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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. MICHELE DE MARIA Presidente
2) dott. CATERINA GRECO Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13/2023 R.G.L. promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Machì. Parte_1
Appellante
CONTRO Controparte_1
[...]
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: risarcimento danni – altre ipotesi.
All'udienza di discussione del 29 maggio 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO I) Con ricorso, depositato il 29.08.2019 , già docente di Parte_1 sostegno presso l'Istituto Professionale I.P.S. za di Palermo, riferiva di essere stato vittima, da settembre 2014 a giugno 2016, di una serie di condotte mobbizzanti poste in essere dal Dirigente Scolastico e CP_1 concretatesi in un atteggiamento sistematicamente persecutorio e discriminatorio, specie in occasione dei diversi consigli di classe e degli incontri di contrattazione sindacale, nonché nell'adozione di azioni pesantemente oltraggiose, moleste e diffamatorie nei suo confronti. Lamentava di aver sofferto a causa dei summenzionati comportamenti danni patrimoniali (in termini di lesione della professionalità specifica del docente) e non patrimoniali (alla salute e alla vita di relazione) e chiedeva la condanna di controparte al risarcimento degli stessi che quantificava in €90.000,00 o nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta equa. Costituitosi rimasto contumace il escussi numerosi CP_1 CP_2 testi, disposta ct il Tribunale di Pale , con sentenza 1 n.2494/2022, accertata la condotta mobbizzante perpetrata in danno del , Parte_1 condannava i convenuti, in via solidale fra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €5.207,00 a titolo di risarcimento del danno biologico (“Disturbo dell'adattamento persistente con ansia e umore depresso misti”) come accertato dall'ausiliario tecnico nella misura del 5%. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 5.01.2023, , lamentando: Parte_1
- l'omessa motiv getto della domanda di risarcimento del danno morale, quale sofferenza interiore patita;
- l'errata valutazione degli elementi di prova del danno non patrimoniale di tipo esistenziale, in termini di pregiudizio provocato dall'illecito datoriale “sul fare reddituale del soggetto, alterando le di lui abitudini di vita e gli assetti relazionali c he gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”;
- l'ingiustificato rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale nella forma del danno professionale, “consistente nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale raggiunta e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità, nonché nel pregiudizio subito per perdita di chance quale ulteriore possibilità di guadagno”. Nessuno si è costituito per il e per CP_2 CP_1
Indi, in assenza di attività istr causa 9.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in calce. II) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del e di entrambi non costituitisi in giudizio. CP_2 CP_1
Passando al merito della vertenza, l'appello è infondato. Per quanto attiene alla prima ragione di gravame, è opportuno riprendere sul punto il contenuto del ricorso ex art.414 c.p.c.:
- “In ordine al danno non patrimoniale, le condotte supra ampiamente e dettagliatamente descritte, attuate in modo ripetuto e continuato dal dirigente suindicato nei confronti del ricorrente, hanno indubbiamente leso quei fondamentali diritti riconosciuti ad ogni individuo, quali il diritto alla reputazione, il diritto alla vita di relazione, il diritto all'immagine, il diritto alla salute (art 32 Cost.), il diritto a concorrere con la propria attività al progresso materiale o spirituale della società (art 4 Cost.), il diritto al pieno sviluppo della persona umana (art 3 Cost.)”;
- “Per come è noto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte della Cassazione, (Sentenza n. 26972/2008) ha nuovamente delineato i contorni entro cui va definito detto pregiudizio e, conseguentemente, strutturata la sua risarcibilità. Chiarisce infatti la giurisprudenza di legittimità che: “il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante”;
2 - “In sintesi, il danno non patrimoniale va considerato essenzialmente come un unicum pur sussistendo all'interno del medesimo molteplici aspetti i quali, laddove non sussistano ipotesi codificate, possono essere presi in considerazione ai fini del complessivo risarcimento soltanto allorché risultino lesi diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”;
- “In tale contesto va ricondotto il danno denominato biologico il quale, prima ancora che allo stesso venisse data una specifica definizione normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05), era pur sempre tutelato dal ricorso all'art. 32 Cost. (diritto alla salute). E così anche il pregiudizio c.d. esistenziale, attesa la lesione ai diritti inviolabili quali, ad es., quelli relativi alla famiglia tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.”;
- “Ritiene allora questa difesa come per una esaustiva comprensione del danno non patrimoniale integralmente subìto dal ricorrente risulti necessario partire dal presupposto che tale pregiudizio, ancorché debba essere considerato quale unicum, è comunque ontologicamente costituito da diversi profili di sofferenza, tra loro profondamente diversi, e pur nondimeno indissolubilmente riuniti”;
- “In essa relazione, peraltro, emerge come le situazioni stressogene vissute nell'ambito scolastico dal Prof. oltre a determinarne uno stato psico-patologico (in che si sostanzia il Parte_1 danno biologico pro tto), abbiano generato importanti e complesse modifiche, in peius, sul piano squisitamente esistenziale – in specie relative al concetto del sé, alla vita di relazione ed all'immagine – del ricorrente”. La difesa del ricorrente mostra un non perfetto allineamento ricostruttivo in quanto:
- prima elenca le posizioni giuridiche sostanziali assertivamente lese per effetto dell'avversa condotta mobbizzante (il diritto alla reputazione, il diritto alla vita di relazione, il diritto all'immagine, il diritto alla salute, il diritto a concorrere con la propria attività al progresso materiale o spirituale della società, il diritto al pieno sviluppo della persona umana) senza includervi il danno morale;
- poi, riprendendo una risalente giurisprudenza di legittimità, ritiene che la sofferenza morale, non costituisca pregiudizio a se stante, ma configuri uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale;
- successivamente identifica nel danno biologico (ex art.32 Cost.), in quello esistenziale (ex artt.2, 29 e 30 Cost.) e in quello alla vita di relazione e all'immagine i pregiudizi dei quali domanda il ristoro e fra i quali ancora una volta non indica il d anno morale. Invero sul punto la Suprema Corte (Cass. ord. n.7892/2024; ord. n.9006/2022; ord. n.4878/2019) ha riconosciuto l'autonoma rilevanza del danno morale – consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore - sia rispetto al danno biologico sia rispetto al danno dinamico-relazionale, con la conseguenza che lo stesso deve essere espressamente dedotto e provato dal danneggiato al fine di formare oggetto di separata valutazione ed (eventualmente) di distinta liquidazione rispetto ai suelencati pregiudizi. Onere allegatorio (come evincibili dai trascritti passaggi descrittivi della causa petendi) e probatorio (nessuno degli articolati di prova testimoniale atteneva a questo profilo) evidentemente disatteso dal ricorrente. Deve essere del pari rigettato il secondo motivo di appello.
3 Come è noto per la Suprema Corte (Cass. ord. n.28742/2018) “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”. Genericità allegatoria che è invece nella fattispecie ictu oculi riscontrabile all'esito di una mera lettura dei ricorsi di primo ( “In essa relazione [del ctp], peraltro, emerge come le situazioni stressogene vissute nell'ambito scolastico dal Prof.
, oltre a determinarne uno stato psico-patologico …, abbiano generato Parte_1
complesse modifiche, in peius, sul piano squisitamente esistenziale – in specie relative al concetto del sé, alla vita di relazione ed all'immagine – del ricorrente”;
“Si è rappresentato e documentato come l'esistenza del prof. si Parte_1 sia ormai irrimediabilmente modificata nei suoi aspetti più ril lla tranquillità personale e professionale, alla vita di relazione, all'immagine, etc.. La persona del ricorrente, per effetto della martellante e poliedrica opera vessatoria del convenuto, è stata pesantemente incrinata nelle proprie sicurezze e coordinate, umiliata, mortificata nel proprio intimo e nel rapporto con i colleghi, con i collabo ratori scolastici e con gli stessi studenti, sradicata infine dal suo ambiente di lavoro (dopo oltre un decennio) ed ancora aggredita e molestata in seguito”) e secondo grado (“Il danno esistenziale, anch'esso quale declinazione della categoria omnicomprensiva del danno non patrimoniale, si configura in caso di lesione all'identità professionale sul luogo di lavoro, lesione del diritto all'immagine, alla vita di relazione o comunque lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione de lla sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost.. In particolare, nell'ambito delle fattispecie di mobbing, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le di lui abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”). Carenza allegatoria alla quale si accompagna l'assenza di un adeguato supporto probatorio non avendo nessuno dei testi riferito alcunché in merito ad una e sensibile alterazione delle abitudini di vita e delle relazioni parentali o amicali del ricorrente manifestatasi in contestualità temporale con le condotte mobbizzanti perpetrate dal
. CP_1
Egualmente lacunoso è il supporto documentale in atti, sicuramente idoneo a certificare il lamentato danno biologico ma non dotato di eguale valenza istruttoria sotto il profilo de quo. A non diversa conclusione possono indurre le circostanze elencate (per la prima volta) a pagina 5 dell'atto di appello, in quanto, in parte frutto di mere presunzioni prive di un sufficiente riscontro probatorio (“ha cessato di svolgere in forma piena e gratificante l'azione di insegnante”, ha deciso “di non candidarsi come componente delle elezioni
4 svoltesi nell'anno scolastico 2015-2016”; “ha cessato di essere amministratore del gruppo Facebook della scuola da lui stesso creato tre anni prima” ) e in parte coinvolgenti aspetti estranei al danno esistenziale è attinenti, piuttosto, al danno biologico (“ha iniziato a vivere con modalità ansiogene gli eventi della quotidianità”) ovvero (eventualmente) al danno patrimoniale (“è stato costretto a chiedere il trasferimento in un diverso istituto scolastico per proseguire la propria attività di docente”). Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di appello. Alla già sottolineata genericità allegatoria (“In ordine al danno non patrimoniale, le condotte supra ampiamente e dettagliatamente descritte, attuate in modo ripetuto e continuato dal dirigente suindicato nei confronti del ricorrente, hanno indubbiamente leso quei fondamentali diritti riconosciuti ad ogni individuo, quali il diritto alla reputazione, il diritto alla vita di relazione, il diritto all'immagine …”) si accompagna l'assenza di qualsiasi elemento di prova (niente riferendo i testi sul punto e nulla emergendo dai documenti in atti) univocamente preordinato a dimostrare un “impoverimento della capacità raggiunta” del ricorrente ovvero la “perdita di chance quali ulteriori possibilità di guadagno”. Inconferente è poi “la drastica diminuzione delle performance cognitive, della capacità di apprendimento e di concentrazione” , ventilata dal quale “conseguenza dello stress Parte_1 psicologico cui è stato sopposto per anni”, in qu izio al più incidente sulla determinazione del danno biologico e non del danno all'immagine. Del pari estraneo a tale ultimo profilo risarcitorio risulta poi la dedotta (ma non adeguatamente dimostrata) revoca dell'incarico di tutor nel corso di specializzazione TFA conferito al ricorrente, trattandosi di circostanza (fra l'altro non prospettata nel precedente grado di giudizio) potenzialmente rilevante unicamente sotto il profilo del danno patrimoniale quale lucro cessante (ma nulla attesta l'istante circa l'ammontare del compenso). III) Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi appello, la sentenza impugnata merita integrale conferma. Nulla per le spese di lite del presente grado stante la contumacia degli appellati. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di entrambi gli appellati, conferma la sentenza n.2494/2022, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. l'8 luglio 2022. Nulla per le spese di lite del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Michele De Maria
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