Ordinanza collegiale 26 febbraio 2021
Sentenza 2 febbraio 2023
Decreto cautelare 22 aprile 2023
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2025REG.PROV.COLL.
N. 06713/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6713 del 2023, proposto dalla signora SA GI, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180,
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1869/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La sig.ra SA GI (odierna appellante) ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia n. 14658.ID del 24 novembre 2020, che ha recepito il verbale del 10 novembre 2020 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, Area II - fascia economica F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, contenente la graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, l’elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio di idoneità e l’elenco dei candidati esclusi.
2. La sig.ra GI ha dedotto di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura suddetta, il cui bando, all’art. 2, prevedeva, tra i requisiti di ammissione, l’“ i. avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ”. Peraltro dagli atti di causa emerge che, in realtà, il requisito fatto valere è quello del tirocinio formativo ex art. 37, comma 11, DL n. 98/2011, senza aver fatto parte dell’ufficio per il processo.
3. Il successivo art. 5, comma 7, del bando stabiliva che lo svolgimento e completamento delle attività di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari doveva essere documentato “ esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia ”. Ai fini della dimostrazione del possesso di predetto requisito di ammissione al concorso, l’odierna appellante aveva allegato alla domanda l’attestato a questa direttamente rilasciato dall’Ufficio giudiziario di Arezzo comprovante lo svolgimento della relativa attività formativa idonea per l’ammissione al concorso.
4. In data 24 novembre 2020 era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, che non comprendeva il nominativo della sig.ra GI, inserito, invece, nell’elenco delle domande escluse e, più precisamente, nella sezione rubricata “ candidati esclusi ai sensi dell’art. 5 co 7 del bando di concorso ” per non aver “ prodotto la modulistica prevista dall’art. 5 comma 7 del bando ”.
5. Il ricorso di primo grado era affidato a cinque motivi, con cui l’odierna appellante deduceva l’illegittimità della disposta esclusione, avendo la stessa prodotto, nei termini temporali prescritti dal bando, l’attestazione originale rilasciata dall’Ufficio giudiziario territoriale, costituente documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto.
6. Con motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2021 l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento prot. n. 0001567 del 10.02.2021 con cui il Ministero della Giustizia ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso in questione.
7. Con sentenza n. 1869/2023 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese. Il giudice di primo grado ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione, che si sarebbe limitata ad applicare correttamente la legge speciale di gara, peraltro giustificata dalle particolari caratteristiche di urgenza che caratterizzano la procedura in questione. Neppure sarebbe stato possibile invocare il soccorso istruttorio, dovendosi ritenere che « l’espressa previsione del bando in ordine alle modalità di attestazione del requisito e la produzione dello stesso con diversa modalità comportino, sostanzialmente, la mancata dimostrazione del possesso dello stesso e l’inammissibilità della domanda di partecipazione, con conseguente correttezza del provvedimento di esclusione ».
8. Avverso la suddetta sentenza la sig.ra GI ha proposto appello, affidato ad un unico motivo di ricorso rubricato “ Omesso accertamento della piena idoneità dell’attestazione prodotta a comprovare il possesso del requisito richiesto - violazione di tutti i principi generali dell’azione amministrativa: divieto di aggravamento procedimentale, favor partecipationis, leale collaborazione, efficienza ed efficacia, raggiungimento del risultato. Disparità di trattamento ”. In sostanza, il TAR avrebbe errato nel non considerare sufficiente la produzione, nei termini previsti dal bando, dell’attestazione delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, che, invece, sarebbe stata pienamente idonea a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto. Eventuali esigenze di celerità dell’azione amministrativa non avrebbero potuto portare ad obliterare altri rilevanti principi, tra cui quello del favor partecipationis .
9. Si è costituito il Ministero della Giustizia che ha chiesto il rigetto dell’appello.
10. All’udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La procedura concorsuale di cui si controverte è stata indetta sulla base di quanto previsto dall’art. 255 del DL n. 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale aveva autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. Ciò al fine « di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale ».
2. Il bando di concorso, all’art. 2, comma 1, lett. d ), elenca i titoli necessari per la partecipazione, tra i quali diverse forme di collaborazione con gli Uffici giudiziari. In particolare: « i. avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell’art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii. avere completato il tirocinio formativo di cui all’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell’Ufficio per il processo; iii. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; iv. avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi ».
