TRIB
Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n.1301/2023 R.G
promosso da:
(CF ) nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Vulcano in Cda Porto Levante snc, comune di Lipari (ME), ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) alla via Benedetto Croce n.24 e quindi presso lo studio dell'avv. Nino Munafò che la difende e rappresenta in forza di procura rilasciata su foglio separato unito al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 06.07.1967, residente in [...]di Vulcano, Contrada Sotto Lentia
s.n.c., con domicilio digitale eletto presso i rispettivi difensori, Avv.
Antonino Granata (CF: ), che unitamente e CodiceFiscale_3
disgiuntamente, all'Avv. Carmen Torrisi del foro di Catania, con studio in
Giarre (CT) Via Massimo D'Azeglio n.8, lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato unito alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE Avente ad oggetto: azione di reintegra nel possesso
Letti gli atti, viste le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12.2.2025, depositate dalla Avv. ta Carmen Torrisi, anche disgiuntamente, all'Avv. Antonino Granata per il resistente , nonché dall'avv. CP_1
Nino Munafò unitamente all'avv. ta Selene Zamboni nell'interesse della ricorrente a scioglimento della riserva assunta, ha Parte_1
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 703 cpc e 1168 c.c., depositato il 18.10.2023 Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale - deducendo: i) la titolarità del
[...]
terreno agricolo sito in Vulcano, in Catasto del comune di Lipari (ME) al foglio n. 7 ai mappali n.219, derivante in parte da atto di donazione del
31.01.2020 ai rogiti della notaia in parte atto di Persona_1
compravendita immobiliare del 20.05.2002 ai rogiti del notaio dott.
; ii) il possesso esclusivo esercitato - sin dall'acquisto Persona_2
della proprietà avvenuto con atto di compravendita del 20.05.2002 - tramite cura del terreno, asportazione delle erbe infestanti e utilizzo dello stesso quale luogo di ricovero per piccole imbarcazioni di volta in volta possedute, già turbato da alcune molestie subite il 13.3.2022, tramite invasione con un'imbarcazione ed un carrello (ma poi recuperato); iii) la scoperta, in data 22.10.22, tornando sull'Isola di Vulcano, della distruzione della recinzione apposta (“era stata divelta”) a delimitazione (attraverso il posizionamento di delimitazione con due paletti in ferro uniti da filo metallico su cui si erge il cartello con dicitura “proprietà privata”) con la presenza, all'interno del terreno, dei mezzi di (un carrello CP_1
di colore rosso) seguita, il giorno successivo, da querela per l'invasione e lo spossessamento clandestino e violento subito ad opera di CP_1 seguito da sopralluogo in data 25.10.2022, conclusosi con verbale dei
Carabinieri di Vulcano accompagnato da dossier fotografico, raccolta di sommarie informazione testimoniali rilasciate il 26.10.2022 da
[...]
, fratello dell'odierno resistente - chiedendo la reintegra nel Tes_1
possesso del terreno agricolo tramite rimozione della rete metallica che ne impedisce l'accesso ed asportazione di ogni altro bene mobile depositato all'interno.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di il quale - CP_1
eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione - ha contestato il presupposto dell'azione esercitata, ovvero il possesso della striscia di terreno oggetto di causa, ricadente nella propria disponibilità da oltre 40 anni - posseduto, pacificamente, pubblicamente e senza obbligo di rendiconto verso alcuno, dalla famiglia - prima del padre CP_1 Per_3
e poi dal figlio , odierno resistente, che ha continuato a custodire la CP_1
barca, il carello e i relativi attrezzi necessari per la pesca, terreno ove insiste il rudere, anche sulla scorta della sentenza n. 09/2023 del 05-
19.06.2023 resa nel Proc. Penale 195/2020 RGNR dal Giudice di Pace di
Lipari, recante assoluzione per non avere commesso il fatto, sub specie di spoglio, per il reato di cui all'art. 633 comma 1° c.p., nonché della deposizione del teste comproprietario e persona offesa Testimone_2
assieme alla ricorrente, oltreché della deposizione della stessa Pt_1
entrambe rese nel procedimento penale di assoluzione.
(confermata in grado d'appello mediante la condanna della parte civile al pagamento delle ulteriori spese processuali (r.g.t 17/2023).
