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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1355/2023 R.G.;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Gian Luca Fabbri (C.F. C.F._1
– PEC;
C.F._2 Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale;
Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
1
Con sentenza n. 266/2023, pubblicata in data 16 febbraio 2023, il Tribunale di Modena, decidendo la controversia instaurata, nel 2021, da avverso la Parte_2 Controparte_1
rimasta contumace, ne rigettava integralmente la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 13.200 pagato, a seguito del contratto del 17.3.2015, domanda motivata in forza dell'intervenuto recesso di essa attrice, esercitato con raccomandata del 22.3.2016.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente attrice, formulando le seguenti conclusioni: dell'appellante e consequenzialmente condannare la Società Parte_1
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento Controparte_1 in favore di della complessiva somma di euro 13.200,00 in forza Parte_1 dell'esercizio del diritto di recesso spettante a e per inadempimento Parte_1 della società . Controparte_1
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, la società appellata non si costituiva, sicché ne va dichiarata la contumacia.
*
Per la remissione in decisione veniva fissata l'udienza cartolare del 4.9.2024, assegnando i termini a ritroso previsti dalla riforma Cartabia.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione, con ordinanza del
6.10.2024, a seguito della suindicata udienza cartolare del 4.9.2024 , in relazione alla quale parte appellante ne faceva richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la sintetica esposizione dell'atto introduttivo del primo grado, col quale parte attrice, specificatamente, riferiva:
-di aver sottoscritto, in data 17/3/2015, in qualità di acquirente, un contratto di compravendita con la (poi rinominatasi;
Controparte_2 Controparte_1
2 -che con tale contratto tale società Parte_1
l'iscrizione attribuente il “diritto d'uso riguardante i servizi turistici afferenti i complessi residenziali denominati “CLUB GETAWAY T.S London in formula trust” >;
- che essa attrice, in data 25/6/2015, otteneva da Fiditalia s.p.a. un finanziamento di € 15.000, col quale pagava alla società venditrice il corrispettivo previsto dal suindicato contratto, pari ad € 13.200;
-< che in seguito, la sig.ra esercitava formalmente il diritto di recesso Parte_1 inviando alla società la raccomandata Ar 22/03/2016 ricevuta dalla Controparte_2 predetta società in data 31/03/2016 >;
-che dopo la comunicazione del recesso, essa richiedeva, senza esito, alla venditrice la restituzione del corrispettivo.
2)Una volta riportata l'esposizione iniziale dell'odierna appellante, può trascriversi, data la sua sinteticità, la motivazione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda attorea, ora riproposta in appello.
3)Essa è la seguente:
<intanto deve escludersi che l pur utilizzando un modulo richiamava la>
disciplina consumeristica, abbia validamente esercitato il cd. recesso di pentimento (anche espressamente previsto dall'art. 6 del contratto, cfr doc. 1), essendo pacifico che il recesso veniva comunicato oltre 12 mesi dopo rispetto alla sottoscrizione del contratto (cfr doc. 4).
Fermo restando che nell'atto introduttivo non viene specificatamente allegato nulla sul punto, si osserva che, preso atto delle condizioni applicabili al contratto (cfr doc. 1), non risultano, in ogni caso, altre ipotesi di recesso ad nutum.
Ora, salvo un generico riferimento solo nelle conclusioni circa un “grave inadempimento”,
l'attrice non ha mai allegato alcun eventuale inadempimento della CP_1
Per completezza, si rileva che, dal contratto, risultano soltanto: la possibilità di sciogliere ex art. 1495 c.c. il contratto in caso di “vizi” del prodotto (art.
3.4 contratto); la possibilità di riconoscere un diritto di prelazione alla nel caso in cui il cliente, dopo 12 mesi, CP_1 voglia cedere la propria iscrizione a terzi (art.
3.5 contratto): in merito all'art. 3.4, tale ipotesi non è applicabile al caso di specie, ove nessun vizio veniva allegato;
quanto all'art.
3.5, esso non prevede l'assunzione di alcun obbligazione in capo alla ma CP_1 appunto soltanto il riconoscimento di una prelazione in caso di vendita a terzi dell'iscrizione.
3 Dagli atti risulta che, vista la manifestata volontà della di cedere la propria Pt_1 iscrizione a terzi, si era offerta di trovare un acquirente, senza tuttavia trovarlo CP_1
(cfr corrispondenza email in atti); a tutto concedere – ma non è provato alcunché sul punto
- ciò avrebbe, astrattamente, potuto configurare un inadempimento a tale mandato, distinto dalle obbligazioni del contratto di cui è causa, il quale risulta aver trovato esecuzione per tutto il periodo di anno, con conseguente debenza delle somme a suo tempo versate dall'attrice a titolo di “iscrizione” (o “diritto d'uso riguardante i servizi turistici afferenti i complessi residenziali denominati “CLUB GETAWAY T.S London in formula trust”)>.
4) Con il primo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice abbia erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, avendo essa documentato di aver esercitato il diritto di recesso, come peraltro deducibile dalla mancata presentazione a rendere l'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta, odierna appellata.
5) Il motivo in esame è inammissibile e, peraltro, palesemente infondato posto che, come rilevato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, il diritto di recesso non è stato esercitato
6) Con il secondo ed ultimo motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia escluso che essa attrice avesse contestato uno specifico eventuale inadempimento della
>. CP_1
Rileva come l'errore si deduca dalla circostanza, contraddittoriamente, riconosciuta dal primo giudice, secondo cui essa
al fine di perfezionare a terzi la cessione del contratto>. Parte_1
7) Il motivo in esame è infondato, posto che effettivamente parte attrice, con l'atto introduttivo del primo grado, non ha dedotto l'inadempimento della controparte, facendo riferimento all' genericamente solo nell'ambito della domanda, comunque giustificata dall'esercizio del diritto di recesso.
4 Mai, dunque, essa ha dedotto l'inadempimento, solo ipotizzato dal primo giudice, relativo peraltro ad un ulteriore, sempre ipotizzato, contratto di mandato, dedotto dal primo giudice dagli atti, in mancanza di qualsivoglia allegazione attorea.
8)Al rigetto di entrambi i motivi consegue il rigetto del gravame, senza che debba adottarsi alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta vittoriosa la contumace parte appellata.
9) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1355/2023 R.G., previa dichiarazione di contumacia della rigetta l'appello, dando atto della Controparte_1 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 5.11.2024.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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