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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 15.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 2701/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ciccone Vincenzo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Anna Oliva
Resistente
Ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe, deduceva: di essere stata titolare di pensione di invalidità cat. IOCOM, integrata al trattamento
CP_ minimo, con decorrenza dal 01.02.2010 erogata dalla sede di Nola;
che in data
6.11.2016 riceveva missiva dell' che comunicava la sussistenza di un indebito pari CP_1 all'importo di euro 5.037,50 derivante da indebita percezione di ratei di pensione IO in relazione al periodo gennaio 2015 al 31.12.2015, conseguente a rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, con richiesta di restituzione di tale importo.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola-sezione lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito di cui alla suddetta comunicazione deducendo di aver percepito tali somme in buona fede, così come erogategli mensilmente dall' , CP_1
eccependo il difetto di motivazione della comunicazione di indebito del 6.11.2016 ed invocando l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 della legge n. 88/89 ed art. 13 della L. n. 421/91. Sosteneva , altresì, l'insussistenza dell'indebito non avendo superato negli anni 2014 e 2015 i limiti reddituali coniugali previsti per legge per ottenere l'integrazione al minimo ed aveva regolarmente dichiarato al Fisco insieme al coniuge come da Unico 2015 e Unico 2016- i propri redditi . Concludeva per Controparte_2
l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria, sostenendo la natura assistenziale dell'indebito ed insistendo per il rigetto. CP_ All' udienza del 15.01.2025, dopo richiesta di chiarimenti all' e l'avvenuto deposito di un nuovo conteggio del reddito coniugale a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante del dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
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Risulta dagli atti di causa che il ricorrente è titolare sin dal 2010 di assegno ordinario di invalidità categ.IO e che l'indebito trae origine dalla percezione di somme a titolo di integrazione al minimo nell'anno 2015 su tale prestazione non dovute per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso che l'integrazione al minimo della prestazione previdenziale in generale e dell'assegno ordinario di invalidità in particolare, ha la funzione di garantire che la pensione abbia un importo minimo, quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 secondo comma Cost.. Secondo la Corte Costituzionale, tale funzione che qualifica, come detto,
l'integrazione al minimo come istituto previdenziale, si fonda non solo sul principio mutualistico-assicurativo, ma anche sul principio di solidarietà (C. Cost. n. 240/94). Il
Giudice delle leggi ha avuto diverse occasioni in passato di richiamare la genesi e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito dell'art. 38 Cost. (C. Cost. n. 31/86).
Tale trattamento è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo (C. Cost. n. 184/88).
Si è dunque in presenza di un indebito previdenziale, in quanto l'integrazione al mimino partecipa della stessa natura del trattamento previdenziale (nel caso in esame) - cui accede. (cfr. Cass.13918/21; Cassazione 2024 n. 847)
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica. Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata sull'irripetibilità della prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass. n.
5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Va, tuttavia, precisato che a norma del richiamato art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, “2.
l'procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La S.C. ha recentemente ribadito che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi quale condizione per la ripetizione dell'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 13 cit. decorre, nel suo complesso, “dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare” (v. Cass. n. 13918/2021).
La ratio della disciplina risiede, infatti, nella fisiologica sfasatura temporale che si manifesta tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che ne condiziona l'an o il quantum, data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano immessi nei circuiti CP_1
delle verifiche contabili.
La norma va, dunque, interpretata nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1
nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, alla richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato (v. ex multis Cass. n. 29689/2024).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la dichiarazione dei redditi del ricorrente e del coniuge per l'anno 2015 (CU) è stata presentata ad agosto 2016 e settembre del 2016; è poi pacifico che la comunicazione di indebito sia stata portata a conoscenza della destinataria con nota del novembre 2016 e, dunque, entro l'anno civile successivo a quello di verifica, con la conseguenza che l'indebito risulta pienamente ripetibile.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato in radice la sussistenza dell'indebito sostenendo che non risultano superati per l'anno 2015 i limiti reddituali coniugali fissati per legge.
Va rammentato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui 'In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto CP_3
(cfr., in termini, Cass. n. 198/2011).
Orbene, l'art. 1 della L. n. 222/1984, che disciplina l'assegna ordinario di invalidità, ai commi 3 e 4 così prevede: '3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione'.
L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue, dunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. Il comma 3 dell'art. 1 cit. prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò significa che l'importo dell'integrazione deve rispettare due limiti: da un lato, il valore della quota di integrazione che non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro, l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo.
Quanto al requisito reddituale, oggi in discussione, il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore, rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. In caso di coniugio, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali.
