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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2390/2024 tra
(C.F.: con l'Avv. Letizia Bravin Foro di Parte_1 C.F._1
Udine
Attrice
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Convenuto - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con atto di citazione del 29.7.2024, notificato l'1.8.2024, la signora Parte_1
(di seguito anche: e/o intimante e/o attrice) proprietaria e locatrice Pt_1
dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificata al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella
50, Sub. 14, ha intimato al conduttore SI (di seguito anche: Controparte_1
e/o intimato e/o conduttore e/o convenuto) lo sfratto per finita locazione CP_1
non avendo quest'ultimo provveduto a riconsegnare il suddetto immobile alla scadenza del 31.7.2021.
1 L'attrice ha, pertanto, intimato al il rilascio dell'immobile e chiesto la CP_1
convalida dell'intimato sfratto per finita locazione;
in caso di opposizione ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
All'udienza del 16 settembre 2024, fissata per la convalida, a seguito del fatto che il ha dichiarato di non sapere che il contratto era scaduto, la ha CP_1 Pt_1
rappresentato e documentato di aver dato regolare disdetta ancora nel 2017 con due raccomandate una il 7.9.2017, regolarmente ricevuta dal ed una CP_1
l'11.12.2017 al sindacato Sunia cui il conduttore si era rivolto, inoltre il legale del conduttore, l'Avv. Annamaria Iervolino, ha inviato alla signora
[...]
del 28.11.2017 con la quale ha tra l'altro comunicato a quest'ultima Parte_2
che il proprio cliente avrebbe rilasciato l'immobile entro il 31.7.2021.
L'intimato si è, inoltre, opposto alla convalida rappresentando che la deve Pt_1
restituirgli del denaro e che all'interno dell'appartamento si è verificato un danno che non è stato riparato nonostante quest'ultima abbia ricevuto l'indennizzo dall'assicurazione.
Il giudice dello sfratto con ordinanza del 23.9.2024, rilevato che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, ordinava al il rilascio a favore della CP_1 Pt_1
dell'immobile oggetto del contratto di locazione e fissava a tale scopo termine del
30.10.2024, disponendo, inoltre, il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 21.1.2025 e concedendo alle parti i termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la locatrice ha depositato in data 6 dicembre
2024 memoria integrativa nella quale ha dato atto che il conduttore alla scadenza del contratto non ha riconsegnato l'immobile e nemmeno nel termine assegnato dal giudice e che quest'ultimo ha, indebitamente, affermato di non essere a conoscenza della scadenza del contratto evidenziando che: i) il in data 14.9.2017 ha CP_1
regolarmente ricevuto la raccomandata con cui gli è stato comunicato il mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale, ii) il non ha contestato né CP_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina di ricevimento della suddetta raccomandata, iii) che è pacifico e documentato che il contratto di locazione era scaduto al 31.7.2021, iv) che il per il tramite del proprio CP_1
legale si era impegnato a rilasciare l'immobile alla scadenza.
Con riferimento ai motivi fondanti l'opposizione del convenuto, la ricorrente ha evidenziato che il ha del tutto genericamente dedotto all'udienza del CP_1
16.9.2024 di vantare dalla ricorrente somme di danaro senza dedurne il titolo, nonché che ci sarebbe stato un danno nell'appartamento, asseritamente non riparato, per il quale la ricorrente avrebbe incassato l'indennizzo dall'assicurazione.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 30.12.2024 l'udienza del 21.1.2025 veniva rinviata al 27.1.2025.
*
La domanda attorea risulta fondata.
L'attrice ha documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in
Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificata al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14 con contratto dell'1.8.2013 regolarmente registrato della durata di quattro anni a partire dall'1.8.2013 e fino al 31.7.2017 (cfr. doc. 1 fascicolo sfratto);
➢ di aver comunicato al conduttore dopo la prima scadenza del 31.7.2017, formale e tempestiva disdetta a mezzo due raccomandate una datata 7.9.2017 e regolarmente ricevuta dal in data 14.9.2017 (cfr. docc. 4 e 6 fascicolo CP_1
sfratto ed esibizione all'odierna udienza dell'avviso di ricevimento) ed una datata
11.12.2017 al sindacato Sunia ricevuta il 18.12.2017 al quale il conduttore si era rivolto (cfr. doc. 5 fascicolo sfratto);
➢ che il conduttore tramite il proprio legale, l'Avv. Annamaria Iervolino, con raccomandata del 28.11.2017 inviata alla signora a riscontro proprio Pt_1
della raccomandata del 7.9.2017, avendo preso atto – tra le varie argomentazioni dedotte dalla proprietà – della volontà di quest'ultima di non rinnovare il contratto di locazione al termine della seconda scadenza contrattuale, ha a sua volta – tra le varie argomentazioni dedotte – comunicato alla che il avrebbe rilasciato l'immobile entro il 31.7.2021 (cfr. Pt_1 CP_1
doc. 6 fascicolo sfratto);
➢ che inutile è stata la richiesta di rilascio del 18.4.2024 avanzata nei confronti del conduttore (cfr. doc. 7 fascicolo sfratto).
