Articolo 5 della Legge 10 aprile 1997, n. 97
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 aprile 1997
Art. 5. Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
Entrata in vigore il 30 aprile 1997
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