Per la valutazione del reddito rilevante si applicano parzialmente i criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo 6 D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 (“1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo…”): occorre considerare tutti i redditi soggetti ad Irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario da integrare (cfr. messaggio 18883/1997 : “Per quanto riguarda la problematica della valutazione dell'importo a calcolo dell'assegno di invalidità, il Ministero del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto
1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneità di valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni di invalidità, aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995, l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.). Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono esclusi dal computo (cfr. sentenza Tribunale Nola sezione lavoro n. 1030/2024;
Tribunale Messina n. 117/2025) .
Infine, per l'assegno ordinario di invalidità non trova applicazione la regola dell'integrazione parziale e della c.d. cristallizzazione previste, invece, per le prestazioni ordinarie. In particolare, nel caso di superamento dei limiti reddituali appena indicati,
l'avvenuto eventuale riconoscimento dell'integrazione per i periodi precedenti non consente il mantenimento (la cd. cristallizzazione) dell'importo dell'assegno nella misura precedentemente goduta.
Venendo al caso in esame, si evidenzia preliminarmente che il limite reddituale coniugale per l'anno 2015 per godere del diritto all' integrazione al trattamento minimo degli assegni ordinari di invalidità è pari ad euro 17.474, 73 (come da Tabella E depositata in giudizio dall' in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza CP_1
del 15.01.2025).
L' in memoria di costituzione ha dapprima sostenuto che il reddito coniugale CP_1
del ricorrente riscontrato al Punto Fisco fosse pari ad euro 17.606,00 quindi superiore al limite di legge, poi -a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del GL in ordine alle modalità di calcolo adottate per la determinazione del reddito coniugale- ha depositato in giudizio un prospetto contabile dal quale risulta che il reddito coniugale per l'anno 2015 è pari a 20.773,28. CP_
Più nel dettaglio, è stato preso in considerazione dall' per il Parte_1
reddito derivante dall'assegno (oggetto dell'integrazione) pari ad euro 5318,80, il reddito da fabbricati pari ad euro 5216,00 (dell'anno precedente e comprensivo anche del reddito di fabbricati non locati, cioè redditi fondiari non tassabili fiscalmente), per un totale di euro 10.534,80. Mentre per il coniuge, si è preso in Controparte_2
considerazione un reddito da pensione per il 2015 di euro 5240,38 , un reddito da fabbricati pari ad euro 2878,00 ed un reddito da lavoro autonomo pari ad euro 2120,00 dell'anno precedente per un importo complessivo pari ad euro 10.238,00. CP_ Va, innanzitutto, evidenziato che i dati reddituali riportati dall in tale prospetto non corrispondono esattamente a quelli risultanti dalle CU anno 2015 e 2016 del e del coniuge depositati in giudizio dalla parte ricorrente, risultando con Pt_1 riguardo al un reddito complessivo per l'anno 2015 pari ad euro 8.123,00 di Pt_1
cui euro 5318,80 derivante pacificamente dalla percezione delle quote di assegno ordinario di invalidità già integrato, e relativamente alla moglie un reddito complessivo nell'anno 2015 pari da euro 10.167,00. CP_ Ma in ogni caso nel conteggio prodotto in giudizio dall' ai fini della determinazione del reddito del si è preso in considerazione anche il reddito Pt_1
derivante dalla prestazione già integrata (pari ad euro 5.318,80) laddove esso va escluso dal computo, per le motivazioni dapprima illustrate.
Dunque, sottraendo tale importo (euro 5.318,80) da quello complessivo (pari a
CP_ 20.773,28), come determinati dall' nel prospetto finale di calcolo, non appare superato il limite reddituale previsto per l'anno 2015.
Per completezza si osserva che ad analoghe conclusioni si perviene anche computando l'importo a calcolo della pensione da integrare nell'anno 2015 (pari ad euro 112,45 per
13 mensilità, come da TE08 in atti, ovvero euro 1461,85 in luogo della somma di euro
5318,80 considerata dall' e comprensiva anche del trattamento di integrazione al CP_1
minimo).
Il ricorso va accolto e, per l'effetto va dichiarata l'illegittimità dell'indebito di cui è causa e la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione all' della somma di euro CP_1
5037,00 .
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei compensi minimi, tenuto conto del valore della causa, del numero e della natura non particolarmente complessa delle questioni nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della CP_ richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall' in data 16.11.2026 nei confronti della parte ricorrente per l'importo di euro 5.037,00.
