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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 3338/2024 R.G.,
introdotta da:
(C.F. – P.VA ), in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante SI.ra (C.f. ), Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Marenesi, nei confronti di:
(C.F. e P.VA , persona del Parte_3 P.VA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato ed assistito dall'avv.
Romeo Chiavellati
ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 21.8.2023 l' con atto di Parte_4
pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. invitava la SI.ra , Per_1
quale terza pignorata, ad inviare la dichiarazione di terzo ovvero a comparire all'udienza del 14.2.2024 per il medesimo incombente.
La pignorante assumeva, invero, di essere creditrice della società
[...]
a sua volta creditrice della SI.ra di € Parte_1 Per_1
280.487,28 quale corrispettivo dovuto a fronte della cessione di azienda.
In data 17.11.2023, la terza pignorata faceva pervenire la dichiarazione.
- L'odierna attrice, proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. e con provvedimento del 24.5.2024, il Giudice dell'esecuzione disponeva di non sospendere la procedura per mancanza del fumus. In data 10.6.2024, la e la SI.ra proponevano Parte_1 Per_1
reclamo avverso il suddetto provvedimento ex art. 669 – terdecies c.p.c., il quale veniva rigettato in data 24.7.2024.
In data 3.7.2024 la proponeva, allora, Parte_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. al pignoramento presso terzi n.
1548/2023 del Tribunale di Padova, deducendo come: i) il pignoramento sarebbe inefficace per violazione del termine perentorio ex artt. 557 c.p.c. e
50 D.P.R. 602/1973, dato che l'esecutante non avrebbe depositato l'atto di precetto nel fascicolo telematico di iscrizione a ruolo e l'attestazione di conformità del precetto non è mai stata prodotta dal creditore;
ii) tali considerazioni varrebbero anche per le cartelle di pagamento e non sarebbero presenti i file telematici delle notifiche;
iii) il pignoramento sarebbe radicalmente ed insanabilmente nullo, in quanto effettuato nella forma presso terzi, anziché in quelle dell'esecuzione dei beni del debitore;
iv) la eccezione di nullità del pignoramento sarebbe sia tempestiva che rituale, dato che non soggiacerebbe al termine ex art. 617 c.p.c.; v) il pignoramento presso terzi avrebbe dovuto essere notificato anche nei confronti delle banche trattarie, dato che le cambiali sono ivi domiciliate;
vi)
la consegna dei titoli bancari, vieppiù, sarebbe stata eseguita quale modalità
di pagamento, cosicché il debito relativo alla compravendita sarebbe estinto.
In data 10.9.2024 si costituiva parte opposta, Parte_4
, contestando la fondatezza delle doglianze ed istanze avversarie.
[...]
Ciò per una serie di motivi: i) parte opponente sarebbe già decaduta dalla facoltà di far valere qualsivoglia contestazione ex art. 617 c.p.c.; ii) l'art. 557
c.p.c. si riferirebbe solo alle esecuzioni immobiliari: non sarebbe, pertanto,
applicabile analogicamente alle mobiliari;
iii) l'Agente avrebbe in ogni caso depositato i titoli sui quali è indicato il n. di cartella e la data in cui è stata notificata;
iv) l'agente avrebbe prodotto copia delle cartelle esattoriali sia nel giudizio cautelare che in quello di reclamo;
v) le cartelle, inoltre,
sarebbero state notificate a mezzo pec nelle date del 15.2023 e 17.5.2023;
vi) tra le citate notifiche e il pignoramento (d.d. 5.9.2023) di cui si discute in questa sede non sarebbe trascorso un anno;
v) il pignoramento non sarebbe nullo insanabilmente, in quanto non sarebbero stati sottoposti a pignoramento gli effetti cambiari, ma i crediti vantati dal debitore principale,
a nulla rilevando il rilascio di garanzia da parte dell'odierna attrice del pagamento del prezzo della cessione;
vi) il credito vantato da parte opposta non sarebbe da considerarsi estinto, in quanto non risulterebbe da nessun documento che il rilascio degli effetti cambiari sia avvenuto pro soluto; vii)
non sussisterebbero i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza resa dal GE in data 24.5.2024.
All'udienza del 15.10.2024 comparivano entrambe le parti per discutere circa la istanza di sospensione presentata da parte opponente.
In data 11.11.2024 il Giudice rigettava la istanza di sospensione della procedura esecutiva, confermando l'udienza del 21.1.2025, ove comparivano le parti, le quali chiedevano al giudice di fissare udienza per la decisione. Il Giudice procedeva in tal senso, fissando l'udienza del 20.5.2025
e assegnando termini per conclusioni, per conclusionali e memorie di replica.
All'udienza per la decisione le parti si riportavano agli atti ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni:
per parte opponente:
“In via principale: accertati i vizi della procedura esecutiva per i motivi di cui
in narrativa, revocare il provvedimento del 24.5.2024 reso nel proc. n.
1548/2023 R.G. Es., dichiarare la nullità del pignoramento che ha introdotto
la procedura esecutiva n. 548/2023 R.G. Es. e disporre l'estinzione della stessa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
per parte opposta:
“In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi che l'attrice è decaduta dalla facoltà di far valere
qualsivoglia eccezione ex art. 617 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in
comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito
Rigettarsi perché infondate ed indimostrate tutte le domande dell'attrice per
le ragioni tutte di cui in comparsa di costituzione e risposta con ogni
conseguenzialità di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Motivi della decisione
La opposizione risulta infondata per i seguenti motivi.
Non può, anzitutto, ritenersi viziata la procedura esecutiva per i motivi dedotti da Parte_1
Più in particolare, quanto alla contestazione di nullità del pignoramento – per essere realizzato nelle forme del pignoramento presso terzi in luogo del pignoramento presso il debitore previsto dall'art. 1997 c.c. – se ne deve rilevare la tardività.
E infatti, è ormai pacifica la giurisprudenza nel ritenere che anche il vizio di nullità del pignoramento va fatto valere entro i termini dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ossia entro venti giorni dalla notifica del pignoramento (Cass.
6356/2016).
Così non è stato nel caso di specie, laddove il pignoramento è stato notificato in data 5.9.2023 e l'opposizione è stata notificata solo in data 18.3.2024,
quindi ben oltre i suddetti venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Si rimarchi, inoltre, come non possa trovare applicazione il termine perentorio ex art. 557 c.p.c. che si riferisce solamente alle esecuzioni immobiliari. Al più
parte opponente avrebbe potuto opporre i termini di cui all'art. 543, co. 4
c.p.c.: così non ha, tuttavia proceduto, in maniera tempestiva.
Vieppiù che sia le cartelle di pagamento, che le relative notifiche (avvenute tramite PEC) sono state prodotte documentalmente da ed il periodo CP_1
intercorrente tra la notifica delle cartelle ed il pignoramento risulta inferiore ad un anno.
Ne segue che il pignoramento presso terzi non può considerarsi nullo, né
tantomeno affetto da una nullità insanabile.
Inoltre, il credito vantato dalla opposta non risulta estinto.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dal contratto di cessione di azienda, risulta che il rilascio degli effetti cambiari non sia avvenuto pro
soluto, ma “a titolo di garanzia della superiore rateizzazione e come ulteriore modalità di pagamento di 17 effetti cambiari” (doc. 3, parte opposta-convenuta).
Del resto, per consolidata giurisprudenza, se le parti avessero voluto procedere alla consegna delle cambiali pro soluto avrebbero dovuto manifestare immediatamente in maniera inequivoca ed univoca la volontà di estinguere l'obbligazione di pagamento con la stessa datio.
Inoltre, le scadenze degli effetti cambiari in epoca successiva alla conclusione del contratto ed in corrispondenza delle singole rate pattuite – l'ultima in scadenza nel 2025 – dimostra che la consegna dei titoli assolve ad una prevalente funzione di garanzia o comunque che la stessa è stata posta in essere pro solvendo e non certo pro soluto.
In definitiva, l'opposizione è infondata.
P. Q. M.
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente Parte_4 giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Padova, 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni