Articolo 11 della Legge 2 maggio 1984, n. 111
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1986
Art. 11. Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e, se piu' favorevole, l'applicazione dell' articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1986