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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15362/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MANGIARDI Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Carmela D'ALIA CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta (come da verbale d'udienza del 26/05/2025)
Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT. Spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 None, il 09/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 17.07.2023. pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 05.09.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di risposta in data 19/04/2025 si costituiva la sig.ra . CP_1
Avanti al giudice delegato all'udienza del 26/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di None di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il sig. versi alla signora a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 11.7.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15362/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MANGIARDI Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Carmela D'ALIA CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta (come da verbale d'udienza del 26/05/2025)
Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT. Spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 None, il 09/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di None (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 17.07.2023. pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 05.09.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di risposta in data 19/04/2025 si costituiva la sig.ra . CP_1
Avanti al giudice delegato all'udienza del 26/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Precisate conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e non vi è prole.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di None di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il sig. versi alla signora a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese la somma di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 11.7.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2