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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 478/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 478 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 03/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
e , nata a [...]- C.F._1 Parte_2
Poshtme (Albania) l'11/11/1994, residente in [...], C.F. , entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Crispano (NA) alla Via Cappuccini,
22, presso lo studio dell'avvocato Domenico Falco, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 febbraio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
29/02/2016 in Bulqize, Diber (Albania) dal quale sono nati due figli ( nato a [...] - Albania il 07/05/2016 e Persona_1
, nato a [...] il [...]), hanno Persona_2
chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) La casa coniugale, sita in Caivano (NA), alla Via Longobardi
n. 9, sarà abitata dalla sig.ra unitamente ai suoi Parte_2
figli nato il [...] in [...] e Persona_1
nato il nato il [...] in [...] Persona_2
(NA). La sig.ra provvederà al pagamento delle Parte_2
Pag. 2 di 6 utenze domestiche dal momento in cui il sig. Parte_1
lascerà l'immobile ed – ovviamente – alla loro volturazione, ove necessario;
2) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
dai figli minori, verserà direttamente a quest'ultima, la somma di € 700,00 (Eurosettecento/00) entro il primo giorno di ogni mese mediante versamento sul conto corrente Postepay
Evolution IBAN: [...] intestato alla
Sig.ra Parte_2
3) Riguardo all'assegno unico universale per i figli minori, i coniugi concordano che la madre, sia l'unica Parte_2
beneficiaria dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli minori.
4) la potestà sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra loro. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
5) i coniugi, in accordo tra loro, hanno stabilito come di seguito, il tempo che i figli trascorreranno con il padre: CP_1
vista la tenera età di e , avrà la facoltà di
[...] Per_1 Per_2
tenere con sé gli stessi due giorni alla settimana e precisamente: il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 22 (periodo gennaio
- dicembre) salvo ulteriori e diversi giorni ed orari concordati dai genitori, anche tramite sms.
6) nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati presso la casa materna, previo accordo dei genitori;
Pag. 3 di 6 7) riguardo alla collocazione e alla permanenza dei figli minori durante il mese di agosto gli stessi trascorreranno due settimane consecutive o alternate con ciascun genitore. Le settimane di permanenza saranno definite di comune accordo tra i genitori entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno, in modo da rispettare le rispettive esigenze lavorative e organizzative;
8) le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì in Albis verranno trascorsi dai minori alternativamente con i genitori, ovvero, previo accordo di entrambi dalle ore 10.00 alle
20.00 dello stesso giorno mentre per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno;
9) i minori e trascorreranno con il papà a settimane Per_1 Per_2
alterne, anche ·un fine settimana dalle ore 19. 00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernottamento presso il padre;
10) entrambi i coniugi parteciperanno, altresì, alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla prole e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili. Nonché eventualmente le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica dei figli, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 1 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc, ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in
Pag. 4 di 6 difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le spese non concordate ricadranno sul coniuge che ha assunto la decisione di effettuarle;
11) le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la prole – così come da Protocollo del Tribunale di
Napoli Nord - dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente;
12) il Sig. rimarrà dunque obbligato a Parte_1
corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli minori non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Pt_1
verso i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e
[...]
quando, a prescindere dall'età, quest'ultima raggiunga un'autonoma indipendenza economica.
Con note depositate il 10 febbraio 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 3 maggio 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 07/05/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 5 di 6 Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] - Albania il 22/06/1991) e Parte_2
(nata a [...]-Poshtme - Albania l'11/11/1994) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 478/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 478 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 03/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
e , nata a [...]- C.F._1 Parte_2
Poshtme (Albania) l'11/11/1994, residente in [...], C.F. , entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Crispano (NA) alla Via Cappuccini,
22, presso lo studio dell'avvocato Domenico Falco, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6 febbraio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
29/02/2016 in Bulqize, Diber (Albania) dal quale sono nati due figli ( nato a [...] - Albania il 07/05/2016 e Persona_1
, nato a [...] il [...]), hanno Persona_2
chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) La casa coniugale, sita in Caivano (NA), alla Via Longobardi
n. 9, sarà abitata dalla sig.ra unitamente ai suoi Parte_2
figli nato il [...] in [...] e Persona_1
nato il nato il [...] in [...] Persona_2
(NA). La sig.ra provvederà al pagamento delle Parte_2
Pag. 2 di 6 utenze domestiche dal momento in cui il sig. Parte_1
lascerà l'immobile ed – ovviamente – alla loro volturazione, ove necessario;
2) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
dai figli minori, verserà direttamente a quest'ultima, la somma di € 700,00 (Eurosettecento/00) entro il primo giorno di ogni mese mediante versamento sul conto corrente Postepay
Evolution IBAN: [...] intestato alla
Sig.ra Parte_2
3) Riguardo all'assegno unico universale per i figli minori, i coniugi concordano che la madre, sia l'unica Parte_2
beneficiaria dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per i figli minori.
4) la potestà sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra loro. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
5) i coniugi, in accordo tra loro, hanno stabilito come di seguito, il tempo che i figli trascorreranno con il padre: CP_1
vista la tenera età di e , avrà la facoltà di
[...] Per_1 Per_2
tenere con sé gli stessi due giorni alla settimana e precisamente: il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 22 (periodo gennaio
- dicembre) salvo ulteriori e diversi giorni ed orari concordati dai genitori, anche tramite sms.
6) nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati presso la casa materna, previo accordo dei genitori;
Pag. 3 di 6 7) riguardo alla collocazione e alla permanenza dei figli minori durante il mese di agosto gli stessi trascorreranno due settimane consecutive o alternate con ciascun genitore. Le settimane di permanenza saranno definite di comune accordo tra i genitori entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno, in modo da rispettare le rispettive esigenze lavorative e organizzative;
8) le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì in Albis verranno trascorsi dai minori alternativamente con i genitori, ovvero, previo accordo di entrambi dalle ore 10.00 alle
20.00 dello stesso giorno mentre per le altre festività i genitori concorderanno di anno in anno;
9) i minori e trascorreranno con il papà a settimane Per_1 Per_2
alterne, anche ·un fine settimana dalle ore 19. 00 del sabato alle ore 20.00 della domenica) con pernottamento presso il padre;
10) entrambi i coniugi parteciperanno, altresì, alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla prole e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili. Nonché eventualmente le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica dei figli, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 1 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc, ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in
Pag. 4 di 6 difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le spese non concordate ricadranno sul coniuge che ha assunto la decisione di effettuarle;
11) le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la prole – così come da Protocollo del Tribunale di
Napoli Nord - dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente;
12) il Sig. rimarrà dunque obbligato a Parte_1
corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli minori non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Pt_1
verso i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e
[...]
quando, a prescindere dall'età, quest'ultima raggiunga un'autonoma indipendenza economica.
Con note depositate il 10 febbraio 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 3 maggio 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 07/05/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Pag. 5 di 6 Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] - Albania il 22/06/1991) e Parte_2
(nata a [...]-Poshtme - Albania l'11/11/1994) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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