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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4861/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4861 dell'anno 2021, vertente tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Casafina e Giuseppe D'Angelo.
CP_1
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Piccolo.
CP_3
e
(c.f. e p.i. ), Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Esposito.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
22.4.2021, in tema di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, ex art. 615, co.1, c.p.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell in data 8.1.2025, dalla difesa di Controparte_5 Controparte_4
pagina 1 di 5 - in data 31.1.2025 e dalla difesa della in data Controparte_4 Parte_1
3.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1
PEC, il 22.11.2021, l' e la Controparte_5 Controparte_6
proponendo appello avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
22.4.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., dalla avverso una cartella di pagamento (la n. 07120180017385554000) notificatale – a mezzo Parte_1 pec - dall' ed emessa - per conto della suindicata - per Controparte_5 Controparte_4 un credito pari ad euro 164.780,33, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite (ossia tra l'opponente, e le parti opposte, e Parte_1 Controparte_5 [...]
. Controparte_6
****
La ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che Pt_1 Parte_1 il giudice di prime cure avesse travisato i dati istruttori e violato il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., pervenendo ad un'illogica e contraddittoria motivazione, pur avendo correttamente ricostruito i principi normativi sottesi alla fattispecie in questione.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel ritenere che fosse incontestata la circostanza della revoca del finanziamento, essendo, invece, a suo dire, documentalmente provato che il credito Parte vantato dalla contenuto nella cartella di pagamento impugnata, non derivasse affatto dalla “revoca” del Parte finanziamento, ma dall'escussione della garanzia prestata dalla a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento determinata dal mancato pagamento delle rate di rimborso.
E, alla luce di quanto esposto, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente Parte_1 appello, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza n. 3817/2021 del 18.3.2021 e pubblicata in data 22.4.2021, resa dal Tribunale di Napoli;
2) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3) Condannare le appellate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per anticipo fattone;
”.
Iscritta la causa al numero 4861/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
15.12.2021, l , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_5 dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, l'infondatezza dell'avverso gravame, concludendo nei seguenti termini: “1)
Rilevare in via preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto anche ex articolo 348 bis, comma 1°, c.p.c.; 2) Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in comparsa di costituzione e confermare la sentenza di primo grado emessa
pagina 2 di 5 dal Tribunale di Napoli in persona del G.I. dott.ssa Balletti n. 3817/2021, con vittoria di spese ed onorari di lite;
3) In subordine nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, rilevare la carenza di legittimazione passiva dell' indicato Agente per la riscossione, per i motivi esposti e per tutte le contestazioni riguardanti il merito della pretesa creditoria ritenendo esclusivo responsabile l'ente creditore;
4) Sempre nella Controparte_4 malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello condannare in via esclusiva al pagamento delle spese di lite l'ente creditore stante il ruolo di mero concessionario dell'agente per la riscossione;
”.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 15.2.2022, la Controparte_4
ha eccepito preliminarmente la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'avverso gravame, contestandone,
[...] comunque, la fondatezza e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e principale dichiarare per i motivi in premessa inammissibile l'appello proposto in quanto tardivo 2) solo in via assolutamente gradata rigettare per i motivi esposti l'appello in quanto infondato confermando l'impugnata sentenza 3) In ogni caso rigettare in quanto inammissibili e infondate le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza 4) condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
In data 7.3.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata l'8.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa dell' in data Controparte_5
8.1.2025, dalla difesa di in data 31.1.2025 e dalla difesa Controparte_4 della in data 3.2.2025), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del Parte_1
4.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è inammissibile, in quanto proposto tardivamente, ossia oltre il Parte_1 termine c.d. lungo di sei mesi (non essendo la sentenza impugnata stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.) previsto dall'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46 della l.n.69/2009 ed applicabile, ratione temporis, al caso di specie, essendo il giudizio di primo grado stato introdotto dopo il 4.7.2009).
Nello specifico, come documentato telematicamente dalla stessa società appellante, l'atto di appello è stato notificato, si ribadisce, via PEC, ad entrambe le parti appellate, il 22.11.2021 e, quindi, oltre il detto termine di sei mesi decorrente dalla data (22.4.2021) della pubblicazione della sentenza impugnata.
Il termine semestrale per proporre l'appello scadeva, invero, come correttamente eccepito dalla difesa della il 22.10.2021, non applicandosi al caso di specie la Controparte_4
pagina 3 di 5 sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che l'art. 3 della stessa legge esclude dalla detta sospensione le cause previste dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui, per l'appunto, tutte le opposizioni esecutive.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nei giudizi, come quello in esame, di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., cioè giudizi in materia di esecuzione forzata - tale dovendo essere qualificata l'opposizione avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto (e non avendo, del resto, la società appellante dedotto una eventuale diversa qualificazione della sua stessa domanda) - non è applicabile la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/11/2024, n. 29899 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche, tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 21/11/2024, n. 30113; Sez. III, Ord., 25/05/2023, n. 14614; Sez. VI - 3, Ord., 28/08/2020, n. 18012).
Né è fondato quanto dedotto, sul punto, dalla società appellante nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 3.3.2022, secondo cui la sospensione feriale non si applicherebbe soltanto nel caso di opposizione all'esecuzione c.d. successiva, introdotta ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., e non anche, dunque, a quella c.d. preventiva (che è stata instaurata, come nel caso di specie, pacificamente ai sensi del primo comma dell'art. 615
c.p.c., senza la proposizione di ulteriori e distinte domande, ossia di domande che esulassero da tale opposizione di natura, comunque, esecutiva).
Ed infatti, contrariamente a tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche l'opposizione c.d.
a precetto (disciplinata dall'art. 615, co.1, c.p.c.) - con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata - rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/02/2024, n. 4572 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/07/2023, n. 20953; Sez. VI – 3, Ord., 20/10/2017, n. 24833).
****
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla segue, ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle appellate vittoriose.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellate vittoriose stata ultimata pagina 4 di 5 dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (€.
164.780,33) della controversia (così determinato in base al credito oggetto della detta cartella di pagamento, ex art. 17, co.1, c.p.c.).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4861/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.4.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_5 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4861 dell'anno 2021, vertente tra
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Casafina e Giuseppe D'Angelo.
CP_1
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Piccolo.
CP_3
e
(c.f. e p.i. ), Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Esposito.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
22.4.2021, in tema di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, ex art. 615, co.1, c.p.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell in data 8.1.2025, dalla difesa di Controparte_5 Controparte_4
pagina 1 di 5 - in data 31.1.2025 e dalla difesa della in data Controparte_4 Parte_1
3.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_1
PEC, il 22.11.2021, l' e la Controparte_5 Controparte_6
proponendo appello avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
22.4.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., dalla avverso una cartella di pagamento (la n. 07120180017385554000) notificatale – a mezzo Parte_1 pec - dall' ed emessa - per conto della suindicata - per Controparte_5 Controparte_4 un credito pari ad euro 164.780,33, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite (ossia tra l'opponente, e le parti opposte, e Parte_1 Controparte_5 [...]
. Controparte_6
****
La ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo che Pt_1 Parte_1 il giudice di prime cure avesse travisato i dati istruttori e violato il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., pervenendo ad un'illogica e contraddittoria motivazione, pur avendo correttamente ricostruito i principi normativi sottesi alla fattispecie in questione.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel ritenere che fosse incontestata la circostanza della revoca del finanziamento, essendo, invece, a suo dire, documentalmente provato che il credito Parte vantato dalla contenuto nella cartella di pagamento impugnata, non derivasse affatto dalla “revoca” del Parte finanziamento, ma dall'escussione della garanzia prestata dalla a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento determinata dal mancato pagamento delle rate di rimborso.
E, alla luce di quanto esposto, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente Parte_1 appello, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la sentenza n. 3817/2021 del 18.3.2021 e pubblicata in data 22.4.2021, resa dal Tribunale di Napoli;
2) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
3) Condannare le appellate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per anticipo fattone;
”.
