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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. DR Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 1664 e al n. 1665 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAMMARTANO ELIANA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._2 feso dall'Avv. LUSARDI AURORA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 18 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: […]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di parte resistente di addebito della separazione in capo al ricorrente, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale così come arredata alla sig.ra in quanto CP_1
con la figlia convivente;
-il sig. continuerà, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Pt_1
della propria figlia, a corrispondere direttamente alla medesima (vista la mag- giore età) con accredito su c/c bancario o postale la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% da dividere con la resistente per le spese straordinarie previste per legge;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, anzi disporre che nessun contributo è dovuto in favore della medesima essendo quest'ultima economica- mente autosufficiente;
- nel caso di riconoscimento del diritto al mantenimento della resistente, previo accertamento tributario, disporre lo stesso nella misura inferiore a quella richie- sta e/o ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica e patrimonia- le della medesima rispetto a quella del ricorrente;
- stante l'intervenuta decisione del tutto arbitraria della Sig.ra di CP_1
estinguere il conto corrente n. 483/35827092 comune ai coniugi, disporre la resti- tuzione del 100% delle somme prelevate dalla Sig.ra all'atto CP_1 dell'estinzione del predetto conto, oltre alla somma di € 10.000,00 a titolo di TFR spettante al ricorrente e da quest'ultimo non goduta.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14), iva e c.p.a. e di tener conto dell'atteggiamento tenuto da parte resi- stente (omessa allegazione e/o tardività del deposito della documentazione reddi-
pagina 2 di 18 tuale e patrimoniale) a norma dell'art. 116 c.p.c. ai fini della regolamentazione delle spese processuali ed altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta in premesse con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie e alla figlia.
3) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento, non infe- riore ad euro 400,00 per il suo mantenimento nonché di € 200,00 quale contribu- to per il mantenimento della figlia rivalutabile Istat, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, entro il giorno 10 di ogni mese o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito dell'esperenda istruttoria.
4) Dichiarare tenuto il padre, a sostenere nella misura del 100% le spese straor- dinarie mediche per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma e cioè:
a) dei ticket sanitari e delle spese medico-specialistiche, quali quelle ortodonti- che, oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
5) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria svolta nelle conclu- sioni ex adverso poiché non fa parte della materia del contendere e comunque non provata.
6) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata relativa alla quanti- ficazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie poiché sospensi- vamente non condizionata al rigetto di quella principale.
7) Spese legali rifuse secondo il criterio della soccombenza
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 3/04/2021 chiedeva all'intestato Tribuna- Parte_1
le di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Controparte_1
pagina 3 di 18 unione celebrata a Parma in data 13/07/1996, dalla quale in data 24/12/1996 era nata la figlia DR;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniuga- le a favore della moglie, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spe- se straordinarie, avanzando ulteriori domande accessorie relative al riparto della rata del canone di locazione della casa coniugale e la gestione del conto corrente cointestato tra i coniugi.
Esponeva il di aver comunicato alla moglie la propria intenzione di sepa- Pt_1
rarsi già a far data del 2014, in ragione del venir meno dell'unione affettiva e sen- timentale tra i coniugi, lasciando effettivamente nell'aprile dello stesso anno la ca- sa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Montelungo n. 4, in cui la moglie era rimasta a vivere insieme alla figlia;
dava quindi atto che, da tale data, egli aveva sempre continuato a provvedere regolarmente al mantenimento della famiglia at- traverso versamenti periodici effettuati sul conto corrente cointestato tra i coniugi, da cui la moglie attingeva liberamente.
Con ricorso successivamente depositato instaurava a sua vol- Controparte_1
ta un autonomo giudizio di separazione nei confronti del coniuge (iscritto al RG n.
1665/2021), chiedendo, in tal sede, l'addebito della colpa in capo al marito;
chie- deva, altresì, che il contributo posto in capo al padre per il mantenimento della fi- glia fosse determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento in proprio favore nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili.
A fondamento delle proprie domande, la esponeva che il marito aveva CP_1 improvvisamente lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2014 dopo averle co- municato di essersi innamorato di un'altra donna, causando in tal modo una pro- fonda sofferenza a lei e alla figlia, all'epoca ancora minorenne.
Nei giudizi sopra richiamati si costituivano entrambe le parti confermando ciascu- na le rispettive domande e contestando quelle avanzate da controparte.
All'udienza presidenziale del 14/09/2021, era esperito un tentativo di conciliazio- ne dei coniugi, previa riunione del giudizio di separazione instaurato dalla moglie a quello precedentemente iscritto (al RG n. 1664/2021) da parte del marito.
pagina 4 di 18 Successivamente, con ordinanza del 19/10/2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provve- dimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della moglie di € 150,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Nella fase di merito, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e tramite indagini tributarie sulla re- sistente delegate alla Guardia di Finanza.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2024 la causa era trattenuta in de- cisione sulle conclusioni precisate dalle parti di cui in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
§
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale sia fondata e deb- ba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte dalle parti nei propri scritti difensivi – che denotano l'esistenza di una crisi coniugale che già da tempo ha portato all'interruzione della convivenza – la condotta processuale tenuta da entrambe le parti e, in particolare, il fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, so- no tutti elementi che attestano, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i
pagina 5 di 18 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf.
Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronun- cia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art.
143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conse- guenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, as- sunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'ap- prezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determi- narsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una mo- tivazione congrua e logica”).
Nel caso di specie, la riconduce la causa della crisi coniugale alla vio- CP_1 lazione di una pluralità di obblighi matrimoniali (quali l'obbligo di fedeltà, il do- vere di convivenza e gli obblighi di assistenza morale e materiale) da parte del marito, il quale, a suo dire, nell'aprile del 2014 avrebbe improvvisamente lasciato la casa coniugale per poter coltivare una relazione extraconiugale da lui instaurata, cessando da quel momento di contribuire in modo adeguato al mantenimento della famiglia.
La ricostruzione offerta dalla resistente non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.
Il fatto che il intrattenesse una relazione con un'altra donna alla data in Pt_1
cui (pacificamente) ha lasciato la casa coniugale, il 24/04/2014, non è stato prova- to in alcun modo da parte della resistente, la quale ha allegato la circostanza solo genericamente senza neanche offrire alcuna indicazione in ordine alla persona con cui tale relazione sarebbe stata instaurata.
Secondo la resistente, in particolare, il marito, nel corso di una discussione sorta tra i coniugi nel marzo 2014, le avrebbe espressamente confessato di essersi in-
pagina 6 di 18 namorato di un'altra donna, circostanza, questa, rimasta del tutto sfornita di sup- porto probatorio.
Invero, all'udienza del 9/05/2023, i testi e hanno rife- Testimone_1 Testimone_2
rito di aver appreso della suddetta discussione dalla figlia delle parti, Per_1
la quale, tuttavia, in sede testimoniale ha dato atto di non aver mai assistito
[...]
a discussioni tra i genitori e che all'epoca non era a conoscenza delle ragioni per cui il padre avesse deciso di lasciare la casa coniugale (“io non sapevo che mio padre andava via di casa per un'altra donna;
per me quando mio padre ha deciso di andare via di casa è stata una doccia fredda, non me lo aspettavo. I miei geni- tori non litigavano praticamente mai, non posso dire di averli sentiti litigare su di una relazione extraconiugale di mio padre. A me è stato riferito che mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi per capire se il loro rapporto poteva continuare o meno”).
Al contempo, le dichiarazioni rese dai testi Testimone_3 Testimone_4
e , con cui il ricorrente ha convissuto a seguito del suo allonta- Testimone_5
namento dalla casa coniugale, non offrono alcun elemento che porti a desumere l'esistenza di una relazione extraconiugale del all'epoca in cui è cessata la Pt_1
coabitazione tra i coniugi, evidenziando, per contro, come lo stile di vita tenuto da parte del ricorrente in questa fase fosse incompatibile con l'esistenza di tale rela- zione (teste “il quando era arrivato era molto riservato e non ci Tes_3 Pt_1
ha spiegato le ragioni per cui si era trasferito. Desumo che lui non avesse una re- lazione dal fatto che non è mai venuta nessuna donna come ospite del Pt_1
dopo il lavoro tornava a casa e passavamo il tempo insieme;
di solito io arrivavo dopo di lui a casa. Il sabato e la domenica facevamo la spesa, una passeggiata, guardavamo partite di calcio insieme, niente di particolare. Quando la nostra amicizia si è rafforzata lui si è aperto e ci ha raccontato della separazione e delle ragioni per cui era andato via di casa, non ci ha mai parlato di un'altra donna”; teste : “desumo che il sig. non avesse una donna nel periodo in- Tes_4 Pt_1 dicato dal fatto che non portava mai nessuno nell'appartamento, aveva una vita molto regolare;
faceva sempre casa lavoro, poche uscite;
passavamo insieme il
pagina 7 di 18 tempo libero, facevamo dei pranzi, cose molto semplici;
io lavoravo su turni quindi non ero sempre a casa quando c'era il sig. non abbiamo mai par- Pt_1 lato con il di frequentazioni con delle donne”; teste “confermo Pt_1 Tes_5
che il non avesse relazioni in questo periodo;
lo desumo dal fatto che in Pt_1
quel periodo passavamo buona parte del tempo insieme, anche durante il wee- kend;
in tutto questo periodo lui non ha mai portato nessuna donna e non ricordo che lui mi abbia parlato di sue frequentazioni”).
Invero, dal complesso delle risultanze delle prove testimoniali si può rilevare, al più, che il ha instaurato una relazione con l'attuale compagna, Pt_1 Parte_3
nel 2017, a fronte di un allontanamento dalla casa coniugale intervenuto
[...]
nel 2014, come confermato dalla stessa in sede testimoniale. Parte_3
Del resto, occorre evidenziare che l'assenza dei presupposti per un addebito della separazione nel caso di specie è confermata dal rilievo che, sulla base delle risul- tanze agli atti, emerge chiaramente l'esistenza di una crisi coniugale pregressa ri- spetto all'epoca in cui il ha lasciato la casa coniugale. Pt_1
La stessa resistente, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “non ricordo esattamente quando abbiamo cessato di avere rapporti;
era da un po' di tempo prima della separazione che non avevamo più rapporti ma tra noi non era cam- biato niente a livello personale;
lui è sempre stato molto tranquillo ed affettuoso sino a quando non mi ha detto di essersi innamorato di altra persona”, ricono- scendo di fatto la sussistenza di indici oggettivi di una disaffezione maturata tra i coniugi che non risulta smentita dalla convinzione soggettiva dalla stessa serbata circa l'andamento positivo della vita coniugale.
Non interferiscono con il suddetto rilievo le dichiarazioni acquisite in sede testi- moniale che evidenziano come anteriormente al 2014 i coniugi abbiano continuato a comportarsi normalmente in famiglia, parlando anche dei “progetti che avevano insieme” (si vedano le dichiarazioni rese da , cugina della ricorrente, Testimone_1
e figlia delle parti), soprattutto se si considera che, anche succes- Testimone_6
sivamente all'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, i coniugi, quan- do ormai la crisi tra loro era insanabile, hanno pacificamente continuato a presen- tarsi ai propri familiari come una famiglia unita (si vedano anche le dichiarazioni pagina 8 di 18 rese da , sorella del ricorrente). Testimone_7
Non a caso, peraltro, è incontestato (e di fatto riconosciuto dalla stessa ricorrente) che anteriormente all'aprile del 2014 il avesse manifestato alla moglie la Pt_1
propria intenzione di separarsi, ciò portando ad escludere che il suo successivo al- lontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto improvvisamente in un contesto familiare privo di obiettive criticità, configurando una violazione del relativo ob- bligo di coabitazione (in argomento cfr. Cass. n. 11032/2024 citata da parte ricor- rente).
D'altra parte, risulta per tabulas che, a seguito del suo allontanamento dalla casa coniugale (aprile 2024), il abbia continuato a provvedere regolarmente al Pt_1
mantenimento della famiglia, attraverso versamenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi (si vedano le movimentazioni depositate da parte ricorrente in data
18/11/2021), di cui la moglie poteva disporre liberamente,
In particolare, su tale conto (che all'epoca aveva un saldo di circa € 27.000,00), il risulta aver continuato a versare il proprio stipendio sino al 2017 (oltre ad Pt_1
avervi accreditato il suo TFR per € 10.118,76 il 26/04/2017), provvedendo, suc- cessivamente, a regolari accrediti di importi che possono ritenersi congrui, in rap- porto alla sua condizione economico patrimoniale (su cui si veda più specifica- mente infra), destinati al mantenimento della famiglia, tanto che nessuna richiesta di contribuzione risulta esser stata avanzata anche solo stragiudizialmente dalla resistente prima della instaurazione del presente giudizio (a distanza di circa 7 an- ni dalla fine della convivenza).
Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente che nel caso di specie non emerge in al- cun modo una violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che possa giustifica- re la pronuncia di addebito della separazione al marito invocata da parte della re- sistente, risultando la relativa domanda indubbiamente infondata.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici conseguente alla sepa- razione, appare opportuno preliminarmente chiarire che non è contestato nel caso di specie, ed anzi può dirsi sostanzialmente condiviso tra le parti, il fatto che la fi-
pagina 9 di 18 glia delle parti DR (attualmente di anni 27), sebbene ormai da tempo maggio- renne, non abbia ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
La circostanza porta a ritenere giustificata la domanda congiuntamente avanzata dalle parti in sede di conclusioni di assegnazione della casa coniugale a favore della madre, quale genitore pacificamente convivente con la figlia, così come già disposto in sede presidenziale.
È pacifico, del resto, che il suddetto alloggio, costituito da un appartamento con- cesso in locazione da ad un canone agevolato, veda oggi come conduttrice la CP_2
a seguito della variazione dell'intestazione del contratto di locazione CP_1
della stessa richiesta nel 2021.
Ciò posto, la determinazione degli obblighi di contribuzione gravanti sui genitori per il mantenimento della figlia non può che muovere dall'analisi della comples- siva situazione economico patrimoniale delle parti che, nel caso di specie, si carat- terizza per un certo squilibrio a favore del padre.
Il invero, ha ormai da tempo cessato la propria attività lavorativa e per- Pt_1
cepisce redditi da pensione che, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi depo- sitate agli atti, sono stabilmente pari a circa € 1.900,00 netti mensili [nel dettaglio:
Anno 2018/€ 22874 netto annuo (€ 1906 netti mese); Anno 2019/€ 23006 netto annuo (€
1917 netti mese); Anno 2020/€ 23167 netto annuo (€ 1930 netti mese); Anno 2021/€
23107 netto annuo (€ 1925 netti mese)]1; egli vive in un appartamento in locazione ad un canone di € 500,00 mensili (doc. 5 di parte ricorrente), insieme alla nuova compagna (con la quale è ragionevole presumere condivida i costi abitativi), e non risulta avere risorse patrimoniali particolarmente significative;
ha documentato di aver contratto un finanziamento con Agos nel novembre 2020 per € 10.000,00
(doc. 4 di parte ricorrente) per cui non è noto se lo stesso sia ancora in essere e quale sia la relativa rata mensile pagina 10 di 18 La invece, risulta aver lavorato come dipendente nel corso del tempo CP_1
percependo redditi che, sulla base delle dichiarazioni depositate agli atti, hanno visto un leggero miglioramento negli ultimi anni, arrivando tra il 2021 e il 2022 a circa € 1.400,00/1.500,00 netti mensili [nel dettaglio: Anno 2018/€ 13387 netto annuo
(€ 1115 netti mese); Anno 2019/€ 14571 netto annuo (€ 1214 netti mese); Anno 2020/€
14929 netto annuo (€ 1244 netti mese); Anno 2021/€ 17228 netto annuo (€ 1435 netti mese); Anno 2022/CU € 18316 netto annuo (€ 1526 netti mese)]; essa vive insieme alla figlia in un appartamento in locazione per cui, come emerge dalle movimentazioni del conto corrente agli atti (si veda la documentazione trasmessa dalla Guardia di
Finanza in data 19/05/2023), sostiene un canone agevolato di circa € 330,00 men- sili;
le indagini tributarie eseguite sulla resistente, a fronte del mancato deposito di esaustiva documentazione in ordine alla sua situazione economica, non hanno pe- raltro portato a rilevare il possesso di cespiti patrimoniali particolarmente signifi- cativi (essa è comproprietaria di alcuni immobili a Gattatico che non risultano produrre alcun reddito e di un'autovettura acquistata nel 2020 di modesto valore, mentre non risulta in alcun modo la perdurante titolarità di polizze assicurative al- legata dal resistente) o di entrate ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, né as- sumono rilievo in questa sede le doglianze del ricorrente in ordine all'indebito prelievo operato dalla moglie nel tempo di somme di sue spettanza dal conto cor- rente cointestato (sul punto si veda più specificamente infra).