Dolendosi, inoltre, delle turbative ad opera di ignoti, subite nei mesi di ottobre 2022 e marzo 2023 - seguite, nell'immediatezza, dal ripristino del possesso del terreno e con conseguente attività di recinzione e apposizione di cartelli con la scritta proprietà privata – il resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in virtù della decadenza per lo spirare del termine annuale di presentazione del ricorso e, comunque, per difetto dei presupposti dell'azione avanzando, altresì, seppur in parte motiva, richiesta di “dichiarazione possessoria di manutenzione onde ottenere il rispetto dell'esclusivo possesso del terreno de quo e l'astensione da pare della stessa da qualsiasi ulteriore molestia o turbativa”.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e attraverso l'escussione orale degli informatori sentiti sotto il vincolo del giuramento.
All'udienza del 12.2.2025, facultate le parti del deposito di scritti conclusivi, la causa è stata assunta in riserva di decisione.
****
In chiave delimitativa del thema disputandum, la ricorrente domanda la tutela possessoria contro una condotta definita in termini di spoglio violento e clandestino perpetrato dal resistente, mediante CP_1
l'invasione della striscia di terreno sito in località Vulcano e individuato al
NCEU del comune di Lipari (ME) al foglio n. 7 particella n.219, attraverso il ricovero di carrello di proprietà del resistente, nonché l'apposizione di una rete metallica e di un cartello recante la dicitura proprietà privata.
Ponendo mente al narrato della ricorrente, inoltre, l'attività di turbativa del possesso posta a fondamento della richiesta di tutela recuperatoria/manutentiva è quella scoperta alla data del 22.10.2022.
Lo spoglio, infatti, è lamentato con riferimento al posizionamento di due paletti in ferro uniti tra loro con un cavo di acciaio chiuso da un lucchetto e l'apposizione di un cartello recante dicitura “proprietà privata” all'ingresso del terreno ed è riferito a condotte avvenute in data prossima al 22.10.2022
(cfr., da ultimo, note conclusive datate 11.1.2025).
Esulano, invece, dal perimetro della tutela richiesta, le molestie che la ricorrente assume aver subito in data 13 marzo 2022, in quanto già cessate.
Ciò chiarito, la pretesa possessoria, anche procedendo ad inquadrare le condotte di turbativa, ascritte al resistente, in termini di vero e proprio spoglio – clandestino perché realizzato in occasione dei periodi di assenza della ricorrente dall'isola di Vulcano, per lo svolgimento della propria attività lavorativa - non è destinata ad attingere esiti di accoglibilità.
Nella specie - ricordato, in linea generale, che tra i presupposti richiesti ai fini della concessione dell'interdetto possessorio rientrano: la prova del possesso esercitato precedentemente all'avvenuto spoglio, dello spossessamento subito a causa di un comportamento dello spoliator, di natura violenta o clandestina, della consapevolezza dello spoliator di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore (i.e. animus spoliandi) e, sotto il profilo temporale, dall'esercizio tempestivo dell'azione – anche ritenendo tempestiva la reazione processuale compiuta (18.10.2023) entro l'anno decorrente dalla scoperta formalizzata il 23.10.2022, alla luce del complessivo quadro istruttorio raccolto nel contraddittorio delle parti, non emerge certa prova dell'esistenza, in capo alla ricorrente, di una situazione possessoria preesistente allo spoglio, continua, pacifica, esclusiva.
Militano, anzitutto, verso l'esclusione del preesistente possesso, le dichiarazioni del teste , dalla cui deposizione è Testimone_1
emerso che sul terreno oggetto di causa – individuato come corrispondente a quello raffigurato nelle foto prodotte dalla ricorrente (cfr. doc. n. 6 quater) – esercitava attività di natura non occasionale in CP_1
quanto “ripuliva il terreno da rifiuti portati dalle mareggiate” (cfr. teste verbale udienza del 16.4.2024). Testimone_1
Dal complessivo narrato del teste, infatti, può inferirsi l'esercizio di un possesso, riferibile al resistente, connotato in termini di uso del terreno per ricovero imbarcazioni, come dimostra la congruità dell'affermazione relativa alla presenza del carrello rosso di cui alla foto mostrata al teste,
“abitudinaria anche perché gli serviva per appoggiare il materiale raccolto durante la pulizia del terreno” (cfr. teste Testimone_1
verbale udienza del 16.4.2024). L'esercizio del possesso del resistente – sub specie di pulizia del terreno
“d'inverno circa due/tre volte al mese;
mentre d'estate ripuliva dalle erbacce da e da qualche rifiuto” – incide, recidendolo, sulla esistenza di un possesso esclusivo tutelabile in capo alla ricorrente, tenuto conto che al ricovero delle imbarcazioni – a cui, verosimilmente, è strumentale il collocamento del carrello rosso riferibile al – è strumentale lo CP_1
spostamento/movimentazione delle stesse imbarcazioni.
Ne costituisce prova, dunque, oltreché estrinsecazione di un atto di possesso, la circostanza della attività di pulizia svolta sul fondo, riferita dal teste attendibile giacché, pur se legato da rapporto di Testimone_1
parentela con la parte resistente (fratello) ha, tuttavia, riferito in termini coerenti - con riferimento all'esercizio del possesso tramite accesso alla striscia di terreno per cui è causa al fine di ricoverarvi il carrello impiegato per lo spostamento delle imbarcazioni (come comprova il dato della localizzazione del terreno, ovvero a ridosso del mare) realizzando anche le attività di pulizia) - oltreché corrispondenti al narrato degli altri testi.
In particolare, anche dal narrato del teste si evince Testimone_3
riferimento preciso: alla collocazione del terreno vicino al mare (“ il terreno in questione consiste in una insenatura larga circa dieci metri ai lati c'è della roccia e poi la sabbia ed infine il mare”); all'esercizio di attività di pulizia del terreno stesso, non riferibili alla ma, al Pt_1
contrario, al e alla di lui famiglia (“ ho visto sul posto sempre e solo CP_1
i sigg. prendersi cura del terreno rimuovendo i detriti portati dal CP_1
mare”) (cfr. teste , verbale udienza del 17/09/2024). Testimone_3
L'attendibilità del teste trova, peraltro, riscontro estrinseco Testimone_1
anche dal confronto tra le dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese nel presente procedimento stante concordanza specie rispetto alla circostanza del posizionamento, all'interno del terreno sito in località porto levante, di due paletti in ferro con la dicitura “proprietà privata”- (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Pur essendo fratello del resistente, dunque, il teste – già in sede di sommarie informazioni – ha dichiarato che la condotta descritta è ascrivibile al proprio fratello.
Di qui, pertanto, la attendibilità del teste con riguardo all'intera deposizione e, dunque, anche con riguardo alle circostanze relative al possesso continuo e pacifico della striscia di terreno per cui è causa, attraverso l'esercizio delle tipiche attività di pulizia dai “rifiuti portati dalle mareggiate” oltreché dalle erbacce da e da altri rifiuti.
Anche per le dichiarazioni rese dal teste può, inoltre, pervenirsi ad Tes_3
un giudizio di attendibilità giacché concordanti – rispetto alle circostanze sopra indicate, di maggior rilievo ai fini del decidere – con quelle del teste
– oltreché con quelle del teste il quale ha CP_1 Testimone_4
riferito di aver “sempre visto sul posto i sigg. e ci tiene CP_1 CP_1
adesso un motoscafo bianco azzurrino un fuoribordo che è posto su un carello” nonché di recarsi “frequentemente sul posto anche perché ho ormeggiato una mia barca al pontile di fronte alla insenatura e non ho mai visto nessun altro al di fuori dei sigg. anche io pongo a riparo la CP_1
mia barca nella insenatura quando ricorre mare agitato. Ciò avviene quando è presente il sig. che mi aiuta a tirarla a riva e metterla a CP_1
riparo; diversamente con la aiuto di un amico la tiro sul carrello e la porto
a casa. L'ultima volta in cui il mi ha aiutato a tirare la barca risale CP_1
a circa due anni fa” (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024) - e, altresì, per il riferimento preciso alla attività – connessa col possesso del terreno – di utilizzo per ricovero della imbarcazione “parcheggiata sul terreno caricata su un carrello” coincidente con il carrello descritto i ricorso, ritratto tra le foto allegate. Sicché, andando al di là della eccezione di tardività/decadenza – considerando la scoperta della compressione delle facoltà del possesso del terreno oggetto di causa, sub specie di apposizione dei due pali apposti e uniti da un filo di ferro su cui si erge il cartello “proprietà privata” come riferibile solo al mese di ottobre 2022 – la carenza di prova di un possesso continuato, ininterrotto, esteriorizzato attraverso attività di cura, pulizia, difesa del terreno, potatura – non emergendo, dal narrato dei testi, riferimento alcuno alla presenza sui luoghi della ricorrente ed al suo essere intenta a tali attività, anche sporadiche data l'assenza per motivi di lavoro – in limine con l'esercizio dell'azione, depone per il rigetto della domanda.
Né, peraltro, osta a tali considerazioni il riferimento alla attività di posizionamento di una preesistente recinzione, riferibile alla ricorrente e collocabile nel mese di marzo 2022.
Dal verbale di sopralluogo eseguito dai militari a seguito della querela dalla stessa sporta, infatti, si evince che la preesistenza di una recinzione, costituita da “tre paletti in ferro e rete metallica, collocata dalla nel Pt_1
marzo del 2022”, costituisce circostanza riferita dalla stessa ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Tale circostanza non trova riscontro – ma, al contrario, smentita – nel narrato dei testi escussi avendo, in particolare, l'un teste dichiarato,
“l'insenatura larga circa dieci metri ai lati c'è della roccia e poi la sabbia ed infine il mare”, in cui consiste il terreno oggetto di domanda, “non è recintata e per quanto io ricordi non lo è mai stata” (cfr. teste Tes_3
) e, l'altro, “confermo di non avere visto la recinzione di cui alla foto
[...]
6 mostratami” (teste ). Testimone_1
Sicché, considerata la natura di documento a formazione unilaterale, proprio querela, la documentazione prodotta è inidonea a superare le dichiarazioni testimoniali. Né, d'altra parte, diversamente opinando, ovvero ritenendo radicato il possesso della striscia di terreno a partire dalla data (13.3.2022) di apposizione della recinzione metallica da parte della ricorrente ad esito diverso può condurre l'applicazione della presunzione di cui all'art 1142
c.c. stante la mancanza di prova del possesso del terreno, da parte della ricorrente, nel periodo compreso tra il 14.03.2022, (giorno successivo alla data in cui si assume il posizionamento di una rete metallica a chiusura dei luoghi (e che si assume rappresentata dalla foto allegata al n. 6 delle produzioni documentali) e il 22.10.2022 (data di scoperta dello spoglio).
La fruizione del sito agricolo per il ricovero dei propri natanti, nonché la cura delle attività di scerbatura e pulitura delle piante infestanti è, infatti, rimasta priva di riscontro documentale – come, in tesi ricavabile da un certificato di iscrizione in pubblico registro per le imbarcazioni di proprietà, al cospetto, invero, di prova documentale, offerta dal resistente, relativa alla esistenza di copertura assicurativa per imbarcazione da diporto e di certificato d'uso rilasciato dal Ministero dei Trasporti, idonea a corroborare gli assunti esposti nella memoria responsiva, oltreché le dichiarazioni testimoniali raccolte (cfr. docc. in allegato alla nota di deposito del 19.2.2024) - trovando, semmai, smentita, nelle dichiarazioni – contra sé – rese nel procedimento penale n. 19/2023 R.G., avendo, la odierna ricorrente, in quella sede, dichiarato di non avere più il possesso del terreno dal 2020 (cfr. doc. n. 9 fascicolo resistente).
A diverso esito, infine, non conducono i titoli prodotti dalla ricorrente, giacché prove irrilevanti in questa sede (valevoli, tutt'al più, solo ad colorandam possessionem).
Sulla scorta delle considerazioni svolte la mancata prova del possesso della striscia di terreno agricolo in commento in capo a rende Parte_1
insuscettibile di accoglimento la tutela interdittale da questa invocata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a favore della difesa di parte resistente che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c. (cfr. memoria responsiva).
Si osservano i valori relativi alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità con scaglione minimo, stante la giustapposizione, al pregio della attività defensionale svolta, apprezzabile sotto il profilo del rispetto del canone della sinteticità nella redazione dell'atto, della serialità delle questioni trattate ovvero la conferma di indirizzi giurisprudenziali intervenuti univocamente sul punto.
Non sussistono, invece, i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
PQM
RESPINGE il ricorso proposto, ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., da Pt_1
per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
[...]
CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dal resistente che si liquidano, a favore dei procuratori CP_1
del medesimo dichiaratisi antistatari, in complessivi € 3.809,00 (di cui €
851,00 per fase studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria € 1.453,00 per fase decisoria) per compensi, oltre spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Barcellona Pozzo di Gotto, 15.03.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n.1301/2023 R.G
promosso da:
(CF ) nata a [...] [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Vulcano in Cda Porto Levante snc, comune di Lipari (ME), ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) alla via Benedetto Croce n.24 e quindi presso lo studio dell'avv. Nino Munafò che la difende e rappresenta in forza di procura rilasciata su foglio separato unito al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 06.07.1967, residente in [...]di Vulcano, Contrada Sotto Lentia
s.n.c., con domicilio digitale eletto presso i rispettivi difensori, Avv.
Antonino Granata (CF: ), che unitamente e CodiceFiscale_3
disgiuntamente, all'Avv. Carmen Torrisi del foro di Catania, con studio in
Giarre (CT) Via Massimo D'Azeglio n.8, lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato unito alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE Avente ad oggetto: azione di reintegra nel possesso
Letti gli atti, viste le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12.2.2025, depositate dalla Avv. ta Carmen Torrisi, anche disgiuntamente, all'Avv. Antonino Granata per il resistente , nonché dall'avv. CP_1
Nino Munafò unitamente all'avv. ta Selene Zamboni nell'interesse della ricorrente a scioglimento della riserva assunta, ha Parte_1
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 703 cpc e 1168 c.c., depositato il 18.10.2023 Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale - deducendo: i) la titolarità del
[...]
terreno agricolo sito in Vulcano, in Catasto del comune di Lipari (ME) al foglio n. 7 ai mappali n.219, derivante in parte da atto di donazione del
31.01.2020 ai rogiti della notaia in parte atto di Persona_1
compravendita immobiliare del 20.05.2002 ai rogiti del notaio dott.
; ii) il possesso esclusivo esercitato - sin dall'acquisto Persona_2
della proprietà avvenuto con atto di compravendita del 20.05.2002 - tramite cura del terreno, asportazione delle erbe infestanti e utilizzo dello stesso quale luogo di ricovero per piccole imbarcazioni di volta in volta possedute, già turbato da alcune molestie subite il 13.3.2022, tramite invasione con un'imbarcazione ed un carrello (ma poi recuperato); iii) la scoperta, in data 22.10.22, tornando sull'Isola di Vulcano, della distruzione della recinzione apposta (“era stata divelta”) a delimitazione (attraverso il posizionamento di delimitazione con due paletti in ferro uniti da filo metallico su cui si erge il cartello con dicitura “proprietà privata”) con la presenza, all'interno del terreno, dei mezzi di (un carrello CP_1
di colore rosso) seguita, il giorno successivo, da querela per l'invasione e lo spossessamento clandestino e violento subito ad opera di CP_1 seguito da sopralluogo in data 25.10.2022, conclusosi con verbale dei
Carabinieri di Vulcano accompagnato da dossier fotografico, raccolta di sommarie informazione testimoniali rilasciate il 26.10.2022 da
[...]
, fratello dell'odierno resistente - chiedendo la reintegra nel Tes_1
possesso del terreno agricolo tramite rimozione della rete metallica che ne impedisce l'accesso ed asportazione di ogni altro bene mobile depositato all'interno.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di il quale - CP_1
eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione - ha contestato il presupposto dell'azione esercitata, ovvero il possesso della striscia di terreno oggetto di causa, ricadente nella propria disponibilità da oltre 40 anni - posseduto, pacificamente, pubblicamente e senza obbligo di rendiconto verso alcuno, dalla famiglia - prima del padre CP_1 Per_3
e poi dal figlio , odierno resistente, che ha continuato a custodire la CP_1
barca, il carello e i relativi attrezzi necessari per la pesca, terreno ove insiste il rudere, anche sulla scorta della sentenza n. 09/2023 del 05-
19.06.2023 resa nel Proc. Penale 195/2020 RGNR dal Giudice di Pace di
Lipari, recante assoluzione per non avere commesso il fatto, sub specie di spoglio, per il reato di cui all'art. 633 comma 1° c.p., nonché della deposizione del teste comproprietario e persona offesa Testimone_2
assieme alla ricorrente, oltreché della deposizione della stessa Pt_1
entrambe rese nel procedimento penale di assoluzione.
(confermata in grado d'appello mediante la condanna della parte civile al pagamento delle ulteriori spese processuali (r.g.t 17/2023).
