CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL CI presidente dott. IA UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 5 agosto 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ), (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f.: ), (c.f.: )
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
e (c.f.: ), quali eredi di Parte_11 C.F._11 Persona_1 Pt_12
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f.: ), C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f.: ), (c.f.: ), Parte_19 C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f.: ), (c.f.: Parte_21 C.F._21 Parte_22
) C.F._22 rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Nava e Cristiano Castrogiovanni
APPELLANTI
1 E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttiva comunitaria.
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per la parte appellata, che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe - nella qualità di medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione post lauream tra l'anno accademico 1978/1979 e l'anno accademico
1990/1991 - hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9386/2022, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie in materia di retribuzione dell'attività di formazione dei medici specializzandi.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato nel dichiarare estinto il diritto al risarcimento del danno degli attori per intervenuta prescrizione, in quanto:
a) la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) a prescindere dal termine quinquennale o decennale, il termine prescrizionale non è mai cominciato a decorrere poiché non è stato mai emanato dallo Stato italiano alcun atto normativo idoneo a consentire la trasposizione esatta e completa delle direttive comunitarie in materia e pertanto “il diritto ivi previsto non poteva essere fatto valere”.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1
2 dell'appello e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli appellanti nonché, in subordine, l'infondatezza delle domande degli attori iscritti prima del 1° gennaio
1982, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno dal 1° gennaio 1983 per gli iscritti nell'anno accademico 1982/1983 e l'infondatezza della domanda formulata da Pt_5
, nonché dagli
[...] CP_2 Parte_16 Parte_17 Parte_19 eredi di per mancata indicazione dei relativi diplomi di specializzazione Persona_1 negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice di merito può decidere la causa alla stregua del principio della ragione più liquida, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, “senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e costituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.” (v. ex multis Cass. 29358/2025; Cass. 1149/2022; Cass.
522/2022; Cass. Sez. Un., 9936/2014).
Applicando tale principio al caso di specie, l'esame della questione inerente alla prescrizione del diritto risulta assorbente rispetto all'esame delle altre questioni in quanto - a prescindere dalla inclusione o meno dei diplomi di specializzazione conseguiti dagli appellanti negli elenchi di cui alle direttive comunitarie - la domanda degli appellanti va respinta perché il diritto fatto valere risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione
3 decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999);
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, KE ER v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, continua ad applicarsi il termine di prescrizione decennale – e non quello quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (entrato in vigore il 1° gennaio 2012) – e pertanto il diritto degli odierni appellanti si è prescritto, non avendo essi posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione anteriormente al
4 27 ottobre 2009.
Come infatti osservato da Cass. 35571/2023, l'art. 252, primo comma, disp. att. c.c. - la cui disposizione, sebbene dettata per disciplinare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal codice civile, deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione (Corte cost.
20/1994; Cass., Sez. Un., 6173/2008) - detta due regole.
La prima regola è che quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima.
La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non s'applica, se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso, né tantomeno può applicarsi se il diritto risulti già prescritto in base all'ordinario termine decennale previgente, come nel caso di specie.
L'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si Controparte_1 liquidano in complessivi 27.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%
(così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147).
Sussistono inoltre i presupposti per condannare ciascun appellante al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - che si ritiene congruo liquidare nella misura di 2.000,00 € per ciascuno degli appellanti - tenuto conto della manifesta infondatezza dell'appello e del fatto che esso è stato proposto nell'anno 2024 benché a quella data fosse ormai consolidato, a livello nazionale e sovranazionale, l'orientamento giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dagli appellanti indicati in epigrafe avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 9386/2022;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della liquidandole in 27.000,00 € oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna ciascun appellante al pagamento della somma di 2.000,00 € ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
5 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
IA UR PELLEGRINI OL CI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL CI presidente dott. IA UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 5 agosto 2025 vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ), (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f.: ), (c.f.: )
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
e (c.f.: ), quali eredi di Parte_11 C.F._11 Persona_1 Pt_12
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f.: ), C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
(c.f.: ), (c.f.: ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f.: ), (c.f.: ), Parte_19 C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f.: ), (c.f.: Parte_21 C.F._21 Parte_22
) C.F._22 rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Nava e Cristiano Castrogiovanni
APPELLANTI
1 E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttiva comunitaria.
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per la parte appellata, che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe - nella qualità di medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione post lauream tra l'anno accademico 1978/1979 e l'anno accademico
1990/1991 - hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9386/2022, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dell'adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie in materia di retribuzione dell'attività di formazione dei medici specializzandi.
Gli appellanti hanno dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato nel dichiarare estinto il diritto al risarcimento del danno degli attori per intervenuta prescrizione, in quanto:
a) la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183;
b) a prescindere dal termine quinquennale o decennale, il termine prescrizionale non è mai cominciato a decorrere poiché non è stato mai emanato dallo Stato italiano alcun atto normativo idoneo a consentire la trasposizione esatta e completa delle direttive comunitarie in materia e pertanto “il diritto ivi previsto non poteva essere fatto valere”.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto Controparte_1
2 dell'appello e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli appellanti nonché, in subordine, l'infondatezza delle domande degli attori iscritti prima del 1° gennaio
1982, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno dal 1° gennaio 1983 per gli iscritti nell'anno accademico 1982/1983 e l'infondatezza della domanda formulata da Pt_5
, nonché dagli
[...] CP_2 Parte_16 Parte_17 Parte_19 eredi di per mancata indicazione dei relativi diplomi di specializzazione Persona_1 negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice di merito può decidere la causa alla stregua del principio della ragione più liquida, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, “senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e costituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.” (v. ex multis Cass. 29358/2025; Cass. 1149/2022; Cass.
522/2022; Cass. Sez. Un., 9936/2014).
Applicando tale principio al caso di specie, l'esame della questione inerente alla prescrizione del diritto risulta assorbente rispetto all'esame delle altre questioni in quanto - a prescindere dalla inclusione o meno dei diplomi di specializzazione conseguiti dagli appellanti negli elenchi di cui alle direttive comunitarie - la domanda degli appellanti va respinta perché il diritto fatto valere risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione
3 decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999);
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, KE ER v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, continua ad applicarsi il termine di prescrizione decennale – e non quello quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (entrato in vigore il 1° gennaio 2012) – e pertanto il diritto degli odierni appellanti si è prescritto, non avendo essi posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione anteriormente al
4 27 ottobre 2009.
Come infatti osservato da Cass. 35571/2023, l'art. 252, primo comma, disp. att. c.c. - la cui disposizione, sebbene dettata per disciplinare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal codice civile, deve ritenersi espressione di un principio generale applicabile a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione (Corte cost.
20/1994; Cass., Sez. Un., 6173/2008) - detta due regole.
La prima regola è che quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima.
La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non s'applica, se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso, né tantomeno può applicarsi se il diritto risulti già prescritto in base all'ordinario termine decennale previgente, come nel caso di specie.
L'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si Controparte_1 liquidano in complessivi 27.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%
(così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147).
Sussistono inoltre i presupposti per condannare ciascun appellante al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. - che si ritiene congruo liquidare nella misura di 2.000,00 € per ciascuno degli appellanti - tenuto conto della manifesta infondatezza dell'appello e del fatto che esso è stato proposto nell'anno 2024 benché a quella data fosse ormai consolidato, a livello nazionale e sovranazionale, l'orientamento giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine di prescrizione del diritto fatto valere dagli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dagli appellanti indicati in epigrafe avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 9386/2022;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della liquidandole in 27.000,00 € oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna ciascun appellante al pagamento della somma di 2.000,00 € ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della
5 sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
IA UR PELLEGRINI OL CI
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