A ciascuno di detti titoli corrisponde anche l’attribuzione di un punteggio, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del bando, che, alle lettere da a ) a d ) contempla proprio le attività di tirocinio e collaborazione presso Uffici giudiziari.
Lo stesso art. 5, al comma 7, dispone: « L’avvenuto svolgimento e completamento delle attività di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) deve essere documentato esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Sarà onere di ogni candidato richiedere tempestivamente presso l’Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione ».
Il modulo allegato al bando di concorso (in consonanza con quanto previsto dall’art. 5 del bando) permetteva di attestare i predetti titoli, individuando una delle seguenti opzioni: tirocinio ai sensi dell’art. 73 DL n. 69 del 2013; periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16- octies , comma 1- bis e 1- quater , DL n. 179/2012, come modificato dall’art. 50 DL n. 90/2014; tirocinio formativo ai sensi dell’art. 37, comma 11, DL n. 98/2011, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo; ulteriore e distinta attività di tirocinio e collaborazione, diversa da quella indicata nei punti precedenti, della durata di almeno un anno, nel completo rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.
Al riguardo si può, peraltro, osservare la presenza di alcune imprecisioni, dal momento che il richiamato art. 16- octies (ora abrogato) non ha mai contenuto i commi 1- bis e 1- quater ed è stato inserito e non meramente modificato dall’art. 50 DL n. 90/2014.
3. L’odierna appellante ha prodotto una certificazione a firma del direttore del Tribunale di Arezzo, senza utilizzare il modulo prescritto. Tale certificazione attesta che la sig.ra GI ha concluso il perfezionamento del tirocinio formativo ex art. 50, comma 1- quinquies , DL n. 90 del 2014 presso il Tribunale di Arezzo. Quest’ultima norma prevede che: « I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell’ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione ». Risulterebbe quindi attestato il requisito dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e cioè quello previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d ), n. ii), del bando.
4. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza del TAR nella parte in cui non ha considerato equivalente l’attestazione prodotta senza utilizzare il modulo prescritto dal bando, anche per violazione della disciplina che regola l’istituto dell’autocertificazione.
5. Il motivo, così come formulato, non può trovare accoglimento. L’art. 5, comma 7, del bando è infatti chiaro nel prescrivere tassativamente l’utilizzo della modulistica allegata al bando di concorso. Come affermato dalla giurisprudenza « il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva » (Cons. Stato sent. n. 1148/2019).
5.1. Peraltro, come allegato dalla parte appellata (pag. 7 memoria di costituzione), la questione era stata oggetto anche di chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, nella forma di FAQ - frequently asked question . In particolare la domanda numero 13 aveva il seguente tenore: « 13 — DOMANDA: Io ho tutti gli attestati dei miei tirocini, devo allegarli alla domanda? RISPOSTA: No. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, esclusivamente, l’attestazione di tirocinio a corredo del bando, debitamente compilata e sottoscritta dal dirigente dell’ufficio o, in assenza, da chi ne fa le funzioni ».
5.2. Sulla scorta dell’ordinanza n. 1671 del 2021 di questo Consiglio di Stato, il giudice di prime cure ha condivisibilmente rilevato come il concorso in questione fosse configurato dalla legge con particolari requisiti di urgenza. In tale contesto la « scelta di far utilizzare un modulo standardizzato per far constare alla commissione il possesso di questi titoli assolve alla particolare funzione di speditezza della procedura, di modo che per la verifica del possesso del titolo la Commissione possa semplicemente prendere atto della casella corrispondente compilata sul modulo, con operazione in qualche modo meccanica. Di conseguenza, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto che il mancato rispetto della previsione del bando, nella parte in cui stabiliva che il possesso dei requisiti dovesse essere comprovato esclusivamente mediante la produzione del modulo allegato al bando, fosse causa di esclusione, in quanto attinente alle modalità di presentazione della domanda e attestazione dei requisiti di partecipazione ».
5.3. Né, al riguardo, viene in alcun modo in rilievo la disciplina sull’autocertificazione, atteso che l’attestazione del titolo non proviene dal candidato ma dal dirigente dell’ufficio giudiziario.
6. Per quanto detto l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO