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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3861/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CH IA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CH IA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione rinunciando espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o mantenimento, nonché di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
3) Spese di giudizio compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a VA (AN) il 30/09/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 1 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a VA (AN) il 30/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VA (AN) al n. 11, parte I, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3861/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CH IA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CH IA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione rinunciando espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o mantenimento, nonché di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
3) Spese di giudizio compensate.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a VA (AN) il 30/09/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 1 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a VA (AN) il 30/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VA (AN) al n. 11, parte I, dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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