A fronte di questo contesto, ritiene il Tribunale che la previsione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia, sia pur astrattamente giustificata dalla condizione economica del genitore, non possa non tener conto, ai fini della sua quantificazione, dell'età della ragazza e del fatto che la stessa da tempo svolga attività lavorativa.
È pacifico, invero, che DR lavori da tempo come dipendente, pur continuando a percepire uno stipendio ridotto, quantificato concordemente dalle parti in circa €
600,00/700,00 mensili. In questo contesto, se si deve parlare di un contributo pa- terno al mantenimento della figlia, appare corretto rideterminare tale contributo ad oggi nella misura prospettata dal ricorrente di € 150,00 mensili rivalutabili, con una conseguente riduzione dell'importo stabilito in sede presidenziale, a far data pagina 11 di 18 dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fermo il ri- parto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo quanto specificato in dispositivo.
La suddetta riduzione, invero, risulta giustificata dalla necessità di evitare che la figlia continui a fare affidamento sulle risorse paterne ai fini del suo mantenimen- to in un contesto in cui non ricorrono ostacoli obiettivi per la stessa a conseguire,
a 27 anni, una condizione di autosufficienza economica.
Non può peraltro trovare accoglimento, in assenza di espressa domanda della fi- glia maggiorenne, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere che il versa- mento del suddetto contributo sia disposto direttamente a favore della stessa (ex multis Cass. n. 34100/2021)
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere un assegno di mante- nimento a proprio favore, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza mag- gioritaria ancora oggi, nel valutare i redditi adeguati a cui va rapportato l'assegno di mantenimento in sede di separazione (art. 156 c.c.), non fa tanto riferimento al- la condizione di autosufficienza economica del beneficiario (come pare ritenere il ricorrente) né tantomeno al contributo endofamiliare dallo stesso fornito nel corso della vita coniugale (come pare ritenere la resistente), quanto al tenore di vita go- duto (anche solo potenzialmente) dal coniuge in costanza di matrimonio, restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza morale e mate- riale tra i coniugi (ex multis Cass. n. 16809/2019; n. 12196/2017).
In questa prospettiva, lo squilibrio ancora oggi ravvisabile nella complessiva si- tuazione economico-patrimoniale delle parti (con particolare riguardo alla diversa misura dei redditi percepiti), valutato anche in rapporto ad un contesto familiare in cui il marito pacificamente rappresentava nel corso della vita coniugale il princi- pale riferimento economico della famiglia, porta a ritenere giustificata la confer- ma in questa sede di un assegno maritale di mantenimento a favore della resistente nella misura di € 150,00 mensili, come già stabilito in sede presidenziale, fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
• Sulle ulteriori questioni
Le ulteriori domande proposte dal ricorrente nel presente giudizio, essenzialmente pagina 12 di 18 volte ad ottenere la restituzione delle somme di sua spettanza che lo stesso assume essere state indebitamente prelevate dalla moglie nel tempo dal conto corrente cointestato, eccedono il contenuto tipico del giudizio di separazione e, come tem- pestivamente eccepito da parte della resistente, devono essere dichiarate inammis- sibili.
Invero, rispetto al presente giudizio (anteriore alle modifiche che hanno recente- mente interessato la disciplina sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia), assume senz'altro rilievo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che esclude il cumulo e la trattazione congiunta nei giudizi in mate- ria di famiglia ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., delle domande prive del vin- colo di accessorietà e connessione “forte” di cui agli artt. 31-36 c.p.c. (cfr. ex mul- tis Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 18870/2014), quali sono le suddette domande di parte ricorrente.
• Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza della resistente (con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazione), giustificando la condanna della stessa al parziale rim- borso di tali spese nei confronti di controparte, nella misura di 1/3, con compensa- zione integrale nella residua misura di 2/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva istrut- toria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(PR) il 14/09/1958) e (nata a [...] il [...]) Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 13/07/1996 a Parma, come risulta dall'atto n. 119 – Parte 1, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del pagina 13 di 18 Comune di Parma;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Mon- telungo n. 4, a favore di quale genitore convivente con la Controparte_1
figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente DR;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese succes- sivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contributi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), oltre al 50% delle spese straor- dinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
pagina 14 di 18 • materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-
grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi-
ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
pagina 15 di 18 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
pagina 16 di 18 Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione
medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi-
scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere en- tro il giorno 10 di ogni mese;
6. dichiara inammissibili le domande restitutorie avanzate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni;
7. condanna al rimborso nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, nella misura di 1/3, liquidandole in complessivi €
7.616,00 (per un importo posto in capo alla resistente pari ad € 2.538,66), oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 2/3;
8. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da-
pagina 17 di 18 ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. DR Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. DR Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 1664 e al n. 1665 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SAMMARTANO ELIANA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._2 feso dall'Avv. LUSARDI AURORA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 18 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: […]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-rigettare la richiesta di parte resistente di addebito della separazione in capo al ricorrente, non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale così come arredata alla sig.ra in quanto CP_1
con la figlia convivente;
-il sig. continuerà, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Pt_1
della propria figlia, a corrispondere direttamente alla medesima (vista la mag- giore età) con accredito su c/c bancario o postale la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% da dividere con la resistente per le spese straordinarie previste per legge;
- rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente, anzi disporre che nessun contributo è dovuto in favore della medesima essendo quest'ultima economica- mente autosufficiente;
- nel caso di riconoscimento del diritto al mantenimento della resistente, previo accertamento tributario, disporre lo stesso nella misura inferiore a quella richie- sta e/o ritenuta di giustizia, tenuto conto della situazione economica e patrimonia- le della medesima rispetto a quella del ricorrente;
- stante l'intervenuta decisione del tutto arbitraria della Sig.ra di CP_1
estinguere il conto corrente n. 483/35827092 comune ai coniugi, disporre la resti- tuzione del 100% delle somme prelevate dalla Sig.ra all'atto CP_1 dell'estinzione del predetto conto, oltre alla somma di € 10.000,00 a titolo di TFR spettante al ricorrente e da quest'ultimo non goduta.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2
D.M. 55/14), iva e c.p.a. e di tener conto dell'atteggiamento tenuto da parte resi- stente (omessa allegazione e/o tardività del deposito della documentazione reddi-
pagina 2 di 18 tuale e patrimoniale) a norma dell'art. 116 c.p.c. ai fini della regolamentazione delle spese processuali ed altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi ex art. 151 II° co. Parte_2
c.c. con dichiarazione di addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
2) Assegnarsi la casa coniugale descritta in premesse con i mobili e gli arredi che la compongono, alla moglie e alla figlia.
3) Statuirsi che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento, non infe- riore ad euro 400,00 per il suo mantenimento nonché di € 200,00 quale contribu- to per il mantenimento della figlia rivalutabile Istat, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, entro il giorno 10 di ogni mese o quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute all'esito dell'esperenda istruttoria.
4) Dichiarare tenuto il padre, a sostenere nella misura del 100% le spese straor- dinarie mediche per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma e cioè:
a) dei ticket sanitari e delle spese medico-specialistiche, quali quelle ortodonti- che, oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
5) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria svolta nelle conclu- sioni ex adverso poiché non fa parte della materia del contendere e comunque non provata.
6) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata relativa alla quanti- ficazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie poiché sospensi- vamente non condizionata al rigetto di quella principale.
7) Spese legali rifuse secondo il criterio della soccombenza
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 3/04/2021 chiedeva all'intestato Tribuna- Parte_1
le di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Controparte_1
pagina 3 di 18 unione celebrata a Parma in data 13/07/1996, dalla quale in data 24/12/1996 era nata la figlia DR;
chiedeva, altresì, disporsi l'assegnazione della casa coniuga- le a favore della moglie, la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spe- se straordinarie, avanzando ulteriori domande accessorie relative al riparto della rata del canone di locazione della casa coniugale e la gestione del conto corrente cointestato tra i coniugi.
Esponeva il di aver comunicato alla moglie la propria intenzione di sepa- Pt_1
rarsi già a far data del 2014, in ragione del venir meno dell'unione affettiva e sen- timentale tra i coniugi, lasciando effettivamente nell'aprile dello stesso anno la ca- sa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Montelungo n. 4, in cui la moglie era rimasta a vivere insieme alla figlia;
dava quindi atto che, da tale data, egli aveva sempre continuato a provvedere regolarmente al mantenimento della famiglia at- traverso versamenti periodici effettuati sul conto corrente cointestato tra i coniugi, da cui la moglie attingeva liberamente.
Con ricorso successivamente depositato instaurava a sua vol- Controparte_1
ta un autonomo giudizio di separazione nei confronti del coniuge (iscritto al RG n.
1665/2021), chiedendo, in tal sede, l'addebito della colpa in capo al marito;
chie- deva, altresì, che il contributo posto in capo al padre per il mantenimento della fi- glia fosse determinato nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento in proprio favore nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili.
A fondamento delle proprie domande, la esponeva che il marito aveva CP_1 improvvisamente lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2014 dopo averle co- municato di essersi innamorato di un'altra donna, causando in tal modo una pro- fonda sofferenza a lei e alla figlia, all'epoca ancora minorenne.
Nei giudizi sopra richiamati si costituivano entrambe le parti confermando ciascu- na le rispettive domande e contestando quelle avanzate da controparte.
All'udienza presidenziale del 14/09/2021, era esperito un tentativo di conciliazio- ne dei coniugi, previa riunione del giudizio di separazione instaurato dalla moglie a quello precedentemente iscritto (al RG n. 1664/2021) da parte del marito.
pagina 4 di 18 Successivamente, con ordinanza del 19/10/2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provve- dimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare,
l'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a fa- vore della moglie di € 150,00 mensili rivalutabili;
nominava, quindi, il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Nella fase di merito, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e tramite indagini tributarie sulla re- sistente delegate alla Guardia di Finanza.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 27/05/2024 la causa era trattenuta in de- cisione sulle conclusioni precisate dalle parti di cui in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. veniva discussa nella camera di consiglio del 29/11/2024.
§
Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione personale sia fondata e deb- ba essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte dalle parti nei propri scritti difensivi – che denotano l'esistenza di una crisi coniugale che già da tempo ha portato all'interruzione della convivenza – la condotta processuale tenuta da entrambe le parti e, in particolare, il fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, so- no tutti elementi che attestano, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i
pagina 5 di 18 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf.
Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronun- cia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art.
143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conse- guenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, as- sunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'ap- prezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determi- narsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una mo- tivazione congrua e logica”).
Nel caso di specie, la riconduce la causa della crisi coniugale alla vio- CP_1 lazione di una pluralità di obblighi matrimoniali (quali l'obbligo di fedeltà, il do- vere di convivenza e gli obblighi di assistenza morale e materiale) da parte del marito, il quale, a suo dire, nell'aprile del 2014 avrebbe improvvisamente lasciato la casa coniugale per poter coltivare una relazione extraconiugale da lui instaurata, cessando da quel momento di contribuire in modo adeguato al mantenimento della famiglia.
La ricostruzione offerta dalla resistente non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.
Il fatto che il intrattenesse una relazione con un'altra donna alla data in Pt_1
cui (pacificamente) ha lasciato la casa coniugale, il 24/04/2014, non è stato prova- to in alcun modo da parte della resistente, la quale ha allegato la circostanza solo genericamente senza neanche offrire alcuna indicazione in ordine alla persona con cui tale relazione sarebbe stata instaurata.
Secondo la resistente, in particolare, il marito, nel corso di una discussione sorta tra i coniugi nel marzo 2014, le avrebbe espressamente confessato di essersi in-
pagina 6 di 18 namorato di un'altra donna, circostanza, questa, rimasta del tutto sfornita di sup- porto probatorio.
Invero, all'udienza del 9/05/2023, i testi e hanno rife- Testimone_1 Testimone_2
rito di aver appreso della suddetta discussione dalla figlia delle parti, Per_1
la quale, tuttavia, in sede testimoniale ha dato atto di non aver mai assistito
[...]
a discussioni tra i genitori e che all'epoca non era a conoscenza delle ragioni per cui il padre avesse deciso di lasciare la casa coniugale (“io non sapevo che mio padre andava via di casa per un'altra donna;
per me quando mio padre ha deciso di andare via di casa è stata una doccia fredda, non me lo aspettavo. I miei geni- tori non litigavano praticamente mai, non posso dire di averli sentiti litigare su di una relazione extraconiugale di mio padre. A me è stato riferito che mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi per capire se il loro rapporto poteva continuare o meno”).
Al contempo, le dichiarazioni rese dai testi Testimone_3 Testimone_4
e , con cui il ricorrente ha convissuto a seguito del suo allonta- Testimone_5
namento dalla casa coniugale, non offrono alcun elemento che porti a desumere l'esistenza di una relazione extraconiugale del all'epoca in cui è cessata la Pt_1
coabitazione tra i coniugi, evidenziando, per contro, come lo stile di vita tenuto da parte del ricorrente in questa fase fosse incompatibile con l'esistenza di tale rela- zione (teste “il quando era arrivato era molto riservato e non ci Tes_3 Pt_1
ha spiegato le ragioni per cui si era trasferito. Desumo che lui non avesse una re- lazione dal fatto che non è mai venuta nessuna donna come ospite del Pt_1
dopo il lavoro tornava a casa e passavamo il tempo insieme;
di solito io arrivavo dopo di lui a casa. Il sabato e la domenica facevamo la spesa, una passeggiata, guardavamo partite di calcio insieme, niente di particolare. Quando la nostra amicizia si è rafforzata lui si è aperto e ci ha raccontato della separazione e delle ragioni per cui era andato via di casa, non ci ha mai parlato di un'altra donna”; teste : “desumo che il sig. non avesse una donna nel periodo in- Tes_4 Pt_1 dicato dal fatto che non portava mai nessuno nell'appartamento, aveva una vita molto regolare;
faceva sempre casa lavoro, poche uscite;
passavamo insieme il
pagina 7 di 18 tempo libero, facevamo dei pranzi, cose molto semplici;
io lavoravo su turni quindi non ero sempre a casa quando c'era il sig. non abbiamo mai par- Pt_1 lato con il di frequentazioni con delle donne”; teste “confermo Pt_1 Tes_5
che il non avesse relazioni in questo periodo;
lo desumo dal fatto che in Pt_1
quel periodo passavamo buona parte del tempo insieme, anche durante il wee- kend;
in tutto questo periodo lui non ha mai portato nessuna donna e non ricordo che lui mi abbia parlato di sue frequentazioni”).
Invero, dal complesso delle risultanze delle prove testimoniali si può rilevare, al più, che il ha instaurato una relazione con l'attuale compagna, Pt_1 Parte_3
nel 2017, a fronte di un allontanamento dalla casa coniugale intervenuto
[...]
nel 2014, come confermato dalla stessa in sede testimoniale. Parte_3
Del resto, occorre evidenziare che l'assenza dei presupposti per un addebito della separazione nel caso di specie è confermata dal rilievo che, sulla base delle risul- tanze agli atti, emerge chiaramente l'esistenza di una crisi coniugale pregressa ri- spetto all'epoca in cui il ha lasciato la casa coniugale. Pt_1
La stessa resistente, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “non ricordo esattamente quando abbiamo cessato di avere rapporti;
era da un po' di tempo prima della separazione che non avevamo più rapporti ma tra noi non era cam- biato niente a livello personale;
lui è sempre stato molto tranquillo ed affettuoso sino a quando non mi ha detto di essersi innamorato di altra persona”, ricono- scendo di fatto la sussistenza di indici oggettivi di una disaffezione maturata tra i coniugi che non risulta smentita dalla convinzione soggettiva dalla stessa serbata circa l'andamento positivo della vita coniugale.
Non interferiscono con il suddetto rilievo le dichiarazioni acquisite in sede testi- moniale che evidenziano come anteriormente al 2014 i coniugi abbiano continuato a comportarsi normalmente in famiglia, parlando anche dei “progetti che avevano insieme” (si vedano le dichiarazioni rese da , cugina della ricorrente, Testimone_1
e figlia delle parti), soprattutto se si considera che, anche succes- Testimone_6
sivamente all'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, i coniugi, quan- do ormai la crisi tra loro era insanabile, hanno pacificamente continuato a presen- tarsi ai propri familiari come una famiglia unita (si vedano anche le dichiarazioni pagina 8 di 18 rese da , sorella del ricorrente). Testimone_7
Non a caso, peraltro, è incontestato (e di fatto riconosciuto dalla stessa ricorrente) che anteriormente all'aprile del 2014 il avesse manifestato alla moglie la Pt_1
propria intenzione di separarsi, ciò portando ad escludere che il suo successivo al- lontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto improvvisamente in un contesto familiare privo di obiettive criticità, configurando una violazione del relativo ob- bligo di coabitazione (in argomento cfr. Cass. n. 11032/2024 citata da parte ricor- rente).
D'altra parte, risulta per tabulas che, a seguito del suo allontanamento dalla casa coniugale (aprile 2024), il abbia continuato a provvedere regolarmente al Pt_1
mantenimento della famiglia, attraverso versamenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi (si vedano le movimentazioni depositate da parte ricorrente in data
18/11/2021), di cui la moglie poteva disporre liberamente,
In particolare, su tale conto (che all'epoca aveva un saldo di circa € 27.000,00), il risulta aver continuato a versare il proprio stipendio sino al 2017 (oltre ad Pt_1
avervi accreditato il suo TFR per € 10.118,76 il 26/04/2017), provvedendo, suc- cessivamente, a regolari accrediti di importi che possono ritenersi congrui, in rap- porto alla sua condizione economico patrimoniale (su cui si veda più specifica- mente infra), destinati al mantenimento della famiglia, tanto che nessuna richiesta di contribuzione risulta esser stata avanzata anche solo stragiudizialmente dalla resistente prima della instaurazione del presente giudizio (a distanza di circa 7 an- ni dalla fine della convivenza).
Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente che nel caso di specie non emerge in al- cun modo una violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che possa giustifica- re la pronuncia di addebito della separazione al marito invocata da parte della re- sistente, risultando la relativa domanda indubbiamente infondata.
• Sulle questioni economiche
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici conseguente alla sepa- razione, appare opportuno preliminarmente chiarire che non è contestato nel caso di specie, ed anzi può dirsi sostanzialmente condiviso tra le parti, il fatto che la fi-
pagina 9 di 18 glia delle parti DR (attualmente di anni 27), sebbene ormai da tempo maggio- renne, non abbia ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica.
La circostanza porta a ritenere giustificata la domanda congiuntamente avanzata dalle parti in sede di conclusioni di assegnazione della casa coniugale a favore della madre, quale genitore pacificamente convivente con la figlia, così come già disposto in sede presidenziale.
È pacifico, del resto, che il suddetto alloggio, costituito da un appartamento con- cesso in locazione da ad un canone agevolato, veda oggi come conduttrice la CP_2
a seguito della variazione dell'intestazione del contratto di locazione CP_1
della stessa richiesta nel 2021.
Ciò posto, la determinazione degli obblighi di contribuzione gravanti sui genitori per il mantenimento della figlia non può che muovere dall'analisi della comples- siva situazione economico patrimoniale delle parti che, nel caso di specie, si carat- terizza per un certo squilibrio a favore del padre.
Il invero, ha ormai da tempo cessato la propria attività lavorativa e per- Pt_1
cepisce redditi da pensione che, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi depo- sitate agli atti, sono stabilmente pari a circa € 1.900,00 netti mensili [nel dettaglio:
Anno 2018/€ 22874 netto annuo (€ 1906 netti mese); Anno 2019/€ 23006 netto annuo (€
1917 netti mese); Anno 2020/€ 23167 netto annuo (€ 1930 netti mese); Anno 2021/€
23107 netto annuo (€ 1925 netti mese)]1; egli vive in un appartamento in locazione ad un canone di € 500,00 mensili (doc. 5 di parte ricorrente), insieme alla nuova compagna (con la quale è ragionevole presumere condivida i costi abitativi), e non risulta avere risorse patrimoniali particolarmente significative;
ha documentato di aver contratto un finanziamento con Agos nel novembre 2020 per € 10.000,00
(doc. 4 di parte ricorrente) per cui non è noto se lo stesso sia ancora in essere e quale sia la relativa rata mensile pagina 10 di 18 La invece, risulta aver lavorato come dipendente nel corso del tempo CP_1
percependo redditi che, sulla base delle dichiarazioni depositate agli atti, hanno visto un leggero miglioramento negli ultimi anni, arrivando tra il 2021 e il 2022 a circa € 1.400,00/1.500,00 netti mensili [nel dettaglio: Anno 2018/€ 13387 netto annuo
(€ 1115 netti mese); Anno 2019/€ 14571 netto annuo (€ 1214 netti mese); Anno 2020/€
14929 netto annuo (€ 1244 netti mese); Anno 2021/€ 17228 netto annuo (€ 1435 netti mese); Anno 2022/CU € 18316 netto annuo (€ 1526 netti mese)]; essa vive insieme alla figlia in un appartamento in locazione per cui, come emerge dalle movimentazioni del conto corrente agli atti (si veda la documentazione trasmessa dalla Guardia di
Finanza in data 19/05/2023), sostiene un canone agevolato di circa € 330,00 men- sili;
le indagini tributarie eseguite sulla resistente, a fronte del mancato deposito di esaustiva documentazione in ordine alla sua situazione economica, non hanno pe- raltro portato a rilevare il possesso di cespiti patrimoniali particolarmente signifi- cativi (essa è comproprietaria di alcuni immobili a Gattatico che non risultano produrre alcun reddito e di un'autovettura acquistata nel 2020 di modesto valore, mentre non risulta in alcun modo la perdurante titolarità di polizze assicurative al- legata dal resistente) o di entrate ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, né as- sumono rilievo in questa sede le doglianze del ricorrente in ordine all'indebito prelievo operato dalla moglie nel tempo di somme di sue spettanza dal conto cor- rente cointestato (sul punto si veda più specificamente infra).
