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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3328 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Furia ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Notaresco, via Giardino n.21, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Mizio ed elettivamente domiciliata in Alba
Adriatica, via Trieste n. 45, presso il difensore, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, evocava in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione contro il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 906/2018 del 26.7.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 5.335,56, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento, e chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che riscontrava vizi e difetti costruttivi della copertura dell'immobile di sua proprietà e, segnatamente, delle travi perimetrali del cornicione, non adeguatamente coperte dalle lattoniere in rame realizzate dalla società opposta;
- che l'opponente non aveva ricevuto tutta la merce indicata nelle fatture poste a fondamento della richiesta monitoria;
- che l'opposta non aveva applicato l'aliquota Iva agevolata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva di Controparte_1
dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque, rigettare l'opposizione, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., deducendo la genericità delle allegazioni attoree a fronte della documentazione versata in atti e l'avvenuta consegna della merce.
Esaurita la trattazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, istruito a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza del
5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il credito vantato da parte opposta è stato adeguatamente provato.
In primo luogo, dalle risultanze rivenienti dall'esperita prova orale è emerso, da un lato, che i lavori commissionati alla società riguardavano il rivestimento delle CP_1
travi e dei capitelli del sottotetto dell'immobile di proprietà della da realizzarsi Parte_1
mediante lattoniere in rame, e, dall'altro, che le travi erano state fornite e montate da soggetti terzi (cfr. dichiarazioni rese dai testi , escusso all'udienza del Testimone_1
2.11.2021, e , escussi all'udienza del 22.2.2022). Testimone_2 Testimone_3
In secondo luogo, deve essere disattesa la deduzione attorea relativa all'intervenuto riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, non essendo stato dimostrato né un riconoscimento formale o espresso né un comportamento concludente in tal senso, non potendo qualificarsi quale tacita accettazione delle contestazioni la circostanza pacifica dell'avvenuto sopralluogo presso il bene, attesa la mancata realizzazione di qualsivoglia intervento sull'opera della società opposta.
pagina 4 di 6 Infine, le difformità e i vizi lamentati dalla parte committente non appaiono idonei a paralizzare la pretesa avversaria, essendo le doglianze dell'attrice rimaste allo stadio di generiche allegazioni, anche all'esito della prova orale espletata.
In particolare, i testi indicati dalla stessa opponente non sono stati in grado di riferire se i vizi riguardavano la struttura di copertura o le travi di legno;
il teste TE
, inoltre, ha precisato: “ho visto una trave rovinata dopo che si erano finiti detti
[...]
lavori, si tratta di una trave esterna che cammina sotto il cornicione, per rovinata intendo che il legno non era liscio ma rovinato dall'acqua e non era rivestita di rame;
non la vedo nelle foto che mi mostrano” (cfr. verbale di udienza del 2.11.2021).
Quanto alla lamentata incongruità dell'opera rispetto al progetto, preme rilevare che, del pari, non è stata raggiunta la prova della redazione di alcun progetto o disegno tecnico né di una realizzazione parziale della copertura in rame, non avendo i testi escussi sul punto rammentato la specifica circostanza. Neppure sono state rese dichiarazioni contrastanti con quanto affermato dal legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio formale, laddove ha sostenuto di aver concordato con la committenza l'intervento da realizzare e di averlo eseguito sulla base delle richieste (“È vero che c'è stato un sopralluogo ma non è vero che c'è stato per i vizi , inoltre eravamo solo io e il marito della sig.ra il quale mi faceva notare se la scossalina si sarebbe potuta fare Parte_1
due centimetri più bassa e io l'ho fatta come mi è stata commissionata da detto signore” cfr. verbale di udienza del 15.6.2021).
Devono, altresì, essere disattese le doglianze relative alla non corretta consegna in punto di quantità della merce e applicazione dell'aliquota Iva, in quanto completamente generiche e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur pagina 5 di 6 sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3328/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 906/2018 del
26.7.2018 emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 6,30 per spese, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3328 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Di Furia ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Notaresco, via Giardino n.21, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Mizio ed elettivamente domiciliata in Alba
Adriatica, via Trieste n. 45, presso il difensore, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 5.3.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, evocava in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione contro il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 906/2018 del 26.7.2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 5.335,56, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento, e chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che riscontrava vizi e difetti costruttivi della copertura dell'immobile di sua proprietà e, segnatamente, delle travi perimetrali del cornicione, non adeguatamente coperte dalle lattoniere in rame realizzate dalla società opposta;
- che l'opponente non aveva ricevuto tutta la merce indicata nelle fatture poste a fondamento della richiesta monitoria;
- che l'opposta non aveva applicato l'aliquota Iva agevolata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva di Controparte_1
dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque, rigettare l'opposizione, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., deducendo la genericità delle allegazioni attoree a fronte della documentazione versata in atti e l'avvenuta consegna della merce.
Esaurita la trattazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, istruito a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza del
5.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il credito vantato da parte opposta è stato adeguatamente provato.
In primo luogo, dalle risultanze rivenienti dall'esperita prova orale è emerso, da un lato, che i lavori commissionati alla società riguardavano il rivestimento delle CP_1
travi e dei capitelli del sottotetto dell'immobile di proprietà della da realizzarsi Parte_1
mediante lattoniere in rame, e, dall'altro, che le travi erano state fornite e montate da soggetti terzi (cfr. dichiarazioni rese dai testi , escusso all'udienza del Testimone_1
2.11.2021, e , escussi all'udienza del 22.2.2022). Testimone_2 Testimone_3
In secondo luogo, deve essere disattesa la deduzione attorea relativa all'intervenuto riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, non essendo stato dimostrato né un riconoscimento formale o espresso né un comportamento concludente in tal senso, non potendo qualificarsi quale tacita accettazione delle contestazioni la circostanza pacifica dell'avvenuto sopralluogo presso il bene, attesa la mancata realizzazione di qualsivoglia intervento sull'opera della società opposta.
pagina 4 di 6 Infine, le difformità e i vizi lamentati dalla parte committente non appaiono idonei a paralizzare la pretesa avversaria, essendo le doglianze dell'attrice rimaste allo stadio di generiche allegazioni, anche all'esito della prova orale espletata.
In particolare, i testi indicati dalla stessa opponente non sono stati in grado di riferire se i vizi riguardavano la struttura di copertura o le travi di legno;
il teste TE
, inoltre, ha precisato: “ho visto una trave rovinata dopo che si erano finiti detti
[...]
lavori, si tratta di una trave esterna che cammina sotto il cornicione, per rovinata intendo che il legno non era liscio ma rovinato dall'acqua e non era rivestita di rame;
non la vedo nelle foto che mi mostrano” (cfr. verbale di udienza del 2.11.2021).
Quanto alla lamentata incongruità dell'opera rispetto al progetto, preme rilevare che, del pari, non è stata raggiunta la prova della redazione di alcun progetto o disegno tecnico né di una realizzazione parziale della copertura in rame, non avendo i testi escussi sul punto rammentato la specifica circostanza. Neppure sono state rese dichiarazioni contrastanti con quanto affermato dal legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio formale, laddove ha sostenuto di aver concordato con la committenza l'intervento da realizzare e di averlo eseguito sulla base delle richieste (“È vero che c'è stato un sopralluogo ma non è vero che c'è stato per i vizi , inoltre eravamo solo io e il marito della sig.ra il quale mi faceva notare se la scossalina si sarebbe potuta fare Parte_1
due centimetri più bassa e io l'ho fatta come mi è stata commissionata da detto signore” cfr. verbale di udienza del 15.6.2021).
Devono, altresì, essere disattese le doglianze relative alla non corretta consegna in punto di quantità della merce e applicazione dell'aliquota Iva, in quanto completamente generiche e sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur pagina 5 di 6 sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3328/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 906/2018 del
26.7.2018 emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 6,30 per spese, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 5.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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