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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 1002 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del
30/01/2025) nella causa n. 1002/2024 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to BARRELLA MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 07.06.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , deducendo di essere stato dipendente del di CP_1 Pt_2
Tempio Pausania dal 07.01.1992 al 30.04.2018 e dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro dal 01.05.2018 al 20.08.2022; che il rapporto di lavoro è cessato in data 20.08.2022, al raggiungimento dell'età pensionabile;
ha chiesto, quindi, la liquidazione del TFS maturato, deducendo che l' a distanza di oltre 9 mesi dal termine di legge, non aveva ancora provveduto CP_1
al pagamento di quanto dovuto, nonostante le reiterate richieste inoltrate, concludeva quindi di
“accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad ottenere la liquidazione del Parte_3
TFS maturato in conseguenza del rapporto di lavoro pubblico dal 07.01.1992 al 20.08.2022, e quindi;
condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente di CP_1
quanto maturato a titolo di TFR, con decorrenza e nella misura di legge, oltre gli interessi e la rivalutazione del credito;
con condanna dell'Ente convenuto al ristoro delle spese e competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Sassari in favore del Tribunale di Tempio e, nel merito, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere per aver l'ente provveduto a liquidare quanto dovuto con atto n. 49699 del
11.11.2024, pagato con accredito il 18.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
parte ricorrente con vittoria delle spese del giudizio in quanto il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, conclusioni confermate anche con note depositate il 22.01.2025, e parte convenuta chiedendo la compensazione delle spese.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate per ½ essendo intervenuto l'adempimento successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 950,00 oltre CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sassari, 30/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del
30/01/2025) nella causa n. 1002/2024 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to BARRELLA MAURIZIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 07.06.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , deducendo di essere stato dipendente del di CP_1 Pt_2
Tempio Pausania dal 07.01.1992 al 30.04.2018 e dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro dal 01.05.2018 al 20.08.2022; che il rapporto di lavoro è cessato in data 20.08.2022, al raggiungimento dell'età pensionabile;
ha chiesto, quindi, la liquidazione del TFS maturato, deducendo che l' a distanza di oltre 9 mesi dal termine di legge, non aveva ancora provveduto CP_1
al pagamento di quanto dovuto, nonostante le reiterate richieste inoltrate, concludeva quindi di
“accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad ottenere la liquidazione del Parte_3
TFS maturato in conseguenza del rapporto di lavoro pubblico dal 07.01.1992 al 20.08.2022, e quindi;
condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente di CP_1
quanto maturato a titolo di TFR, con decorrenza e nella misura di legge, oltre gli interessi e la rivalutazione del credito;
con condanna dell'Ente convenuto al ristoro delle spese e competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del CP_1
Tribunale di Sassari in favore del Tribunale di Tempio e, nel merito, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere per aver l'ente provveduto a liquidare quanto dovuto con atto n. 49699 del
11.11.2024, pagato con accredito il 18.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
parte ricorrente con vittoria delle spese del giudizio in quanto il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, conclusioni confermate anche con note depositate il 22.01.2025, e parte convenuta chiedendo la compensazione delle spese.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate per ½ essendo intervenuto l'adempimento successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 950,00 oltre CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sassari, 30/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso