TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/02/2026, n. 1950
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
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Ordinanza cautelare 5 dicembre 2023
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41 Cost. e dei principi europei di affidamento e irretroattività.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il 'payback' opera esternamente alla sfera patrimoniale delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche. Inoltre, è rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41 Cost. e dei principi europei di affidamento e irretroattività.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il 'payback' opera esternamente alla sfera patrimoniale delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche. Inoltre, è rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41 Cost. e dei principi europei di affidamento e irretroattività.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il 'payback' opera esternamente alla sfera patrimoniale delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche. Inoltre, è rimasto indimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Gli atti regionali sono considerati meri atti esecutivi e attuativi di norme legislative e statali, privi di discrezionalità e non lesivi di interessi legittimi ma di diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Gli atti regionali sono considerati meri atti esecutivi e attuativi di norme legislative e statali, privi di discrezionalità e non lesivi di interessi legittimi ma di diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/02/2026, n. 1950
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1950
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo