TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3190/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 23/10/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. VIRAGO, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data
24.2.2025. Nessuno compare per parte convenuta.
L'Avv. Virago discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3190/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 09/07/2024 da
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno, Dott. , Sindaco di GN, con l'avv. ALBERTO VIRAGO, Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in MONTEBELLUNA (TV)
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Scaturchio, giusta procura allegata al ricorso monitorio, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in ST ET (TV)
- parte convenuta -
***
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie - altri contratti atipici.
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE: respingersi l'avversa eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di mediazione. NEL MERITO: rigettata ogni avversa eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto e diritto:
- in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di vitalizio alimentare intercorso tra le parti per difetto della forma scritta prevista ad substantiam (art. 1350 n. 10 c.c.) e per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla Controparte_1 sig.ra l'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge, indebitamente Pt_1 percepito;
- in via subordinata: e/o, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare risolto per inadempimento del sig. il contratto di vitalizio alimentare de Controparte_1 quo, e per l'effetto, con a restituire alla sig.ra Controparte_1 'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge, indebitamente percepito;
Pt_1
- in via subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
alle obbligazioni di cui al contratto di vitalizio alimentare Controparte_1 intercorso tra le parti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto e condannare il sig.
a restituire alla sig.ra l'importo di € 73.000,00 con gli Controparte_1 Pt_1 interessi di legge, indebitamente percepito;
- in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la nullità della donazione per carenza della forma scritta prevista ad substantiam dalla legge (art. 782 c.c.) e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 l'importo di € 73.000,00 con g debitamente percepito;
- in via ulteriormente subordinata, residuale e sussidiaria: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra:
▪ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'ingiustificato arricchimento del sig. ai danni della sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 condann , ai sensi e pe 'art. 2041 c.c., a Controparte_1 restituire alla sig.ra 'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge;
Pt_1
▪ in ogni caso, accertato che il diritto di abitazione non era a titolo oneroso, non era esclusivo, non ha avuto esecuzione, non è stato trascritto, non ha data certa e non è opponibile ai terzi, respingersi ogni avversa eccezione e difesa e, per l'effetto, condannarsi il signor a restituire alla sig.ra l'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 73.000,00 oltre interessi di legge;
- in ogni caso: spese di lite, rimborso spese generali 15%, compensi di avvocato, maggiorati del 4% CA ed IVA, integralmente rifusi;
- IN VIA ISTRUTTORIA: (…).”
Conclusioni di parte convenuta:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche con compensazione dei diritti e delle poste creditorie in capo a ciascuna parte. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa. In via Istruttoria: (…).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'attrice deduce che nell'anno 2009 il convenuto Parte_1 [...]
, nipote del suo compagno , la convinceva a trasferirsi CP_1 Parte_3 dalla propria abitazione di GN (TV) a quella della madre del , in CP_1
2 attesa dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso un immobile sito in
EL TO (TV) di proprietà dello stesso , nel quale avrebbe CP_1 potuto trasferirsi definitivamente insieme al compagno.
Con atto del 26.11.2009 la cedeva, quindi, al la nuda Pt_1 CP_1 proprietà del suo immobile di GN. Il prezzo concordato, pari ad € 73.000,00, veniva corrisposto all'attrice a mezzo assegni, ma il medesimo giorno la Pt_1 riversava tutto il denaro ricevuto sul conto corrente del . CP_1
Dopo una breve permanenza presso l'abitazione della madre del , a CP_1 fronte della mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'altro immobile sito in EL TO, la rientrava presso la propria abitazione di Pt_1
GN, per poi nel 2011 essere sottoposta ad amministrazione di sostegno e domiciliata dapprima presso la Casa di riposo “Belvedere” di Crocetta del Montello
(TV), poi presso la struttura “Residenza per Anziani Al Fagarè” di Cornuda (TV).
L'attrice deduce di trovarsi in difficoltà economica, poiché la sua pensione, pari ad € 1.263,79 mensili, non è sufficiente a coprire la retta della struttura, ammontante a circa € 1.400,00 mensili, cosicché il Comune di GN sta provvedendo ad anticipare le residue somme necessarie;
poiché il rapporto tra le parti sarebbe qualificabile quale contratto di vitalizio alimentare, chiede che ne sia dichiarata la nullità per carenza della necessaria forma scritta ad substantiam o, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento del , con CP_1 conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire la somma di € 73.000,00 ricevuta.
