Versione
21 dicembre 1967
21 dicembre 1967
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Versione
11 febbraio 1971
11 febbraio 1971
Art. 2.
L' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. ((1)) Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. ((1)) Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.
Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. ((1)) I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. ((1)) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo , secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".
L' articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento. ((1)) Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale. ((1)) Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.
Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale. ((1)) I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. ((1)) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo , secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale".
Commentari • 4
- 1. La riforma costituzionale della magistratura e l’Alta Corte: le possibili conseguenze della sottrazione al CSM della potestà disciplinareGenantonio Chiarelli Dalila Federici · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 3.881836
[…] In proposito deve ricordarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 1971, ha ritenuto incostituzionale l'art. 2 della legge n. 1198 del 1967[26], nella parte in cui prevedeva che il collegio giudicante venisse formato da nove magistrati estratti a sorte tra i quindici che componevano la Sezione disciplinare, con la presenza alternativa di magistrati di Corte di appello o di Tribunale, comportando così il rischio di esclusione di una delle due categorie. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 02/02/1971, n. 12Provvedimento: […] Nel provvedimento di rimessione, premessa la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, si osserva che la devoluzione della relativa competenza ad una sezione anzicché al Consiglio stesso giustifica il dubbio che gli artt. l e 2 della legge n. 1198 del 1967 si pongano in contrasto con gli artt. 104 e 105 della Costituzione. […]Leggi di più...
- procedimenti disciplinari a carico dei magistrati·
- non fondatezza.·
- r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma·
- sent. 12/71 b. ordine giudiziario·
- carattere e finalita'·
- principio della pubblicita'·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- procedimenti giudiziari·
- rappresentanza di interessi di gruppo·
- diversa giustificazione e discrezionalita' del legislatore nel processo penale e negli altri giudizi·
- sent. 12/71 d. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- principio dell'intervento di tutti i componenti·
- indipendenza dell'ordine e dei singoli magistrati·
- eccezioni·
- non soggiace a tutte le regole proprie del processo penale