Dolendosi, inoltre, delle turbative ad opera di ignoti, subite nei mesi di ottobre 2022 e marzo 2023 - seguite, nell'immediatezza, dal ripristino del possesso del terreno e con conseguente attività di recinzione e apposizione di cartelli con la scritta proprietà privata – il resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in virtù della decadenza per lo spirare del termine annuale di presentazione del ricorso e, comunque, per difetto dei presupposti dell'azione avanzando, altresì, seppur in parte motiva, richiesta di “dichiarazione possessoria di manutenzione onde ottenere il rispetto dell'esclusivo possesso del terreno de quo e l'astensione da pare della stessa da qualsiasi ulteriore molestia o turbativa”.
Il procedimento è stato istruito documentalmente e attraverso l'escussione orale degli informatori sentiti sotto il vincolo del giuramento.
All'udienza del 12.2.2025, facultate le parti del deposito di scritti conclusivi, la causa è stata assunta in riserva di decisione.
****
In chiave delimitativa del thema disputandum, la ricorrente domanda la tutela possessoria contro una condotta definita in termini di spoglio violento e clandestino perpetrato dal resistente, mediante CP_1
l'invasione della striscia di terreno sito in località Vulcano e individuato al
NCEU del comune di Lipari (ME) al foglio n. 7 particella n.219, attraverso il ricovero di carrello di proprietà del resistente, nonché l'apposizione di una rete metallica e di un cartello recante la dicitura proprietà privata.
Ponendo mente al narrato della ricorrente, inoltre, l'attività di turbativa del possesso posta a fondamento della richiesta di tutela recuperatoria/manutentiva è quella scoperta alla data del 22.10.2022.
Lo spoglio, infatti, è lamentato con riferimento al posizionamento di due paletti in ferro uniti tra loro con un cavo di acciaio chiuso da un lucchetto e l'apposizione di un cartello recante dicitura “proprietà privata” all'ingresso del terreno ed è riferito a condotte avvenute in data prossima al 22.10.2022
(cfr., da ultimo, note conclusive datate 11.1.2025).
Esulano, invece, dal perimetro della tutela richiesta, le molestie che la ricorrente assume aver subito in data 13 marzo 2022, in quanto già cessate.
Ciò chiarito, la pretesa possessoria, anche procedendo ad inquadrare le condotte di turbativa, ascritte al resistente, in termini di vero e proprio spoglio – clandestino perché realizzato in occasione dei periodi di assenza della ricorrente dall'isola di Vulcano, per lo svolgimento della propria attività lavorativa - non è destinata ad attingere esiti di accoglibilità.
Nella specie - ricordato, in linea generale, che tra i presupposti richiesti ai fini della concessione dell'interdetto possessorio rientrano: la prova del possesso esercitato precedentemente all'avvenuto spoglio, dello spossessamento subito a causa di un comportamento dello spoliator, di natura violenta o clandestina, della consapevolezza dello spoliator di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore (i.e. animus spoliandi) e, sotto il profilo temporale, dall'esercizio tempestivo dell'azione – anche ritenendo tempestiva la reazione processuale compiuta (18.10.2023) entro l'anno decorrente dalla scoperta formalizzata il 23.10.2022, alla luce del complessivo quadro istruttorio raccolto nel contraddittorio delle parti, non emerge certa prova dell'esistenza, in capo alla ricorrente, di una situazione possessoria preesistente allo spoglio, continua, pacifica, esclusiva.
Militano, anzitutto, verso l'esclusione del preesistente possesso, le dichiarazioni del teste , dalla cui deposizione è Testimone_1
emerso che sul terreno oggetto di causa – individuato come corrispondente a quello raffigurato nelle foto prodotte dalla ricorrente (cfr. doc. n. 6 quater) – esercitava attività di natura non occasionale in CP_1
quanto “ripuliva il terreno da rifiuti portati dalle mareggiate” (cfr. teste verbale udienza del 16.4.2024). Testimone_1
Dal complessivo narrato del teste, infatti, può inferirsi l'esercizio di un possesso, riferibile al resistente, connotato in termini di uso del terreno per ricovero imbarcazioni, come dimostra la congruità dell'affermazione relativa alla presenza del carrello rosso di cui alla foto mostrata al teste,
“abitudinaria anche perché gli serviva per appoggiare il materiale raccolto durante la pulizia del terreno” (cfr. teste Testimone_1
verbale udienza del 16.4.2024). L'esercizio del possesso del resistente – sub specie di pulizia del terreno
“d'inverno circa due/tre volte al mese;
mentre d'estate ripuliva dalle erbacce da e da qualche rifiuto” – incide, recidendolo, sulla esistenza di un possesso esclusivo tutelabile in capo alla ricorrente, tenuto conto che al ricovero delle imbarcazioni – a cui, verosimilmente, è strumentale il collocamento del carrello rosso riferibile al – è strumentale lo CP_1
spostamento/movimentazione delle stesse imbarcazioni.
