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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 593/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- ( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 04.05.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1722/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma dell'impugnato accertamento tecnico, previo rinnovo della consulenza tecnica, dichiarare ed accertare che lo stato patologico di
è tale da integrare i presupposti di cui alla L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della presentazione della domanda amministratva, e, per l'effetto, accogliere il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto dalla sig.ra Pt_1 con domanda del 01.12.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sott.to proc.re antistatario. Si produce la documentazione richiamata in atti.;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 09.07.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Dalla disamina della successiva documentazione sanitaria, si evince un'evoluzione della neoplasia con multiple lesioni secondarie epatiche e scheletriche, tali da rendere necessaria chemio- e radio- terapia e con anche gli effetti secondari delle terapie medesime (necessitanti tra l'altro di eritropoietina).”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Pertanto, sussiste diritto ad indennità di accompagnamento, a far data dal 16/11/2023 quando venne prescritta “Epoetina alfa biosimilare soluzione iniettabile 40.000 u.i. ogni 7 giorni per 168 giorni” con piano terapeutico dell'unità operativa complessa di oncologia medica del Presidio
Ospedaliero di Benevento.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
Pag. 2 di 3 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
16.11.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 593/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI GENIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- ( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 04.05.2023 , dopo aver contestato le risultanze medico- Parte_1 legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1722/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma dell'impugnato accertamento tecnico, previo rinnovo della consulenza tecnica, dichiarare ed accertare che lo stato patologico di
è tale da integrare i presupposti di cui alla L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della presentazione della domanda amministratva, e, per l'effetto, accogliere il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto dalla sig.ra Pt_1 con domanda del 01.12.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sott.to proc.re antistatario. Si produce la documentazione richiamata in atti.;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. , all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 09.07.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Dalla disamina della successiva documentazione sanitaria, si evince un'evoluzione della neoplasia con multiple lesioni secondarie epatiche e scheletriche, tali da rendere necessaria chemio- e radio- terapia e con anche gli effetti secondari delle terapie medesime (necessitanti tra l'altro di eritropoietina).”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di “Pertanto, sussiste diritto ad indennità di accompagnamento, a far data dal 16/11/2023 quando venne prescritta “Epoetina alfa biosimilare soluzione iniettabile 40.000 u.i. ogni 7 giorni per 168 giorni” con piano terapeutico dell'unità operativa complessa di oncologia medica del Presidio
Ospedaliero di Benevento.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1
Pag. 2 di 3 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
16.11.2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore CP_1 del dott. ; Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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