TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 3109/2023 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 29 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3109/2023 R.G. tra nata a [...] il [...], cod. fisc.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Capuano, cod. fisc.: ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Roma al viale Don Pasquino Borghi – n. 172, indirizzo PEC:
; Email_1
- OPPONENTE –
e
Controparte_1
, cod. fisc.: , con sede legale in Roma alla via Ruggero
[...] P.IVA_1 di Lauria – n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Carletti, cod. fisc.: ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il studio in Roma alla via Ruggero di Lauria – n. 28, indirizzo PEC:
; Email_2
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
““Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, e gli effetti del precetto notifica per le ragioni di cui in narrativa e nel merito accertare e dichiarare legittima e fondata l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto opposto, in assenza di regolare e formale notificazione del titolo esecutivo sotteso al precetto stesso. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza de qua e del precetto;
b) in ogni caso, nel merito, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata, e comunque non provata per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali e oneri riflessi come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2023 si opponeva al precetto Parte_1 notificatole in data 23 ottobre 2023 da Controparte_1
intimante il pagamento della
[...] somma di € 34.048,66 oltre spese, oneri e accessori sulla base del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 322/2022 pubblicata l'11 marzo 2022 del Tribunale di Civitavecchia emessa nella causa iscritta al n. R.G. 3699/2017.
Affidava l'opposizione ad un unico motivo costituito dalla mancata notifica del titolo esecutivo.
Si costituiva l'opposta rappresentando che la sentenza n. 322/2022 pubblicata l'11 marzo 2022, munita di formula esecutiva in data 16 giugno 2022, che condannava la al pagamento della Parte_1 indennità di occupazione per la somma di euro 34.048,66, oltre interessi al tasso legale, fino all'effettivo pagamento, e alle spese di lite, liquidate in euro 399,42 per spese esenti, ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese e accessori di legge e spese di CTU e accessori, pari ad euro 684,87, veniva notificata in data
9 luglio 2022. Allegava la copia del titolo esecutivo giudiziale notificato dal quale risulta che la notificazione era stata eseguita da ufficiale giudiziario “mediante consegna a mani di persona qualificatasi come il vicino di casa (…) stante la sua precaria assenza”.
Rilevava, poi, l'opposta che la “riforma Cartabia” aveva modificato l'art. 139 c.p.c. rendendo la firma del vicino di casa ricevente la notifica superflua ai fini del perfezionamento della notificazione.
Con memoria del 12 dicembre 2024 l'opponente contestava tale assunto ritenendo la riforma non applicabile al caso di specie essendo la notifica avvenuta in data antecedente alla sua entrata in vigore e rilevando, ulteriormente che, in ogni caso la norma di cui all'art. 139 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario debba attestare “le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto” e
“l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita”. Deduceva che tale omissione determinerebbe “la nullità, e non
l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva come nel caso de quo”.
Con riferimento alla produzione documentale depositata dall'opposta contestava, inoltre, che era stata depositata solo la ricevuta di comunicazione di avviso, dalla quale non sarebbe possibile evincere “con quale modalità (ex art 139, 140, 660 c.p.c.) sia stata eseguita”; che “nella relata di spedizione, (…) non viene neanche indicato il numero di avviso impedendo di fatto di poter associare la spedizione e la ricevuta prodotta in atti”; che non era stata prodotta la ricevuta di ritorno dell'avviso (raccomandata) previsto dall'art. 139 c.p.c. che avrebbe dovuto integrare la notificazione del titolo esecutivo all'opponente anche attraverso per compiuta giacenza.
L'opponente deduceva che l'omessa spedizione dell'avviso prevista al c. 4 dell'art. 139 c.p.c. “fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”.
La causa veniva rinviata alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo
L'art. 139, c.p.c., nella vigente formulazione, prevede al c. 4, che “Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato
l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
Con riferimento alla contestazione della mancata apposizione della firma del ricevente la notifica in luogo del destinatario della sentenza-titolo esecutivo si rileva che il motivo è infondato in quanto dalla copia della relazione di notificazione depositata in atti risulta l'apposizione della firma da parte del vicino di casa ricevente e in quanto la disposizione di cui all'art. 139, c. 4, c.p.c. nell'attuale formulazione non è applicabile al caso di specie in quanto il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1), che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Per quanto riguarda, invece, il rilevo relativo all'avviso previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. è necessario valutare se la produzione della sola ricevuta di invio sia sufficiente a provare la integrazione di quanto richiesto dall'adempimento richiesto dalla norma e quali siano le conseguenze della mancata effettuazione di tale adempimento da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato della notifica.
Invero, l'art. 139 cod. proc. civ. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che in mancanza delle persone indicate nel secondo comma - e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, la copia è consegnata al portiere dello stabile e, qualora anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla. : nel qual caso, l'ufficiale giudiziario, tra le altre cose, “dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.
L'omissione della notifica non è più qualifica nella giurisprudenza della Corte di cassazione,come nei primi decenni dall'entrata in vigore del codice, come mera irregolarità macome causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale stesso (si v. Cass. civ., Sez. Un., ord. interlocutoria n. 18992 del 2017:
“Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma
4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”).
Nel caso in esame, il procedimento di notifica del titolo esecutivo destinato a Parte_1 risulta essere introdotto con richiesta da parte dell'
[...]
in data 9 luglio 2022 Controparte_1 ai sensi dell'art. 139 c.p.c.. La parte opposta ha, infatti, depositato la copia della relata di notifica dalla quale emerge che il funzionario dell' procedente ha consegnato copia conforme del titolo Pt_2 esecutivo al vicino di casa, tuttavia, unitamente a tale relata l' ha depositato solo la la ricevuta CP_1 di invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, c. 4, c.p.c. e non la ricevuta di avvenuta consegna (eventualmente indicante anche il mancato ritiro da parte del destinatario e, quindi, il perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso l'astrazione della compiuta giacenza). Tale omissione determina la mancata prova della regolare notifica del titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto opposto alla luce del seguente principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della
l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 10012 del 2021).
Pertanto, la notificazione del titolo esecutivo è da considerarsi, nei riguardi del destinatario opponente, nulla.
Poiché il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (si v., tra le altre, Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 1096 del 2021), l'opposizione deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame, la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dal combinato disposto degli artt. 479, c. 1 e 480, c. 2, c.p.c. per la la nullità della notifica del titolo esecutivo;
il legislatore esprime una valutazione preventiva ed astratta di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
Per tali ragioni, il motivo di opposizione deve essere accolto e deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto.
3. Spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore di Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3109/2023
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione;
- condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio che si
[...] determinano in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di Parte_1
Civitavecchia, 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito