Sentenza 11 ottobre 1978
Massime • 3
Al fine di stabilire se il banchiere, in Sede di pagamento di un assegno non trasferibile, abbia adottato la doverosa diligenza professionale nell'identificazione del presentatore, e, quindi, in caso di adempimento della prestazione ad un possessore diverso dal legittimo prenditore, possa andare esente da responsabilita nei confronti di quest'ultimo, o del richiedente od emittente dello assegno medesimo, le modalita di detta identificazione vanno valutate in relazione agli accorgimenti ed alle cautele suggerite, nel caso concreto, dal luogo e dal tempo del pagamento, dall'importo del titolo, dalla natura dei documenti esibiti dal presentatore. ( Conf 4965/77, mass n 388571).*
La banca che abbia pagato un assegno bancario a persona diversa dal legittimo prenditore, e che sia responsabile verso l'emittente per aver effettuato tale pagamento senza l'adozione della doverosa diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo, e tenuta a risarcire l'emittente medesimo dell'intero pregiudizio subito, e, quindi, anche per la somma eventualmente pagata oltre l'originario ammontare dell'assegno, falsificato nell'importo ad opera di terzi. Infatti, la responsabilita del debitore da inadempimento ad esso imputabile si estende anche a quei danni che derivino da una concausa a lui estranea, ma non tale da essere da sola sufficiente a determinare l'evento. ( V 3447/76, mass n 382210).*
L'Onere dell'espressa riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza impugnata, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 346 cod proc civ, non e estensibile alle argomentazioni e prospettazioni giuridiche, ovvero alle questioni di fatto e di diritto che siano state in primo grado addotte a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni, le quali devono ritenersi implicitamente richiamate con la valida proposizione in secondo grado delle domande ed eccezioni medesime. ( V 1023/77, mass n 384650).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/1978, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1978 |
Testo completo
L'Onere dell'espressa riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza impugnata, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 346 cod proc civ, non e estensibile alle argomentazioni e prospettazioni giuridiche, ovvero alle questioni di fatto e di diritto che siano state in primo grado addotte a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni, le quali devono ritenersi implicitamente richiamate con la valida proposizione in secondo grado delle domande ed eccezioni medesime. ( V 1023/77, mass n 384650).*