Priva di fondamento è la generica affermazione resa dal all'udienza del CP_1
16.9.2024 di non conoscere che il contratto era scaduto, avendo quest'ultimo personalmente ricevuto la raccomandata del 7.9.2017 come comprovato dall'avviso di ricevimento oggi esibito e dalla raccomandata inviata dal proprio legale all'attrice con la quale dava anche atto che il avrebbe rilasciato l'immobile alla data CP_1
del 31.7.2021 dove si legge: “Il cliente mi ha conferito incarico di riscontrare la Sua di data 07.09.2017 per precisare quanto segue”.
Generiche, infondate e non documentate sono le contestazioni svolte dal CP_1
all'udienza del 16.9.2024 nel corso della quale si è limitato solo ad affermare di vantare del denaro nei confronti della (non si sa a quale titolo) e che Pt_1
quest'ultima avrebbe ricevuto dall'assicurazione (non si sa quale) la liquidazione di un sinistro per un danno (non si sa quale) che l'attrice non avrebbe riparato.
Da ultimo, il nel termine perentorio dell'1.1.2025 assegnato dal giudice CP_1
all'udienza del 16.9.2025 non ha deposito la memoria integrativa.
Va, pertanto, accolta la domanda attorea di cessazione alla data del 31.7.2021 del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.8.2013 e registrato in pari data avente ad oggetto l'immobile situato in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14, nonché confermato l'ordine di rilascio dell'immobile emesso con l'ordinanza di rilascio del 23.9.2024.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Considerato che il convenuto non ha di fatto svolto attività difensiva e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessazione alla data del 31.7.2021 del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.8.2013 e registrato in pari data avente ad oggetto l'immobile situato in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14;
- conferma l'ordine di rilascio dell'immobile emesso con l'ordinanza del 23.9.2024 nel fascicolo RG 2129/2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018
[...]
e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 3.869,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione, euro 882,00 per la fase di negoziazione, euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 27.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
3 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
4 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
5 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
6 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2390/2024 tra
(C.F.: con l'Avv. Letizia Bravin Foro di Parte_1 C.F._1
Udine
Attrice
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Convenuto - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con atto di citazione del 29.7.2024, notificato l'1.8.2024, la signora Parte_1
(di seguito anche: e/o intimante e/o attrice) proprietaria e locatrice Pt_1
dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificata al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella
50, Sub. 14, ha intimato al conduttore SI (di seguito anche: Controparte_1
e/o intimato e/o conduttore e/o convenuto) lo sfratto per finita locazione CP_1
non avendo quest'ultimo provveduto a riconsegnare il suddetto immobile alla scadenza del 31.7.2021.
1 L'attrice ha, pertanto, intimato al il rilascio dell'immobile e chiesto la CP_1
convalida dell'intimato sfratto per finita locazione;
in caso di opposizione ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
All'udienza del 16 settembre 2024, fissata per la convalida, a seguito del fatto che il ha dichiarato di non sapere che il contratto era scaduto, la ha CP_1 Pt_1
rappresentato e documentato di aver dato regolare disdetta ancora nel 2017 con due raccomandate una il 7.9.2017, regolarmente ricevuta dal ed una CP_1
l'11.12.2017 al sindacato Sunia cui il conduttore si era rivolto, inoltre il legale del conduttore, l'Avv. Annamaria Iervolino, ha inviato alla signora
[...]
del 28.11.2017 con la quale ha tra l'altro comunicato a quest'ultima Parte_2
che il proprio cliente avrebbe rilasciato l'immobile entro il 31.7.2021.
L'intimato si è, inoltre, opposto alla convalida rappresentando che la deve Pt_1
restituirgli del denaro e che all'interno dell'appartamento si è verificato un danno che non è stato riparato nonostante quest'ultima abbia ricevuto l'indennizzo dall'assicurazione.
Il giudice dello sfratto con ordinanza del 23.9.2024, rilevato che l'opposizione non
è fondata su prova scritta, ordinava al il rilascio a favore della CP_1 Pt_1
dell'immobile oggetto del contratto di locazione e fissava a tale scopo termine del
30.10.2024, disponendo, inoltre, il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 21.1.2025 e concedendo alle parti i termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la locatrice ha depositato in data 6 dicembre
2024 memoria integrativa nella quale ha dato atto che il conduttore alla scadenza del contratto non ha riconsegnato l'immobile e nemmeno nel termine assegnato dal giudice e che quest'ultimo ha, indebitamente, affermato di non essere a conoscenza della scadenza del contratto evidenziando che: i) il in data 14.9.2017 ha CP_1
regolarmente ricevuto la raccomandata con cui gli è stato comunicato il mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale, ii) il non ha contestato né CP_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla relativa cartolina di ricevimento della suddetta raccomandata, iii) che è pacifico e documentato che il contratto di locazione era scaduto al 31.7.2021, iv) che il per il tramite del proprio CP_1
legale si era impegnato a rilasciare l'immobile alla scadenza.
Con riferimento ai motivi fondanti l'opposizione del convenuto, la ricorrente ha evidenziato che il ha del tutto genericamente dedotto all'udienza del CP_1
16.9.2024 di vantare dalla ricorrente somme di danaro senza dedurne il titolo, nonché che ci sarebbe stato un danno nell'appartamento, asseritamente non riparato, per il quale la ricorrente avrebbe incassato l'indennizzo dall'assicurazione.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 30.12.2024 l'udienza del 21.1.2025 veniva rinviata al 27.1.2025.
*
La domanda attorea risulta fondata.
L'attrice ha documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in
Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificata al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14 con contratto dell'1.8.2013 regolarmente registrato della durata di quattro anni a partire dall'1.8.2013 e fino al 31.7.2017 (cfr. doc. 1 fascicolo sfratto);
➢ di aver comunicato al conduttore dopo la prima scadenza del 31.7.2017, formale e tempestiva disdetta a mezzo due raccomandate una datata 7.9.2017 e regolarmente ricevuta dal in data 14.9.2017 (cfr. docc. 4 e 6 fascicolo CP_1
sfratto ed esibizione all'odierna udienza dell'avviso di ricevimento) ed una datata
11.12.2017 al sindacato Sunia ricevuta il 18.12.2017 al quale il conduttore si era rivolto (cfr. doc. 5 fascicolo sfratto);
➢ che il conduttore tramite il proprio legale, l'Avv. Annamaria Iervolino, con raccomandata del 28.11.2017 inviata alla signora a riscontro proprio Pt_1
della raccomandata del 7.9.2017, avendo preso atto – tra le varie argomentazioni dedotte dalla proprietà – della volontà di quest'ultima di non rinnovare il contratto di locazione al termine della seconda scadenza contrattuale, ha a sua volta – tra le varie argomentazioni dedotte – comunicato alla che il avrebbe rilasciato l'immobile entro il 31.7.2021 (cfr. Pt_1 CP_1
doc. 6 fascicolo sfratto);
➢ che inutile è stata la richiesta di rilascio del 18.4.2024 avanzata nei confronti del conduttore (cfr. doc. 7 fascicolo sfratto).
Priva di fondamento è la generica affermazione resa dal all'udienza del CP_1
16.9.2024 di non conoscere che il contratto era scaduto, avendo quest'ultimo personalmente ricevuto la raccomandata del 7.9.2017 come comprovato dall'avviso di ricevimento oggi esibito e dalla raccomandata inviata dal proprio legale all'attrice con la quale dava anche atto che il avrebbe rilasciato l'immobile alla data CP_1
del 31.7.2021 dove si legge: “Il cliente mi ha conferito incarico di riscontrare la Sua di data 07.09.2017 per precisare quanto segue”.
Generiche, infondate e non documentate sono le contestazioni svolte dal CP_1
all'udienza del 16.9.2024 nel corso della quale si è limitato solo ad affermare di vantare del denaro nei confronti della (non si sa a quale titolo) e che Pt_1
quest'ultima avrebbe ricevuto dall'assicurazione (non si sa quale) la liquidazione di un sinistro per un danno (non si sa quale) che l'attrice non avrebbe riparato.
Da ultimo, il nel termine perentorio dell'1.1.2025 assegnato dal giudice CP_1
all'udienza del 16.9.2025 non ha deposito la memoria integrativa.
Va, pertanto, accolta la domanda attorea di cessazione alla data del 31.7.2021 del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.8.2013 e registrato in pari data avente ad oggetto l'immobile situato in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14, nonché confermato l'ordine di rilascio dell'immobile emesso con l'ordinanza di rilascio del 23.9.2024.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Considerato che il convenuto non ha di fatto svolto attività difensiva e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la cessazione alla data del 31.7.2021 del contratto di locazione stipulato tra le parti l'1.8.2013 e registrato in pari data avente ad oggetto l'immobile situato in Codroipo, (UD) Via Carnia n. 14, interno n. 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Codroipo, foglio 36, particella 50, Sub. 14;
- conferma l'ordine di rilascio dell'immobile emesso con l'ordinanza del 23.9.2024 nel fascicolo RG 2129/2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018
[...]
e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 3.869,50 (di cui euro 441,00 per la fase di attivazione, euro 882,00 per la fase di negoziazione, euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 27.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
3 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
4 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
5 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24
6 Tribunale di Udine – R.G. 2390/24