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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 669/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 669/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
, C.F. nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 marzo 1975 e residente in [...]
e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Nadia Nazzarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Statilio Ottato n. 8 , giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 1 8 febbraio 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro
[...] Parte_2 divorzio pronunciato con sentenza n. 4383/2021 del Tribunale di Roma.
A fondamento della domanda, le parti hanno allegato che, allo stato, è interesse del loro figlio minore delle parti (nato il [...]) risiedere abitualmente Per_1 presso padre, giacché costui - lavorando spesso in smartworking e potendo contare sul sostegno della propria moglie e dei propri amici - ha la possibilità di accudire adeguatamente il minore e con minori difficoltà rispetto alla madre che, di recente, ha perso il sostegno della propria famiglia di origine, a seguito del decesso della nonna materna di . Per_1
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“- il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con stabile Per_1 permanenza presso il padre
- la madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni di . Per_1
In ogni caso lo terrà con sé due fine settimana al mese in giorni ed orari concordati con l'altro genitore a seconda dei propri turni di lavoro. Tali giorni ed orari saranno concordati entro la metà del mese precedente in base al foglio turni della madre. La madre in ogni caso si impegna a far sì di trascorrere col figlio più tempo possibile in tali fine settimana, facendosi coadiuvare, ove possibile, da persone di sua fiducia che si occupino di durante le sue ore di lavoro. Per_1
Lo terrà inoltre durante la settimana in orari e giorni da concordare in relazione ai turni di lavoro e soprattutto alle esigenze di . Per_1
I genitori alterneranno con il figlio i giorni del 24 e 25 dicembre e 31 dicembre/1° gennaio e 6 gennaio, nonché i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Si applicherà il principio dell'alternanza anche per le festività Nazionali, mentre il giorno del compleanno del figlio i genitori lo trascorreranno separatamente con lui alternando il pranzo/pomeriggio con la cena. Durante le vacanze estive la madre terrà il figlio con sé per 15 giorni anche suddivisi in periodi di sette giorni ciascuno.
La sig.ra verserà al sig. entro il giorno 17 di ogni mese per il Pt_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 240,00, con rivalutazione Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Roma.
2 L'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno .
Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 novembre 2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore del figlio minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 4383/2021 del Tribunale Parte_2 di Roma, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA RA IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU GA Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 669/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
, C.F. nato a [...] il 21 Parte_1 C.F._1 marzo 1975 e residente in [...]
e
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Nadia Nazzarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Statilio Ottato n. 8 , giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 1 8 febbraio 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro
[...] Parte_2 divorzio pronunciato con sentenza n. 4383/2021 del Tribunale di Roma.
A fondamento della domanda, le parti hanno allegato che, allo stato, è interesse del loro figlio minore delle parti (nato il [...]) risiedere abitualmente Per_1 presso padre, giacché costui - lavorando spesso in smartworking e potendo contare sul sostegno della propria moglie e dei propri amici - ha la possibilità di accudire adeguatamente il minore e con minori difficoltà rispetto alla madre che, di recente, ha perso il sostegno della propria famiglia di origine, a seguito del decesso della nonna materna di . Per_1
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“- il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con stabile Per_1 permanenza presso il padre
- la madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni di . Per_1
In ogni caso lo terrà con sé due fine settimana al mese in giorni ed orari concordati con l'altro genitore a seconda dei propri turni di lavoro. Tali giorni ed orari saranno concordati entro la metà del mese precedente in base al foglio turni della madre. La madre in ogni caso si impegna a far sì di trascorrere col figlio più tempo possibile in tali fine settimana, facendosi coadiuvare, ove possibile, da persone di sua fiducia che si occupino di durante le sue ore di lavoro. Per_1
Lo terrà inoltre durante la settimana in orari e giorni da concordare in relazione ai turni di lavoro e soprattutto alle esigenze di . Per_1
I genitori alterneranno con il figlio i giorni del 24 e 25 dicembre e 31 dicembre/1° gennaio e 6 gennaio, nonché i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Si applicherà il principio dell'alternanza anche per le festività Nazionali, mentre il giorno del compleanno del figlio i genitori lo trascorreranno separatamente con lui alternando il pranzo/pomeriggio con la cena. Durante le vacanze estive la madre terrà il figlio con sé per 15 giorni anche suddivisi in periodi di sette giorni ciascuno.
La sig.ra verserà al sig. entro il giorno 17 di ogni mese per il Pt_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 240,00, con rivalutazione Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Roma.
2 L'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno .
Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 novembre 2025.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore del figlio minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 4383/2021 del Tribunale Parte_2 di Roma, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU GA RA IA
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