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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONACCHI GIACOMO ( ) VIA DELLA PIAZZUOLA 15 50133 C.F._2
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA PIAZZUOLA 15 FIRENZEpresso il difensore avv. CARBONI SILVIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANTINI ANNA ( ) VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta da volta far dichiarare l'illegittimità del licenziamento Parte_1
disciplinare intimatole con lettera del 20 marzo 2024 dalla datrice di lavoro Controparte_1
titolare dell'impresa individuale DI.PI.80, è fondata e merita dunque accoglimento.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o documentali.
è stata assunta dall'impresa convenuta in data 15 febbraio 2021 (l'accertamento Parte_1
della dedotta retrodatazione del rapporto è stata riservata ad altro procedimento) con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time 50% con mansioni di parrucchiera ed inquadramento al livello IV CCNL AR e RU ( cfr doc 2 ric).
Con missiva ricevuta dalla datrice in data 8 marzo 2024, la lavoratrice effettuava richiesta di ferie dal 12 al 23 marzo 2024 (cfr doc 7 ric), richiamando precedenti accordi verbali.
Con lettera inviata il 9 marzo 2024 a firma dell'avvocato Sanna, legale della , si CP_1
contestava l'esistenza dei pregressi accordi e si rifiutava la richiesta di ferie per ragioni organizzative e produttive ( cfr doc 11 conv).
La lavoratrice rimaneva assente nel periodo dal 11 al 20 marzo 2024 (fatto pacifico).
Con lettera datata 20 marzo 2024 la lavoratrice veniva licenziata per assenza ingiustificata
1 protrattasi dall'11 al 20 marzo 2024 (cfr doc 4 ric).
Dalla ricostruzione sin qui effettuata emerge con tutta evidenza che il licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato il 20 marzo 2024 non è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti. .
Va in proposito rammentato che, a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione , il cui scopo è consentire al lavoratore la sua immediata difesa, deve quindi delineare l'addebito così come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.
Devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (vedi Cass. 8/4/2016 n. 6898,
12/01/2017 n. 619, ma già 05/08/2010 n. 18279 ed ivi ulteriori richiami).
Nessuno di questi elementi si rinviene nella lettera inviata dalla datrice in data 9 marzo 2024
(nelle difese della convenuta qualificata come contestazione degli addebiti) ove nessun riferimento è contenuto alle assenze ingiustificate, condotte che, peraltro, alla data dell'invio della missiva non erano ancora state poste in essere.
L'assenza di preventiva contestazione vizia irrimediabilmente il procedimento disciplinare e rende il licenziamento ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni ( cfr tra le altre Cass Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, conf Cass Sez. L,
Sentenza n. del 27/08/2003).
2 Tanto basta per ritenere la illegittimità del licenziamento con conseguente diritto della lavoratrice alla tutela prevista dall'art 9 dlvo 23/15 , essendo pacifico in atti che l'azienda convenuta non possieda il requisito dimensionale di cui all'art 18 , ottavo e nono comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300.
Nel caso di specie , tenuto conto delle dimensioni della convenuta, dell'anzianità documentata e delle circostanze del recesso, si ritiene equo riconoscere alla lavoratrice un'indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
La suddetta indennità non è assoggettata – per legge- a contribuzione, di talchè non sussiste alcun interesse di alla partecipazione al procedimento. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera datata 20 marzo Parte_1
2024 e, per l'effetto, fermo restando l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2571 per competenze professionali, oltre i.v.a ( se dovuta), c.p.a e contributo spese generali .
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONACCHI GIACOMO ( ) VIA DELLA PIAZZUOLA 15 50133 C.F._2
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA PIAZZUOLA 15 FIRENZEpresso il difensore avv. CARBONI SILVIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SANTINI ANNA ( ) VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta da volta far dichiarare l'illegittimità del licenziamento Parte_1
disciplinare intimatole con lettera del 20 marzo 2024 dalla datrice di lavoro Controparte_1
titolare dell'impresa individuale DI.PI.80, è fondata e merita dunque accoglimento.
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o documentali.
è stata assunta dall'impresa convenuta in data 15 febbraio 2021 (l'accertamento Parte_1
della dedotta retrodatazione del rapporto è stata riservata ad altro procedimento) con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time 50% con mansioni di parrucchiera ed inquadramento al livello IV CCNL AR e RU ( cfr doc 2 ric).
Con missiva ricevuta dalla datrice in data 8 marzo 2024, la lavoratrice effettuava richiesta di ferie dal 12 al 23 marzo 2024 (cfr doc 7 ric), richiamando precedenti accordi verbali.
Con lettera inviata il 9 marzo 2024 a firma dell'avvocato Sanna, legale della , si CP_1
contestava l'esistenza dei pregressi accordi e si rifiutava la richiesta di ferie per ragioni organizzative e produttive ( cfr doc 11 conv).
La lavoratrice rimaneva assente nel periodo dal 11 al 20 marzo 2024 (fatto pacifico).
Con lettera datata 20 marzo 2024 la lavoratrice veniva licenziata per assenza ingiustificata
1 protrattasi dall'11 al 20 marzo 2024 (cfr doc 4 ric).
Dalla ricostruzione sin qui effettuata emerge con tutta evidenza che il licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato il 20 marzo 2024 non è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti. .
Va in proposito rammentato che, a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione , il cui scopo è consentire al lavoratore la sua immediata difesa, deve quindi delineare l'addebito così come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo tale da perimetrare anche l'ambito dell'attività difensiva del lavoratore, salva la successiva verifica da parte del giudice dell'idoneità della condotta contestata a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso.
Devono dunque essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (vedi Cass. 8/4/2016 n. 6898,
12/01/2017 n. 619, ma già 05/08/2010 n. 18279 ed ivi ulteriori richiami).
Nessuno di questi elementi si rinviene nella lettera inviata dalla datrice in data 9 marzo 2024
(nelle difese della convenuta qualificata come contestazione degli addebiti) ove nessun riferimento è contenuto alle assenze ingiustificate, condotte che, peraltro, alla data dell'invio della missiva non erano ancora state poste in essere.
L'assenza di preventiva contestazione vizia irrimediabilmente il procedimento disciplinare e rende il licenziamento ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni ( cfr tra le altre Cass Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, conf Cass Sez. L,
Sentenza n. del 27/08/2003).
2 Tanto basta per ritenere la illegittimità del licenziamento con conseguente diritto della lavoratrice alla tutela prevista dall'art 9 dlvo 23/15 , essendo pacifico in atti che l'azienda convenuta non possieda il requisito dimensionale di cui all'art 18 , ottavo e nono comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300.
Nel caso di specie , tenuto conto delle dimensioni della convenuta, dell'anzianità documentata e delle circostanze del recesso, si ritiene equo riconoscere alla lavoratrice un'indennità pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
La suddetta indennità non è assoggettata – per legge- a contribuzione, di talchè non sussiste alcun interesse di alla partecipazione al procedimento. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera datata 20 marzo Parte_1
2024 e, per l'effetto, fermo restando l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2571 per competenze professionali, oltre i.v.a ( se dovuta), c.p.a e contributo spese generali .
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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