Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/06/2025, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4594 del 2022, proposto dalla Valcomunicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di A.P. Comunicazione Scarl, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Nota Mise del 04.02.2022 n. prot. MISE.AOO_COM REGISTRO UFFICIALE.U. 0007916 con cui il MISE comunicava la non idoneità della domanda prodotta richiedendo alla ricorrente di fornire controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni;
- della Nota Mise del 14.02.2022 n. prot. MISE.AOO_COM REGISTRO UFFICIALE.U. 0010222 e relativi allegati contenenti “report di monitoraggio”;
- della Nota Mise del 17.02.2022 n. prot. MISE.AOO_COM REGISTRO UFFICIALE.U.;
- della Graduatoria pubblicata il 17 marzo 2022 per l'assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l'area tecnica AT14 – Campania;
- della determina del 17 marzo 2022 a firma del Dott. GAGLIANO con la quale viene approvata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l'area tecnica AT14 – Campania;
- della Graduatoria pubblicata il 24 marzo 2022 per l'assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l'area tecnica AT14 – Campania;
- della determina del 24 marzo 2022 a firma del Dott. GAGLIANO con la quale viene approvata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l'area tecnica AT14 – Campania;
- nonché, per quanto di interesse ed ove occorra in parte qua, del Bando pubblicato il 28.03.2022 per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell'area tecnica n.14 CAMPANIA nella parte in cui all'art. 2 comma 1 stabilisce che “Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti “idonei” collocati nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale, di cui all'art. 5, comma 4 del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA n. 14 – Campania, del 23 luglio 2021”;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
e per l'effetto per:
- l'accertamento del diritto della VALCOMUNICAZIONI Srl a partecipare alla procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori dei servizi media audiovisivi (FMSA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1^ e 2^ livello dell'area tecnica AT 14 (CAMPANIA) di cui al bando pubblicato in data 23/07/2021 in attuazione dell'art. 1, co. 1033, legge n. 205/2017;
- nonché del diritto ad ottenere l'assegnazione della capacità trasmissiva delle reti di 1^ e 2^ livello con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti;
- l'accertamento del diritto della VALCOMUNICAZIONI Srl a partecipare al Bando pubblicato il 28.03.2022 per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell'area tecnica n.14 CAMPANIA nella parte in cui all'art. 2 comma 1 stabilisce che “Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti “idonei” collocati nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale, di cui all'art. 5, comma 4 del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA n. 14 – Campania, del 23 luglio 2021”;
- anche in via autonoma ex art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in forma specifica dalla ricorrente anche per equivalente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori dei servizi media audiovisivi (FMSA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di I e II livello dell'area tecnica AT 14 (CAMPANIA), sostenendo che i monitoraggi effettuati dall’Amministrazione per verificare la diffusione del segnale non sarebbero stati fatti correttamente, domandando altresì il risarcimento dei danni subiti;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- con ordinanza dell’11 maggio 2022 il Tribunale ha ritenuto “ non sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, risultando dalla documentazione in atti che la programmazione è stata avviata soltanto a fine settembre, dopo la pubblicazione del bando, mentre il marchio, per essere preso in considerazione, avrebbe dovuto essere diffuso già alla data di pubblicazione del bando ”;
- in vista dell’udienza di discussione, il Ministero resistente, con memoria del 7 maggio 2025, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione delle graduatorie definitive approvate a conclusione delle procedure FSMA ed LCN per l’AT14-CAMPANIA;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente è fondata, in quanto, nelle more del giudizio, con determina dirigenziale del 19 maggio 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva LCN per l’AT14-CAMPANIA;
- rispetto ad essa, quindi, non può ritenersi sufficiente il generico riferimento nel ricorso ad “ di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti ”, giacché, per un verso, non è consentita l’impugnazione di atti futuri, oltre che non ancora ben individuati (cfr. Cons. Stato., Sez. V, n. 1242 del 25 marzo 2016, secondo cui il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa) e, per altro verso, per l’impugnazione degli atti sopravvenuti è previsto l’apposito istituto dei motivi aggiunti;
Considerato che:
- secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa “ l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso ” e “ La mancata impugnazione, da parte del ricorrente, dell’atto conclusivo e finale della procedura concorsuale rende…improcedibile il ricorso, atteso che l’eventuale annullamento del provvedimento a monte gravato non potrebbe travolgere i provvedimenti a valle medio tempore adottati che, se non impugnati tempestivamente, divengono inoppugnabili (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI, 12 novembre 2020, n. 6959; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/01/2021, n. 641) ” (T.A.R. Roma-Lazio, sez. I, 23 aprile 2025, n. 7960):
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione della graduatoria definitiva LCN per l’AT14-CAMPANIA;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO