TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4220 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4220/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Sarno, Sa, il 08.11.1986 (come CP_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 208), dando, peraltro, atto della nascita della seguente prole:
– C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
– C.F.: , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
– C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
– C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._6 dedotti come tutti maggiorenni ed autonomi.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 29.11.2024, il
Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed invitando parte ricorrente a concludere.
La ricorrente, pertanto, ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1094/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di
Cancelleria), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente pagina 2 di 4 l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
D'altronde, non occorre rendere le ulteriori statuizioni accessorie, stante la maggiore età ed indipendenza della prole, in uno alla dedotta autosufficienza del coniuge ricorrente.
Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto della mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 08.11.2024, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per gli conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio, in uno alla giustificazione dei propri mezzi di sussistenza, in caso di reddito zero).
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] CP_1 in Sarno, Sa, il 08.11.1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 208);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4220/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Sarno, Sa, il 08.11.1986 (come CP_1 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 208), dando, peraltro, atto della nascita della seguente prole:
– C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
– C.F.: , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
– C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
– C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._6 dedotti come tutti maggiorenni ed autonomi.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 29.11.2024, il
Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente ed invitando parte ricorrente a concludere.
La ricorrente, pertanto, ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.,
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1094/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di
Cancelleria), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del
1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente pagina 2 di 4 l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
D'altronde, non occorre rendere le ulteriori statuizioni accessorie, stante la maggiore età ed indipendenza della prole, in uno alla dedotta autosufficienza del coniuge ricorrente.
Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto della mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 08.11.2024, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per gli conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio, in uno alla giustificazione dei propri mezzi di sussistenza, in caso di reddito zero).
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] CP_1 in Sarno, Sa, il 08.11.1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 208);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
pagina 3 di 4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
La Presidente dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4