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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22280/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Abram Parte_1 C.F._1
Rallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venezia-Mestre (VE), Galleria Matteotti
n. 9, cap. 30174, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 06.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ex art. 281decies e ss nei confronti di Parte_1 [...] al fine di accertare e dichiarare la propria accettazione dell'eredità di CP_1 CP_2
dichiarare prescritto il diritto di accettare l'eredità in capo alla resistente, stante il decorso
[...] del termine decennale maturato dall'apertura della successione;
di accertare e dichiarare che la quota di eredità della resistente si è accresciuta alla quota del ricorrente essendo costui l'unico chiamato ad avere accettato l'eredità; accertare di essere l'unico erede di e Controparte_2 proprietario esclusivo dei beni immobili caduti in successione;
deducendo che, in data
26.09.2014, è deceduta la madre che non lasciava testamento, con la Controparte_2 conseguenza che la successione è stata devoluta ai suoi due figli e in Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 3 successione legittima;
deducendo che lo stesso ricorrente ha svolto una visura da cui si evince che quest'ultima era proprietaria dei seguenti beni immobili caduti in successione: 1) NCEU
Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Fabbricati, Fg. 8, part.509, cat. A/4, cl.1, vani10, RCE 263,39, in Via Campel n. 35 piano T-1-2, piena proprietà; 2) NCEU Belluno,
Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.423, Prato Arbor, cl.5, ha.re.ca 12.30, piena proprietà; 3) NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.425, Seminativo, cl.4, ha.re.ca 05.50, piena proprietà; deducendo inoltre di aver sottoscritto avanti all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Levico Terme l'autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale si qualificava espressamente quale erede di accettando di fatto l'eredità; deducendo inoltre, di aver detenuto e Controparte_2 posseduto, uti dominus, sin dalla morte della de cuius, l'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), Via Campel 35, di proprietà esclusiva della stessa;
deducendo di avere provveduto a pagare le spese relative al funerale di deducendo che la Controparte_2 resistente, dalla data dell'apertura della successione fino ad oggi, non ha accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, mai qualificandosi come erede, né ha mai posseduto in alcun modo i beni ereditari;
deducendo altresì che sono passati più di dieci anni dall'apertura della successione e pertanto il diritto di accettare l'eredità si è prescritto donde il ricorrente vede accresciuta la sua quota ereditaria con quella della resistente e conseguentemente egli è ad oggi l'unico erede della de cuius e, dunque, pieno ed unico proprietario dei beni caduti in successione, dunque dell'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), via
Campel 35, e delle due particelle di terreno collocate nelle sue vicinanze, ut supra descritti.
2. Il Giudice all'udienza del 06.03.2025 dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione.
Il ricorso è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge che è l'unico ad avere di fatto Parte_1 accettato l'eredità ponendo in essere atti dai quali si evince chiaramente la sua volontà: in primo luogo, l'aver sottoscritto personalmente l'autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 ove si qualifica quale “erede” ed, in secondo luogo, l'aver detenuto e posseduto, uti dominus, l'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), Via Campel 35 di proprietà esclusiva della de cuius.
Si osserva, al contrario, come dalla data dell'apertura della successione, Controparte_1 non risulta aver accettato né espressamente né tacitamente l'eredità, donde, essendo trascorso il termine previsto dall'art. 480 c.c., risulta prescritto il diritto di di accettare Controparte_1 l'eredità (certificato di morte evidenzia che il decesso risale al 26.09.2014).
Nel caso di specie, essendo la de cuius deceduta senza lasciare testamento;
trova applicazione, quale criterio di attribuzione della quota vacante, il diritto di accrescimento ex art. 522 c.c. per effetto del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che “In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che
pagina 2 di 3 sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.” (Cass. civ. n. 8021/2012)
Si aggiunga poi che non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio e di Controparte_1 fornire una diversa versione rispetto a quanto prospettato dal fratello, rimanendo contumace.
Alla luce di quanto esposto si ritiene accertata l'intervenuta accettazione dell'eredità di
[...]
da parte del ricorrente, nonchè il diritto di quest'ultimo all'accrescimento della CP_2 sua quota ereditaria con quella di stante l'intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto di quest'ultima di accettare l'eredità.
La natura delle questioni poste ed il contegno processuale tenuto dalla resistente, che rimanendo contumace non ha formulato alcuna eccezione o contestazione specifica, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA che ha accettato l'eredità di Parte_1 [...]
; CP_2
DICHIARA prescritto il diritto di accettare l'eredità in capo a;
Controparte_1
ACCERTA che la quota di eredità di si è accresciuta alla quota di Controparte_1 [...]
; Parte_1
ACCERTA che è l'unico erede di e proprietario esclusivo dei Parte_1 Controparte_2 seguenti beni immobili caduti in successione: NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206),
Catasto Fabbricati, Fg. 8, part.509, cat. A/4, cl.1, vani10, RCE 263,39, in Via Campel n. 35 piano T-1-
2; NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.423, Prato
Arbor, cl.5, ha.re.ca 12.30; NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.425, Seminativo, cl.4, ha.re.ca 05.50.;
COMPENSA le spese di lite.
Venezia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22280/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Abram Parte_1 C.F._1
Rallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venezia-Mestre (VE), Galleria Matteotti
n. 9, cap. 30174, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 06.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ex art. 281decies e ss nei confronti di Parte_1 [...] al fine di accertare e dichiarare la propria accettazione dell'eredità di CP_1 CP_2
dichiarare prescritto il diritto di accettare l'eredità in capo alla resistente, stante il decorso
[...] del termine decennale maturato dall'apertura della successione;
di accertare e dichiarare che la quota di eredità della resistente si è accresciuta alla quota del ricorrente essendo costui l'unico chiamato ad avere accettato l'eredità; accertare di essere l'unico erede di e Controparte_2 proprietario esclusivo dei beni immobili caduti in successione;
deducendo che, in data
26.09.2014, è deceduta la madre che non lasciava testamento, con la Controparte_2 conseguenza che la successione è stata devoluta ai suoi due figli e in Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 3 successione legittima;
deducendo che lo stesso ricorrente ha svolto una visura da cui si evince che quest'ultima era proprietaria dei seguenti beni immobili caduti in successione: 1) NCEU
Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Fabbricati, Fg. 8, part.509, cat. A/4, cl.1, vani10, RCE 263,39, in Via Campel n. 35 piano T-1-2, piena proprietà; 2) NCEU Belluno,
Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.423, Prato Arbor, cl.5, ha.re.ca 12.30, piena proprietà; 3) NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.425, Seminativo, cl.4, ha.re.ca 05.50, piena proprietà; deducendo inoltre di aver sottoscritto avanti all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Levico Terme l'autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale si qualificava espressamente quale erede di accettando di fatto l'eredità; deducendo inoltre, di aver detenuto e Controparte_2 posseduto, uti dominus, sin dalla morte della de cuius, l'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), Via Campel 35, di proprietà esclusiva della stessa;
deducendo di avere provveduto a pagare le spese relative al funerale di deducendo che la Controparte_2 resistente, dalla data dell'apertura della successione fino ad oggi, non ha accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, mai qualificandosi come erede, né ha mai posseduto in alcun modo i beni ereditari;
deducendo altresì che sono passati più di dieci anni dall'apertura della successione e pertanto il diritto di accettare l'eredità si è prescritto donde il ricorrente vede accresciuta la sua quota ereditaria con quella della resistente e conseguentemente egli è ad oggi l'unico erede della de cuius e, dunque, pieno ed unico proprietario dei beni caduti in successione, dunque dell'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), via
Campel 35, e delle due particelle di terreno collocate nelle sue vicinanze, ut supra descritti.
2. Il Giudice all'udienza del 06.03.2025 dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione.
Il ricorso è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge che è l'unico ad avere di fatto Parte_1 accettato l'eredità ponendo in essere atti dai quali si evince chiaramente la sua volontà: in primo luogo, l'aver sottoscritto personalmente l'autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 ove si qualifica quale “erede” ed, in secondo luogo, l'aver detenuto e posseduto, uti dominus, l'immobile sito in Campel di SA IU EL (BL), Via Campel 35 di proprietà esclusiva della de cuius.
Si osserva, al contrario, come dalla data dell'apertura della successione, Controparte_1 non risulta aver accettato né espressamente né tacitamente l'eredità, donde, essendo trascorso il termine previsto dall'art. 480 c.c., risulta prescritto il diritto di di accettare Controparte_1 l'eredità (certificato di morte evidenzia che il decesso risale al 26.09.2014).
Nel caso di specie, essendo la de cuius deceduta senza lasciare testamento;
trova applicazione, quale criterio di attribuzione della quota vacante, il diritto di accrescimento ex art. 522 c.c. per effetto del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che “In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 c.c., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che
pagina 2 di 3 sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.” (Cass. civ. n. 8021/2012)
Si aggiunga poi che non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio e di Controparte_1 fornire una diversa versione rispetto a quanto prospettato dal fratello, rimanendo contumace.
Alla luce di quanto esposto si ritiene accertata l'intervenuta accettazione dell'eredità di
[...]
da parte del ricorrente, nonchè il diritto di quest'ultimo all'accrescimento della CP_2 sua quota ereditaria con quella di stante l'intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto di quest'ultima di accettare l'eredità.
La natura delle questioni poste ed il contegno processuale tenuto dalla resistente, che rimanendo contumace non ha formulato alcuna eccezione o contestazione specifica, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA che ha accettato l'eredità di Parte_1 [...]
; CP_2
DICHIARA prescritto il diritto di accettare l'eredità in capo a;
Controparte_1
ACCERTA che la quota di eredità di si è accresciuta alla quota di Controparte_1 [...]
; Parte_1
ACCERTA che è l'unico erede di e proprietario esclusivo dei Parte_1 Controparte_2 seguenti beni immobili caduti in successione: NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206),
Catasto Fabbricati, Fg. 8, part.509, cat. A/4, cl.1, vani10, RCE 263,39, in Via Campel n. 35 piano T-1-
2; NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.423, Prato
Arbor, cl.5, ha.re.ca 12.30; NCEU Belluno, Comune di SA IU (codice I206), Catasto Terreni, Fg. 8, par.425, Seminativo, cl.4, ha.re.ca 05.50.;
COMPENSA le spese di lite.
Venezia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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