Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1263 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promosso da
nato in [...] il [...] (CF Parte_1
) residente in [...]2 con il C.F._1
patrocinio dell'avv. Chiara Busani
Attore in riassunzione
Contro
Controparte_1
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto in riassunzione
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2017 del Tribunale di
Reggio Emilia, a seguito di rinvio dalla Corte di AS.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– , con ricorso del 27 luglio 2017, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia che venisse ordinato al il Controparte_1
rilascio del visto per il ricongiungimento familiare a favore del figlio
[...]
, impugnando il silenzio dell'Ambasciata Italiana in CC, che Parte_2
aveva sospeso la sua pratica, invitandolo a sottoporsi all'esame del DNA, per verificare il vincolo di filiazione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda e richiamando gli atti della pratica n.483/2017, nei quali si motivava la sospensione della procedura con la necessità di procedere a verifiche sulla genuinità del certificato prodotto e si precisava che la stessa era stata chiusa in seguito a richiesta di
, moglie del ricorrente. Controparte_2
2- il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 14 dicembre 2017, ha accolto il ricorso di e ha ordinato al Parte_1 Controparte_1
i provvedere al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in
[...]
favore di nato a [...] il [...], figlio Parte_2
del ricorrente, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale ha evidenziato:
che il ricorrente aveva documentato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, avendo depositato copia dell'atto di nascita di , attestante il suo rapporto di parentela con Parte_2
pag. 2/13 quest'ultimo;
che aveva, inoltre, documentato la sospensione del procedimento Parte_1
da parte dell'Ambasciata Italiana di CC, che, dopo avergli comunicato la necessità di ulteriori accertamenti, era rimasta inerte;
che occorreva premettere che l'art.29 comma 7 del D.lgs. 286/1998 stabiliva che “ il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto
nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio,
minore età o stato di salute”;
che, in effetti, l'arresto della procedura era stato determinato proprio dalla circostanza che l'Ambasciata Italiana di CC aveva ritenuto dubbio il rapporto di parentela, come emergeva dalla missiva che il ricorrente aveva prodotto;
che, in particolare, detta missiva aveva giustificato la richiesta di accertamento, tramite esame del DNA, in ragione della scarsa attendibilità del certificato di nascita prodotto;
che, sul punto, era necessario ricordare che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato “ poiché lo stato di figlio, a norma dell'art.33 della Legge 31 maggio 1995
n.218 di riforma del diritto internazionale privato, è determinato dalla legge nazionale
del figlio al momento della nascita, alla quale è demandato di regolare presupposti ed
effetti del relativo accertamento, in tema di disciplina dell'immigrazione non può essere
rigettata la richiesta dei genitori di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare
con il loro figlio, per il solo fatto che l'ordinamento del Paese di origine (nella specie il
Ghana) non preveda un termine per denunciare la nascita, situazione che non viola,
inoltre, il limite dell'ordine pubblico ex art.16 della Legge citata, dato che anche
pag. 3/13 l'ordinamento italiano prevede la dichiarazione di nascita tardiva (Cass.
15234/2013)”;
che doveva, quindi, ritenersi, in generale, che un certificato di nascita proveniente dall'autorità straniera fosse idoneo a comprovare un rapporto di filiazione ogni volta che non ricorressero, nel caso specifico, indizi concreti di falsità;
che, dunque, l'autorità italiana non era legittimata a mettere in dubbio una siffatta certificazione, sulla base di sospetti generici;
che, quanto all'intervenuta chiusura, da parte dell'Ambasciata, della procedura a seguito della richiesta di , essa non appariva legittima dal Controparte_2
momento che la procedura era stata avviata dal ricorrente e la moglie non poteva,
quindi, considerarsi legittimata a chiederne la chiusura, non essendo neppure madre di
; Parte_2
che, apparendo infondate le argomentazioni invocate per la sospensione della procedura,
il ricorso poteva essere accolto, con conseguente applicazione dell'art.30 comma 6 del
D.lgs. 286/1998, secondo cui “l'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”;
che, nel caso in esame, peraltro, il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta dalla
[...]
; Controparte_3
che le spese di lite potevano essere compensate, in ragione della particolare natura della controversia e della difficoltà di interpretazione dei documenti.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Controparte_1
ffidandolo ai seguenti motivi:
[...]
a-abnormità del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale era intervenuto su pag. 4/13 poteri che l'amministrazione non aveva ancora esercitato, considerato che, da un lato, il procedimento per il rilascio del visto era sospeso in attesa dell'espletamento della prova del DNA e che, per altro verso, la domanda era stata ritirata dalla sig.ra CP_2
b-errore nel quale era incorso il primo Giudice per non avere tenuto conto della scarsa attendibilità della certificazione di nascita prodotta dal ricorrente, alla luce della stessa legislazione ghanese, in quanto la denuncia era stata effettuata quattordici anni dopo la nascita, così da fare sospettare che la stessa potesse essere falsa e/o strumentale.
si è costituito per resistere all'appello. Parte_1
La Corte di Appello, con sentenza n. 3315/2019 del 10 settembre-25 novembre 2019, ha ritenuto infondato il primo motivo di appello e, in accoglimento del secondo, ha riformato l'ordinanza impugnata, rigettando la domanda di e Parte_1
condannandolo al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per AS _1
, affidandolo a tre motivi.
[...]
Il ha resistito a detto ricorso. Controparte_1
La Corte di AS, con ordinanza n.11470/2023, pubblicata il 3 maggio 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso, ha ritenuto assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha rilevato:
che, in adesione a quanto già statuito in analoga fattispecie (Cass. n. 15234 del 2013), lo stato di figlio, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, di riforma del diritto internazionale pag. 5/13 privato, era determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui era demandato di regolare presupposi ed effetti del relativo accertamento;
che ciò comportava che tale stato dipendeva dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implicava che la certificazione straniera fosse assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. n. 367
del 2003; Cass. n. 15580 del 2006);
che il principio era stato confermato anche da Cass. n. 12651 del 2007 che aveva tenuto distinto l'accertamento dello status di figlio del richiedente dalla diversa ipotesi in cui, a norma del D.
Lgs. n. 286 del 1998, oggetto della controversia, e della conseguente indagine del giudice nazionale, fosse, invece, l'età di colui il quale volesse ottenere il visto di ingresso in Italia per il ricongiungimento familiare alla condizione di non aver raggiunto l'età di diciotto anni;
che la Corte di Appello di Bologna non si era attenuta a detto principio, avendo basato il proprio convincimento essenzialmente sul ritardo con cui la denuncia era stata effettuata rispetto alla nascita e non su dati circostanziali specifici idonei a superare la valenza probatoria della documentazione prodotta, posto che la Corte suddetta si era limitata in sostanza a ritenere
“adeguatamente motivata” la valutazione negativa in ordine all'efficacia probatoria del documento espressa dall'Ambasciata d'Italia;
che sul punto occorreva evidenziare come, nella disciplina del ricongiungimento familiare,
nessuna discrezionalità amministrativa era in proposito individuabile, posto che l'accertamento riguardava un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario,
il cui compito era verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione e della sua motivazione, e tale verifica doveva essere pag. 6/13 eseguita sulla scorta di tutte le prove che, secondo le regole generali, le parti avevano diritto di produrre in giudizio (cfr. Cass. n. 4379 del 2018).
4-Il procedimento è stato riassunto da , che ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'appello del Controparte_1
[...]
Si è costituito il Controparte_4
e ha insistito per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della ordinanza
[...]
del tribunale di Reggio Emilia, con conseguente rigetto della domanda di _1
.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Ciò premesso, è' principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della AS. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n.
13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio pag. 7/13 conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata (vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello,
senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; AS civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
6- Orbene, come emerge dalla documentazione in atti e come ben sottolineato dal
Giudice di prime cure, il procedimento per il rilascio del visto, di cui alla norma sopra citata, promosso da per il ricongiungimento familiare con Parte_1
, si è arrestato in quanto l'Ambasciata Italiana di Parte_2
ACCRA ha ritenuto dubbio il rapporto di parentela dedotto, ritenendo inattendibile il certificato di nascita prodotto.
Ritiene la Corte che tale modo di procedere dell'Ambasciata non sia conforme alla pag. 8/13 legge, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di questa Corte, che aveva accolto l'appello del Controparte_1
Occorre rammentare che l'art. 33 comma 3 della legge 218/1995 stabilisce che "la legge
nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento
e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla
legge nazionale di uno dei due genitori non può essere contestato che alla stregua di tale
legge".
Da tale norma discende con ogni evidenza che la norma di diritto internazionale privato in esame attribuisce ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione alle autorità italiane di disattendere le risultanze di un atto di nascita formato sulla base della legge dello stato estero di nascita (vedi Cass. Civile Sez. I 1ottobre 2003 n.1454).
Nel caso di specie, l'Ambasciata ha violato tale divieto, avendo effettuato una valutazione per così dire di affidabilità dell'ordinamento dello stato civile straniero (nella specie ghanese),
ritenendo che tale sistema, basato esclusivamente, per quanto concerne la filiazione, sulle dichiarazioni degli asseriti genitori effettuabili anche a distanza di anni dalla avvenuta nascita del figlio, non offriva idonee garanzie in ordine alla effettività di quanto da tale sistema accertato e certificato e ne ha quindi escluso la presunzione di legalità e di validità che invece li assiste. Tale valutazione da parte di una autorità italiana in ordine alla attendibilità e validità di una certificazione dell'ufficiale di stato civile di uno stato estero è preclusa dal più volte citato articolo 33 della legge 218/ 95, che ha rinviato in toto, per quanto concerne tale accertamento,
pag. 9/13 alla legislazione dello stato estero, fermo restando il potere del giudice italiano di verificare l'autenticità del documento (vedi Cass. Civile Sez. I 1ottobre 2003 n.1454).
Lo stato di figlio, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, di riforma del diritto internazionale privato, è, dunque, determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento. Ciò
comporta che tale stato dipende dai provvedimenti accertativi e dalle statuizioni giurisdizionali dello stato estero di nascita, con divieto al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee o nazionali, anche se non implica che la certificazione straniera sia assistita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. Né viola il limite generale dell'ordine pubblico, rilevante in sede di applicazione in Italia di leggi straniere (L. n. 218 del 1995, art. 16
cit), la mancata previsione, nell'ordinamento ghanese, di un termine per denunciare la nascita del figlio. L'ordinamento italiano, infatti, prevede anche la dichiarazione di nascita tardiva
(D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 31, sull'ordinamento dello stato civile;
vedi Cass. Civile
Sez. I 1ottobre 2003 n.1454; Cass. Civ. Sez. VI 18 giugno 2013 n.15234; AS civile, sez.
VI 22/02/2018 n. 4379).
L'Ambasciata di CC non ha contestato l'autenticità e la provenienza (ed affermato, quindi, la falsità) dell'atto di nascita prodotto da , con la conseguenza che la stessa Parte_1
non avrebbe potuto richiedere a quest'ultimo di provare il rapporto di filiazione mediante il test del DNA, essendole preclusa ogni verifica circa la attendibilità e la validità della certificazione dell'ufficiale dello stato civile ghanese, che le era stata prodotta.
In virtù delle considerazioni svolte, l'Ambasciata ora menzionata avrebbe dovuto, quindi,
rilasciare il visto al ricongiungimento del quale si tratta.
pag. 10/13 7- L'impugnazione proposta dal va, pertanto, Controparte_1
senz'altro rigettata, essendosi l'appellante limitato alla mera affermazione della inaffidabilità
degli atti dello stato civile emessi dall'Autorità ghanese, senza mai mettere in discussione la provenienza e, quindi, l'autenticità dell'atto di nascita prodotto dall'odierno appellato.
Illegittima deve, pertanto, considerarsi la richiesta, rivolta dall'Ambasciata a _1
, di sottoposizione al test del DNA, che aveva comportato la sospensione del
[...]
procedimento promosso dall'appellato (vedi, sul tema, anche la sentenza di questa Corte
n.2824/2017 del 28 novembre 2017).
8- Il Controparte_1
in ragione della sua soccombenza, deve essere condannato al rimborso,
[...]
in favore di , delle spese del precedente giudizio di appello, del giudizio Parte_1
di legittimità e del presente giudizio di rinvio, come di seguito liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022:
precedente giudizio di appello - 3.473,00 Euro per compenso di avvocato (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale);
giudizio di legittimità- 33,90 Euro per spese vive, 2.153,00 Euro per compenso di avvocato
(1.168,00 Euro per la fase di studio e 985,00 Euro per la fase introduttiva);
giudizio di rinvio- 27,00 Euro per spese vive 3.473,00 Euro per compenso di avvocato (1.029,00
Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale)
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato.
pag. 11/13 Il compenso di avvocato è stato liquidato in forza del DM 147/2022, posto che l'attività
difensiva è stata ultimata nella vigenza di detto decreto ministeriale (vedi AS civile, sez.
III, 13/07/2021, n. 19989).
Tale compenso è stato, peraltro, liquidato nella misura minima in ragione della modesta difficoltà delle questioni giuridiche affrontate.
Può essere ordinata, ex art.93 c. p. c., la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
9- Va disposto che la cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'Ambasciata Italiana
ad ACCRA (GHANA).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Corte di AS,
ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- Rigetta l'appello proposto dal Controparte_1
nei confronti di ,
[...] Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 14 dicembre 2017;
- Condanna il Controparte_1
a rimborsare a le spese del precedente
[...] Parte_1
giudizio di appello, liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 33,90 Euro per spese vive e in 2153,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, e le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in 27,00 Euro per spese vive e in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese pag. 12/13 forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- Ordina trasmettersi copia della presente sentenza all'Ambasciata Italiana di CC
(Ghana), tramite il Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24
giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 13/13