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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2542/2025 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 17.9.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi degli artt. 70 comma 8 e 51 del d.lgs. n° 14/19 contro la sentenza di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del d.lgs. n° 14/19, tra:
- (C.F.: ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Ladislao Tintori (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Baglivo (C.F.: ) CodiceFiscale_3
-resistente –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha presentato al Tribunale di Avellino domanda di omologa di un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposta a norma degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. n° 14/2019.
La proposta della ricorrente prevede:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso del gestore della crisi e del legale), per l'importo complessivo di € 4.290,08;
- il pagamento dei creditori concorsuali, tutti di rango chirografario, nella misura del 41% del credito complessivo;
- il versamento della somma di € 500 mensili e di € 1.000 annuali (al momento dell'erogazione della tredicesima) per l'intera durata del piano, ponendo al servizio del debito risorse finanziarie per complessivi € 42.000,00 in sei anni;
- la conservazione della casa di abitazione.
Con sentenza del 4.7.2025 il Tribunale ha denegato l'omologazione del piano.
Contro tale sentenza la debitrice ha proposto reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 comma 8 e 51 del d.lgs. n° 14/2019.
Si è costituita la società Controparte_1
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 17.9.2025, all'esito delle quali osserva questa Corte quanto segue.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso in rito che, pur trattandosi di pronuncia di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tale pronuncia sia effettivamente impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/2019, così come ha fatto l'odierna ricorrente.
Ed infatti, se prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n° 136/2024, in vigore dal 28.9.2024,
l'art. 70 del d.lgs. n° 14/2019 distingueva tra la sentenza di omologa del piano, impugnabile a norma dell'art. 51 (cfr. il comma 8) ed il decreto di diniego dell'omologazione (cfr. il comma
10), impugnabile ai sensi dell'art. 50 (cfr. il comma 12), attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal menzionato d.lgs. n° 136/2024, il comma 8 dell'art. 70 fa generico riferimento alla sentenza che provvede sull'omologazione (e non più, quindi, alla sentenza di omologa), prevedendone l'impugnabilità ai sensi dell'art. 51, ed il comma 10 non stabilisce
2 più che il diniego dell'omologazione debba essere pronunciato con decreto, nulla più dicendo sulla forma che deve avere tale provvedimento;
al contempo è stato abrogato il comma 12 (che, come detto, stabiliva che il decreto di diniego dell'omologazione era impugnabile ai sensi dell'art. 50).
Una coerente lettura combinata di tali modifiche porta a concludere che ora anche il diniego di omologazione debba essere pronunciato con sentenza (atteso che il comma 10 non dice più che esso debba essere pronunciato con decreto e che, al contempo, il comma 8 parla, in maniera onnicomprensiva, di sentenza che provvede sull'omologazione), impugnabile ai sensi dell'art. 51, tale essendo il rimedio nei confronti della sentenza che provvede sull'omologazione previsto dal comma 8 ed essendo stato abrogato il comma 12, che stabiliva che il provvedimento di diniego dell'omologazione dovesse essere impugnato ai sensi dell'art. 50.
E, d'altronde, è con sentenza si è pronunciato nel caso di specie il Tribunale di Avellino.
…
Passando al merito della questione, va osservato che la sentenza di rigetto è stata motivata con la considerazione che la debitrice non aveva provato che la situazione di sovraindebitamento non dipendesse da sua colpa grave.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che l'indebitamento derivava da una serie di finanziamenti a catena che la debitrice aveva contratto, avendo assunto nell'arco di un quadriennio (2018-2022) finanziamenti per complessivi euro 149.000 circa, di cui solo euro
40.000 circa risultavano destinati all'estinzione di debiti anteriori (prestito AD NA e
AS); né tanto meno, a monte, la ricorrente aveva fornito una prova adeguata della genesi dei debiti anteriori, essendosi limitata ad asserire, genericamente, che essi erano stati contratti per esigenze di vita a cui ella non riusciva a far fronte con le proprie risorse finanziarie a causa del venir meno del contributo del coniuge a seguito di divorzio.
…
L'atto di reclamo, seppure di dimensioni apparentemente poderose, è basato su di un'unica tesi di fondo, e cioè che i soggetti finanziatori non avrebbero valutato, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, il merito creditizio della ricorrente e ciò escluderebbe la colpa grave di quest'ultima.
