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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino recante il n. 1757/2018 del 2 novembre 2018, iscritto al n. 1211/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita e pendente
TRA
(c.f. nato a [...] il 30 gennaio Parte_1 C.F._1
1952 ed ivi residente a[...] e (c.f. Parte_2
nato a [...] il [...] e ivi residente C.F._2 alla via XXV Aprile n. 12, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.
) e Guido Ciccarelli (c.f. ) C.F._3 C.F._4
APPELLANTI
1 E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta e dalla delibera di Giunta Comunale n.48 del 23 aprile 2019, dall'avv. Modestino Acone (c.f. ) C.F._5
APPELLATO
NONCHE'
(codice fiscale ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
(codice fiscale ), (codice fiscale C.F._7 CP_4
e (codice fiscale C.F._8 Controparte_5
LITISCONSORTI CONTUMACI C.F._9
FATTO
Con atto di citazione notificato il 20.2.2010 il conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Controparte_2 Controparte_3
e per CP_4 Parte_1 Controparte_5 Parte_2 sentirli condannare al rilascio del fondo sito in censito in catasto con la CP_1
p.lla 162/A del foglio n. 13, della superficie di mq.
8.200 circa, nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo rifiuto opposto dai a consentire l'accesso Pt_1
delle maestranze incaricate di procedere all'esecuzione del contratto d'appalto stipulato dall'ente in data 10.05.2005, finalizzato alla riqualificazione dell'area mediante realizzazione di una piazza pubblica, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per l'illegittima occupazione del predio per cui è processo e per l'impedimento frapposto, senza valido titolo o ragione, all'accesso sul fondo del Comune e dei suoi tecnici per la consegna dei lavori appaltati alla soc. ICA, condanni , , e a) alla CP_2 CP_3 CP_4 Pt_1 CP_5 Pt_2
riconsegna, ovvero al rilascio, dell'area di mq 8200, o di quella effettivamente occupata dal per la realizzazione dell'opera pubblica, facente parte della particella 162/A del foglio CP_1
13 del Comune di b) al risarcimento dei danni cagionati dall'illegittimo CP_1
comportamento degli stessi, danni che si indicano ) nelle conseguenze derivanti al CP_1
2 dalla azionata risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato con la soc.
ICA, di cui si è detto sopra, nella misura che sarà determinata dal Tribunale di Avellino adito da quest'ultima; bb) nella perdita del contributo regionale di euro 712.710,53; bc) nella mancata realizzazione dell'opera pubblica progettata ed appaltata dal il tutto CP_1 nell'ammontare a determinarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu, con interessi e rivalutazione come per legge. Vittoria di spese del giudizio e con il risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. in caso di temeraria resistenza in giudizio”.
Il Comune esponeva in fatto che:
- il terreno riportato in catasto al foglio 13, particella 162/A della superficie di mq.
8.200 di proprietà di era stato temporaneamente Controparte_7
occupato dal con provvedimento del 14.05.1983, per l'insediamento di CP_1 prefabbricati destinati ad ospitare nuclei familiari danneggiati dal sisma del
1980;
- non essendo stato adottato il decreto di esproprio, agì in Controparte_7
giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, conclusosi con la sentenza del 6.10.1986, con la quale il Tribunale di Avellino condannò il a pagare l'importo di lire 89.858.500, con gli interessi di CP_1 anno in anno sino alla restituzione del predio, impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza n. 1144 del 14.6.1990, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse la condanna al pagamento della somma di lire
32.754.260, nonché al pagamento della somma di lire 3.843.750 per ogni ulteriore anno di occupazione illegittima e tale sentenza fu confermata dalla
Suprema Corte Cassazione con sentenza n. 1613/1995 del 15.2.1995;
- Successivamente, con atto di citazione notificato il 27.7.1991 i agirono Pt_1
in giudizio (rg 2728/1991) per ottenere il rilascio del terreno occupato dall'ente o in via subordinata al riconoscimento dei danni derivanti dalla occupazione.
Costituendosi in giudizio, il si oppose alla restituzione Controparte_1
perché, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, il fondo aveva subito una trasformazione e, dunque era stato acquisito in proprietà dall'Ente. Questo giudizio si concluse con la sentenza n. 513 del 19.3.2002, con la quale il
Tribunale di Avellino rigettò la domanda di restituzione del bene, ritenne 3 l'avvenuta accessione invertita da occupazione acquisitiva e condannò il al risarcimento del danno per la illegittima trasformazione del suolo, CP_1 liquidandolo in € 80.788,00. Tale statuizione fu confermata in secondo grado con la sentenza n. 538 del 12.2.2004 avverso la quale i convenuti proposero ricorso per Cassazione rg 7030/2005 (pendente al momento dell'instaurazione del giudizio, ma definito con sentenza n. 15837/2010 con la quale la Suprema
Corte rigettò il ricorso e confermò la sentenza appellata)
- Confidando nell'acquisita disponibilità materiale della area da tempo occupata, il avendo deciso, una volta venuta meno l'esigenza Controparte_1
abitativa, di sistemarla definitivamente mediante la realizzazione di una piazza pubblica ed avendo ottenuto uno specifico finanziamento dalla CP_8
di € 712.710,53 per un intervento di riqualificazione dell'area, previa
[...]
rimozione dei prefabbricati leggeri, con delibera di G.C.n.273/03 approvò il progetto per i lavori anzidetti, che vennero aggiudicati alla ICA S.r.l..
- In data 21.1.2005 il Comune procedette alla consegna anticipata dei lavori, che vennero disciplinati dal successivo contratto di appalto del 10.05.2005.
- Sennonché in sede di ricognizione dei luoghi impedì l'accesso Parte_1
ai rappresentanti del e ai tecnici, assumendosi proprietario del fondo, CP_1
impedendo la consegna dell'area alla ditta appaltatrice. A tale comportamento fecero seguito le comunicazioni degli altri eredi di Controparte_7
rivendicanti la proprietà del bene.
- Il , preoccupato della possibile azione giudiziaria da CP_1 CP_1
parte della società appaltatrice, della perdita del contributo regionale e della impossibilità di realizzare l'opera pubblica, propose, con ricorso del 24.4. 2007, azione cautelare d' urgenza onde conseguire l'immediato rilascio del fondo per la superficie abusivamente occupata da essi con la condanna degli Pt_1
stessi al risarcimento dei danni. Con ordinanza del 23 agosto 2007, il Tribunale rigettò il ricorso, ritenendo carente solo il periculum. Proposto reclamo avverso detta ordinanza, il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 21.1.2008, lo rigettò.
Dopo avere riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, opinò che le ragioni addotte - impossibilità di realizzare la pubblica piazza, perdita del contributo
4 pubblico a tal fine ottenuto dalla e inadempimento del contratto di CP_8 appalto causata dall' indisponibilità del suolo - non potevano configurare il periculum.
Il Comune si vedeva costretto ad agire nuovamente in giudizio per chiedere la condanna dei convenuti al rilascio del bene occupato e al risarcimento dei danni derivati dall'impossessamento dei beni da parte dei convenuti. Lamentava di aver subito a causa della resistenza opposta dai all'ingresso del direttore dei Pt_1
lavori e del personale dell'impresa appaltatrice, la ICA S.r.l., un considerevole danno.
Instaurato il contraddittorio si costituivano i resistendo alla domanda. Pt_1
Nelle more dell'istruttoria si apprendeva che:
a) che la sentenza del Tribunale di Avellino n. 513/2002, con la quale era stata respinta la domanda dei avente ad oggetto la restituzione dell'area Pt_1
occupata dal era passata in giudicato a seguito del deposito della sentenza CP_1
n. 15837/2010 della Corte di Cassazione avvenuto il 5.7.2010;
b) che il giudizio promosso dalla ICA S.r.l. si era concluso con la sentenza n.
623/2015, pubblicata il 7.4.2015, con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato il a risarcire alla società appaltatrice la somma Controparte_1 di € 28.403,08 oltre rivalutazione ed interessi, condannato a Parte_1
rimborsare al le somme dovute a titolo risarcitorio. Controparte_1
Espletata l'istruttoria, con sentenza in questa sede appellata, il Tribunale accoglieva la domanda del così disponendo: “condanna , CP_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_3 CP_4 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, a reimmettere il in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, nel pieno possesso del fondo sito in censito in catasto terreni con la p.lla CP_1
162/A del foglio n. 13, della superficie di mq.
8.200 circa;
b) dichiara la litispendenza dell'azione risarcitoria proposta dal nei limiti di cui in parte motiva;
Controparte_1
c) Respinge le ulteriori domande proposte;
d) Compensa per la metà le spese di lite e per l'effetto condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, e , in solido fra loro, a rifonderne al CP_5 Parte_1 Parte_2 [...]
la parte residua, che liquida nella già ridotta misura di € 3.500,00 per CP_1
5 compenso professionale, € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge”.
In particolare, il Tribunale procedeva alla qualificazione giuridica della domanda proposta, inquadrando la fattispecie nell'alveo dell'azione di spoglio, avendo lo stesso precisato di possedere il fondo sin dalla data del decreto di occupazione e CP_1
sostenuto l'estraneità al presente giudizio di ogni accertamento sul diritto di proprietà, ritenendo non contestata la circostanza che, sin dalla data dell'occupazione, l'ente aveva utilizzato lo stesso uti dominus, prima mediante l'installazione di prefabbricati, poi mediante l'assegnazione in appalto di lavori finalizzati alla riqualificazione urbana.
Il Tribunale riteneva che la condotta assunta dai integrava gli estremi dello Pt_1
spoglio violento e clandestino.
Ciò trovava conferma dalle dichiarazioni rese dai testimoni e da quanto dedotto dagli stessi i quali si erano opposti all'ingresso del direttore dei lavori e degli Pt_1 altri rappresentanti del nell'area onde impedire che la stessa venisse CP_1
consegnata all'impresa incaricata dei lavori pubblici.
Per il giudice di prime cure l'animus spoliandi era da ricercarsi nel comportamento imprudente del e non poteva essere invocata l'assenza dell'animus spoliandi o Pt_1 turbandi, affermando di non voler ledere l'altrui possesso o di aver agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto.
Sull'azione risarcitoria, il Tribunale rilevava che l'azione risarcitoria proposta dal coincideva parzialmente con quella già formulata nel procedimento RG CP_1
4835/2006, conclusosi con la sentenza n. 623/2015, ( giudizio proposto dalla ICA
S.r.l., società appaltatrice, la quale aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni).
Il Tribunale riteneva quindi che vi fosse litispendenza limitata a quella parte della domanda che riguardava i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale verso ICA
S.r.l..
Rigettava le ulteriori richieste risarcitorie per assenza di elementi probatori. Più precisamente, sulla perdita del contributo pubblico concesso in relazione all'opera
6 oggetto del contratto d'appalto il non aveva provato il definitivo venir meno CP_1
di tale erogazione, né della circostanza che la perdita della somma (peraltro ben superiore al prezzo dell'appalto) fosse dipesa dall'impossibilità di eseguire i lavori, non potendo la stessa essere diversamente destinata e/o utilizzata.
Quanto al danno consistito “nella mancata realizzazione dell'opera pubblica progettata ed appaltata dal , tale voce risarcitoria era generica ed indeterminata e dunque CP_1
non meritevole di accoglimento.
Con atto di citazione notificato il 6.3.2019 e hanno proposto Pt_1 Parte_2
appello, formulando due motivi che saranno esaminati di seguito, e hanno così concluso: “in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1757/2018, respingere la domanda proposta dal con l'atto di citazione introduttivo del presente Controparte_1 giudizio;
vittoria di spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa del 6.5.2021 si è costituito il che nel resistere Controparte_1 all'appello ha contestato i motivi di gravame, eccependone l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 4.2.2025 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e litisconsorti CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 pretermessi;
l'adempimento è stato eseguito.
All'udienza collegiale del 3.6.2025 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione del termine di 40 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e dei successivi 20 per il deposito della memoria di replica.
Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e CP_2 CP_3 CP_4
, stante la loro mancata costituzione. Controparte_5
L'appello è infondato e va rigettato
7 Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver il Tribunale erroneamente qualificato l'azione promossa dal quale azione Controparte_1 di tutela del possesso di cui all'art. 1168 c.c., sostenendo, invece, che era stata proposta una azione petitoria che andava rigettata perché, nel momento in cui era stata proposta, il non era ancora tecnicamente divenuto Controparte_1
proprietario dell'area, stante il principio per cui le sentenze di accertamento producono effetti sul piano sostanziale solo a partire dal momento in cui acquisiscono forza di giudicato.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Tribunale di Avellino ha qualificato l'azione promossa dal Controparte_1
come azione possessoria ai sensi dell'art. 1168 c.c. statuendo che“…nel caso di specie, il istante ha invocato la tutela del possesso del fondo oggetto di causa, indipendentemente CP_1
da ogni accertamento relativo all'effettiva proprietà dell'area; la parte attrice ha infatti affermato l'irrilevanza di ogni questione inerente la legittimità o illegittimità della procedura di acquisizione del bene in sede amministrativa, ritenendo invece non contestata e/o contestabile la circostanza che, sin dalla data dell'occupazione, l'ente aveva utilizzato lo stesso uti dominus, prima mediante l' installazione di prefabbricati, poi mediante l' assegnazione in appalto di lavori finalizzati alla riqualificazione urbana…”.
Tale qualificazione trae fondamento dall'analisi complessiva del comportamento processuale dell'Ente, che, pur non utilizzando espressamente i termini “possesso” o
“reintegrazione”, ha richiesto tutela per l'effettivo controllo del bene, configurando un'azione tipica di tutela possessoria. L'assenza di espliciti riferimenti testuali all'azione possessoria negli atti difensivi non esclude che la sostanza della domanda fosse tale da rientrare nel giudizio possessorio, stante il fatto che la tutela possessoria non presuppone necessariamente la titolarità della proprietà, ma la necessità di protezione contro spogli illeciti. Inoltre, il richiamo alla sentenza n. 15847/2010 della
Suprema Corte di Cassazione che ha successivamente definito il giudizio sulla proprietà del bene, non esclude che l'azione sia stata rivolta a tutelare il possesso, trattandosi di elemento utile a rafforzare la continuità del possesso e a comprovare la titolarità del diritto in vista dell'acquisto definitivo.
8 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che:
a) se la tutela invocata era quella del possesso, il Tribunale avrebbe dovuto rigettarla perché tardiva in quanto proposta dopo cinque anni dallo spoglio;
b) in ogni caso la condotta di non era configurabile come spoglio, Parte_1
non essendo ravvisabile l'animus spoliandi, ma come mera turbativa del possesso.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Con riferimento al primo profilo, sulla tardività della domanda, si ritiene che il motivo sia inammissibile, perché proposto solo in questo grado di appello.
In ogni caso il di ha proposto giudizio ordinario di cognizione, CP_1 CP_1
proprio perché non era più in tempo per azionare la tutela privilegiata del possesso .
Con riferimento al secondo profilo, sulla pretesa assenza di animus spoliandi, occorre soffermarsi sul comportamento di , il quale, come precisato dai testi Parte_1
escussi ( – architetto dell'U.T. del Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
geometra della società incaricata di eseguire i lavori sull'area,
[...] [...]
, ex dipendente del legale Tes_3 Controparte_1 Testimone_4 rappresentante della società appaltatrice ICA) nei mesi di maggio e giugno 2005 ostacolò radicalmente e reiteratamente l'accesso all'area ai funzionari del Comune e ai tecnici dell'ICA S.r.l., peraltro non libera da suoi effetti, come emerso in giudizio e non contestato, assumendo altresì condotta minacciosa a fronte della quale i funzionari del richiesero l'intervento dei Carabinieri. In tal modo , come CP_1
ritenuto dal Tribunale, egli concretizzava un vero e proprio spoglio, piuttosto che una turbativa, tenuto conto del fatto che egli era consapevole di non essere più il proprietario dell'area. Ed infatti, sulla titolarità dell'area si era già pronunziato, in senso favorevole al sia il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 513/2002 CP_1
che la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza di conferma della decisione di primo grado n. 538/2004 . Ne consegue che ritenere, come vorrebbe il che egli Pt_1
fosse convinto di essere ancora il proprietario dell'area solo perché la sentenza d'appello era oggetto di ricorso per cassazione ( che si sarebbe pronunziata, ancora una volta a sfavore del nel 2010) rappresenta una forzatura interpretativa Pt_1
9 che la Corte non condivide e alla quale correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non ricorrere.
A questo punto gli appellanti invocano il giudicato esterno della sentenza n. 297/2019 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta definitiva con la sentenza n. 39445/2021 della Corte Suprema di Cassazione, con la quale i giudici hanno ritenuto il Pt_1
non responsabile direttamente del danno patito dall'impresa ICA per non aver potuto dare esecuzione alle attività in appalto.
Ebbene, è noto che nessuna efficacia vincolante può derivare dall'esistenza di una diversa interpretazione normativa da parte di un diverso giudice nell'ambito di un processo precedente che non si sia svolto tra le stesse parti e sullo stesso oggetto. Ed infatti, il giudicato esterno produce i suoi effetti, vincolando le parti in un nuovo processo, quando sussistono identità di parti, identità di causa petendi e petitum, e identità di fatti e questioni di diritto controverse tra il giudizio precedente e quello attuale. In pratica, se una questione è già stata decisa con sentenza passata in giudicato in un altro processo, quella decisione non può essere rimessa in discussione nello stesso processo, né in un altro processo che riguardi le stesse parti e la stessa questione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 26482/2007) ha, sul tema, precisato che perché vi possano essere gli effetti del giudicato esterno è necessario che i due giudizi riguardino «il medesimo rapporto giuridico», ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Nel caso in esame, il giudizio definito con la sentenza n. 297/2019 del
23.1.2019 della Corte d'Appello di Napoli aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto stipulato dal con la società ICA s.r.l. e la Controparte_1
conseguente richiesta dell'impresa di risarcimento danni, mentre nel presente processo, in cui non è parte ICA, si richiede tutt'altro, cioè il rilascio del fondo ed il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo rifiuto opposto a consentire l'accesso dei funzionari comunali e delle maestranze incaricate di procedere alla consegna del cantiere all'impresa.
In definitiva, sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto da e Parte_1
va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. Parte_2
10 Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati in solido a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55; scaglione, valore indeterminabile.
Spettano, quindi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la redazione dell'atto introduttivo, € 2500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria. In totale € 8500,00 cui deve aggiungersi l'importo di € 1.275,00 per le spese generali di rappresentanza e difesa . In totale € 9775,00 oltre gli altri oneri, se dovuti .
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di e Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1757/2018 pubblicata il 2
[...] novembre 2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere al le spese del processo CP_1
d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 9.775,00, di cui €. 8500,00 per i compensi ed € 1275,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 8 settembre 2025 il Presidente estensore
Caterina Molfino
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