A fronte di questo contesto, ritiene il Tribunale che la previsione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia, sia pur astrattamente giustificata dalla condizione economica del genitore, non possa non tener conto, ai fini della sua quantificazione, dell'età della ragazza e del fatto che la stessa da tempo svolga attività lavorativa.
È pacifico, invero, che DR lavori da tempo come dipendente, pur continuando a percepire uno stipendio ridotto, quantificato concordemente dalle parti in circa €
600,00/700,00 mensili. In questo contesto, se si deve parlare di un contributo pa- terno al mantenimento della figlia, appare corretto rideterminare tale contributo ad oggi nella misura prospettata dal ricorrente di € 150,00 mensili rivalutabili, con una conseguente riduzione dell'importo stabilito in sede presidenziale, a far data pagina 11 di 18 dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, fermo il ri- parto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo quanto specificato in dispositivo.
La suddetta riduzione, invero, risulta giustificata dalla necessità di evitare che la figlia continui a fare affidamento sulle risorse paterne ai fini del suo mantenimen- to in un contesto in cui non ricorrono ostacoli obiettivi per la stessa a conseguire,
a 27 anni, una condizione di autosufficienza economica.
Non può peraltro trovare accoglimento, in assenza di espressa domanda della fi- glia maggiorenne, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere che il versa- mento del suddetto contributo sia disposto direttamente a favore della stessa (ex multis Cass. n. 34100/2021)
Quanto alla domanda di parte resistente volta ad ottenere un assegno di mante- nimento a proprio favore, appare opportuno ricordare che la giurisprudenza mag- gioritaria ancora oggi, nel valutare i redditi adeguati a cui va rapportato l'assegno di mantenimento in sede di separazione (art. 156 c.c.), non fa tanto riferimento al- la condizione di autosufficienza economica del beneficiario (come pare ritenere il ricorrente) né tantomeno al contributo endofamiliare dallo stesso fornito nel corso della vita coniugale (come pare ritenere la resistente), quanto al tenore di vita go- duto (anche solo potenzialmente) dal coniuge in costanza di matrimonio, restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza morale e mate- riale tra i coniugi (ex multis Cass. n. 16809/2019; n. 12196/2017).
In questa prospettiva, lo squilibrio ancora oggi ravvisabile nella complessiva si- tuazione economico-patrimoniale delle parti (con particolare riguardo alla diversa misura dei redditi percepiti), valutato anche in rapporto ad un contesto familiare in cui il marito pacificamente rappresentava nel corso della vita coniugale il princi- pale riferimento economico della famiglia, porta a ritenere giustificata la confer- ma in questa sede di un assegno maritale di mantenimento a favore della resistente nella misura di € 150,00 mensili, come già stabilito in sede presidenziale, fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
• Sulle ulteriori questioni
Le ulteriori domande proposte dal ricorrente nel presente giudizio, essenzialmente pagina 12 di 18 volte ad ottenere la restituzione delle somme di sua spettanza che lo stesso assume essere state indebitamente prelevate dalla moglie nel tempo dal conto corrente cointestato, eccedono il contenuto tipico del giudizio di separazione e, come tem- pestivamente eccepito da parte della resistente, devono essere dichiarate inammis- sibili.
Invero, rispetto al presente giudizio (anteriore alle modifiche che hanno recente- mente interessato la disciplina sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia), assume senz'altro rilievo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che esclude il cumulo e la trattazione congiunta nei giudizi in mate- ria di famiglia ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., delle domande prive del vin- colo di accessorietà e connessione “forte” di cui agli artt. 31-36 c.p.c. (cfr. ex mul- tis Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 18870/2014), quali sono le suddette domande di parte ricorrente.
• Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio porta a ravvisare una prevalente soccombenza della resistente (con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazione), giustificando la condanna della stessa al parziale rim- borso di tali spese nei confronti di controparte, nella misura di 1/3, con compensa- zione integrale nella residua misura di 2/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (sca- glione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva istrut- toria e decisionale).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(PR) il 14/09/1958) e (nata a [...] il [...]) Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 13/07/1996 a Parma, come risulta dall'atto n. 119 – Parte 1, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del pagina 13 di 18 Comune di Parma;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, Via Caduti di Mon- telungo n. 4, a favore di quale genitore convivente con la Controparte_1
figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente DR;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese succes- sivo alla pubblicazione del presente provvedimento (fermi i contributi pregressi dovuti in forza dei provvedimenti temporanei), oltre al 50% delle spese straor- dinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
pagina 14 di 18 • materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-
grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi-
ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
pagina 15 di 18 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
pagina 16 di 18 Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione
medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi-
scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere en- tro il giorno 10 di ogni mese;
6. dichiara inammissibili le domande restitutorie avanzate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni;
7. condanna al rimborso nei confronti di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, nella misura di 1/3, liquidandole in complessivi €
7.616,00 (per un importo posto in capo alla resistente pari ad € 2.538,66), oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione di tali spese nella residua misura di 2/3;
8. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da-
pagina 17 di 18 ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. DR Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010