Art. 11. Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita
Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e, se piu' favorevole, l'applicazione dell' articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e, se piu' favorevole, l'applicazione dell' articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .