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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3800 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione, in esito all'udienza del 06.02.2025, il 13.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata agli indirizzi digitali Email_1
e degli avv.ti Stefano Email_2 Email_3
Fiorentini, Luciano Mariani e Annalisa Ciociano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via Renato Fucini CP_1 C.F._1
n. 49 presso lo studio dell'avv. Carlo Cavalletti, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni per furto di cose in custodia avvenuto nell'ambito di contratto di albergo.
Conclusioni delle parti: come da note depositate rispettivamente il 5.12.2024 (quanto a parte appellante) e il 29.11.2024 (quanto a parte appellata).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'instaurare il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di Pisa, la al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni - Parte_1 pari a € 3.350,00- da lei asseritamente subiti in occasione del suo soggiorno presso l'Hotel Best
Western Rome Airport di proprietà della convenuta nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2021. Assumeva, in particolare, l'attrice l'esistenza della responsabilità dell'albergatore per il furto da lei subito mentre si trovava al bar dell'Hotel a consumare la colazione.
La società convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e, con sentenza n. 486 del 22.07.2023, il Giudice di
Pace di Pisa condannava la al pagamento, in favore della , della Parte_1 CP_1
somma di € 2.200,00 oltre interessi, nonché delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2023 la interponeva appello avverso Parte_1
detta decisione, deducendo i seguenti motivi di gravame: - errato inquadramento della fattispecie concreta, poiché il luogo ove era stato commesso il furto non era un locale accessorio dell'hotel e non era riservato ai clienti dello stesso;
- necessità di ricondurre il caso in esame nell'ambito della diversa responsabilità del ristoratore, in relazione alla quale l'art. 1783 c.c. sarebbe stato applicabile soltanto laddove i beni sottratti non fossero consistiti in oggetti che, come nella specie, avrebbero potuto rimanere sotto la sorveglianza del cliente durante la consumazione della prestazione offerta;
- esclusione della responsabilità dell'albergatore per avere la cliente lasciato incustodita la borsa nonostante i beni di valore in essa contenuti.
Per le suesposte ragioni la società appellante chiedeva la revoca della sentenza di primo grado, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Eccepiva, in particolare, l'appellata: - l'intervenuta decadenza di controparte dal diritto di appellare per avere corrisposto l'importo di cui alla sentenza impugnata senza riserve;
- l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione dello specifico capo della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle censure concernenti la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure;
-
l'inammissibilità dell'appello per l'introduzione di circostanze nuove, con ampliamento del thema decidendum in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Nel merito, la ribadiva il carattere pacifico del rapporto alberghiero, dell'avvenuto furto CP_1
e dell'inclusione del servizio colazione nel costo della camera, evidenziando il rapporto di accessorietà e contiguità tra l'attività alberghiera e quella del bar, tanto che il ritrovamento della borsa era stato comunicato, alcuni giorni dopo il furto, proprio dall'hotel.
Quanto alla propria pretesa responsabilità, l'appellata contestava quanto ex adverso dedotto, sottolineando di essersi allontanata dalla borsa per un breve lasso di tempo al fine di ritirare, al banco del bar, i prodotti da consumare ivi ordinati e rilevando che l'avere ella lasciato incustodita la borsa era circostanza idonea a incidere, al più, sul quantum del risarcimento e non anche sull'an debeatur.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione in esito all'udienza, all'uopo fissata, del 06.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***** Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dell'appello.
E, invero, si appalesa in primo luogo infondata l'eccezione di parte appellata circa l'acquiescenza prestata, dalla all'impugnata decisione. Parte_1
E' ben possibile, infatti, che, di fronte a una statuizione quale quella contenuta nella sentenza oggi impugnata, la parte nei cui confronti la pronuncia sia stata emessa possa prestare acquiescenza tacita alla stessa.
Nondimeno, il solo pagamento -ancorchè spontaneo- ad opera della parte soccombente non può, per ciò solo, implicare la rinuncia ai mezzi di impugnazione riconosciuti dall'ordinamento.
La giurisprudenza ha precisato, al riguardo, che può aversi acquiescenza tacita “soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione” e che tale non è il pagamento spontaneo della somma stabilita in sentenza, “trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (Cass. civ. Sez. 5 ordinanza n. 34539 del
16.11.2021).
L'appello in esame è inoltre, ammissibile in quanto sufficientemente circostanziato a norma dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato specificamente i motivi di impugnazione, da identificarsi nell'asserito errato inquadramento giuridico della fattispecie concreta ad opera del primo giudice.
Questo consente, inoltre, di escludere l'inammissibilità del gravame sotto l'ulteriore profilo dedotto dall'appellata poiché, diversamente da quanto opinato da quest'ultima, mediante l'atto di appello non sono state introdotte circostanze fattuali nuove, tese ad ampliare il thema decidendum, essendosi l'appellante limitata, come detto, a dolersi del suindicato non corretto inquadramento del caso in esame.
E', di contro, meritevole di accoglimento la doglianza dell'appellata avente ad oggetto la produzione documentale effettuata dall'appellante.
Trattasi, infatti, di documento relativamente al quale quest'ultima non ha fornito la prova di non aver potuto effettuare la relativa produzione, nel giudizio di primo grado, per cause ad essa non imputabili, talchè opera il divieto di allegazione nel giudizio di appello sancito dall'art. 345 c. 3 c.p.c..
In questa sede, pertanto, la decisione verrà assunta senza tenere in considerazione il documento n. 3 di parte appellante, da considerarsi tamquam non esset.
Venendo al merito della controversia, è incontestato che in occasione del soggiorno CP_1 presso l'hotel di proprietà della e, segnatamente, mentre consumava la Parte_1
colazione al bar adiacente alla struttura alberghiera, ha subìto il furto della propria borsa marca
“Alviero Martini”, contenente effetti personali e beni di valore.
Ciò che l'appellante ha inteso sottoporre all'esame di questo giudice attiene all'applicabilità alla fattispecie concreta -il che è contestato tra le parti- del disposto di cui all'art. 1783 c.c. e, in particolare, all'effettiva sussistenza della responsabilità dell'albergatore, stante l'asserita -dalla estraneità del bar rispetto alla struttura alberghiera e in considerazione del Parte_1
contributo causale della condotta della danneggiata alla produzione del danno.
Premesso quanto sopra, l'appello è infondato.
In primo luogo, infatti, un bar può dirsi accessorio a una struttura alberghiera qualora costituisca un servizio aggiuntivo offerto dall'hotel a corredo del soggiorno.
Ebbene, non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante circa il carattere autonomo e
Par indipendente del ove si è consumato il furto rispetto alla struttura alberghiera presso la quale ha soggiornato la . CP_1
Questo poiché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della risulta Parte_1
che la struttura ricettiva è attigua al bar e che il servizio di colazione reso da quest'ultimo era compreso nel costo del soggiorno presso l'hotel.
La tesi dell'accessorietà della struttura del bar rispetto all'hotel è corroborata, altresì, dalla circostanza che entrambi appartengano alla stessa società e, dunque, presentano, in calce ai documenti fiscali, la stessa ragione sociale (doc. 3 di parte appellata).
La società rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha, del Parte_1
resto, allegato -né, essendo indimostrata l'esistenza di una causa non imputabile che le abbia impedito tale allegazione, può farlo in questa sede, stante il divieto di cui al succitato art. 345 c.p.c.- elementi di prova i quali consentano di approdare a diverse conclusioni.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha fatto riferimento, nel decidere la causa, alla disciplina di cui all'art. 1783 c.c., non essendovi elementi dai quali desumere l'applicabilità del diverso regime della responsabilità del ristoratore.
In ragione di ciò, non ha rilievo il tipo di bene che è stato oggetto di furto, poiché a norma di legge
“Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”, tra le quali rientrano “le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio”.
Né può trovare applicazione, nella specie, l'esimente di cui all'art. 1785 c.c., in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio.” (Cass. civ. sez. 3 n. 4132 del 14.02.2024).
Tale assunto è pienamente condivisibile, avuto riguardo agli obblighi di custodia dell'albergatore che, più in generale, impongono a quest'ultimo di predisporre tutti i presidi di sicurezza idonei a rendere sicuri gli ambienti frequentati dalla clientela, al riparo dalle ingerenze di terzi e, come in questo caso, al fine di evitare la consumazione di fatti illeciti in loro danno. Ciò posto, non può non essere considerata la condotta incauta dell'appellata, la quale, come emerge dagli atti, ha omesso di affidare la propria borsa al marito, allontanandosi dalla stessa e lasciandola così incustodita.
Di tale circostanza -rilevante ai fini della quantificazione del danno lamentato, non invece ai fini dell'an debeatur- il giudice di prime cure ha, peraltro, tenuto conto, seppur con motivazione implicita, provvedendo, in applicazione dell'art. 1227 c.c., alla riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da € 3.350,00 a € 2.200,00.
Anche sotto il profilo in esame la sentenza di primo grado appare, quindi, immune da censure.
Le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), sono liquidate -in applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 147/2022- tenuto conto del valore della controversia, dei valori minimi e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
Stante la conferma della sentenza di primo grado, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (cfr. art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115/2002).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE l'appello;
CONFERMA, per l'effetto, la sentenza n. 486 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 22.07.2023;
CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in Pisa, in data 16.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3800 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione, in esito all'udienza del 06.02.2025, il 13.5.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata agli indirizzi digitali Email_1
e degli avv.ti Stefano Email_2 Email_3
Fiorentini, Luciano Mariani e Annalisa Ciociano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via Renato Fucini CP_1 C.F._1
n. 49 presso lo studio dell'avv. Carlo Cavalletti, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni per furto di cose in custodia avvenuto nell'ambito di contratto di albergo.
Conclusioni delle parti: come da note depositate rispettivamente il 5.12.2024 (quanto a parte appellante) e il 29.11.2024 (quanto a parte appellata).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'instaurare il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di Pisa, la al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni - Parte_1 pari a € 3.350,00- da lei asseritamente subiti in occasione del suo soggiorno presso l'Hotel Best
Western Rome Airport di proprietà della convenuta nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2021. Assumeva, in particolare, l'attrice l'esistenza della responsabilità dell'albergatore per il furto da lei subito mentre si trovava al bar dell'Hotel a consumare la colazione.
La società convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e, con sentenza n. 486 del 22.07.2023, il Giudice di
Pace di Pisa condannava la al pagamento, in favore della , della Parte_1 CP_1
somma di € 2.200,00 oltre interessi, nonché delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2023 la interponeva appello avverso Parte_1
detta decisione, deducendo i seguenti motivi di gravame: - errato inquadramento della fattispecie concreta, poiché il luogo ove era stato commesso il furto non era un locale accessorio dell'hotel e non era riservato ai clienti dello stesso;
- necessità di ricondurre il caso in esame nell'ambito della diversa responsabilità del ristoratore, in relazione alla quale l'art. 1783 c.c. sarebbe stato applicabile soltanto laddove i beni sottratti non fossero consistiti in oggetti che, come nella specie, avrebbero potuto rimanere sotto la sorveglianza del cliente durante la consumazione della prestazione offerta;
- esclusione della responsabilità dell'albergatore per avere la cliente lasciato incustodita la borsa nonostante i beni di valore in essa contenuti.
Per le suesposte ragioni la società appellante chiedeva la revoca della sentenza di primo grado, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Eccepiva, in particolare, l'appellata: - l'intervenuta decadenza di controparte dal diritto di appellare per avere corrisposto l'importo di cui alla sentenza impugnata senza riserve;
- l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione dello specifico capo della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle censure concernenti la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure;
-
l'inammissibilità dell'appello per l'introduzione di circostanze nuove, con ampliamento del thema decidendum in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Nel merito, la ribadiva il carattere pacifico del rapporto alberghiero, dell'avvenuto furto CP_1
e dell'inclusione del servizio colazione nel costo della camera, evidenziando il rapporto di accessorietà e contiguità tra l'attività alberghiera e quella del bar, tanto che il ritrovamento della borsa era stato comunicato, alcuni giorni dopo il furto, proprio dall'hotel.
Quanto alla propria pretesa responsabilità, l'appellata contestava quanto ex adverso dedotto, sottolineando di essersi allontanata dalla borsa per un breve lasso di tempo al fine di ritirare, al banco del bar, i prodotti da consumare ivi ordinati e rilevando che l'avere ella lasciato incustodita la borsa era circostanza idonea a incidere, al più, sul quantum del risarcimento e non anche sull'an debeatur.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione in esito all'udienza, all'uopo fissata, del 06.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***** Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dell'appello.
E, invero, si appalesa in primo luogo infondata l'eccezione di parte appellata circa l'acquiescenza prestata, dalla all'impugnata decisione. Parte_1
E' ben possibile, infatti, che, di fronte a una statuizione quale quella contenuta nella sentenza oggi impugnata, la parte nei cui confronti la pronuncia sia stata emessa possa prestare acquiescenza tacita alla stessa.
Nondimeno, il solo pagamento -ancorchè spontaneo- ad opera della parte soccombente non può, per ciò solo, implicare la rinuncia ai mezzi di impugnazione riconosciuti dall'ordinamento.
La giurisprudenza ha precisato, al riguardo, che può aversi acquiescenza tacita “soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione” e che tale non è il pagamento spontaneo della somma stabilita in sentenza, “trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione” (Cass. civ. Sez. 5 ordinanza n. 34539 del
16.11.2021).
L'appello in esame è inoltre, ammissibile in quanto sufficientemente circostanziato a norma dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato specificamente i motivi di impugnazione, da identificarsi nell'asserito errato inquadramento giuridico della fattispecie concreta ad opera del primo giudice.
Questo consente, inoltre, di escludere l'inammissibilità del gravame sotto l'ulteriore profilo dedotto dall'appellata poiché, diversamente da quanto opinato da quest'ultima, mediante l'atto di appello non sono state introdotte circostanze fattuali nuove, tese ad ampliare il thema decidendum, essendosi l'appellante limitata, come detto, a dolersi del suindicato non corretto inquadramento del caso in esame.