Ne costituisce prova, dunque, oltreché estrinsecazione di un atto di possesso, la circostanza della attività di pulizia svolta sul fondo, riferita dal teste attendibile giacché, pur se legato da rapporto di Testimone_1
parentela con la parte resistente (fratello) ha, tuttavia, riferito in termini coerenti - con riferimento all'esercizio del possesso tramite accesso alla striscia di terreno per cui è causa al fine di ricoverarvi il carrello impiegato per lo spostamento delle imbarcazioni (come comprova il dato della localizzazione del terreno, ovvero a ridosso del mare) realizzando anche le attività di pulizia) - oltreché corrispondenti al narrato degli altri testi.
In particolare, anche dal narrato del teste si evince Testimone_3
riferimento preciso: alla collocazione del terreno vicino al mare (“ il terreno in questione consiste in una insenatura larga circa dieci metri ai lati c'è della roccia e poi la sabbia ed infine il mare”); all'esercizio di attività di pulizia del terreno stesso, non riferibili alla ma, al Pt_1
contrario, al e alla di lui famiglia (“ ho visto sul posto sempre e solo CP_1
i sigg. prendersi cura del terreno rimuovendo i detriti portati dal CP_1
mare”) (cfr. teste , verbale udienza del 17/09/2024). Testimone_3
L'attendibilità del teste trova, peraltro, riscontro estrinseco Testimone_1
anche dal confronto tra le dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese nel presente procedimento stante concordanza specie rispetto alla circostanza del posizionamento, all'interno del terreno sito in località porto levante, di due paletti in ferro con la dicitura “proprietà privata”- (cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Pur essendo fratello del resistente, dunque, il teste – già in sede di sommarie informazioni – ha dichiarato che la condotta descritta è ascrivibile al proprio fratello.
Di qui, pertanto, la attendibilità del teste con riguardo all'intera deposizione e, dunque, anche con riguardo alle circostanze relative al possesso continuo e pacifico della striscia di terreno per cui è causa, attraverso l'esercizio delle tipiche attività di pulizia dai “rifiuti portati dalle mareggiate” oltreché dalle erbacce da e da altri rifiuti.
Anche per le dichiarazioni rese dal teste può, inoltre, pervenirsi ad Tes_3
un giudizio di attendibilità giacché concordanti – rispetto alle circostanze sopra indicate, di maggior rilievo ai fini del decidere – con quelle del teste
– oltreché con quelle del teste il quale ha CP_1 Testimone_4
riferito di aver “sempre visto sul posto i sigg. e ci tiene CP_1 CP_1
adesso un motoscafo bianco azzurrino un fuoribordo che è posto su un carello” nonché di recarsi “frequentemente sul posto anche perché ho ormeggiato una mia barca al pontile di fronte alla insenatura e non ho mai visto nessun altro al di fuori dei sigg. anche io pongo a riparo la CP_1
mia barca nella insenatura quando ricorre mare agitato. Ciò avviene quando è presente il sig. che mi aiuta a tirarla a riva e metterla a CP_1
riparo; diversamente con la aiuto di un amico la tiro sul carrello e la porto
a casa. L'ultima volta in cui il mi ha aiutato a tirare la barca risale CP_1
a circa due anni fa” (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024) - e, altresì, per il riferimento preciso alla attività – connessa col possesso del terreno – di utilizzo per ricovero della imbarcazione “parcheggiata sul terreno caricata su un carrello” coincidente con il carrello descritto i ricorso, ritratto tra le foto allegate. Sicché, andando al di là della eccezione di tardività/decadenza – considerando la scoperta della compressione delle facoltà del possesso del terreno oggetto di causa, sub specie di apposizione dei due pali apposti e uniti da un filo di ferro su cui si erge il cartello “proprietà privata” come riferibile solo al mese di ottobre 2022 – la carenza di prova di un possesso continuato, ininterrotto, esteriorizzato attraverso attività di cura, pulizia, difesa del terreno, potatura – non emergendo, dal narrato dei testi, riferimento alcuno alla presenza sui luoghi della ricorrente ed al suo essere intenta a tali attività, anche sporadiche data l'assenza per motivi di lavoro – in limine con l'esercizio dell'azione, depone per il rigetto della domanda.