3 Inoltre, con considerazioni sparse nell'ambito del detto atto reclamo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, tutti i finanziamenti contratti con
RE, AS, ND e AD CE (ex ) sarebbero stati CP_1
destinati a consolidare gli originari finanziamenti, i quali, dal canto loro, si sarebbero resi necessari “per la sistemazione del tetto dell'abitazione e per spese odontoiatriche per la sistemazione di tutta l'arcata superiore dentale e di quella inferiore oltre che per l'acquisto di un'auto e del mobilio per l'appartamento. Da ciò è seguita poi la sottoscrizione di finanziamenti di consolidamento nell'intento di una generale propria sostenibilità economica”.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato.
La mancata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti erogatori non può valere ad escludere quella colpa grave del debitore nel determinare la situazione di indebitamento che, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019, costituisce condizione ostativa a beneficiare della ristrutturazione dei debiti: il soggetto meritevole di accedere alla procedura
è solo colui che sia mediamente in grado di capire le proprie scelte e di valutare in autonomia il significato dell'obbligazione che assume in relazione alle proprie risorse finanziarie;
a norma dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019 la mancata valutazione del merito creditizio determina a carico del creditore delle limitazioni alle facoltà riconosciutegli nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, ma non costituisce una esimente,
o un'attenuante, a favore del debitore.
Nel caso di specie la ricorrente, pur essendo titolare di uno stipendio mensile di circa
1700/1800 euro (come si legge alla pagina 10 della relazione dell'O.C.C.), pur essendo inoltre l'unica componente del suo nucleo familiare da quando ha divorziato dal coniuge nel lontano 1995 (cfr. pagina 4 della relazione), e quindi non avendo familiari a carico, e pur essendo infine proprietaria di un immobile in Avellino, dove vive (pagina 9 della relazione),
e quindi non dovendo sostenere spese di locazione, ha contratto almeno dieci finanziamenti
(indicati alle pagine 9, 10 e 11del reclamo stesso) in circa cinque anni, per un totale di
149.000 euro.
Sostiene la ricorrente che i debiti originari furono contratti “per la sistemazione del tetto dell'abitazione e per spese odontoiatriche per la sistemazione di tutta l'arcata superiore
4 dentale e di quella inferiore oltre che per l'acquisto di un'auto e del mobilio per
l'appartamento. Da ciò è seguita poi la sottoscrizione di finanziamenti di consolidamento nell'intento di una generale propria sostenibilità economica”.
Ma, come ben evidenzia il primo giudice, si tratta di una mera asserzione, generica e del tutto sfornita di adeguata.
Replica la ricorrente che quella che richiede il primo giudice sarebbe una probatio diabolica: ma davvero non si comprende perché dovrebbe essere così difficile fornire la prova documentale di almeno parte delle spese sopra indicate, tutte documentabili e non risalenti ad un numero eccessivo di anni or sono.
Peraltro, si ribadisce, la ricorrente era (ed è) titolare di uno stipendio mensile dignitoso, con il quale deve provvedere solo a se stessa e senza neanche dover pagare un canone locazione: ragione per la quale davvero non si comprende perché, per sostenere le spese sopra indicate, sicuramente eccedenti l'ordinaria amministrazione ma non di natura eccezionale, ella sia dovuta ricorrere ad ingenti finanziamenti e non abbia invece potuto fare ricorso al proprio stipendio ed ai propri risparmi, non essendo tutto ciò giustificabile con il semplice fatto che le sia venuto meno l'assegno divorzile.
Peraltro, a proposito delle spese asseritamente sostenute, nel reclamo si parla anche di quelle necessarie per l'acquisto di un'autovettura, ma dalla pagina 9 della relazione si evince che la ricorrente un'autovettura l'ha venduta (in data 1.9.2023), e non acquistata, ed a tal proposito, come ben evidenziato dal primo giudice, la ricorrente non ha neppure documentato, nonostante apposita richiesta in tal senso, la destinazione che ha dato ai
7.500,00 euro ricavati dalla vendita.
La ricorrente sostiene ancora che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, tutti i finanziamenti con RE, AS, ND e AD CE (ex ) CP_1
sarebbero stati contratti per consolidare i precedenti finanziamenti (e non solamente gli euro
40.000 dei prestiti AD NA e AS, a cui ha fatto riferimento il primo giudice).
Ma, ammesso pure che sia vera l'affermazione della ricorrente, va considerato:
- che in ogni caso, in virtù di tutti i finanziamenti contratti, sussistono tuttora debiti che nella stessa relazione dell'O.C.C. vengono quantificati in euro 91.918,69 (cfr. pagina 9);
- e, soprattutto, che la circostanza in sé che i finanziamenti successivi siano stati contratti per estinguere quelli originari non è di per sé una condotta che esclude la colpa grave,
5 laddove: 1) non è giustificata la contrazione dei finanziamenti originari (e, come si è detto, nel caso di specie la ricorrente non ha provato le spese asseritamente sostenute, che avrebbero causato l'originario ricorso al finanziamento, e comunque non ha giustificato il perché, per sostenere tali spese, abbia dovuto fare ricorso al finanziamento); 2) non è giustificato il perché nemmeno per estinguere le rate degli originari finanziamenti il debitore abbia potuto fare ricorso ai propri redditi ed ai propri risparmi, ma abbia dovuto fare ricorso a nuovi finanziamenti, entrando in una spirale senza fine (e, nel caso di specie, la ricorrente non si è nemmeno posta il problema di giustificare il perché, per estinguere i finanziamenti originari, abbia dovuto fare ricorso a nuovi finanziamenti, quasi che la contrazione di nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti costituisca una esimente in sé).
In conclusione, il reclamo va rigettato, essendo evidente la colpa grave della ricorrente nel determinare il proprio indebitamento ed essendo pertanto ella immeritevole di beneficiare di una riduzione della propria esposizione debitoria del ben il 59%, impegnandosi ad estinguere il restante 41% in sei anni con il proprio stipendio (stipendio che, almeno fino al momento della deposito della proposta di ristrutturazione, non era servito ad evitare il ricorso continuo al finanziamento) e sottraendo alle garanzie dei creditori anche l'unico immobile di cui ella è titolare.
…
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la ricorrente va condannata al pagamento, a favore della resistente, della somma di euro 4.500,00 per onorari, attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.000,00).
6 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro CP_1
4.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2542/2025 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 17.9.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi degli artt. 70 comma 8 e 51 del d.lgs. n° 14/19 contro la sentenza di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del d.lgs. n° 14/19, tra:
- (C.F.: ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Ladislao Tintori (C.F.: ) C.F._2
- ricorrente-
e
- (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Baglivo (C.F.: ) CodiceFiscale_3
-resistente –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 ha presentato al Tribunale di Avellino domanda di omologa di un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposta a norma degli artt. 67 e seguenti del d.lgs. n° 14/2019.
La proposta della ricorrente prevede:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compenso del gestore della crisi e del legale), per l'importo complessivo di € 4.290,08;
- il pagamento dei creditori concorsuali, tutti di rango chirografario, nella misura del 41% del credito complessivo;
- il versamento della somma di € 500 mensili e di € 1.000 annuali (al momento dell'erogazione della tredicesima) per l'intera durata del piano, ponendo al servizio del debito risorse finanziarie per complessivi € 42.000,00 in sei anni;
- la conservazione della casa di abitazione.
Con sentenza del 4.7.2025 il Tribunale ha denegato l'omologazione del piano.
Contro tale sentenza la debitrice ha proposto reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 comma 8 e 51 del d.lgs. n° 14/2019.
Si è costituita la società Controparte_1
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 17.9.2025, all'esito delle quali osserva questa Corte quanto segue.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso in rito che, pur trattandosi di pronuncia di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, tale pronuncia sia effettivamente impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/2019, così come ha fatto l'odierna ricorrente.
Ed infatti, se prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n° 136/2024, in vigore dal 28.9.2024,
l'art. 70 del d.lgs. n° 14/2019 distingueva tra la sentenza di omologa del piano, impugnabile a norma dell'art. 51 (cfr. il comma 8) ed il decreto di diniego dell'omologazione (cfr. il comma
10), impugnabile ai sensi dell'art. 50 (cfr. il comma 12), attualmente, a seguito delle modifiche introdotte dal menzionato d.lgs. n° 136/2024, il comma 8 dell'art. 70 fa generico riferimento alla sentenza che provvede sull'omologazione (e non più, quindi, alla sentenza di omologa), prevedendone l'impugnabilità ai sensi dell'art. 51, ed il comma 10 non stabilisce
2 più che il diniego dell'omologazione debba essere pronunciato con decreto, nulla più dicendo sulla forma che deve avere tale provvedimento;
al contempo è stato abrogato il comma 12 (che, come detto, stabiliva che il decreto di diniego dell'omologazione era impugnabile ai sensi dell'art. 50).
Una coerente lettura combinata di tali modifiche porta a concludere che ora anche il diniego di omologazione debba essere pronunciato con sentenza (atteso che il comma 10 non dice più che esso debba essere pronunciato con decreto e che, al contempo, il comma 8 parla, in maniera onnicomprensiva, di sentenza che provvede sull'omologazione), impugnabile ai sensi dell'art. 51, tale essendo il rimedio nei confronti della sentenza che provvede sull'omologazione previsto dal comma 8 ed essendo stato abrogato il comma 12, che stabiliva che il provvedimento di diniego dell'omologazione dovesse essere impugnato ai sensi dell'art. 50.
E, d'altronde, è con sentenza si è pronunciato nel caso di specie il Tribunale di Avellino.
…
Passando al merito della questione, va osservato che la sentenza di rigetto è stata motivata con la considerazione che la debitrice non aveva provato che la situazione di sovraindebitamento non dipendesse da sua colpa grave.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato che l'indebitamento derivava da una serie di finanziamenti a catena che la debitrice aveva contratto, avendo assunto nell'arco di un quadriennio (2018-2022) finanziamenti per complessivi euro 149.000 circa, di cui solo euro
40.000 circa risultavano destinati all'estinzione di debiti anteriori (prestito AD NA e
AS); né tanto meno, a monte, la ricorrente aveva fornito una prova adeguata della genesi dei debiti anteriori, essendosi limitata ad asserire, genericamente, che essi erano stati contratti per esigenze di vita a cui ella non riusciva a far fronte con le proprie risorse finanziarie a causa del venir meno del contributo del coniuge a seguito di divorzio.
…
L'atto di reclamo, seppure di dimensioni apparentemente poderose, è basato su di un'unica tesi di fondo, e cioè che i soggetti finanziatori non avrebbero valutato, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, il merito creditizio della ricorrente e ciò escluderebbe la colpa grave di quest'ultima.
3 Inoltre, con considerazioni sparse nell'ambito del detto atto reclamo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, tutti i finanziamenti contratti con
RE, AS, ND e AD CE (ex ) sarebbero stati CP_1
destinati a consolidare gli originari finanziamenti, i quali, dal canto loro, si sarebbero resi necessari “per la sistemazione del tetto dell'abitazione e per spese odontoiatriche per la sistemazione di tutta l'arcata superiore dentale e di quella inferiore oltre che per l'acquisto di un'auto e del mobilio per l'appartamento. Da ciò è seguita poi la sottoscrizione di finanziamenti di consolidamento nell'intento di una generale propria sostenibilità economica”.
…
Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato.
La mancata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti erogatori non può valere ad escludere quella colpa grave del debitore nel determinare la situazione di indebitamento che, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019, costituisce condizione ostativa a beneficiare della ristrutturazione dei debiti: il soggetto meritevole di accedere alla procedura
è solo colui che sia mediamente in grado di capire le proprie scelte e di valutare in autonomia il significato dell'obbligazione che assume in relazione alle proprie risorse finanziarie;
a norma dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019 la mancata valutazione del merito creditizio determina a carico del creditore delle limitazioni alle facoltà riconosciutegli nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, ma non costituisce una esimente,
o un'attenuante, a favore del debitore.
Nel caso di specie la ricorrente, pur essendo titolare di uno stipendio mensile di circa
1700/1800 euro (come si legge alla pagina 10 della relazione dell'O.C.C.), pur essendo inoltre l'unica componente del suo nucleo familiare da quando ha divorziato dal coniuge nel lontano 1995 (cfr. pagina 4 della relazione), e quindi non avendo familiari a carico, e pur essendo infine proprietaria di un immobile in Avellino, dove vive (pagina 9 della relazione),
e quindi non dovendo sostenere spese di locazione, ha contratto almeno dieci finanziamenti
(indicati alle pagine 9, 10 e 11del reclamo stesso) in circa cinque anni, per un totale di
149.000 euro.
Sostiene la ricorrente che i debiti originari furono contratti “per la sistemazione del tetto dell'abitazione e per spese odontoiatriche per la sistemazione di tutta l'arcata superiore
4 dentale e di quella inferiore oltre che per l'acquisto di un'auto e del mobilio per
l'appartamento. Da ciò è seguita poi la sottoscrizione di finanziamenti di consolidamento nell'intento di una generale propria sostenibilità economica”.
Ma, come ben evidenzia il primo giudice, si tratta di una mera asserzione, generica e del tutto sfornita di adeguata.
Replica la ricorrente che quella che richiede il primo giudice sarebbe una probatio diabolica: ma davvero non si comprende perché dovrebbe essere così difficile fornire la prova documentale di almeno parte delle spese sopra indicate, tutte documentabili e non risalenti ad un numero eccessivo di anni or sono.
Peraltro, si ribadisce, la ricorrente era (ed è) titolare di uno stipendio mensile dignitoso, con il quale deve provvedere solo a se stessa e senza neanche dover pagare un canone locazione: ragione per la quale davvero non si comprende perché, per sostenere le spese sopra indicate, sicuramente eccedenti l'ordinaria amministrazione ma non di natura eccezionale, ella sia dovuta ricorrere ad ingenti finanziamenti e non abbia invece potuto fare ricorso al proprio stipendio ed ai propri risparmi, non essendo tutto ciò giustificabile con il semplice fatto che le sia venuto meno l'assegno divorzile.
Peraltro, a proposito delle spese asseritamente sostenute, nel reclamo si parla anche di quelle necessarie per l'acquisto di un'autovettura, ma dalla pagina 9 della relazione si evince che la ricorrente un'autovettura l'ha venduta (in data 1.9.2023), e non acquistata, ed a tal proposito, come ben evidenziato dal primo giudice, la ricorrente non ha neppure documentato, nonostante apposita richiesta in tal senso, la destinazione che ha dato ai
7.500,00 euro ricavati dalla vendita.
La ricorrente sostiene ancora che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, tutti i finanziamenti con RE, AS, ND e AD CE (ex ) CP_1
sarebbero stati contratti per consolidare i precedenti finanziamenti (e non solamente gli euro
40.000 dei prestiti AD NA e AS, a cui ha fatto riferimento il primo giudice).
Ma, ammesso pure che sia vera l'affermazione della ricorrente, va considerato:
- che in ogni caso, in virtù di tutti i finanziamenti contratti, sussistono tuttora debiti che nella stessa relazione dell'O.C.C. vengono quantificati in euro 91.918,69 (cfr. pagina 9);
- e, soprattutto, che la circostanza in sé che i finanziamenti successivi siano stati contratti per estinguere quelli originari non è di per sé una condotta che esclude la colpa grave,
5 laddove: 1) non è giustificata la contrazione dei finanziamenti originari (e, come si è detto, nel caso di specie la ricorrente non ha provato le spese asseritamente sostenute, che avrebbero causato l'originario ricorso al finanziamento, e comunque non ha giustificato il perché, per sostenere tali spese, abbia dovuto fare ricorso al finanziamento); 2) non è giustificato il perché nemmeno per estinguere le rate degli originari finanziamenti il debitore abbia potuto fare ricorso ai propri redditi ed ai propri risparmi, ma abbia dovuto fare ricorso a nuovi finanziamenti, entrando in una spirale senza fine (e, nel caso di specie, la ricorrente non si è nemmeno posta il problema di giustificare il perché, per estinguere i finanziamenti originari, abbia dovuto fare ricorso a nuovi finanziamenti, quasi che la contrazione di nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti costituisca una esimente in sé).
In conclusione, il reclamo va rigettato, essendo evidente la colpa grave della ricorrente nel determinare il proprio indebitamento ed essendo pertanto ella immeritevole di beneficiare di una riduzione della propria esposizione debitoria del ben il 59%, impegnandosi ad estinguere il restante 41% in sei anni con il proprio stipendio (stipendio che, almeno fino al momento della deposito della proposta di ristrutturazione, non era servito ad evitare il ricorso continuo al finanziamento) e sottraendo alle garanzie dei creditori anche l'unico immobile di cui ella è titolare.
…
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che la ricorrente va condannata al pagamento, a favore della resistente, della somma di euro 4.500,00 per onorari, attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.000,00).
6 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro CP_1
4.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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