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1700,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatario
C) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 15.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 15.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 2701/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ciccone Vincenzo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_1 dall'avv.to Anna Oliva
Resistente
Ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe, deduceva: di essere stata titolare di pensione di invalidità cat. IOCOM, integrata al trattamento
CP_ minimo, con decorrenza dal 01.02.2010 erogata dalla sede di Nola;
che in data
6.11.2016 riceveva missiva dell' che comunicava la sussistenza di un indebito pari CP_1 all'importo di euro 5.037,50 derivante da indebita percezione di ratei di pensione IO in relazione al periodo gennaio 2015 al 31.12.2015, conseguente a rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, con richiesta di restituzione di tale importo.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola-sezione lavoro al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito di cui alla suddetta comunicazione deducendo di aver percepito tali somme in buona fede, così come erogategli mensilmente dall' , CP_1
eccependo il difetto di motivazione della comunicazione di indebito del 6.11.2016 ed invocando l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 della legge n. 88/89 ed art. 13 della L. n. 421/91. Sosteneva , altresì, l'insussistenza dell'indebito non avendo superato negli anni 2014 e 2015 i limiti reddituali coniugali previsti per legge per ottenere l'integrazione al minimo ed aveva regolarmente dichiarato al Fisco insieme al coniuge come da Unico 2015 e Unico 2016- i propri redditi . Concludeva per Controparte_2
l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria, sostenendo la natura assistenziale dell'indebito ed insistendo per il rigetto. CP_ All' udienza del 15.01.2025, dopo richiesta di chiarimenti all' e l'avvenuto deposito di un nuovo conteggio del reddito coniugale a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante del dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
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Risulta dagli atti di causa che il ricorrente è titolare sin dal 2010 di assegno ordinario di invalidità categ.IO e che l'indebito trae origine dalla percezione di somme a titolo di integrazione al minimo nell'anno 2015 su tale prestazione non dovute per superamento dei limiti reddituali.
Va premesso che l'integrazione al minimo della prestazione previdenziale in generale e dell'assegno ordinario di invalidità in particolare, ha la funzione di garantire che la pensione abbia un importo minimo, quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 secondo comma Cost.. Secondo la Corte Costituzionale, tale funzione che qualifica, come detto,
l'integrazione al minimo come istituto previdenziale, si fonda non solo sul principio mutualistico-assicurativo, ma anche sul principio di solidarietà (C. Cost. n. 240/94). Il
Giudice delle leggi ha avuto diverse occasioni in passato di richiamare la genesi e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito dell'art. 38 Cost. (C. Cost. n. 31/86).
Tale trattamento è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo (C. Cost. n. 184/88).
Si è dunque in presenza di un indebito previdenziale, in quanto l'integrazione al mimino partecipa della stessa natura del trattamento previdenziale (nel caso in esame) - cui accede. (cfr. Cass.13918/21; Cassazione 2024 n. 847)
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica. Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata sull'irripetibilità della prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass. n.
5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Va, tuttavia, precisato che a norma del richiamato art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, “2.
l'procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La S.C. ha recentemente ribadito che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi quale condizione per la ripetizione dell'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 13 cit. decorre, nel suo complesso, “dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare” (v. Cass. n. 13918/2021).
La ratio della disciplina risiede, infatti, nella fisiologica sfasatura temporale che si manifesta tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che ne condiziona l'an o il quantum, data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano immessi nei circuiti CP_1
delle verifiche contabili.
La norma va, dunque, interpretata nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1
nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, alla richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato (v. ex multis Cass. n. 29689/2024).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la dichiarazione dei redditi del ricorrente e del coniuge per l'anno 2015 (CU) è stata presentata ad agosto 2016 e settembre del 2016; è poi pacifico che la comunicazione di indebito sia stata portata a conoscenza della destinataria con nota del novembre 2016 e, dunque, entro l'anno civile successivo a quello di verifica, con la conseguenza che l'indebito risulta pienamente ripetibile.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha contestato in radice la sussistenza dell'indebito sostenendo che non risultano superati per l'anno 2015 i limiti reddituali coniugali fissati per legge.
Va rammentato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui 'In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto CP_3
(cfr., in termini, Cass. n. 198/2011).
Orbene, l'art. 1 della L. n. 222/1984, che disciplina l'assegna ordinario di invalidità, ai commi 3 e 4 così prevede: '3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione'.
L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità segue, dunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici. Il comma 3 dell'art. 1 cit. prevede, infatti, che tale prestazione ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale. Ciò significa che l'importo dell'integrazione deve rispettare due limiti: da un lato, il valore della quota di integrazione che non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale;
dall'altro, l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo.
Quanto al requisito reddituale, oggi in discussione, il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore, rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. In caso di coniugio, l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali.
Per la valutazione del reddito rilevante si applicano parzialmente i criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo 6 D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L. n. 638/1983 (“1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo…”): occorre considerare tutti i redditi soggetti ad Irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario da integrare (cfr. messaggio 18883/1997 : “Per quanto riguarda la problematica della valutazione dell'importo a calcolo dell'assegno di invalidità, il Ministero del Lavoro ha precisato che, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo regime di cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto
1995, n. 335, per evidenti ragioni di omogeneità di valutazioni ai fini dell'individuazione del reddito del soggetto beneficiario, a decorrere dall'anno 1995 deve essere escluso dal computo dei redditi da valutare per l'integrazione degli assegni di invalidità, aventi decorrenza anche anteriore all'anno 1995, l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.). Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono esclusi dal computo (cfr. sentenza Tribunale Nola sezione lavoro n. 1030/2024;
Tribunale Messina n. 117/2025) .
Infine, per l'assegno ordinario di invalidità non trova applicazione la regola dell'integrazione parziale e della c.d. cristallizzazione previste, invece, per le prestazioni ordinarie. In particolare, nel caso di superamento dei limiti reddituali appena indicati,
l'avvenuto eventuale riconoscimento dell'integrazione per i periodi precedenti non consente il mantenimento (la cd. cristallizzazione) dell'importo dell'assegno nella misura precedentemente goduta.
Venendo al caso in esame, si evidenzia preliminarmente che il limite reddituale coniugale per l'anno 2015 per godere del diritto all' integrazione al trattamento minimo degli assegni ordinari di invalidità è pari ad euro 17.474, 73 (come da Tabella E depositata in giudizio dall' in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza CP_1
del 15.01.2025).
L' in memoria di costituzione ha dapprima sostenuto che il reddito coniugale CP_1
del ricorrente riscontrato al Punto Fisco fosse pari ad euro 17.606,00 quindi superiore al limite di legge, poi -a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del GL in ordine alle modalità di calcolo adottate per la determinazione del reddito coniugale- ha depositato in giudizio un prospetto contabile dal quale risulta che il reddito coniugale per l'anno 2015 è pari a 20.773,28. CP_
Più nel dettaglio, è stato preso in considerazione dall' per il Parte_1
reddito derivante dall'assegno (oggetto dell'integrazione) pari ad euro 5318,80, il reddito da fabbricati pari ad euro 5216,00 (dell'anno precedente e comprensivo anche del reddito di fabbricati non locati, cioè redditi fondiari non tassabili fiscalmente), per un totale di euro 10.534,80. Mentre per il coniuge, si è preso in Controparte_2
considerazione un reddito da pensione per il 2015 di euro 5240,38 , un reddito da fabbricati pari ad euro 2878,00 ed un reddito da lavoro autonomo pari ad euro 2120,00 dell'anno precedente per un importo complessivo pari ad euro 10.238,00. CP_ Va, innanzitutto, evidenziato che i dati reddituali riportati dall in tale prospetto non corrispondono esattamente a quelli risultanti dalle CU anno 2015 e 2016 del e del coniuge depositati in giudizio dalla parte ricorrente, risultando con Pt_1 riguardo al un reddito complessivo per l'anno 2015 pari ad euro 8.123,00 di Pt_1
cui euro 5318,80 derivante pacificamente dalla percezione delle quote di assegno ordinario di invalidità già integrato, e relativamente alla moglie un reddito complessivo nell'anno 2015 pari da euro 10.167,00. CP_ Ma in ogni caso nel conteggio prodotto in giudizio dall' ai fini della determinazione del reddito del si è preso in considerazione anche il reddito Pt_1
derivante dalla prestazione già integrata (pari ad euro 5.318,80) laddove esso va escluso dal computo, per le motivazioni dapprima illustrate.
Dunque, sottraendo tale importo (euro 5.318,80) da quello complessivo (pari a
CP_ 20.773,28), come determinati dall' nel prospetto finale di calcolo, non appare superato il limite reddituale previsto per l'anno 2015.
Per completezza si osserva che ad analoghe conclusioni si perviene anche computando l'importo a calcolo della pensione da integrare nell'anno 2015 (pari ad euro 112,45 per
13 mensilità, come da TE08 in atti, ovvero euro 1461,85 in luogo della somma di euro
5318,80 considerata dall' e comprensiva anche del trattamento di integrazione al CP_1
minimo).
Il ricorso va accolto e, per l'effetto va dichiarata l'illegittimità dell'indebito di cui è causa e la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione all' della somma di euro CP_1
5037,00 .
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei compensi minimi, tenuto conto del valore della causa, del numero e della natura non particolarmente complessa delle questioni nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della CP_ richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall' in data 16.11.2026 nei confronti della parte ricorrente per l'importo di euro 5.037,00.
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1700,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatario
C) Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 15.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola