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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9309 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20482/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMIN Parte_1 C.F._1
ID CL, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N. 15 CAPRIATE SAN
GERVASIO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVIOTTI GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Flavio Baracchini MILANO, presso il difensore parte opposta
(C.F. ), con il proc. dom. avv. CASTELLAN RENATA, Controparte_2 P.IVA_2
STRADA DEL MOZZATO, 9 TREVISO
intervenuto
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
I - IN VIA PRELIMINARE
(a) per i motivi e le causali sopra descritte accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio
della terza intervenuta applicando le relative preclusioni in ordine al divieto di Controparte_2
proporre nuove domande e/o eccezioni non rilevabili d'ufficio;
(b) per i motivi e le causali sopra descritte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva
della terza intervenuta Controparte_2
(c) per i motivi e le causali sopra descritte disporre - anche inaudita altera parte - la sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 26168/2017 pronunciato dal Tribunale di Milano in
data 2 novembre 2017;
II - NEL MERITO
(a) per i motivi e le causali sopra esposte revocare il decreto ingiuntivo n. 26168/2017 pronunciato dal
Tribunale di Milano in data 2 novembre 2017 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig.
[...]
a controparte a qualsivoglia ragione e/o titolo accertando e dichiarando la nullità della Pt_1
notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.;
II - IN VIA SUBORDINATA
(a) per i motivi e le causali sopra esposte accertare e dichiarare l'esatta somma eventualmente dovuta
eliminando dal contratto le clausole ritenute abusive;
II - IN OGNI CASO
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende, con distrazione in favore dello scrivente ex
art. 93 c.p.c..
Per parte opposta:
In via preliminare, per le ragioni esposte in atti, estromettere dal presente giudizio di opposizione la
in quanto non più titolare del credito oggi contestato e, pertanto, carente di CP_1
legittimazione passiva, con liquidazione di spese e compensi in proprio favore;
1. Nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e respingere comunque ogni e
qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti dell'odierna conchiudente e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo;
2. Ci si oppone fin d'ora all'eventuale richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto
ingiuntivo oggi opposto ex art. 650 cpc.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
Per la terza intervenuta:
In via preliminare:
- confermare l'esecutorietà del d.i. n. 26168/2017 del 02.11.2017, emesso dal Tribunale di Milano,
rigettando la richiesta avversaria di sospensione ex art. 649 c.p.c. non sussistendone i presupposti di
legge per quanto esposto in atti;
In via principale:
pagina 3 di 10 - confermare il decreto ingiuntivo opposto tardivamente e respingere tutte le domande, contestazioni
ed eccezioni ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le
ragioni esposte in atti;
- in ogni caso e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto Controparte_2
condannare il sig. (C.F. ) di pagare la somma di Euro Parte_1 C.F._1
30.680,10, oltre interessi liquidati o alla somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa
e/o di giustizia;
In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 26168/2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 30.680,10, era riferita a somme non restituite, oggetto di un finanziamento con carta revolving acceso con OS DU s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento presso terzi;
- che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da un contratto stipulato pagina 4 di 10 da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, l'ingiunto proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto era fondato su un contratto di finanziamento con carta revolving;
- che veniva disconosciuta la firma a nome del finanziato posta in calce al contratto di finanziamento;
- che erano abusive diverse clausole del contratto, fra cui, in particolare, quella che prevedeva il tasso degli interessi di mora in misura usuraria.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva, avendo ceduto il credito in favore di la quale aveva intrapreso la procedura esecutiva nei confronti dell'opponente. Controparte_2
Faceva, quindi, intervento volontario nella sua qualità di cessionaria del credito, Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e in parte inammissibile e, pertanto, non può Parte_1
trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia pagina 5 di 10 esecutiva allo stesso già concessa.
Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
pagina 6 di 10 che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva da parte del
[...]
in riferimento alle doglianze riguardanti il disconoscimento della sottoscrizione a suo nome Pt_1
apposta in calce al contratto di finanziamento, così come quella attinente alla prova della legittimazione attiva in sede esecutiva in capo all'odierna terza intervenuta.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno,
prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nel contratto e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
Quanto alla validità del contratto di finanziamento e alla genuinità delle firme ivi apposte, deve, infatti,
ritenersi formato il giudicato a seguito della mancata tempestiva opposizione.
Quanto, invece, alla legittimazione attiva della terza intervenuta in sede di esecuzione, così come alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo effettuato ex art. 143 c.p.c., trattasi di questioni che non attengono alla natura abusiva o meno di clausole contrattuali e che, pertanto, sono suscettibili di essere valutate in una eventuale opposizione all'esecuzione.
L'unica contestazione che astrattamente si ricollega e si inserisce nel perimetro di quelle utilmente proponibili mediante la odierna opposizione tardiva riguarda, quindi, l'asserita nullità delle clausole del contratto,
Sennonchè va osservato come, per quanto sopra chiarito, la presente opposizione tardiva in tanto si giustifica ed è considerata ammissibile, tanto da rimanere impermeabile all'effetto preclusivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, in quanto il rimedio sia rivolto esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso pagina 7 di 10 dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Ciò comporta, pertanto, che parte opponente sia onerata non solo di individuare le clausole a suo giudizio potenzialmente abusive nei suoi confronti, ma anche di allegare e provare se e in che misura le stesse siano tali da influire sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Nel caso di specie parte opponente ha individuato un ipotetico profilo di abusività rilevante ai fini della formazione del credito ingiuntivo solo con riferimento alla pattuizione del tasso di interesse di mora che, a detta del sarebbe usuraria, relegando, tuttavia, la contestazione a una mera Parte_1
affermazione dogmatica, senza in alcun modo contestualizzare se e rispetto a quale tasso soglia si sarebbe verificata l'esorbitanza della pattuizione.
Trattasi, pertanto, di una contestazione a tal punto generica che non consente e giustifica un approfondimento contabile tramite consulenza tecnica di ufficio, che nel caso di specie si rivelerebbe inammissibile, in quanto esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte (ciò, quindi,
a prescindere dalla puntuale difesa articolata dalla terza chiamata, diretta a evidenziare come il tasso pattuito non superasse il tasso soglia all'epoca vigente).
Per il resto, parte opponente si è limitata a esporre un elenco di clausole individuare per il numero e per la descrizione dell'oggetto, affermandone la natura abusiva, ma non esponendo in alcun modo per quale ragione e in riferimento a quale contenuto si determinerebbe tale abusività, né, tanto meno,
chiarendo se e in che misura il credito ingiunto fosse derivato dall'applicazione di tale eterogenee clausole.
pagina 8 di 10 La contestazione nella portata generica sopra indicata, pertanto, rende inammissibile la presente opposizione tardiva, in quanto rimane relegata in una dimensione astratta, a meno di pretendere una non consentita iniziativa officiosa da parte del giudice al fine di verificare un presupposto della proposta azione tardiva.
Non avendo sotto altri profili parte opponente contestato la validità di clausole ritenute abusive,
l'opposizione tardiva proposta dal deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali, in favore sia dell'opposta che della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
della terza intervenuta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
26168/2017 emesso dal Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta e la terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna di esse in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 11 novembre 2025
Il giudice
ES ER
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20482/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMIN Parte_1 C.F._1
ID CL, elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE N. 15 CAPRIATE SAN
GERVASIO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVIOTTI GIORGIO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in via Flavio Baracchini MILANO, presso il difensore parte opposta
(C.F. ), con il proc. dom. avv. CASTELLAN RENATA, Controparte_2 P.IVA_2
STRADA DEL MOZZATO, 9 TREVISO
intervenuto
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
I - IN VIA PRELIMINARE
(a) per i motivi e le causali sopra descritte accertare e dichiarare la tardiva costituzione in giudizio
della terza intervenuta applicando le relative preclusioni in ordine al divieto di Controparte_2
proporre nuove domande e/o eccezioni non rilevabili d'ufficio;
(b) per i motivi e le causali sopra descritte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva
della terza intervenuta Controparte_2
(c) per i motivi e le causali sopra descritte disporre - anche inaudita altera parte - la sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 26168/2017 pronunciato dal Tribunale di Milano in
data 2 novembre 2017;
II - NEL MERITO
(a) per i motivi e le causali sopra esposte revocare il decreto ingiuntivo n. 26168/2017 pronunciato dal
Tribunale di Milano in data 2 novembre 2017 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig.
[...]
a controparte a qualsivoglia ragione e/o titolo accertando e dichiarando la nullità della Pt_1
notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.;
II - IN VIA SUBORDINATA
(a) per i motivi e le causali sopra esposte accertare e dichiarare l'esatta somma eventualmente dovuta
eliminando dal contratto le clausole ritenute abusive;
II - IN OGNI CASO
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende, con distrazione in favore dello scrivente ex
art. 93 c.p.c..
Per parte opposta:
In via preliminare, per le ragioni esposte in atti, estromettere dal presente giudizio di opposizione la
in quanto non più titolare del credito oggi contestato e, pertanto, carente di CP_1
legittimazione passiva, con liquidazione di spese e compensi in proprio favore;
1. Nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e respingere comunque ogni e
qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti dell'odierna conchiudente e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo;
2. Ci si oppone fin d'ora all'eventuale richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto
ingiuntivo oggi opposto ex art. 650 cpc.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
Per la terza intervenuta:
In via preliminare:
- confermare l'esecutorietà del d.i. n. 26168/2017 del 02.11.2017, emesso dal Tribunale di Milano,
rigettando la richiesta avversaria di sospensione ex art. 649 c.p.c. non sussistendone i presupposti di
legge per quanto esposto in atti;
In via principale:
pagina 3 di 10 - confermare il decreto ingiuntivo opposto tardivamente e respingere tutte le domande, contestazioni
ed eccezioni ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le
ragioni esposte in atti;
- in ogni caso e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto Controparte_2
condannare il sig. (C.F. ) di pagare la somma di Euro Parte_1 C.F._1
30.680,10, oltre interessi liquidati o alla somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa
e/o di giustizia;
In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 26168/2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 30.680,10, era riferita a somme non restituite, oggetto di un finanziamento con carta revolving acceso con OS DU s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento presso terzi;
- che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da un contratto stipulato pagina 4 di 10 da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, l'ingiunto proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto era fondato su un contratto di finanziamento con carta revolving;
- che veniva disconosciuta la firma a nome del finanziato posta in calce al contratto di finanziamento;
- che erano abusive diverse clausole del contratto, fra cui, in particolare, quella che prevedeva il tasso degli interessi di mora in misura usuraria.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva, avendo ceduto il credito in favore di la quale aveva intrapreso la procedura esecutiva nei confronti dell'opponente. Controparte_2
Faceva, quindi, intervento volontario nella sua qualità di cessionaria del credito, Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e in parte inammissibile e, pertanto, non può Parte_1
trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia pagina 5 di 10 esecutiva allo stesso già concessa.
Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
pagina 6 di 10 che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva da parte del
[...]
in riferimento alle doglianze riguardanti il disconoscimento della sottoscrizione a suo nome Pt_1
apposta in calce al contratto di finanziamento, così come quella attinente alla prova della legittimazione attiva in sede esecutiva in capo all'odierna terza intervenuta.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno,
prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nel contratto e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
Quanto alla validità del contratto di finanziamento e alla genuinità delle firme ivi apposte, deve, infatti,
ritenersi formato il giudicato a seguito della mancata tempestiva opposizione.
Quanto, invece, alla legittimazione attiva della terza intervenuta in sede di esecuzione, così come alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo effettuato ex art. 143 c.p.c., trattasi di questioni che non attengono alla natura abusiva o meno di clausole contrattuali e che, pertanto, sono suscettibili di essere valutate in una eventuale opposizione all'esecuzione.
L'unica contestazione che astrattamente si ricollega e si inserisce nel perimetro di quelle utilmente proponibili mediante la odierna opposizione tardiva riguarda, quindi, l'asserita nullità delle clausole del contratto,
Sennonchè va osservato come, per quanto sopra chiarito, la presente opposizione tardiva in tanto si giustifica ed è considerata ammissibile, tanto da rimanere impermeabile all'effetto preclusivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, in quanto il rimedio sia rivolto esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso pagina 7 di 10 dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Ciò comporta, pertanto, che parte opponente sia onerata non solo di individuare le clausole a suo giudizio potenzialmente abusive nei suoi confronti, ma anche di allegare e provare se e in che misura le stesse siano tali da influire sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Nel caso di specie parte opponente ha individuato un ipotetico profilo di abusività rilevante ai fini della formazione del credito ingiuntivo solo con riferimento alla pattuizione del tasso di interesse di mora che, a detta del sarebbe usuraria, relegando, tuttavia, la contestazione a una mera Parte_1
affermazione dogmatica, senza in alcun modo contestualizzare se e rispetto a quale tasso soglia si sarebbe verificata l'esorbitanza della pattuizione.
Trattasi, pertanto, di una contestazione a tal punto generica che non consente e giustifica un approfondimento contabile tramite consulenza tecnica di ufficio, che nel caso di specie si rivelerebbe inammissibile, in quanto esplorativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte (ciò, quindi,
a prescindere dalla puntuale difesa articolata dalla terza chiamata, diretta a evidenziare come il tasso pattuito non superasse il tasso soglia all'epoca vigente).
Per il resto, parte opponente si è limitata a esporre un elenco di clausole individuare per il numero e per la descrizione dell'oggetto, affermandone la natura abusiva, ma non esponendo in alcun modo per quale ragione e in riferimento a quale contenuto si determinerebbe tale abusività, né, tanto meno,
chiarendo se e in che misura il credito ingiunto fosse derivato dall'applicazione di tale eterogenee clausole.
pagina 8 di 10 La contestazione nella portata generica sopra indicata, pertanto, rende inammissibile la presente opposizione tardiva, in quanto rimane relegata in una dimensione astratta, a meno di pretendere una non consentita iniziativa officiosa da parte del giudice al fine di verificare un presupposto della proposta azione tardiva.
Non avendo sotto altri profili parte opponente contestato la validità di clausole ritenute abusive,
l'opposizione tardiva proposta dal deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali, in favore sia dell'opposta che della terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
della terza intervenuta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
26168/2017 emesso dal Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta e la terza intervenuta delle spese di lite, liquidate in favore di ciascuna di esse in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 11 novembre 2025
Il giudice
ES ER
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