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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1122/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189005364438000 TRIBUTI PREV
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^ - con sentenza n.406/2019 resa l'11.12.2019 e depositata il 7.02.2019 – rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso il calcolo degli interessi di mora emergenti dall'avviso di intimazione n…..4438000 per Iva Irap di vari anni nonché per ICI 2004.
Compensava le spese.
Così decideva constatando la genericità della domanda attorea che non aveva motivato e chiarito in modo specifico gli interessi contestati.
Presentava appello il contribuente eccependo:
1) Errata pronuncia dei giudici in merito all'applicazione di interessi di mora illegittimi da parte del concessionario nell'intimazione n.05920189005364438000: affermava al punto a) che sin dal ricorso aveva fatto presente che il concessionario della riscossione aveva applicato gli interessi di mora sulle sanzioni tributarie in palese violazione della legge, vedi l'art.30 DPR 602/73 e l'art.2 co.3 del Dlgs 472/97. Richiamava al proposito l'ordinanza di Cassazione n.16533 del 22.06.2018 e altra giurisprudenza di merito in senso conforme.
Sosteneva poi al punto b) che il Concessionario era incorso nel difetto di motivazione, non avendo dato conto dei criteri e delle modalità di calcolo degli interessi applicati – non solo di quelli di mora - impedendo la verifica al contribuente. In particolare, mancava l'esplicito conteggio per verificarne la correttezza.
2) Erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, non essendosi pronunciata su a)
“Illegittima richiesta di pagamento della cartella n…98157000 sottostante l'impugnazione” e b) “Errata applicazione delle somme a titolo di aggio esattoriale”.
Quanto all'eccezione sub a) la cartella in questione era stata pagata come da ricevute di pagamento in atti.
Quanto all'eccezione sub b), l'aggio era stato calcolato indebitamente anche sulle somme non dovute e sugli interessi di mora.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni.
Chiedeva la conferma della sentenza perché il contribuente aveva l'onere, in questo caso non assolto, di contestare non in via generica la somma determinata per interessi.
Quanto al secondo motivo di ricorso, riteneva che le eccezioni ai punti 2a) e 2b) fossero state implicitamente rigettate a conferma del corretto comportamento del Concessionario.
Presentava memorie il contribuente precisando che gli interessi di mora potevano essere calcolati dopo la notifica delle cartelle e comunque venivano riportati – come in ricorso – analiticamente per ogni cartella riportata nell'intimazione. Ribadiva la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi in generale, con impedimento alla verifica del calcolo degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici non può essere confermata.
Quanto invocato dal contribuente al punto 1.a) era ben chiaro: l'applicazione di interessi di mora sulle sanzioni tributarie è contraria alla normativa speciale di cui all'art.2 co.3 del Dlgs 472/97 e all'art.30 DPR
602/73 e questi erano stati calcolati dalla notifica della cartella in poi: il ricorso avverso l'intimazione di pagamento era l'unico modo per proporre contestazione.
Peraltro, la memoria in appello esplicita gli interessi di mora richiesti indebitamente.
Sul punto il ricorso ha fondamento.
E' invece da respingere l'eccezione di difetto di motivazione al punto 1.b) per il calcolo degli interessi determinati sugli importi dell'avviso di accertamento perchè richiesti con cartella rimasta non opposta.
Quanto all'eccezione al punto 2.a), il pagamento della cartella è avvenuto come da documentazione non contraddetta dall'Ufficio e il relativo importo va defalcato.
I calcoli dell'aggio – eccezione al punto 2.b) – vanno in conseguenza rivisti perché calcolato su importi non dovuti, ovvero l'importo della cartella n…98157000 (per la quale era avvenuto il pagamento) e l'importo degli interessi di mora non dovuti.
L'eccezione 2) di cui all'appello trova fondamento e l'Amministrazione è onerata del ricalcolo.
Le spese, liquidate in €.4.000,00 complessivamente per i due gradi di giudizio, vengono compensate per un quarto vista la soccombenza su tre delle quattro questioni poste all'attenzione del Collegio, rimanendo determinate definitivamente in €.3.000,00 oltre accessori a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e a favore dell'Avvocato Difensore_1 anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie per quanto di ragione l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto riduce la pretesa tributaria di cui all'intimazione impugnata per quanto in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento spese dei due gradi di giudizio, liquidate in
€.3.000,00 oltre accessori a favore dell'Avvocato Difensore_1 anticipatario.
Lecce, 16 gennaio 2026
il Presidente relatore
(DI UI CI)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1122/2020 depositato il 16/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189005364438000 TRIBUTI PREV
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^ - con sentenza n.406/2019 resa l'11.12.2019 e depositata il 7.02.2019 – rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso il calcolo degli interessi di mora emergenti dall'avviso di intimazione n…..4438000 per Iva Irap di vari anni nonché per ICI 2004.
Compensava le spese.
Così decideva constatando la genericità della domanda attorea che non aveva motivato e chiarito in modo specifico gli interessi contestati.
Presentava appello il contribuente eccependo:
1) Errata pronuncia dei giudici in merito all'applicazione di interessi di mora illegittimi da parte del concessionario nell'intimazione n.05920189005364438000: affermava al punto a) che sin dal ricorso aveva fatto presente che il concessionario della riscossione aveva applicato gli interessi di mora sulle sanzioni tributarie in palese violazione della legge, vedi l'art.30 DPR 602/73 e l'art.2 co.3 del Dlgs 472/97. Richiamava al proposito l'ordinanza di Cassazione n.16533 del 22.06.2018 e altra giurisprudenza di merito in senso conforme.
Sosteneva poi al punto b) che il Concessionario era incorso nel difetto di motivazione, non avendo dato conto dei criteri e delle modalità di calcolo degli interessi applicati – non solo di quelli di mora - impedendo la verifica al contribuente. In particolare, mancava l'esplicito conteggio per verificarne la correttezza.
2) Erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, non essendosi pronunciata su a)
“Illegittima richiesta di pagamento della cartella n…98157000 sottostante l'impugnazione” e b) “Errata applicazione delle somme a titolo di aggio esattoriale”.
Quanto all'eccezione sub a) la cartella in questione era stata pagata come da ricevute di pagamento in atti.
Quanto all'eccezione sub b), l'aggio era stato calcolato indebitamente anche sulle somme non dovute e sugli interessi di mora.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni.
Chiedeva la conferma della sentenza perché il contribuente aveva l'onere, in questo caso non assolto, di contestare non in via generica la somma determinata per interessi.
Quanto al secondo motivo di ricorso, riteneva che le eccezioni ai punti 2a) e 2b) fossero state implicitamente rigettate a conferma del corretto comportamento del Concessionario.
Presentava memorie il contribuente precisando che gli interessi di mora potevano essere calcolati dopo la notifica delle cartelle e comunque venivano riportati – come in ricorso – analiticamente per ogni cartella riportata nell'intimazione. Ribadiva la mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi in generale, con impedimento alla verifica del calcolo degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici non può essere confermata.
Quanto invocato dal contribuente al punto 1.a) era ben chiaro: l'applicazione di interessi di mora sulle sanzioni tributarie è contraria alla normativa speciale di cui all'art.2 co.3 del Dlgs 472/97 e all'art.30 DPR
602/73 e questi erano stati calcolati dalla notifica della cartella in poi: il ricorso avverso l'intimazione di pagamento era l'unico modo per proporre contestazione.
Peraltro, la memoria in appello esplicita gli interessi di mora richiesti indebitamente.
Sul punto il ricorso ha fondamento.
E' invece da respingere l'eccezione di difetto di motivazione al punto 1.b) per il calcolo degli interessi determinati sugli importi dell'avviso di accertamento perchè richiesti con cartella rimasta non opposta.
Quanto all'eccezione al punto 2.a), il pagamento della cartella è avvenuto come da documentazione non contraddetta dall'Ufficio e il relativo importo va defalcato.
I calcoli dell'aggio – eccezione al punto 2.b) – vanno in conseguenza rivisti perché calcolato su importi non dovuti, ovvero l'importo della cartella n…98157000 (per la quale era avvenuto il pagamento) e l'importo degli interessi di mora non dovuti.
L'eccezione 2) di cui all'appello trova fondamento e l'Amministrazione è onerata del ricalcolo.
Le spese, liquidate in €.4.000,00 complessivamente per i due gradi di giudizio, vengono compensate per un quarto vista la soccombenza su tre delle quattro questioni poste all'attenzione del Collegio, rimanendo determinate definitivamente in €.3.000,00 oltre accessori a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e a favore dell'Avvocato Difensore_1 anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie per quanto di ragione l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto riduce la pretesa tributaria di cui all'intimazione impugnata per quanto in motivazione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento spese dei due gradi di giudizio, liquidate in
€.3.000,00 oltre accessori a favore dell'Avvocato Difensore_1 anticipatario.
Lecce, 16 gennaio 2026
il Presidente relatore
(DI UI CI)