E', di contro, meritevole di accoglimento la doglianza dell'appellata avente ad oggetto la produzione documentale effettuata dall'appellante.
Trattasi, infatti, di documento relativamente al quale quest'ultima non ha fornito la prova di non aver potuto effettuare la relativa produzione, nel giudizio di primo grado, per cause ad essa non imputabili, talchè opera il divieto di allegazione nel giudizio di appello sancito dall'art. 345 c. 3 c.p.c..
In questa sede, pertanto, la decisione verrà assunta senza tenere in considerazione il documento n. 3 di parte appellante, da considerarsi tamquam non esset.
Venendo al merito della controversia, è incontestato che in occasione del soggiorno CP_1 presso l'hotel di proprietà della e, segnatamente, mentre consumava la Parte_1
colazione al bar adiacente alla struttura alberghiera, ha subìto il furto della propria borsa marca
“Alviero Martini”, contenente effetti personali e beni di valore.
Ciò che l'appellante ha inteso sottoporre all'esame di questo giudice attiene all'applicabilità alla fattispecie concreta -il che è contestato tra le parti- del disposto di cui all'art. 1783 c.c. e, in particolare, all'effettiva sussistenza della responsabilità dell'albergatore, stante l'asserita -dalla estraneità del bar rispetto alla struttura alberghiera e in considerazione del Parte_1
contributo causale della condotta della danneggiata alla produzione del danno.
Premesso quanto sopra, l'appello è infondato.
In primo luogo, infatti, un bar può dirsi accessorio a una struttura alberghiera qualora costituisca un servizio aggiuntivo offerto dall'hotel a corredo del soggiorno.
Ebbene, non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante circa il carattere autonomo e
Par indipendente del ove si è consumato il furto rispetto alla struttura alberghiera presso la quale ha soggiornato la . CP_1
Questo poiché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della risulta Parte_1
che la struttura ricettiva è attigua al bar e che il servizio di colazione reso da quest'ultimo era compreso nel costo del soggiorno presso l'hotel.
La tesi dell'accessorietà della struttura del bar rispetto all'hotel è corroborata, altresì, dalla circostanza che entrambi appartengano alla stessa società e, dunque, presentano, in calce ai documenti fiscali, la stessa ragione sociale (doc. 3 di parte appellata).
La società rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha, del Parte_1
resto, allegato -né, essendo indimostrata l'esistenza di una causa non imputabile che le abbia impedito tale allegazione, può farlo in questa sede, stante il divieto di cui al succitato art. 345 c.p.c.- elementi di prova i quali consentano di approdare a diverse conclusioni.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha fatto riferimento, nel decidere la causa, alla disciplina di cui all'art. 1783 c.c., non essendovi elementi dai quali desumere l'applicabilità del diverso regime della responsabilità del ristoratore.
In ragione di ciò, non ha rilievo il tipo di bene che è stato oggetto di furto, poiché a norma di legge
“Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”, tra le quali rientrano “le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio”.
Né può trovare applicazione, nella specie, l'esimente di cui all'art. 1785 c.c., in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio.” (Cass. civ. sez. 3 n. 4132 del 14.02.2024).
Tale assunto è pienamente condivisibile, avuto riguardo agli obblighi di custodia dell'albergatore che, più in generale, impongono a quest'ultimo di predisporre tutti i presidi di sicurezza idonei a rendere sicuri gli ambienti frequentati dalla clientela, al riparo dalle ingerenze di terzi e, come in questo caso, al fine di evitare la consumazione di fatti illeciti in loro danno. Ciò posto, non può non essere considerata la condotta incauta dell'appellata, la quale, come emerge dagli atti, ha omesso di affidare la propria borsa al marito, allontanandosi dalla stessa e lasciandola così incustodita.
Di tale circostanza -rilevante ai fini della quantificazione del danno lamentato, non invece ai fini dell'an debeatur- il giudice di prime cure ha, peraltro, tenuto conto, seppur con motivazione implicita, provvedendo, in applicazione dell'art. 1227 c.c., alla riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno da € 3.350,00 a € 2.200,00.
Anche sotto il profilo in esame la sentenza di primo grado appare, quindi, immune da censure.
Le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), sono liquidate -in applicazione del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 147/2022- tenuto conto del valore della controversia, dei valori minimi e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
Stante la conferma della sentenza di primo grado, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (cfr. art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115/2002).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE l'appello;
CONFERMA, per l'effetto, la sentenza n. 486 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 22.07.2023;
CONDANNA l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compensi oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso in Pisa, in data 16.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza