Legge 18 marzo 1968, n. 263

Commentari5

  • 1L’inibitoria sempre più classista di Vittorio Gaeta
    Vittorio Gaeta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado e i presupposti della sua sospensione costituiscono uno snodo essenziale del processo. L'evoluzione di tali istituti evidenzia il rischio che l'attuale enfasi sull'insolvenza dell'appellato come motivo per la sospensione abbia effetti discriminatori, che meritano di essere contrastati con proposte di segno diverso. Sommario: 1. Il nuovo art. 283 c.p.c. - 2. La limitata esecutorietà della sentenza di primo grado fino al 1993 - 3. L'esecutorietà generalizzata e l'infittirsi delle preclusioni - 4. La revisione dell'art. 283 c.p.c.: verso l'inibitoria dei ricchi - 5. La portata classista dell'attuale art. 283 c.p.c. - 6. …

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  • 2L’inibitoria sempre più classista di Vittorio Gaeta
    Vittorio Gaeta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado e i presupposti della sua sospensione costituiscono uno snodo essenziale del processo. L'evoluzione di tali istituti evidenzia il rischio che l'attuale enfasi sull'insolvenza dell'appellato come motivo per la sospensione abbia effetti discriminatori, che meritano di essere contrastati con proposte di segno diverso. Sommario: 1. Il nuovo art. 283 c.p.c. - 2. La limitata esecutorietà della sentenza di primo grado fino al 1993 - 3. L'esecutorietà generalizzata e l'infittirsi delle preclusioni - 4. La revisione dell'art. 283 c.p.c.: verso l'inibitoria dei ricchi - 5. La portata classista dell'attuale art. 283 c.p.c. - 6. …

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  • 3L’inibitoria sempre più classista di Vittorio Gaeta
    Vittorio Gaeta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 18 luglio 2023

  • 4Risoluzione del 17/05/1976 n. 300 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 17 maggio 1976

    Con L. 18 marzo 1968, n. 263, e\' stato istituito l\'Ordine di Vittorio Veneto in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 ed alle guerre precedenti. A norma dell\'art. 5, comma 1, di tale legge agli insigniti dell\'Ordine, che alla data dell\'1 gennaio 1968 non godevano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell\'imposta complementare, e\' stato concesso un assegno vitalizio di L. 60.000. Cio\' posto, e\' stato chiesto di conoscere se il citato assegno sia esente o meno dall\'Irpef, tenuto conto che il comma 2 del menzionato art. 5 aveva stabilito l\'esenzione da ogni ritenuta erariale. Al riguardo si fa presente che la particolare natura …

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  • 5Circolare del 20/04/1975 n. 10 - Min. Finanze - Affari Generali e Personale
    Min. Finanze · 20 aprile 1975

    Codesta Ragioneria Generale segnala alcune questioni, concernenti l\'applicazione delle ritenute alla fonte sul trattamento economico del personale statale in attivita\' di servizio ed in quiescenza, sulle quali chiede di conoscere l\'avviso dello scrivente. Si da\' evasione alla richiesta di cui sopra per le questioni di piu\' urgente applicazione, facendo riserva per le altre di successiva risposta; sulla scorta anche di ulteriori elementi di valutazione per un piu\' compiuto esame dei relativi argomenti. 1. ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE - Sulla questione lo scrivente si e\' pronunciato con telegrammi n. 10/326 del 9.03.74 e n. 10/429 del 20.03.74. 2. RIMBORSI FORFETTARI …

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Giurisprudenza114

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  • 1Trib. Cassino, sentenza 04/12/2024, n. 1473
    Provvedimento: n. 3834/2022 r.g.a.c. Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 04/12/2024 ; viste le note scritte depositate dalla parte ricorrente e dal Parte_1 contenenti conclusioni: “”. Parte_2 DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 04/12/2024. Il Giudice dott. Luigi D'Angiolella pagina 1 di 9 n. 3834/2022 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cassino SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato, mediante deposito telematico del …
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    • art. 92 c.p.c.·
    • opposizione a ordinanza-ingiunzione·
    • D.M. n. 37/2018·
    • D.M. n. 55/14·
    • appello civile·
    • compensazione spese processuali·
    • spese di lite·
    • gravi ed eccezionali ragioni·
    • soccombenza reciproca·
    • motivazione sentenza

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 4634
    Provvedimento: Sentenza n. 4634/2025 Depositato il 22/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore CHINE' GIUSEPPE, Giudice PANNONE ANDREA, Giudice in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2594/2024 depositato il 24/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2§pec.Email_1t - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito …
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    • inammissibilità ricorso·
    • agevolazioni fiscali prima casa·
    • ISEE·
    • prova requisito reddituale·
    • compensazione spese di lite·
    • proroga termine notifica·
    • art. 64 D.L. 73/2021

  • 3Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3656
    Provvedimento: N. 637/2025 R.G.A.C. TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare; considerato che l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di …
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    • art. 92 c.p.c.·
    • taratura strumenti di accertamento·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • compensazione spese processuali·
    • condanna alle spese·
    • gravi ed eccezionali ragioni·
    • soccombenza reciproca·
    • motivazione sentenza

  • 4Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12159
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XII ***** In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ***** In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45634 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 maggio 2025 vertente TRA , con l'avv. Simone Torre; Parte_1 APPELLANTE E in persona del sindaco p.t., con l'avv. Enrico Maggiore CP_1 dell'Avvocatura capitolina; APPELLATA in persona del sindaco p.t., con l'avv. Caterina Albesano …
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    • art. 92 c.p.c.·
    • spese processuali in appello·
    • principio di soccombenza·
    • art. 91 c.p.c.·
    • compensazione spese processuali·
    • responsabilità nella riscossione·
    • giurisdizione equitativa·
    • D.M. n. 55/2014·
    • opposizione a preavviso di fermo amministrativo

  • 5Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3366
    Provvedimento: N. 4879/2024 R.G.A.C. TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore di parte appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare; considerato che l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; P.Q.M. pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente. Si comunichi a cura della cancelleria. Il Giudice dott.ssa AR EL ET …
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    • art. 92 c.p.c.·
    • soccombenza·
    • art. 429 c.p.c.·
    • notifica cartella esattoriale·
    • art. 140 c.p.c.·
    • opposizione a ordinanza ingiunzione·
    • spese processuali·
    • compensazione spese·
    • responsabilità solidale·
    • art. 127 ter c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti e' concessa una medaglia ricordo in oro.
    Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.
    Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
    - come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
    - come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.
  • Art. 2.


    E' istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.
    L'onorificenza e' conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.
    Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
    - come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
    - come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.
  • Art. 3.


    Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
    L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.
    Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
    - come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
    - come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.