Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 , recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole:
" legge 2 maggio 1976, n. 183 , e delle direttive da esso previste", il rimanente periodo e' sostituito con i seguenti: "puo' essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 , fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresi' dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni";
il terzo comma e' soppresso;
al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le parole: "di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le altre: "del decreto interministeriale di cui al secondo comma".
Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 , recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole:
" legge 2 maggio 1976, n. 183 , e delle direttive da esso previste", il rimanente periodo e' sostituito con i seguenti: "puo' essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 , fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresi' dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni";
il terzo comma e' soppresso;
al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le parole: "di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le altre: "del decreto interministeriale di cui al secondo comma".