Né, peraltro, osta a tali considerazioni il riferimento alla attività di posizionamento di una preesistente recinzione, riferibile alla ricorrente e collocabile nel mese di marzo 2022.
Dal verbale di sopralluogo eseguito dai militari a seguito della querela dalla stessa sporta, infatti, si evince che la preesistenza di una recinzione, costituita da “tre paletti in ferro e rete metallica, collocata dalla nel Pt_1
marzo del 2022”, costituisce circostanza riferita dalla stessa ricorrente (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Tale circostanza non trova riscontro – ma, al contrario, smentita – nel narrato dei testi escussi avendo, in particolare, l'un teste dichiarato,
“l'insenatura larga circa dieci metri ai lati c'è della roccia e poi la sabbia ed infine il mare”, in cui consiste il terreno oggetto di domanda, “non è recintata e per quanto io ricordi non lo è mai stata” (cfr. teste Tes_3
) e, l'altro, “confermo di non avere visto la recinzione di cui alla foto
[...]
6 mostratami” (teste ). Testimone_1
Sicché, considerata la natura di documento a formazione unilaterale, proprio querela, la documentazione prodotta è inidonea a superare le dichiarazioni testimoniali. Né, d'altra parte, diversamente opinando, ovvero ritenendo radicato il possesso della striscia di terreno a partire dalla data (13.3.2022) di apposizione della recinzione metallica da parte della ricorrente ad esito diverso può condurre l'applicazione della presunzione di cui all'art 1142
c.c. stante la mancanza di prova del possesso del terreno, da parte della ricorrente, nel periodo compreso tra il 14.03.2022, (giorno successivo alla data in cui si assume il posizionamento di una rete metallica a chiusura dei luoghi (e che si assume rappresentata dalla foto allegata al n. 6 delle produzioni documentali) e il 22.10.2022 (data di scoperta dello spoglio).
La fruizione del sito agricolo per il ricovero dei propri natanti, nonché la cura delle attività di scerbatura e pulitura delle piante infestanti è, infatti, rimasta priva di riscontro documentale – come, in tesi ricavabile da un certificato di iscrizione in pubblico registro per le imbarcazioni di proprietà, al cospetto, invero, di prova documentale, offerta dal resistente, relativa alla esistenza di copertura assicurativa per imbarcazione da diporto e di certificato d'uso rilasciato dal Ministero dei Trasporti, idonea a corroborare gli assunti esposti nella memoria responsiva, oltreché le dichiarazioni testimoniali raccolte (cfr. docc. in allegato alla nota di deposito del 19.2.2024) - trovando, semmai, smentita, nelle dichiarazioni – contra sé – rese nel procedimento penale n. 19/2023 R.G., avendo, la odierna ricorrente, in quella sede, dichiarato di non avere più il possesso del terreno dal 2020 (cfr. doc. n. 9 fascicolo resistente).
A diverso esito, infine, non conducono i titoli prodotti dalla ricorrente, giacché prove irrilevanti in questa sede (valevoli, tutt'al più, solo ad colorandam possessionem).
Sulla scorta delle considerazioni svolte la mancata prova del possesso della striscia di terreno agricolo in commento in capo a rende Parte_1
insuscettibile di accoglimento la tutela interdittale da questa invocata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a favore della difesa di parte resistente che ha reso la dichiarazione ex art. 93
c.p.c. (cfr. memoria responsiva).
Si osservano i valori relativi alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità con scaglione minimo, stante la giustapposizione, al pregio della attività defensionale svolta, apprezzabile sotto il profilo del rispetto del canone della sinteticità nella redazione dell'atto, della serialità delle questioni trattate ovvero la conferma di indirizzi giurisprudenziali intervenuti univocamente sul punto.
Non sussistono, invece, i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
PQM
RESPINGE il ricorso proposto, ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., da Pt_1
per le causali e nei limiti spiegati in parte motiva;
[...]
CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dal resistente che si liquidano, a favore dei procuratori CP_1
del medesimo dichiaratisi antistatari, in complessivi € 3.809,00 (di cui €
851,00 per fase studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria € 1.453,00 per fase decisoria) per compensi, oltre spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Barcellona Pozzo di Gotto, 15.03.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Elisa Di Giovanni