi settimanali.
Per i restanti periodi lavorati di ciascuno degli anni esaminati, viceversa, il ricorrente ha lavorato essenzialmente come cameriere in sala, osservando l'orario ordinario degli altri dipendenti, sicché per tali periodi non è stata raggiunta la prova che egli abbia prestato attività lavorativa per un tempo maggiore di quello indicato nelle buste paga in atti.
5.5. Non vi è discussione, infine, in merito alla circostanza che il ricorrente, per le prestazioni lavorative rese, abbia percepito quanto indicato nelle buste paga in atti.
6. Allo scopo, quindi, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, esaminata la documentazione in atti e, specificamente, le buste
paga del lavoratore, alla luce del CCNL di seguito indicato (da acquisire in copia integrale),
quali siano le somme lorde in ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria e straordinaria, con le relative eventuali maggiorazioni domenicali
e festive, nonché indennità sostitutiva dei mancati riposi;
39 2) 13^ e 14^ mensilità;
3) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodi da prendere in considerazione:
-- quattro distinti rapporti stagionali rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
-- per ciascuno di essi si attenga al periodo lavorato risultante da ogni singolo contratto
stagionale annuale e dalle relative proroghe;
- applicato: CP_6
-- CCNL TURISMO, in atti;
- mansioni:
-- livello 4° - chef de rang, per tutte le annualità da prendere in considerazione;
- orario di lavoro:
-- per il periodo dall'1 maggio al 30 settembre di ciascuno degli anni suddetti, a settimane
alterne: dalle 6,30 alle 15,00 per sette giorni e la settimana successiva dalle 14,30 alle 23,00,
senza riposi settimanali;
-- per i restanti periodi lavorati di ciascun anno in esame, si attenga all'orario di lavoro
evincibile dalle buste paga in atti;
B) detragga quanto risulta erogato sulla scorta di quanto attestato nelle buste paga;
C) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce;
D) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga necessario, anche a seguito delle sollecitazioni
delle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle già
40 richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
Il CTU, in particolare, ha chiarito, tra l'altro, di aver corretto le maggiorazioni applicate dal datore di lavoro nei termini che seguono: - maggiorazione del 10%, per le ore di lavoro domenicali;
- maggiorazione del 30%, per le ore di lavoro straordinarie superiori alle 40 ore settimanali, - maggiorazione del 20% per le ore di lavoro in un giorno festivo. Ha corretto la voce in addebito “Mancato Lavoro” ad ottobre 2016 dell'importo di euro 57,43, dal momento che non si è verificata alcuna assenza, ed ha detratto la voce “Acconto” a maggio 2017 di
50,00 ed a maggio 2018 di euro 1.440,00 non essendovi stata la possibilità di verificare l'erogazione di detti acconti.
In base al CCNL applicato sono stati conteggiati n. 26 giorni di ferie (previsti per i lavoratori con orario di lavoro ripartito su 6 giorni), rapportati al periodo lavorato, e n. 104 ore di permessi per riduzione di orario di lavoro ed ex-festività annui, sempre rapportati al periodo di lavoro.
Lo straordinario è stato calcolato per n. 2 ore giornaliere per tutti i giorni lavorati da maggio a settembre. Nei restanti mesi, è stato considerato lo straordinario risultante dalle buste paga.
Correttamente il CTU ha, inoltre, considerato ai fini del calcolo del TFR relativo ai singoli anni anche il compenso per lavoro straordinario, posto che detta componente della retribuzione è stata erogata, soprattutto nei mesi da maggio a settembre di ciascun anno,
con carattere di assoluta stabilità e continuità, tanto da costituire una componente sostanzialmente fissa della retribuzione.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
-- per differenze retributive (retribuzione ordinaria e straordinaria, con le relative eventuali maggiorazioni domenicali e festive, indennità sostitutiva dei mancati riposi, 13^ e 14^
mensilità) € 19.938,26
41 -- per trattamento fine rapporto € 2.787,78
TOTALE: € 22.726,04
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
7. Le spettanze che precedono, infine, non possono essere ritenute in alcun modo prescritte per nessuno degli anni in considerazione, atteso che per ciascun anno la prescrizione ha iniziato a maturare alla cessazione di ciascun rapporto, in virtù dei condivisibili principi di diritto affermati dalla Suprema Corte secondo cui: <Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti
che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di
prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,
dalla cessazione del rapporto di lavoro>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 26246 del
06/09/2022, e, immediatamente dopo, Cass. Sez. Lav., n.30957 del 20/10/2022).
Ne consegue che, essendo stato notificato dal ricorrente un atto interruttivo il 24.9.2020,
prima del decorso di un quinquennio dalla cessazione del primo rapporto lavorativo della serie in esame (quello del 2015), non possono ritenersi prescritte le spettanze in questa sede rivendicate.
8. Ovviamente in relazione alle suddette spettanze è dovuta anche la corresponsione all' della contribuzione relativa alla maggiore retribuzione, nella misura di legge, ed a CP_3
tanto va condannata, quindi, la società convenuta.
9. Vanno esaminate, in ultima analisi, le domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
9.1. In tal senso deve dirsi che sono rimasti sostanzialmente privi di prova gli addebiti relativi ad asserite violazioni della normativa antifortunistica o alla pericolosità delle condizioni di lavoro, così come quelle relative all'assenza presso la struttura “UD” di spogliatoi e
42 servizi igienici, essendosi testimonialmente acclarata la presenza, nelle prossimità della dependance di un locale a tal fine adibito.
Ugualmente non hanno trovato conferma le deduzioni che evocavano una condotta di mobbing ai danni del ricorrente da parte del direttore dell'hotel.
E' stato accertato, invero, che vi è stato un diverbio, passato anche alle vie di fatto, tra
[...]
ed il direttore, ma tale episodio, che temporalmente si colloca al termine Pt_1
dell'ultima stagione di lavoro del presso l'hotel Casangelina, parrebbe essere Pt_1
stato un fatto singolo ed episodico, del quale, peraltro, l'istruttoria non ha fatto emergere con nettezza i contorni ed il contesto intersoggettivo.
9.2. Risulta, all'opposto, dimostrata la domanda risarcitoria collegata alla mancata fruizione dei riposi.
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato che “La prestazione lavorativa, svolta in
violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (…) protrattasi per diversi anni,
cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto
da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito
dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto
della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a
regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente
prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”
(Cass. n. 14710 del 14/07/2015). In tal senso si veda, poi, anche l'ordinanza n. 18884 del
15/07/2019 secondo cui: “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in
assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che
deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore
ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto
interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” – v. da ultimo,
Cass. Sez. L, ordinanza n. 18390 del 05/07/2024.
43 E' stato, altresì, chiarito che “In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica,
dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa
integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore
di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la
volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi
causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a
determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12538 del 10/05/2019).
Il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE; la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura
costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore
al risarcimento del danno...” (Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665
del 2015; n. 24563 del 2016). In termini si sono pronunciate anche Cass. n. 24212/20; Cass.
n. 25135 del 2019; Cass. n.14710 del 2015; cfr. altresì Cass. nn. 25067, 25068, 25069 del
2015; e Cass. 28177/2021.
Il danno da usura, inoltre, non può essere adeguatamente ristorato dalla successiva compensazione con riposi concessi in tempo successivo rispetto alla previsione legale e contrattuale della loro fruizione, atteso che la penosità da protratto espletamento della prestazione lavorativa incide in misura più che proporzionale rispetto alla durata della prestazione richiedendo un crescendo dispendio di energie lavorative.
44 Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, infine, ricade sull'impresa datrice la prova del fatto impeditivo del determinarsi del pregiudizio da usura psicofisica quale la concessione di riposi compensativi.
Ne consegue che nel caso in esame va ritenuto pienamente dimostrato il danno non patrimoniale da stress psico-fisico determinato dalla mancata fruizione del riposo, non avendo l'impresa dato dimostrazione di alcun fatto impeditivo del prodursi dello stesso. Il
ricorrente, difatti, ha dimostrato di aver lavorato, in tutti gli anni oggetto dell'odierno esame,
per circa quattro mesi continuativamente, cioè per l'intera stagione estiva, senza mai fruire di riposo e rendendo ogni giorno una prestazione di durata superiore a quella contrattualmente stabilita, sicché è stato esposto ad una consistente usura psico-fisica,
essendogli stata richiesta una prestazione lavorativa eccessivamente gravosa e non avendo potuto fruire dei dovuti tempi dedicati al recupero delle energie ed alla cura del suo benessere esistenziale, costituzionalmente tutelato dall'art. 36 Cost.
Quanto alla determinazione dell'entità della somma dovuta a titolo risarcitorio appare congruo optare per un criterio risarcitorio che parametri equitativamente l'indennizzo nella misura di € 70 per ciascun giorno di riposo omesso. Del resto la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, in giornate che avrebbero dovuto essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria. Ne
deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in € 70
(approssimativamente la misura della paga lorda dovuta per ciascuna giornata lavorativa,
comprensiva dello straordinario costantemente reso) per ogni riposo settimanale non goduto per l'importo complessivo di € 6.090,00, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto.
10. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, infine, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite, restando, invece, a carico di parte
45 resistente, ai sensi del principio della soccombenza, i restanti due terzi delle competenze di causa, nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese per ciascuna delle parti vittoriose, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
In particolare, l'entità globale delle spese da riconoscere alle parti parzialmente vittoriose,
cioè il ricorrente e l , va diversamente dimensionata avuto riguardo alla differente entità CP_3
economica degli importi rispettivamente dovuti al ricorrente ed all'Istituto, che conducono alla sussunzione in parametri di liquidazione diversi
Le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di tutte le parti in causa, vanno, invece, poste interamente a carico della società convenuta che primariamente ha reso necessario l'espletamento della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5559 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la soc. “ , in Controparte_2
persona del l.r. p.t., a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive relative ai rapporti di lavoro stagionali intercorsi con detta società negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
per le causali meglio specificate in parte motiva, la somma lorda complessiva di € 22.726,04,
di cui € 19.938,26 per differenze retributive ed € 2.787,78 per differenze sul TFR, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) condanna, altresì, la soc. convenuta al versamento all' , in relazione alla maggior CP_3
retribuzione in questa sede accertata in favore del ricorrente, attinente agli anni 2015, 2016,
2017 e 2018, della contribuzione dovuta ai sensi di legge;
3) condanna, inoltre, la soc. “ , in persona del l.r. p.t., a pagare al Controparte_2
ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale da usura psico-fisica, la somma di €
46 6.090,00, oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c., dalla maturazione di ogni riposo perduto al saldo;
4) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
5) condanna la soc. al pagamento, in favore del ricorrente e Controparte_2
dell' , dei due terzi delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, quanto alla CP_3
posizione di in complessivi € 6.000,00, oltre maggiorazione spese generali Parte_1
nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai Difensori
antistatari, e quanto alla posizione dell' in complessivi € 1.314,00, oltre maggiorazione CP_3
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, dichiarando compensate dette spese tra le parti nella misura di un terzo;
6) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, interamente a carico della società
convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 4.5.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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