Iscritta la causa al numero 4861/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
15.12.2021, l , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_5 dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, l'infondatezza dell'avverso gravame, concludendo nei seguenti termini: “1)
Rilevare in via preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello proposto anche ex articolo 348 bis, comma 1°, c.p.c.; 2) Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in comparsa di costituzione e confermare la sentenza di primo grado emessa
pagina 2 di 5 dal Tribunale di Napoli in persona del G.I. dott.ssa Balletti n. 3817/2021, con vittoria di spese ed onorari di lite;
3) In subordine nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, rilevare la carenza di legittimazione passiva dell' indicato Agente per la riscossione, per i motivi esposti e per tutte le contestazioni riguardanti il merito della pretesa creditoria ritenendo esclusivo responsabile l'ente creditore;
4) Sempre nella Controparte_4 malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello condannare in via esclusiva al pagamento delle spese di lite l'ente creditore stante il ruolo di mero concessionario dell'agente per la riscossione;
”.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 15.2.2022, la Controparte_4
ha eccepito preliminarmente la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'avverso gravame, contestandone,
[...] comunque, la fondatezza e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e principale dichiarare per i motivi in premessa inammissibile l'appello proposto in quanto tardivo 2) solo in via assolutamente gradata rigettare per i motivi esposti l'appello in quanto infondato confermando l'impugnata sentenza 3) In ogni caso rigettare in quanto inammissibili e infondate le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza 4) condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.
In data 7.3.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata l'8.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa dell' in data Controparte_5
8.1.2025, dalla difesa di in data 31.1.2025 e dalla difesa Controparte_4 della in data 3.2.2025), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del Parte_1
4.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è inammissibile, in quanto proposto tardivamente, ossia oltre il Parte_1 termine c.d. lungo di sei mesi (non essendo la sentenza impugnata stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.) previsto dall'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46 della l.n.69/2009 ed applicabile, ratione temporis, al caso di specie, essendo il giudizio di primo grado stato introdotto dopo il 4.7.2009).
Nello specifico, come documentato telematicamente dalla stessa società appellante, l'atto di appello è stato notificato, si ribadisce, via PEC, ad entrambe le parti appellate, il 22.11.2021 e, quindi, oltre il detto termine di sei mesi decorrente dalla data (22.4.2021) della pubblicazione della sentenza impugnata.
Il termine semestrale per proporre l'appello scadeva, invero, come correttamente eccepito dalla difesa della il 22.10.2021, non applicandosi al caso di specie la Controparte_4
pagina 3 di 5 sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che l'art. 3 della stessa legge esclude dalla detta sospensione le cause previste dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui, per l'appunto, tutte le opposizioni esecutive.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nei giudizi, come quello in esame, di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., cioè giudizi in materia di esecuzione forzata - tale dovendo essere qualificata l'opposizione avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, che equivale ad atto di precetto (e non avendo, del resto, la società appellante dedotto una eventuale diversa qualificazione della sua stessa domanda) - non è applicabile la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
20/11/2024, n. 29899 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche, tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 21/11/2024, n. 30113; Sez. III, Ord., 25/05/2023, n. 14614; Sez. VI - 3, Ord., 28/08/2020, n. 18012).
Né è fondato quanto dedotto, sul punto, dalla società appellante nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il 3.3.2022, secondo cui la sospensione feriale non si applicherebbe soltanto nel caso di opposizione all'esecuzione c.d. successiva, introdotta ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., e non anche, dunque, a quella c.d. preventiva (che è stata instaurata, come nel caso di specie, pacificamente ai sensi del primo comma dell'art. 615
c.p.c., senza la proposizione di ulteriori e distinte domande, ossia di domande che esulassero da tale opposizione di natura, comunque, esecutiva).
Ed infatti, contrariamente a tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche l'opposizione c.d.
a precetto (disciplinata dall'art. 615, co.1, c.p.c.) - con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata - rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/02/2024, n. 4572 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/07/2023, n. 20953; Sez. VI – 3, Ord., 20/10/2017, n. 24833).
****
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla segue, ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle appellate vittoriose.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse delle appellate vittoriose stata ultimata pagina 4 di 5 dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (€.
164.780,33) della controversia (così determinato in base al credito oggetto della detta cartella di pagamento, ex art. 17, co.1, c.p.c.).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4861/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 3817/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.4.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_5 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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