In via ulteriormente subordinata, il rapporto intercorso tra le parti sarebbe qualificabile quale donazione di denaro, o ancora donazione dell'immobile simulata da compravendita, nulla perché priva dell'animus donandi e perché priva della forma scritta richiesta ad substantiam, con pari conseguente obbligo del di restituire la somma di € 73.000,00. CP_1
In ogni caso, sussisterebbero i presupposti dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), da cui deriverebbe la necessità di corrispondere all'attrice un indennizzo, pari all'importo ingiustificatamente percepito dal convenuto.
1.2. Il convenuto si è tempestivamente costituito, Controparte_1 deducendo che erano stati la stessa e il terzo , nonno del Pt_1 Parte_3 convenuto, a proporre di andare a vivere con lui e la madre a EL TO, lasciando l'abitazione dell'attrice in GN. Veniva così stipulata il 30.10.2009
3 una scrittura privata, con cui il concedeva il diritto di abitazione CP_1 presso l'immobile di EL TO in favore della coppia.
Previa verifica medica delle adeguate condizioni psico-fisiche della il Pt_1
26.11.2009 veniva, quindi, stipulato l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile attoreo di GN e, come da intese intercorse tra le parti, il prezzo di € 73.000,00 della vendita veniva poi restituito al , restando invece a CP_1 suo carico le spese notarili per € 4.800,00.
Dopo essersi effettivamente trasferita presso l'immobile di EL per qualche mese, l'attrice, a causa del deteriorarsi del suo rapporto con il compagno, avrebbe preferito rientrare presso il proprio immobile di GN, ove il convenuto avrebbe continuato a farle regolarmente visita, così come successivamente, quando l'attrice è stata trasferita presso la casa di riposo.
Il convenuto, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, deduce, pertanto, che la somma di € 73.000,00 sarebbe stata a lui trasferita quale prezzo del diritto di abitazione concesso all'attrice sulla casa di
EL TO, nell'ambito di una sostanziale “permuta” tra nuda proprietà e diritto di abitazione di due distinti immobili, ovvero di due separate cessioni di diverso contenuto, con cui entrambe le parti hanno ceduto un diritto ed entrambe pagato un prezzo. Nega, in ogni caso, di essersi mai assunto impegni circa l'assistenza materiale e/o personale della o in relazione alla Pt_1 ristrutturazione di immobili.
Conclude, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
2. Ritenute inammissibili le prove orali richieste, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
14.1.2025.
2.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per le controversie “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Nessuna delle domande proposte nel presente giudizio risulta avere ad oggetto una di tali materie, atteso che le domande formulate dall'attrice non hanno ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile attoreo (se non, a ben
4 vedere, la domanda di simulazione formulata “in via ulteriormente gradata”), cosicché il procedimento risulta regolarmente radicato. Del resto, il convenuto non ha sollevato alcuna eccezione di improcedibilità nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta né nelle note depositate in data 18.12.2024 in sostituzione della prima udienza, rimettendo al Giudice ogni determinazione a riguardo (cfr. pag. 8 comparsa di risposta), e il Giudice entro la prima udienza non ha sollevato alcun rilievo in merito.
2.2 Nel merito, come noto, nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma almeno per quanto concerne gli elementi essenziali (consenso, res, pretium), che devono essere determinati o determinabili sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi fare ricorso ad elementi estranei al documento, salvo che a questi si faccia specifico rinvio e siano univoci ed obiettivamente individuabili (cfr.
Cass. civ. n. 6142/2022). Di conseguenza, la prova dei contratti formali richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, neppure ove abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. civ. n. 1452/2019). La ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto la formazione del consenso non può spiegare rilevanza ove non sia stata incorporata nel documento scritto (cfr. Cass. civ. n. 5112/2018).
Nel presente giudizio, è stata documentata la sottoscrizione di due contratti tra le parti:
- una scrittura privata datata 30.10.2009, con cui il convenuto CP_1 concedeva il diritto di abitazione presso il suo immobile sito in EL
TO, via Boscato, in favore dell'attrice e del terzo , nonno Pt_1 Parte_3 del convenuto ed allora compagno dell'attrice; tale scrittura non contiene alcuna menzione di una controprestazione in favore del , cosicché deve CP_1 ritenersi a titolo gratuito (cfr. doc. 1 convenuto);
5 - un atto notarile del 26.11.2009 di vendita della nuda proprietà dell'immobile di GN di proprietà della in favore del al prezzo di € Pt_1 CP_1
73.000,00, corrisposto a mezzo assegni (cfr. doc. 1 attrice e doc. 3 convenuto).
È, inoltre, pacifico che, il medesimo giorno del 26.11.2009 la abbia Pt_1 versato in favore del il corrispettivo ricevuto per la cessione della nuda CP_1 proprietà di € 73.000,00.
Entrambe le parti hanno poi dedotto, e fatto oggetto di richiesta di prova orale, la sussistenza di diversi accordi verbali sottesi ai suddetti contratti, ovvero, da un lato, di un contratto di vitalizio alimentare consistito nella cessione dall'attrice al dell'importo di € 73.000,00, in cambio dell'impegno del ad CP_1 CP_1 ospitarla presso la sua abitazione e a prendersi cura di lei, utilizzando altresì la somma ricevuta per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui la avrebbe dovuto essere ospitata – ricostruzione attorea -, dall'altro la Pt_1 previsione di un corrispettivo (rappresentato dall'importo di € 73.000,00 corrisposto all'attrice per la vendita della nuda proprietà) a favore del CP_1
a fronte della costituzione del diritto di abitazione a favore della Pt_1
Tali pattuizioni avrebbero dovuto essere concordate per iscritto, essendo detta forma richiesta ad substantiam a pena di nullità, in applicazione dell'art. 1350, n.
10 c.c. quanto al contratto di vitalizio alimentare, riconducibile alla rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., ovvero dell'art. 1350, n. 4 c.c. quanto al contratto di costituzione del diritto di abitazione.
Poiché, per contro, non vi è alcuna documentazione scritta in ordine al preteso contratto di vitalizio alimentare né in relazione al corrispettivo della costituzione del diritto di abitazione (elemento essenziale di detto negozio) né, tanto meno, in relazione ad una pretesa liberalità del trasferimento della somma di denaro ovvero della nuda proprietà dell'immobile attoreo (trattandosi di conclusioni formulate in via subordinata dall'attrice, ma del tutto contrarie rispetto a quanto essa stessa afferma negli atti di causa, oltre che a quanto replica il convenuto), e le parti – come già poco sopra rilevato - non possono provare l'esistenza di detti negozi per mezzo di testimoni, atteso il divieto di prova testimoniale ai sensi dell'art. 2722
c.c., il pacifico trasferimento della somma di € 73.000,00 da parte dell'attrice in favore del convenuto non risulta sorretto da alcuna causa Pt_1 CP_1 giustificativa.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve ritenersi che il convenuto
, ricevendo l'importo di € 73.000,00, si sia arricchito a danno CP_1
6 dell'attrice, di tal che egli è tenuto a indennizzare l'attrice della correlativa diminuzione patrimoniale;
si consideri, a tale proposito, che non solo – come già evidenziato - non è stata dimostrata l'esistenza di un contratto di concessione del diritto di abitazione a favore dell'attrice a titolo oneroso, ma che, in ogni caso, alla concessione del diritto di abitazione a favore dell'attrice non ha mai fatto seguito - difformemente rispetto a quanto affermato dal convenuto (cfr. pag. 12 comparsa di risposta) - il concreto effettivo trasferimento della presso l'immobile di Pt_1
EL TO di proprietà del convenuto, bisognoso di lavori di ristrutturazione (come ammesso dal convenuto a pag. 5 della comparsa di risposta), ma soltanto presso l'immobile in EL TO in cui risiedevano lo stesso convenuto e la madre (che si presume, in mancanza di allegazioni più specifiche e di documentazione in merito, fosse immobile diverso da quello bisognoso dei lavori di ristrutturazione e oggetto della scrittura privata sub doc. 1 convenuta, in quanto già idoneo ad ospitare l'attrice e il compagno).
Per tutti i predetti motivi, parte convenuta viene condannata alla corresponsione a favore di parte attrice dell'importo di € 73.000,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valore, detto importo andrà rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dal 26.11.2009 (data del versamento) sino alla presente sentenza.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna parte convenuta al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice dell'importo di € 73.000,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dal 26.11.2009 al saldo, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
7 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice , che si liquidano in € 786,00 Parte_1 per anticipazioni ed in € 9.142,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 23 ottobre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
8
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3190/2024
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 23/10/2025 alle ore 12.45 sono comparsi per parte attrice l'Avv. VIRAGO, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data
24.2.2025. Nessuno compare per parte convenuta.
L'Avv. Virago discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3190/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 09/07/2024 da
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno, Dott. , Sindaco di GN, con l'avv. ALBERTO VIRAGO, Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in MONTEBELLUNA (TV)
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Scaturchio, giusta procura allegata al ricorso monitorio, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in ST ET (TV)
- parte convenuta -
***
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie - altri contratti atipici.
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE: respingersi l'avversa eccezione relativa al mancato espletamento della procedura di mediazione. NEL MERITO: rigettata ogni avversa eccezione e difesa, in quanto infondata in fatto e diritto:
- in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di vitalizio alimentare intercorso tra le parti per difetto della forma scritta prevista ad substantiam (art. 1350 n. 10 c.c.) e per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla Controparte_1 sig.ra l'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge, indebitamente Pt_1 percepito;
- in via subordinata: e/o, per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare risolto per inadempimento del sig. il contratto di vitalizio alimentare de Controparte_1 quo, e per l'effetto, con a restituire alla sig.ra Controparte_1 'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge, indebitamente percepito;
Pt_1
- in via subordinata: accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
alle obbligazioni di cui al contratto di vitalizio alimentare Controparte_1 intercorso tra le parti e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto e condannare il sig.
a restituire alla sig.ra l'importo di € 73.000,00 con gli Controparte_1 Pt_1 interessi di legge, indebitamente percepito;
- in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare la nullità della donazione per carenza della forma scritta prevista ad substantiam dalla legge (art. 782 c.c.) e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 l'importo di € 73.000,00 con g debitamente percepito;
- in via ulteriormente subordinata, residuale e sussidiaria: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra:
▪ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'ingiustificato arricchimento del sig. ai danni della sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 condann , ai sensi e pe 'art. 2041 c.c., a Controparte_1 restituire alla sig.ra 'importo di € 73.000,00 con gli interessi di legge;
Pt_1
▪ in ogni caso, accertato che il diritto di abitazione non era a titolo oneroso, non era esclusivo, non ha avuto esecuzione, non è stato trascritto, non ha data certa e non è opponibile ai terzi, respingersi ogni avversa eccezione e difesa e, per l'effetto, condannarsi il signor a restituire alla sig.ra l'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 73.000,00 oltre interessi di legge;
- in ogni caso: spese di lite, rimborso spese generali 15%, compensi di avvocato, maggiorati del 4% CA ed IVA, integralmente rifusi;
- IN VIA ISTRUTTORIA: (…).”
Conclusioni di parte convenuta:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche con compensazione dei diritti e delle poste creditorie in capo a ciascuna parte. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa. In via Istruttoria: (…).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'attrice deduce che nell'anno 2009 il convenuto Parte_1 [...]
, nipote del suo compagno , la convinceva a trasferirsi CP_1 Parte_3 dalla propria abitazione di GN (TV) a quella della madre del , in CP_1
2 attesa dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso un immobile sito in
EL TO (TV) di proprietà dello stesso , nel quale avrebbe CP_1 potuto trasferirsi definitivamente insieme al compagno.
Con atto del 26.11.2009 la cedeva, quindi, al la nuda Pt_1 CP_1 proprietà del suo immobile di GN. Il prezzo concordato, pari ad € 73.000,00, veniva corrisposto all'attrice a mezzo assegni, ma il medesimo giorno la Pt_1 riversava tutto il denaro ricevuto sul conto corrente del . CP_1
Dopo una breve permanenza presso l'abitazione della madre del , a CP_1 fronte della mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'altro immobile sito in EL TO, la rientrava presso la propria abitazione di Pt_1
GN, per poi nel 2011 essere sottoposta ad amministrazione di sostegno e domiciliata dapprima presso la Casa di riposo “Belvedere” di Crocetta del Montello
(TV), poi presso la struttura “Residenza per Anziani Al Fagarè” di Cornuda (TV).
L'attrice deduce di trovarsi in difficoltà economica, poiché la sua pensione, pari ad € 1.263,79 mensili, non è sufficiente a coprire la retta della struttura, ammontante a circa € 1.400,00 mensili, cosicché il Comune di GN sta provvedendo ad anticipare le residue somme necessarie;
poiché il rapporto tra le parti sarebbe qualificabile quale contratto di vitalizio alimentare, chiede che ne sia dichiarata la nullità per carenza della necessaria forma scritta ad substantiam o, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento del , con CP_1 conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire la somma di € 73.000,00 ricevuta.
In via ulteriormente subordinata, il rapporto intercorso tra le parti sarebbe qualificabile quale donazione di denaro, o ancora donazione dell'immobile simulata da compravendita, nulla perché priva dell'animus donandi e perché priva della forma scritta richiesta ad substantiam, con pari conseguente obbligo del di restituire la somma di € 73.000,00. CP_1
In ogni caso, sussisterebbero i presupposti dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), da cui deriverebbe la necessità di corrispondere all'attrice un indennizzo, pari all'importo ingiustificatamente percepito dal convenuto.
1.2. Il convenuto si è tempestivamente costituito, Controparte_1 deducendo che erano stati la stessa e il terzo , nonno del Pt_1 Parte_3 convenuto, a proporre di andare a vivere con lui e la madre a EL TO, lasciando l'abitazione dell'attrice in GN. Veniva così stipulata il 30.10.2009
3 una scrittura privata, con cui il concedeva il diritto di abitazione CP_1 presso l'immobile di EL TO in favore della coppia.
Previa verifica medica delle adeguate condizioni psico-fisiche della il Pt_1
26.11.2009 veniva, quindi, stipulato l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile attoreo di GN e, come da intese intercorse tra le parti, il prezzo di € 73.000,00 della vendita veniva poi restituito al , restando invece a CP_1 suo carico le spese notarili per € 4.800,00.
Dopo essersi effettivamente trasferita presso l'immobile di EL per qualche mese, l'attrice, a causa del deteriorarsi del suo rapporto con il compagno, avrebbe preferito rientrare presso il proprio immobile di GN, ove il convenuto avrebbe continuato a farle regolarmente visita, così come successivamente, quando l'attrice è stata trasferita presso la casa di riposo.
Il convenuto, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, deduce, pertanto, che la somma di € 73.000,00 sarebbe stata a lui trasferita quale prezzo del diritto di abitazione concesso all'attrice sulla casa di
EL TO, nell'ambito di una sostanziale “permuta” tra nuda proprietà e diritto di abitazione di due distinti immobili, ovvero di due separate cessioni di diverso contenuto, con cui entrambe le parti hanno ceduto un diritto ed entrambe pagato un prezzo. Nega, in ogni caso, di essersi mai assunto impegni circa l'assistenza materiale e/o personale della o in relazione alla Pt_1 ristrutturazione di immobili.
Conclude, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
2. Ritenute inammissibili le prove orali richieste, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
14.1.2025.
2.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per le controversie “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Nessuna delle domande proposte nel presente giudizio risulta avere ad oggetto una di tali materie, atteso che le domande formulate dall'attrice non hanno ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile attoreo (se non, a ben
4 vedere, la domanda di simulazione formulata “in via ulteriormente gradata”), cosicché il procedimento risulta regolarmente radicato. Del resto, il convenuto non ha sollevato alcuna eccezione di improcedibilità nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta né nelle note depositate in data 18.12.2024 in sostituzione della prima udienza, rimettendo al Giudice ogni determinazione a riguardo (cfr. pag. 8 comparsa di risposta), e il Giudice entro la prima udienza non ha sollevato alcun rilievo in merito.
2.2 Nel merito, come noto, nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma almeno per quanto concerne gli elementi essenziali (consenso, res, pretium), che devono essere determinati o determinabili sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi fare ricorso ad elementi estranei al documento, salvo che a questi si faccia specifico rinvio e siano univoci ed obiettivamente individuabili (cfr.
Cass. civ. n. 6142/2022). Di conseguenza, la prova dei contratti formali richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, neppure ove abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. civ. n. 1452/2019). La ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto la formazione del consenso non può spiegare rilevanza ove non sia stata incorporata nel documento scritto (cfr. Cass. civ. n. 5112/2018).
Nel presente giudizio, è stata documentata la sottoscrizione di due contratti tra le parti:
- una scrittura privata datata 30.10.2009, con cui il convenuto CP_1 concedeva il diritto di abitazione presso il suo immobile sito in EL
TO, via Boscato, in favore dell'attrice e del terzo , nonno Pt_1 Parte_3 del convenuto ed allora compagno dell'attrice; tale scrittura non contiene alcuna menzione di una controprestazione in favore del , cosicché deve CP_1 ritenersi a titolo gratuito (cfr. doc. 1 convenuto);
5 - un atto notarile del 26.11.2009 di vendita della nuda proprietà dell'immobile di GN di proprietà della in favore del al prezzo di € Pt_1 CP_1
73.000,00, corrisposto a mezzo assegni (cfr. doc. 1 attrice e doc. 3 convenuto).
È, inoltre, pacifico che, il medesimo giorno del 26.11.2009 la abbia Pt_1 versato in favore del il corrispettivo ricevuto per la cessione della nuda CP_1 proprietà di € 73.000,00.
Entrambe le parti hanno poi dedotto, e fatto oggetto di richiesta di prova orale, la sussistenza di diversi accordi verbali sottesi ai suddetti contratti, ovvero, da un lato, di un contratto di vitalizio alimentare consistito nella cessione dall'attrice al dell'importo di € 73.000,00, in cambio dell'impegno del ad CP_1 CP_1 ospitarla presso la sua abitazione e a prendersi cura di lei, utilizzando altresì la somma ricevuta per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui la avrebbe dovuto essere ospitata – ricostruzione attorea -, dall'altro la Pt_1 previsione di un corrispettivo (rappresentato dall'importo di € 73.000,00 corrisposto all'attrice per la vendita della nuda proprietà) a favore del CP_1
a fronte della costituzione del diritto di abitazione a favore della Pt_1
Tali pattuizioni avrebbero dovuto essere concordate per iscritto, essendo detta forma richiesta ad substantiam a pena di nullità, in applicazione dell'art. 1350, n.
10 c.c. quanto al contratto di vitalizio alimentare, riconducibile alla rendita vitalizia ex art. 1872 c.c., ovvero dell'art. 1350, n. 4 c.c. quanto al contratto di costituzione del diritto di abitazione.
Poiché, per contro, non vi è alcuna documentazione scritta in ordine al preteso contratto di vitalizio alimentare né in relazione al corrispettivo della costituzione del diritto di abitazione (elemento essenziale di detto negozio) né, tanto meno, in relazione ad una pretesa liberalità del trasferimento della somma di denaro ovvero della nuda proprietà dell'immobile attoreo (trattandosi di conclusioni formulate in via subordinata dall'attrice, ma del tutto contrarie rispetto a quanto essa stessa afferma negli atti di causa, oltre che a quanto replica il convenuto), e le parti – come già poco sopra rilevato - non possono provare l'esistenza di detti negozi per mezzo di testimoni, atteso il divieto di prova testimoniale ai sensi dell'art. 2722
c.c., il pacifico trasferimento della somma di € 73.000,00 da parte dell'attrice in favore del convenuto non risulta sorretto da alcuna causa Pt_1 CP_1 giustificativa.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve ritenersi che il convenuto
, ricevendo l'importo di € 73.000,00, si sia arricchito a danno CP_1
6 dell'attrice, di tal che egli è tenuto a indennizzare l'attrice della correlativa diminuzione patrimoniale;
si consideri, a tale proposito, che non solo – come già evidenziato - non è stata dimostrata l'esistenza di un contratto di concessione del diritto di abitazione a favore dell'attrice a titolo oneroso, ma che, in ogni caso, alla concessione del diritto di abitazione a favore dell'attrice non ha mai fatto seguito - difformemente rispetto a quanto affermato dal convenuto (cfr. pag. 12 comparsa di risposta) - il concreto effettivo trasferimento della presso l'immobile di Pt_1
EL TO di proprietà del convenuto, bisognoso di lavori di ristrutturazione (come ammesso dal convenuto a pag. 5 della comparsa di risposta), ma soltanto presso l'immobile in EL TO in cui risiedevano lo stesso convenuto e la madre (che si presume, in mancanza di allegazioni più specifiche e di documentazione in merito, fosse immobile diverso da quello bisognoso dei lavori di ristrutturazione e oggetto della scrittura privata sub doc. 1 convenuta, in quanto già idoneo ad ospitare l'attrice e il compagno).
Per tutti i predetti motivi, parte convenuta viene condannata alla corresponsione a favore di parte attrice dell'importo di € 73.000,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valore, detto importo andrà rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dal 26.11.2009 (data del versamento) sino alla presente sentenza.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie integrative), del numero di udienze e di atti depositati e della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna parte convenuta al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice dell'importo di € 73.000,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dal 26.11.2009 al saldo, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
7 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice , che si liquidano in € 786,00 Parte_1 per anticipazioni ed in € 9.142,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 23 ottobre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
8