TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14460/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 dicembre 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 tutte elettivamente domiciliate in Milano, Via Sottocorno, 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Ambrosini, che le rappresenta e difende, per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta docenti i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: a) alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121
1 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte in cui CP_5 definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
b) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Parte_1
Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_2
2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3. dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_3
3.000 (Euro 500 per n. 6 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_4
2.000 (Euro 500 per n. 4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
5. dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_5
1.000 (Euro 500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
6. dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_6
3.000 (Euro 500 per n. 6 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
7. dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Parte_7
Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi e/o rivalutazione
2 c) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 dicembre 2024,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevavano le ricorrenti di essere tutte iscritte nelle GPS aggiornate per gli aa.ss. 2024/2025 - 2025/2026. Chiedevano l'accertamento del loro diritto (quali insegnanti con contratto a tempo determinato) all'attribuzione della carta elettronica di cui ai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, per un importo pari a Euro 500,00 annui, beneficio previsto unicamente in favore del personale di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione del diritto.
[...]
All'udienza del 28 aprile 2025, la Difesa delle ricorrenti verbalizzata la propria rinunzia parziale, con riferimento alla provvidenza per la ricorrente per l'a.s. 2024/25, poiché immessa in ruolo nelle more del giudizio;
Pt_7 omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
3 Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
[...
[...] [
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_8 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Le parti ricorrenti provano per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- aa.ss. 2020/2021 (12.10.20-30.6.21), 2021/2022 Parte_1
(8.9.21-30.6.22), 2022/2023 (12.9.22-30.6.23), 2023/2024 (1.9.23-30.6.24 e 27.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC Via Viquarterio di Pieve Emanuele per la classe di insegnamento AB25 – Lingue (Inglese) con contratto annuale 1.9.24 - 31.8.25 (doc. 1 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 21.05.24 (ibidem);
- 2020/2021 (16.10.20-30.6.21), 2021/2022 (13.10.21- Parte_2 CP_9
30.6.22), 2022/2023 (19.9.22-30.6.23) 2023/2024 (18.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente scuola primaria presso la Primaria “Dante Alighieri” di Vittuone con contratto fino al termine delle attività didattiche 1.10.24-30.6.25 (doc. 2 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 25.05.24 (ibidem);
- 2019/2020 (20.9.19-30.6.20), 2020/2021 (8.10.20- Parte_3 CP_9
31.8.21), 2021/2022 (9.9.21-30.6.22), 2022/2023 (12.9.22-30.6.23) 2023/2024 (6.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente di sostegno presso l'IC “G. Pascoli” di Milano con contratto annuale
6 2.9.24-31.8.25 (doc. 3 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 10.09.24 (ibidem);
- 2021/2022 (27.10.21-30.6.22), 2022/2023 (24.11.22- Parte_4 CP_9
30.6.23 e 26.10.22-8.6.23) 2023/2024 (10.11.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Professionale “V. Kandinsky” di Milano per la classe di insegnamento A017 – Disegno e Storia dell'Arte, con contratto fino al termine delle attività didattiche 30.9.24 – 30.6.25 (doc. 4 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 18.03.24 (ibidem);
- 2023/2024 (6.11.23-30.6.24); la ricorrente è Parte_5 CP_9 attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC ON DA VI di Cesano Boscone quale docente scuola primaria con contratto annuale 11.10.24 –
31.8.25 (doc. 5 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 29.02.24 (ibidem);
- 2019/2020 (24.9.19-30.6.20), 2020/2021 (26.10.20- Parte_6 CP_9
30.6.21), 2021/2022 (13.10.21-30.6.22), 2022/2023 (19.9.22-30.6.23) 2023/2024 (12.9.23-30.6.24): la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente di scuola primaria presso l'IC “Dante Alighieri” di Vittuone con contratto fino al termine delle attività didattiche 1.10.24-30.6.25 (doc. 6 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 25.05.24 (ibidem);
- aa.ss.: 2023/2024 (1.9.23-30.6.24); la ricorrente è Parte_7 attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC “A. Diaz” di Milano quale docente scuola primaria con contratto fino al termine delle attività didattiche
2.10.24 – 30.6.25 (doc. 7 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 20.03.24 (ibidem).
4. Il eccepisce: Controparte_1
a) per il fatto che presti servizio nell'a.s. 2024/2025 come Parte_3 docente in formazione e prova, con conseguente assenza del diritto richiesto;
eccepisce inoltre la prescrizione della provvidenza per l'a.s. 2019/2020; b) per il fatto che sia stata immessa in ruolo il 1° settembre Parte_7
2024, con conseguente assenza del diritto richiesto per l'a.s. 2024/2025; c) per tutti: la prescrizione del diritto per l'a.s. 2020/2021.
5. Quanto alla prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961).
7 Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_1
21.05.24 (doc. 1 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 21.05.19; il primo contratto (a.s. 2020/2021) è concluso il 12.10.20 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_2
25.05.24 (doc. 2 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 25.05.19; il primo contratto (a.s. 2020/2021) è concluso il 16.10.20 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_3
10.09.24 (doc. 3 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 10.09.19; il primo contratto (a.s. 2019/2020) è concluso il 20.09.19 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 18.03.24 Parte_4
(doc. 4 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 18.03.19; il primo contratto (a.s. 2021/2022) è concluso il 27.10.21 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 29.02.24 Parte_5
(doc. 5 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 29.02.19; il primo contratto (a.s. 2023/2024) è concluso il 6.11.23 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_6
25.05.24 (doc. 6 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 25.05.19; il primo contratto (a.s. 2019/2020) è concluso il 24.09.19 e pertanto la prescrizione non si è verificata neppure per quell'anno (a.s. 2019/2020); Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_7
20.03.24 (doc. 7 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 20.03.19; il primo contratto (a.s. 2023/2024) è sottoscritto il 1.09.23 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
6. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
8 accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina solo le altre tipologie di supplenze, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. Ne consegue che per l'a.s. 2024/2025 la provvidenza è già garantita dalla legge per le cui scadenze Parte_1 Parte_3 Parte_5 sono, come visto più sopra al 31/8. Inoltre, il fatto per cui presti servizio nell'a.s. 2024/2025 come Parte_3 docente in formazione e prova come neoassunta (ciò risulta dallo stato matricolare prodotto dal e la circostanza Controparte_1
è stata confermata anche in udienza dal suo Difensore) comporta la ricorrenza del diritto al riconoscimento della provvidenza richiesta ipso iure, come rilevato poco più sopra, scadendo il periodo di prova il 31/08/2025. è stata immessa in ruolo (v. stato matricolare prodotto dal Parte_7
) il 1° settembre 2024, con Controparte_1 conseguente assenza del diritto richiesto per l'a.s. 2024/2025. La rinunzia parziale verbalizzata nel corso dell'odierna udienza da parte della difesa della ricorrente non ha effetto ex art. 306 c.p.c., non essendo stata accettata dalla controparte costituita, il . Controparte_1
7. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
9 Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/2023, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra (§ 2) sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
. Controparte_1
8. Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per i seguenti anni scolastici:
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_1
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_2
2024/2025;
- aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024;
- aa.ss.: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
- aa.ss.: 2023/2024; Parte_5
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
- aa.ss. 2023/2024, Parte_7 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 delle parti ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, e
10 della parziale soccombenza, vengono liquidate (una volta compensate per la metà) in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle ricorrenti la c.d. carta docente per i seguenti anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_1 CP_9
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_2
2024/2025;
- aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024;
- aa.ss.: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
- aa.ss.: 2023/2024; Parte_5
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
- aa.ss. 2023/2024, Parte_7 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Maria Rosaria Ambrosini,
[...] antistatario, liquidate in € 1500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 28 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 dicembre 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 tutte elettivamente domiciliate in Milano, Via Sottocorno, 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Ambrosini, che le rappresenta e difende, per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta docenti i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: a) alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121
1 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte in cui CP_5 definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
b) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Parte_1
Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_2
2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3. dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_3
3.000 (Euro 500 per n. 6 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 2021/2022 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_4
2.000 (Euro 500 per n. 4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
5. dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_5
1.000 (Euro 500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
6. dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Euro Parte_6
3.000 (Euro 500 per n. 6 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
7. dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2024/2025 per un totale di Parte_7
Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi e/o rivalutazione
2 c) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021
2) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 10 dicembre 2024,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevavano le ricorrenti di essere tutte iscritte nelle GPS aggiornate per gli aa.ss. 2024/2025 - 2025/2026. Chiedevano l'accertamento del loro diritto (quali insegnanti con contratto a tempo determinato) all'attribuzione della carta elettronica di cui ai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, per un importo pari a Euro 500,00 annui, beneficio previsto unicamente in favore del personale di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione del diritto.
[...]
All'udienza del 28 aprile 2025, la Difesa delle ricorrenti verbalizzata la propria rinunzia parziale, con riferimento alla provvidenza per la ricorrente per l'a.s. 2024/25, poiché immessa in ruolo nelle more del giudizio;
Pt_7 omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
3 Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_6
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
[...
[...] [
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_8 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1,
5 dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Le parti ricorrenti provano per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- aa.ss. 2020/2021 (12.10.20-30.6.21), 2021/2022 Parte_1
(8.9.21-30.6.22), 2022/2023 (12.9.22-30.6.23), 2023/2024 (1.9.23-30.6.24 e 27.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC Via Viquarterio di Pieve Emanuele per la classe di insegnamento AB25 – Lingue (Inglese) con contratto annuale 1.9.24 - 31.8.25 (doc. 1 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 21.05.24 (ibidem);
- 2020/2021 (16.10.20-30.6.21), 2021/2022 (13.10.21- Parte_2 CP_9
30.6.22), 2022/2023 (19.9.22-30.6.23) 2023/2024 (18.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente scuola primaria presso la Primaria “Dante Alighieri” di Vittuone con contratto fino al termine delle attività didattiche 1.10.24-30.6.25 (doc. 2 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 25.05.24 (ibidem);
- 2019/2020 (20.9.19-30.6.20), 2020/2021 (8.10.20- Parte_3 CP_9
31.8.21), 2021/2022 (9.9.21-30.6.22), 2022/2023 (12.9.22-30.6.23) 2023/2024 (6.9.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente di sostegno presso l'IC “G. Pascoli” di Milano con contratto annuale
6 2.9.24-31.8.25 (doc. 3 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 10.09.24 (ibidem);
- 2021/2022 (27.10.21-30.6.22), 2022/2023 (24.11.22- Parte_4 CP_9
30.6.23 e 26.10.22-8.6.23) 2023/2024 (10.11.23-30.6.24); la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'Istituto Professionale “V. Kandinsky” di Milano per la classe di insegnamento A017 – Disegno e Storia dell'Arte, con contratto fino al termine delle attività didattiche 30.9.24 – 30.6.25 (doc. 4 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 18.03.24 (ibidem);
- 2023/2024 (6.11.23-30.6.24); la ricorrente è Parte_5 CP_9 attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC ON DA VI di Cesano Boscone quale docente scuola primaria con contratto annuale 11.10.24 –
31.8.25 (doc. 5 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 29.02.24 (ibidem);
- 2019/2020 (24.9.19-30.6.20), 2020/2021 (26.10.20- Parte_6 CP_9
30.6.21), 2021/2022 (13.10.21-30.6.22), 2022/2023 (19.9.22-30.6.23) 2023/2024 (12.9.23-30.6.24): la ricorrente è attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 quale docente di scuola primaria presso l'IC “Dante Alighieri” di Vittuone con contratto fino al termine delle attività didattiche 1.10.24-30.6.25 (doc. 6 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 25.05.24 (ibidem);
- aa.ss.: 2023/2024 (1.9.23-30.6.24); la ricorrente è Parte_7 attualmente in servizio per l'a.s. 2024/2025 presso l'IC “A. Diaz” di Milano quale docente scuola primaria con contratto fino al termine delle attività didattiche
2.10.24 – 30.6.25 (doc. 7 fasc. ric.); la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 20.03.24 (ibidem).
4. Il eccepisce: Controparte_1
a) per il fatto che presti servizio nell'a.s. 2024/2025 come Parte_3 docente in formazione e prova, con conseguente assenza del diritto richiesto;
eccepisce inoltre la prescrizione della provvidenza per l'a.s. 2019/2020; b) per il fatto che sia stata immessa in ruolo il 1° settembre Parte_7
2024, con conseguente assenza del diritto richiesto per l'a.s. 2024/2025; c) per tutti: la prescrizione del diritto per l'a.s. 2020/2021.
5. Quanto alla prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961).
7 Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_1
21.05.24 (doc. 1 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 21.05.19; il primo contratto (a.s. 2020/2021) è concluso il 12.10.20 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_2
25.05.24 (doc. 2 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 25.05.19; il primo contratto (a.s. 2020/2021) è concluso il 16.10.20 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_3
10.09.24 (doc. 3 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 10.09.19; il primo contratto (a.s. 2019/2020) è concluso il 20.09.19 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 18.03.24 Parte_4
(doc. 4 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 18.03.19; il primo contratto (a.s. 2021/2022) è concluso il 27.10.21 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il 29.02.24 Parte_5
(doc. 5 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 29.02.19; il primo contratto (a.s. 2023/2024) è concluso il 6.11.23 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata. Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_6
25.05.24 (doc. 6 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 25.05.19; il primo contratto (a.s. 2019/2020) è concluso il 24.09.19 e pertanto la prescrizione non si è verificata neppure per quell'anno (a.s. 2019/2020); Per la diffida è stata inviata via posta raccomandata il Parte_7
20.03.24 (doc. 7 fasc. ric.) pertanto la prescrizione è relativa al periodo anteriore al 20.03.19; il primo contratto (a.s. 2023/2024) è sottoscritto il 1.09.23 e pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
6. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
8 accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina solo le altre tipologie di supplenze, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. Ne consegue che per l'a.s. 2024/2025 la provvidenza è già garantita dalla legge per le cui scadenze Parte_1 Parte_3 Parte_5 sono, come visto più sopra al 31/8. Inoltre, il fatto per cui presti servizio nell'a.s. 2024/2025 come Parte_3 docente in formazione e prova come neoassunta (ciò risulta dallo stato matricolare prodotto dal e la circostanza Controparte_1
è stata confermata anche in udienza dal suo Difensore) comporta la ricorrenza del diritto al riconoscimento della provvidenza richiesta ipso iure, come rilevato poco più sopra, scadendo il periodo di prova il 31/08/2025. è stata immessa in ruolo (v. stato matricolare prodotto dal Parte_7
) il 1° settembre 2024, con Controparte_1 conseguente assenza del diritto richiesto per l'a.s. 2024/2025. La rinunzia parziale verbalizzata nel corso dell'odierna udienza da parte della difesa della ricorrente non ha effetto ex art. 306 c.p.c., non essendo stata accettata dalla controparte costituita, il . Controparte_1
7. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza.
9 Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/2023, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia menzionata più sopra (§ 2) sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
. Controparte_1
8. Va quindi riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per i seguenti anni scolastici:
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_1
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_2
2024/2025;
- aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024;
- aa.ss.: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
- aa.ss.: 2023/2024; Parte_5
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
- aa.ss. 2023/2024, Parte_7 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 delle parti ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, e
10 della parziale soccombenza, vengono liquidate (una volta compensate per la metà) in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle ricorrenti la c.d. carta docente per i seguenti anni scolastici:
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_1 CP_9
- aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_2
2024/2025;
- aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024;
- aa.ss.: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_4
- aa.ss.: 2023/2024; Parte_5
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_6
2023/2024, 2024/2025;
- aa.ss. 2023/2024, Parte_7 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Maria Rosaria Ambrosini,
[...] antistatario, liquidate in € 1500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 28 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
11