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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2259/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. SABELLINI ALESSIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 5 2) Affidare il figlio minore la figlia minore , entrambi minorenni e non Per_1 Per_2 autosufficienti, ad entrambi i genitori in modo paritetico, con delega a entrambi per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione anagrafica presso il padre;
3) Quanto alla figlia , maggiorenne e non autosufficiente, continuerà a vivere Per_3 nella casa familiare unitamente al padre, al fratello d alla sorella;
Per_1 Per_2
4) Assegnare la casa familiare in Via S. Cabassi n. 6 a Bomporto (MO), già condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi i genitori, al padre, quale genitore collocatario dei figli, con tutti gli arredi ed i corredi presenti;
5) La madre si impegna a trovare al più presto un appartamento in locazione nelle vicinanze della casa coniugale;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto che entrambi si sono attivati contattando il proprietario della casa coniugale condotta in locazione, al fine di modificare l'intestazione del contratto e liberare la signora da tale Pt_3 obbligazione di pagamento dal momento in cui si sarà trasferita e pertanto non Le competerà più.
7) Prevedere che i coniugi si astengano dal presentare ai figli eventuali nuove frequentazioni finché non siano diventate stabili, e pertanto siano persone che convivono stabilmente con i genitori, ovvero non sia trascorso almeno un anno dall'inizio della relazione;
8) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità, sentiti i figli e con l'accordo dei genitori, in particolare in considerazione dell'età e delle necessità di e di di anni Persona_4 Per_1 nove, molto legati alla madre:
a) I genitori, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, oltre che lavorativi dei genitori stessi, previo accordo tra di loro, si accorderanno settimanalmente in modo che il tempo di permanenza presso entrambi i genitori sia condiviso al 50%;
b) Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni anche non continuativi;
pagina 2 di 5 c) I figli trascorreranno, durante le vacanze scolastiche pasquali, almeno 3 giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore;
d) I minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore quanto meno quindici giorni (15), non necessariamente consecutivi, ed eventualmente frazionabili in periodi più corti, da stabilirsi in ogni caso entro e non oltre il 15 maggio del corrispondente anno;
9) Dare atto che i genitori, che contribuiscono al mantenimento dei figli in modo diretto, trascorrendo entrambi con gli stessi il 50% del tempo, scelgono inoltre di suddividersi il pagamento delle spese straordinarie inerenti i figli minori al 50%, con diritto al rimborso del genitore che le avrà anticipate. Per spese straordinarie devono intendersi le seguenti spese, secondo il Protocollo del Tribunale di
Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche del medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari per medicinale prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, e) mensa
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia e baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
10) Le spese straordinarie da concordare si danno comunque per accettate qualora uno dei genitori, nel termine di 15 giorni decorrenti da quando l'altro genitore ha presentato domanda e/o ricevuta di pagamento, non risponda e/o non adempia, pagando la propria quota di spettanza;
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'identità e degli altri documenti di espatrio;
12) Le spese, gli oneri, gli onorari ed i costi della presente procedura sono posti a carico dei coniugi al 50% ciascuno;
13) I Signori dichiarano di rinunciare espressamente a formulare richieste di contribuzione al loro reciproco mantenimento personale e/o assegni, dichiarandosi economicamente indipendenti;
14) Quanto all'assegno unico, che oggi ammonta ad € 613,18
(seicentotredici/18), le parti stabiliscono che venga percepito dai coniugi al 50% ciascuno;
15) I coniugi si danno, infine, reciprocamente atto di aver regolato ogni loro pendenza di natura patrimoniale. Nessuna ulteriore pretesa di ordine economico,
a nessun titolo e per qualsivoglia ragione, potrà essere avanzata per il futuro da un coniuge nei confronti dell'altro”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole, minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 4 di 5 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] si sono separati Pt_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2005 Atto n. 27 Parte II Serie B
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2259/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. SABELLINI ALESSIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 5 2) Affidare il figlio minore la figlia minore , entrambi minorenni e non Per_1 Per_2 autosufficienti, ad entrambi i genitori in modo paritetico, con delega a entrambi per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione anagrafica presso il padre;
3) Quanto alla figlia , maggiorenne e non autosufficiente, continuerà a vivere Per_3 nella casa familiare unitamente al padre, al fratello d alla sorella;
Per_1 Per_2
4) Assegnare la casa familiare in Via S. Cabassi n. 6 a Bomporto (MO), già condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi i genitori, al padre, quale genitore collocatario dei figli, con tutti gli arredi ed i corredi presenti;
5) La madre si impegna a trovare al più presto un appartamento in locazione nelle vicinanze della casa coniugale;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto che entrambi si sono attivati contattando il proprietario della casa coniugale condotta in locazione, al fine di modificare l'intestazione del contratto e liberare la signora da tale Pt_3 obbligazione di pagamento dal momento in cui si sarà trasferita e pertanto non Le competerà più.
7) Prevedere che i coniugi si astengano dal presentare ai figli eventuali nuove frequentazioni finché non siano diventate stabili, e pertanto siano persone che convivono stabilmente con i genitori, ovvero non sia trascorso almeno un anno dall'inizio della relazione;
8) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità, sentiti i figli e con l'accordo dei genitori, in particolare in considerazione dell'età e delle necessità di e di di anni Persona_4 Per_1 nove, molto legati alla madre:
a) I genitori, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, oltre che lavorativi dei genitori stessi, previo accordo tra di loro, si accorderanno settimanalmente in modo che il tempo di permanenza presso entrambi i genitori sia condiviso al 50%;
b) Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di almeno 7 giorni anche non continuativi;
pagina 2 di 5 c) I figli trascorreranno, durante le vacanze scolastiche pasquali, almeno 3 giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore;
d) I minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore quanto meno quindici giorni (15), non necessariamente consecutivi, ed eventualmente frazionabili in periodi più corti, da stabilirsi in ogni caso entro e non oltre il 15 maggio del corrispondente anno;
9) Dare atto che i genitori, che contribuiscono al mantenimento dei figli in modo diretto, trascorrendo entrambi con gli stessi il 50% del tempo, scelgono inoltre di suddividersi il pagamento delle spese straordinarie inerenti i figli minori al 50%, con diritto al rimborso del genitore che le avrà anticipate. Per spese straordinarie devono intendersi le seguenti spese, secondo il Protocollo del Tribunale di
Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche del medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari per medicinale prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico, e) mensa
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia e baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
10) Le spese straordinarie da concordare si danno comunque per accettate qualora uno dei genitori, nel termine di 15 giorni decorrenti da quando l'altro genitore ha presentato domanda e/o ricevuta di pagamento, non risponda e/o non adempia, pagando la propria quota di spettanza;
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'identità e degli altri documenti di espatrio;
12) Le spese, gli oneri, gli onorari ed i costi della presente procedura sono posti a carico dei coniugi al 50% ciascuno;
13) I Signori dichiarano di rinunciare espressamente a formulare richieste di contribuzione al loro reciproco mantenimento personale e/o assegni, dichiarandosi economicamente indipendenti;
14) Quanto all'assegno unico, che oggi ammonta ad € 613,18
(seicentotredici/18), le parti stabiliscono che venga percepito dai coniugi al 50% ciascuno;
15) I coniugi si danno, infine, reciprocamente atto di aver regolato ogni loro pendenza di natura patrimoniale. Nessuna ulteriore pretesa di ordine economico,
a nessun titolo e per qualsivoglia ragione, potrà essere avanzata per il futuro da un coniuge nei confronti dell'altro”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole, minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 4 di 5 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] si sono separati Pt_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2005 Atto n. 27 Parte II Serie B
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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