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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 694/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di tutore legale di , elettivamente Parte_1 Persona_1
, via Don Mottola, n. 11, presso lo iela AB (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_1
Catania, viale Vittorio Veneto, n. 243, presso lo studio dell'avv. Michele Scacciante (PEC: , che disgiuntamente Email_2
e congiuntament dono, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che : I) aveva prestato la sua attività Per_1 lavorativa, in forza di contratto a tempo ind to dal 18.01.2017 al mese di marzo 2017, quale operatore ecologico, inquadrato nel livello II B del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, CP_1 trasportare, recuperare e smaltire i rifi olgendo la sua attività nel Comune di
1 Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che venisse riconosciuto al lavoratore il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 393,53. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 18 gennaio 2017 al mese di marzo 2017, al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testé esposte;
b. condannare, per l'effetto, la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del CP_1 ella somma complessiva di € 393,53, dovuta a titolo di rimborso “ spese per uso autovettura”, così come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo, o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio;
b. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il fav di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto dal ricorrente, alle dipendenze della società resistente, consisteva nel raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può
2 considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato Maierato (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di tutore legale di , elettivamente Parte_1 Persona_1
, via Don Mottola, n. 11, presso lo iela AB (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_1
Catania, viale Vittorio Veneto, n. 243, presso lo studio dell'avv. Michele Scacciante (PEC: , che disgiuntamente Email_2
e congiuntament dono, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennità chilometrica. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che : I) aveva prestato la sua attività Per_1 lavorativa, in forza di contratto a tempo ind to dal 18.01.2017 al mese di marzo 2017, quale operatore ecologico, inquadrato nel livello II B del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, alle dipendenze di II) aveva il compito di raccogliere, CP_1 trasportare, recuperare e smaltire i rifi olgendo la sua attività nel Comune di
1 Vibo Valentia;
III) si recava quotidianamente presso il deposito dei mezzi aziendali, ubicato in “Località Grande” Maierato, per entrare in possesso dell'automezzo utile a prestare servizio;
IV) percorreva, con la propria autovettura, una distanza pari a 17,20 km (andata e ritorno) per spostarsi dal cantiere di assegnazione (Vibo Valentia) al deposito dei mezzi aziendali (Maierato). Il ricorrente deduceva l'applicazione al caso di specie dell'art. 37, lett. a) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, chiedendo che venisse riconosciuto al lavoratore il diritto a ottenere il rimborso chilometrico, quantificato in euro 393,53. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 18 gennaio 2017 al mese di marzo 2017, al rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), C.C.N.L. Igiene Ambientale Aziende Private, per tutte le argomentazioni testé esposte;
b. condannare, per l'effetto, la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del CP_1 ella somma complessiva di € 393,53, dovuta a titolo di rimborso “ spese per uso autovettura”, così come risulta dalla consulenza tecnica versati in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo, o nella somma maggiore o minore che potrà risultare nel corso del giudizio;
b. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il fav di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il servizio svolto dal ricorrente, alle dipendenze della società resistente, consisteva nel raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti nel territorio del Comune di Vibo Valentia, come da contratto di lavoro versato in atti.
3. Risulta palese che per svolgere detta attività il ricorrente dovesse recuperare l'apposito mezzo aziendale, ubicato nell'autoparco della ditta resistente, sito nel Comune di Maierato, luogo di effettivo inizio del turno di servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Per tale ragione, il ricorrente non utilizza la propria autovettura per “ragioni di servizio”, poiché si reca all'autoparco aziendale di Maierato direttamente da casa propria e presso l'autoparco in questione, sede operativa abituale (unica sede del datore di lavoro), ove ha inizio la prestazione lavorativa e l'orario di lavoro giornaliero.
5. Ne discende che, prima di raggiungere la sede di lavoro, il ricorrente non è in servizio.
6. La circostanza che la prestazione lavorativa, ossia la raccolta di rifiuti con l'utilizzo degli automezzi aziendali dovesse svolgersi nel comune di Vibo Valentia, non può consentire di ritenere che la prestazione lavorativa potesse aver inizio prima di raggiungere la sede operativa per ritirare il mezzo.
6.1. Si rileva che l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2107 c.c., sia da qualificarsi come il periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro. La Suprema Corte, a riguardo, ha stabilito come «Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può
2 considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati» (Cass. Sez. Lav., sent n. 5359 del 10 aprile 2001).
7. Occorre, altresì, segnalare che parte ricorrente non ha opportunamente confutato il dato appena segnalato, poiché ha omesso di fornire la prova utile a rilevare l'inizio della sua attività lavorativa in una sede sita nel Comune di Vibo Valentia, qualificandosi, all'opposto, tale luogo come mero territorio in cui svolgere il servizio pattuito, iniziato, concretamente, nell'autoparco di Maierato.
7.1. Tutto quello che accade prima dell'inizio della prestazione lavorativa (tempi e modi per raggiungere la sede di lavoro) rimane interamente a carico del lavoratore, nelle scelte e nel sopportarne i tempi e i costi.
8. Tutto ciò premesso, il costo di autovetture e carburante per raggiungere la sede di lavoro è interamente a carico del lavoratore. L'art. 37, lett. a) CCNL Igiene Ambientale Aziende Private, invocato da parte ricorrente poteva trovare, al più, applicazione laddove dovesse esser raggiunta una sede di lavoro diversa da quella abituale;
circostanza che non ricorre nel caso in esame, dove non è neanche stato dedotto che il luogo di inizio della prestazione lavorativa sia sempre stato Maierato (VV), dove si ritirava il mezzo.
9. Al fine di completare la decisione, si rileva come, in casi simili laddove vi fosse un infortunio, lo stesso si qualificherebbe in un mero infortunio in itinere e non un effettivo infortunio sul luogo di lavoro, proprio in occasione del rilievo che trattasi di spostamento dalla propria abitazione alla sede operativa aziendale, ossia l'autoparco in Maierato.
10. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
11. Stante le recenti pronunce discordanti sulla medesima questione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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