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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 15334/2016 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15334/2016 R.G., avente ad oggetto: “Occupazione senza titolo di immobile”,
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Noci (Ba), alla Parte_1
Via Pola n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Daniele Carucci, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione del 3.10.2016,
- ATTRICE -
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
, alla Via Cavour n. 62, presso lo studio dell'Avv. Doriano Errico, dal quale è rappresentato e CP_1 difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 5.01.2017,
- CONVENUTO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 3.10.2016, ritualmente notificato il 6.10.2016, la deducendo Parte_1
l'occupazione da parte del Comune di di un suolo di proprietà della medesima attrice sito nel CP_1 predetto comune alla via Indipendenza, identificato in Catasto al foglio 38/A, p.lle 18/201/202/35, sin dall'anno 2008, giusta nota prot. n. 003961 dell'11.03.2008, destinato “temporaneamente a parcheggio”, inizialmente acconsentita dalla medesima società attrice, stante la avanzata proposta di formalizzazione di un
“comodato o di altra formalità, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa”, ma in seguito alla mancata stipula di qualsivoglia contratto con l' divenuta sine titulo nonostante la richiesta di rilascio e CP_2 restituzione più volte avanzata dalla stessa società attrice, ha chiesto: “- Accertare e dichiarare abusiva e/o
1 Dott. Luca Sforza
n. 15334/2016 R.G. illegittima l'occupazione dell'immobile in proprietà della e sita in alla via Parte_1 CP_1
Indipendenza e meglio definito in catasto al fg. 38/A p.lle 18/201/202//35 e per l'effetto, - condannare il di al rilascio immediato del bene immobile sito in alla via Indipendenza e CP_1 CP_1 CP_1 meglio definito in catasto al fg. 38/A p.lle 18/201/202/351 in favore dell'attrice nel medesimo stato in cui è stato occupato dal convenuto;
-condannare il al risarcimento dei danni subiti CP_1 Controparte_1 dalla ovvero via equitativa ex art. 1226 c.c. ove risultassero riferimenti precisi, il tutto oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 9.01.2017, si costituiva in giudizio il , instando per il rigetto dell'avverso dedotto, siccome infondato in fatto e in Controparte_1 diritto, deducendo l'assenza di atti e provvedimenti amministrativi idonei a manifestare la volontà dell'Ente di destinazione del predetto fondo a pubblico servizio, oltreché l'assenza di prova e di riscontri documentali circa la richiesta di restituzione del predetto terreno da parte della società attrice, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, anche dal precedente giudice designato, al fine di consentire alle parti la definizione bonaria della controversia, dalle medesime parti sollecitata, più volte differita in ragione del carico del ruolo, sino all'udienza del 10.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in udienza, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma
1 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che debba pervenirsi alla definizione in rito della presente controversia, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla difesa di parte attrice nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 9.12.2024 - senza che sia necessaria alcuna rimessione della causa sul ruolo, trattandosi di controversia con evidente “anzianità di iscrizione a ruolo” e rientrante nelle specifiche e prioritarie esigenze di smaltimento dell'arretrato ultra patologico, come da ultimo indicato negli obiettivi previsti dal PNRR inerenti la riduzione dell'arretrato patologico nel settore civile, ed evidenziato dal decreto del Presidente del Tribunale n. 61 del 21.02.2024 - essendo intervenuta in data
19.07.2023 la vendita dell'immobile oggetto di causa, giusto atto pubblico a rogito del Notaio del Per_1
19.07.2023, Rep. 71384, racc. n. 24788, “di fatto esaurendo l'interesse ad agire posto a base dell'azione” di rilascio avanzata in via principale da parte della stessa attrice (così testualmente nella stessa comparsa conclusionale del 9.12.2024, con cui sottolinea la “sopravvenuta carenza di interesse” stante la sopraggiunta vendita del suolo, chiedendo, pertanto, la “rimessione della causa sul ruolo”).
Ne consegue che, a fronte del suesposto mutamento della situazione dedotta in giudizio, deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, come peraltro richiesto dalla difesa di parte attrice nelle comparse conclusionali depositate telematicamente.
2 Dott. Luca Sforza
n. 15334/2016 R.G. In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, come nel caso di specie, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463); infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Va, altresì, osservato che – come più volte evidenziato dalla Suprema Corte – alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il Giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed avendo riguardo, nel primo caso, alla cd. soccombenza virtuale (in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf., Cass. civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civ., 21 gennaio 1994, n.
576).
Dunque, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, non avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle spese processuali s'impone la valutazione in ordine alle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ne discende, allora, che pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia nei sensi anzidetti, in ragione del sopravvenuto stato di cose, occorre però egualmente effettuare una delibazione in merito alla presumibile fondatezza della domanda attorea, al solo limitato scopo della statuizione sulle spese processuali, da informare alla stregua del criterio della soccombenza virtuale.
L'esame della domanda s'impone, infatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite atteso che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie – salvo diverso accordo tra le parti che nella specie non è stato raggiunto – devono essere liquidate secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734).
Orbene, ritiene questo Giudice che le spese del presente procedimento debbano essere integralmente compensate tra le parti atteso che, per un verso, la sopravvenuta carenza di interesse al rilascio è sopraggiunta per vicende assunta su iniziativa della stessa parte attrice con l'alienazione della proprietà del fondo oggetti di causa, per altro verso, deve osservarsi che le contestazioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e, segnatamente, da un lato l'assenza di specifiche contestazioni da parte del convenuto circa l'effettivo CP_1
3 Dott. Luca Sforza
n. 15334/2016 R.G. possesso del predetto fondo e dell'utilizzazione del predetto ad area adibita a temporaneo parcheggio, e dall'altro lato, quelle avanzate dalla difesa dell' in merito alla assenza di riscontri documentali CP_2 sulle presunte “reiterate richieste di rilascio” del fondo da parte della società attorea, unitamente alle contestazioni inerenti l'esatto quantum del chiesto risarcimento, non qualificabile come danno in re ipsa, in difetto di specifici riscontri idonei a fornire la prova di una effettiva volontà di utilizzazione del fondo da parte della società attrice, lungi dall'apparire piane e di immediata soluzione, implicavano una serie di valutazioni di particolare complessità, come peraltro si desume anche dalle numerose richieste di rinvio avanzate dalle stesse parti nel corso del giudizio al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia.
Sul punto, vale la pena soggiungere che in materia di risarcimento del danno da occupazione illegittima lamentato da parte attrice, come noto, la giurisprudenza di legittimità anche più recente ha avuto modo di chiarire che, nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile, la locuzione “danno in re ipsa” (utilizzata da un precedente orientamento giurisprudenziale) deve essere sostituita con quella di “danno presunto” o
“danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
evidenziando, pertanto, che “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”. “La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno… L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (cfr. Cass. S.U., n.
33645/2022).
In definitiva, deve ritenersi che la situazione di obiettiva incertezza, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli accertamenti, idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, in uno al comportamento processuale comunque assunto dalle parti, consentono di compensare integralmente le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
4 Dott. Luca Sforza
n. 15334/2016 R.G. Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del , nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 15334/2016, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 29.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
5 Dott. Luca Sforza