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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 278 /2025 la Giudice Caterina Linares, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. RIZZO Parte_1 C.F._1
MA -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro in persona del Commissario Controparte_1 straordinario e legale rappresentante p.t., con sede in Via Mazzini n. 1, CP_1 rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avvocato Rosario Papania
(c.f. – Pec: con domicilio digitale C.F._3 Email_1 eletto;
resistente
OGGETTO: indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI: come formulate in udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso contro l per accertare il suo Parte_1 CP_2 diritto all'indennità ferie non godute per €.5.798,80, oltre interessi e spese.
A seguito di accordo transattivo, in atti, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta conciliazione della lite con compensazione delle spese.
Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, a seguito dell'intervenuto accordo – in atti-, concluso in data 5 settembre Con 2025, che ha previsto il pagamento da parte dell , al solo fine di definire bonariamente la controversia, della somma complessiva di €.5.000,00 a fronte della rinuncia, da parte di , agli atti del presente giudizio, con Parte_1 compensazione delle spese. Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso, sul piano processuale, del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia.
Nel caso di specie risulta una transazione a spese compensate.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani in data 19 novembre 2025 la GOP dott.ssa Caterina Linares
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 278 /2025 la Giudice Caterina Linares, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'avv. RIZZO Parte_1 C.F._1
MA -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro in persona del Commissario Controparte_1 straordinario e legale rappresentante p.t., con sede in Via Mazzini n. 1, CP_1 rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avvocato Rosario Papania
(c.f. – Pec: con domicilio digitale C.F._3 Email_1 eletto;
resistente
OGGETTO: indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI: come formulate in udienza, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso contro l per accertare il suo Parte_1 CP_2 diritto all'indennità ferie non godute per €.5.798,80, oltre interessi e spese.
A seguito di accordo transattivo, in atti, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta conciliazione della lite con compensazione delle spese.
Si osserva sul punto che è venuto meno per entrambe le parti l'interesse ad agire e contraddire, a seguito dell'intervenuto accordo – in atti-, concluso in data 5 settembre Con 2025, che ha previsto il pagamento da parte dell , al solo fine di definire bonariamente la controversia, della somma complessiva di €.5.000,00 a fronte della rinuncia, da parte di , agli atti del presente giudizio, con Parte_1 compensazione delle spese. Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso, sul piano processuale, del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia.
Nel caso di specie risulta una transazione a spese compensate.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani in data 19 novembre 2025 la GOP dott.ssa Caterina Linares